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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dell'Irlanda contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 febbraio 2005

(causa T-56/05)

Lingua processuale: l'inglese

L'8 febbraio 2005 l'Irlanda, rappresentata dal sig D.J.O'Hagan, agente, assistito dai sigg. P. Gallagher e P. McGarry, Barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare (totalmente o parzialmente) la decisione della Commissione 29 novembre 2004, C (2004) 4447, che riduce il contributo del Fondo di coesione al progetto 96/07/61/007 (rete di acquedotti del distretto di Dublino - fase 3), concesso dalla decisione della Commissione 15 dicembre 1997, C(97) 4090, e il contributo del Fondo di coesione al progetto n. 95/07/65/007 (N1 Dunleer - Dundalk Road - fase 2), concesso dalla decisione della Commissione 29 luglio 1996, C (96) 2113, per quanto riguarda il periodo o gli importi determinati dal Tribunale;

-    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della decisione della Commissione 15 dicembre 1997, C(97) 4090, veniva concesso un contributo del Fondo di coesione al progetto 96/07/61/007 (rete di acquedotti del distretto di Dublino - fase 3) in Irlanda. Con decisione della Commissione 29 luglio 1996, C(96) 2113, veniva concesso un contributo del Fondo di coesione al progetto n. 95/07/65/007 (N1 Dunleer - Dundalk Road - fase 2), anch'esso in Irlanda. Con la decisione impugnata la Commissione riduceva gli importi del contributo complessivo concesso dalle due decisioni precedenti, facendo valere varie irregolarità rilevate durante l'esame dei progetti interessati. Inoltre, la Commissione stabiliva che un importo totale pari a euro 797 886 era stato indebitamente ricevuto e doveva essere restituito.

A sostegno della sua richiesta di annullare la decisione impugnata la ricorrente fa valere anzitutto che quest'ultima è invalida, essendo stata adottata più di tre mesi dopo la data dell'audizione, in violazione dell'art. 18, n. 3, del Regolamento n. 1386/2002 1 e dell'art. H, n. 2, dell'allegato II al regolamento n. 1164/1994 2. Secondo la ricorrente, ciò costituisce una violazione delle forme sostanziali, nonché del principio della certezza del diritto.

La ricorrente fa poi valere che la Commissione ha commesso anche una violazione del principio della certezza del diritto per aver applicato retroattivamente nuovi orientamenti sull'ammissibilità delle spese in modo tale da modificare la sua interpretazione dell'individuazione del "beneficiario finale" e da rendere così alcune spese inammissibili in quanto sostenute al di fuori del periodo rilevante. Secondo la ricorrente, ciò violava anche il suo legittimo affidamento.

Un'ulteriore violazione del principio della certezza del diritto era costituita, secondo la ricorrente, dall'applicazione retroattiva di una correzione finanziaria forfettaria. Tale concetto, a parere della ricorrente, era stato sviluppato ed affermato per la prima volta in orientamenti adottati dalla Commissione nel 2002.

Infine, la ricorrente sostiene che l'applicazione retroattiva della nuova interpretazione della Commissione alla prassi di sostituzione di spese inammissibili con spese ammissibili costituisce un'ulteriore violazione del principio della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, solo negli orientamenti del 2002 la Commissione aveva deciso che una tale sostituzione non fosse più ammissibile. Ad ogni modo, la ricorrente fa valere che tale interpretazione non è applicabile a progetti del 1996 e del 1997.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 00, n. 1386, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 01, pag. 5).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 199, n. 116, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1)