Language of document : ECLI:EU:T:2007:218

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

11 luglio 2007 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione – Art. 12 dell’allegato XIII del nuovo Statuto»

Nel procedimento T‑58/05,

Isabel Clara Centeno Mediavilla, residente a Siviglia (Spagna),

Delphine Fumey, residente a Evere (Belgio),

Eva Gerhards, residente a Bruxelles (Belgio),

Iona M.S. Hamilton, residente a Bruxelles,

Raymond Hill, residente a Bruxelles,

Jean Huby, residente a Bruxelles,

Patrick Klein, residente a Bruxelles,

Domenico Lombardi, residente a Bruxelles,

Thomas Millar, residente a Londra (Regno Unito),

Miltiadis Moraitis, residente a Woluwe-Saint-Lambert (Belgio),

Ansa Norman Palmer, residente a Bruxelles,

Nicola Robinson, residente a Bruxelles,

François-Xavier Rouxel, residente a Bruxelles,

Marta Silva Mendes, residente a Bruxelles,

Peter van den Hul, residente a Tervuren (Belgio),

Fritz Von Nordheim Nielsen, residente a Hoeilaart (Belgio),

Michaël Zouridakis, residente a Bruxelles,

rappresentati inizialmente dagli avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, successivamente dagli avv.ti Vandersanden e Levi,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e H. Kraemer, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dalle sig.re M. Arpio Santacruz, M. Sims e I. Sulce, successivamente dalle sig.re Arpio Santacruz e Sulce, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni che hanno nominato i ricorrenti funzionari in prova, nella parte in cui stabiliscono il loro inquadramento nel grado in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, dai sig.ri V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 dicembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Nella versione applicabile fino al 30 aprile 2004, l’art. 31 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: il «precedente Statuto») disponeva che i candidati vincitori di concorsi generali scelti dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») su elenchi di candidati idonei compilati dalle giurie a seguito delle prove di selezione erano nominati funzionari della categoria A, nel grado iniziale, e funzionari delle altre categorie, nel grado iniziale corrispondente all’impiego per il quale erano stati assunti.

2        Il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica il precedente Statuto e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 124, pag. 1), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 2 del medesimo regolamento, il 1° maggio 2004.

3        Tale regolamento introduce un nuovo sistema di carriere nel pubblico impiego comunitario sostituendo con i nuovi gruppi di funzioni degli amministratori (AD) e degli assistenti (AST) le precedenti categorie di funzionari delle Comunità europee, A, B, C e D.

4        A seguito di tale modifica, l’art. 5 dello Statuto, nella versione in vigore a decorrere dal 1° maggio 2004 (in prosieguo: lo «Statuto»), attualmente prevede quanto segue:

«1. Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso “AD”) e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso “AST”).

2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d’ufficio.

(…)

4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all’allegato I, punto A. Sulla base di questa tabella, ciascuna istituzione stabilisce, previo parere del comitato dello Statuto, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

5. I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

5        L’art. 31 dello Statuto dispone:

«1. I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

2. Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8. Il grado del bando di concorso è determinato dall’istituzione conformemente ai criteri seguenti:

a)       l’obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell’articolo 27;

b)       la qualità dell’esperienza professionale richiesta.

Al fine di rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni, per l’assunzione dei funzionari è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti nella Comunità.

(…)».

6        Nella versione in vigore dal 1° maggio 2004, lo Statuto comprende un nuovo allegato, l’allegato XIII, intitolato «Misure transitorie applicabili ai funzionari delle Comunità», le cui disposizioni pertinenti sono così formulate:

«Articolo 1

1. Durante il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente:

“1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.

2. La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi”.

2. Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio.

Articolo 2

1. Il 1° maggio 2004, fatto salvo l’articolo 8 del presente allegato, i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni [amministrative] di cui all’articolo 35 dello statuto sono ridenominati come segue:


Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

A1

A*16

      

A2

A*15

      

A3/LA3

A*14

      

A4/LA4

A*12

      

A5/LA5

A*11

      

A6/LA6

A*10

B1

B*10

    
        

A7/LA7

A*8

B2

B*8

    

A8/LA8

A*7

B3

B*7

C1

C*6

  
  

B4

B*6

C2

C*5

  
  

B5

B*5

C3

C*4

D1

D*4

    

C4

C*3

D2

D*3

    

C5

C*2

D3

D*2

      

D4

D*1


(…)».

7        L’art. 4 dell’allegato XIII dello Statuto dispone in particolare quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni precedenti, durante il periodo indicato nella frase introduttiva dell’articolo 1 del presente allegato:

a) i termini “gruppo di funzioni” sono sostituiti dal termine “categoria”

         i) nello statuto:

                  – all’articolo 5, paragrafo 5,

                  – (…)

                  – all’articolo 31, paragrafo 1,

         (…)

b)      i termini “gruppo di funzioni AD” sono sostituiti dai termini “categoria A*”

         i)      nello statuto:

– all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c),

(…)

e)      all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello statuto, i termini “gruppo di funzioni AST” sono sostituiti dai termini “categorie B* e C*”;

(…)

n)      all’articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, il riferimento all’“allegato I, sezione A” è sostituito da “allegato XIII.1”;

(…)».

8        L’art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto dispone:

«1. Durante il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ogni riferimento ai gradi dei gruppi di funzioni AST e AD fatto all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, dello statuto, deve essere inteso come segue:

–        da AST1 a AST4: da C*1 a C*2 e da B*3 a B*4

–        da AD5 a AD8: da A*5 a A*8

–        AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12.

2. L’articolo 5, paragrafo 3, dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004.

3. I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:

–        se l’elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso,

–        se l’elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

Grado del concorso

Grado di assunzione

A8/LA8

A*5

A7/LA7 e A6/LA6

A*6

A5/LA5 e A4/LA4

A*9

A3/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

B5 e B4

B*3

B3 e B2

B*4

C5 e C4

C*1

C3 e C2

C*2»


 Fatti all’origine della controversia

9        La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nel periodo compreso tra l’11 aprile 2001 e il 18 giugno 2002, vari bandi di concorso generali diretti a costituire riserve per l’assunzione di amministratori di carriera A7/A6 (COM/A/6/01, COM/A/9/01, COM/A/10/01, COM/A/1/02, COM/A/3/02 e CC/A/12/02), di amministratori aggiunti di carriera A8 (concorso COM/A/2/02) e di assistenti aggiunti di carriera B5/B4 (concorso COM/B/1/02).

10      I 17 ricorrenti sono stati iscritti anteriormente al 1° maggio 2004 nei vari elenchi di idoneità compilati a seguito delle prove di selezione.

11      Sotto la rubrica intitolata «Condizioni di assunzione», i bandi di concorso precisavano che i candidati idonei iscritti negli elenchi di riserva avrebbero potuto essere assunti a seconda delle esigenze degli uffici.

12      Il punto D («Informazioni generali»), in fine, dei bandi di concorso COM/A/l/02 e COM/A/2/02, recava la seguente indicazione:

«La Commissione ha ufficialmente trasmesso al Consiglio una proposta di modifica dello statuto. Tale proposta comporta in particolare un nuovo sistema delle carriere. I candidati idonei del presente concorso potrebbero dunque ricevere una proposta di assunzione sulla base delle nuove disposizioni statutarie a seguito dell’adozione di queste ultime da parte del Consiglio».

13      Il bando di concorso COM/A/3/02 conteneva una menzione pressoché identica, che faceva riferimento alle «nuove disposizioni statutarie».

14      Gli elenchi di idoneità stabiliti a seguito dei concorsi COM/A/6/01, COM/A/9/01 e COM/A/10/01 (in prosieguo: i «concorsi del 2001») sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, il 19 novembre 2002 (concorso COM/A/6/01), l’8 marzo (concorso COM/A/10/01) e il 2 luglio 2003 (concorso COM/A/9/01).

15      Le lettere con cui i vincitori dei concorsi del 2001 sono stati informati della loro iscrizione nell’elenco dei candidati idonei precisavano in particolare che tale elenco doveva scadere il 31 dicembre 2003.

16      Nel dicembre 2003 la direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione ha inviato una lettera a ciascuno dei candidati idonei dei concorsi del 2001, con cui comunicava loro che la validità dei vari elenchi di candidati idonei era prorogata fino al 31 dicembre 2004.

17      Gli elenchi di idoneità stabiliti a seguito dei concorsi COM/A/l/02, COM/A/2/02, COM/A/3/02, COM/B/1/02 e CC/A/12/02 (in prosieguo: i «concorsi del 2002») sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, il 19 dicembre 2003 (concorso CC/A/12/02), il 23 marzo (concorsi COM/A/1/02 e COM/A/2/02) e il 18 maggio 2004 (concorsi COM/A/3/02 e COM/B/1/02).

18      I ricorrenti sono stati nominati funzionari in prova con decisioni adottate successivamente al 1° maggio 2004 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») e che hanno preso effetto a scadenze comprese fra tale data e il 1° dicembre 2004.

19      Con le decisioni impugnate, i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, vale a dire nel grado B*3 (concorso COM/B/1/02), A*5 (concorso COM/A/2/02) o A*6 (tutti gli altri concorsi).

20      Ciascuno dei ricorrenti ha proposto un reclamo tra il 6 agosto 2004 e il 21 ottobre 2004, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di nomina a funzionario in prova, nella parte in cui stabiliva, ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il suo inquadramento in un grado meno favorevole di quelli indicati nei vari bandi di concorso.

21      Con decisioni adottate tra il 21 ottobre 2004 e il 22 dicembre 2004, l’APN ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2005, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

23      Con ordinanza 6 giugno 2005 del presidente della Quarta Sezione del Tribunale, il Consiglio è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

24      Con decisione 6 ottobre 2006, il Tribunale ha deciso di rinviare la causa alla Quarta Sezione ampliata.

25      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate nella parte in cui stabiliscono il loro inquadramento nel grado in base all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto;

–        ricostruire la loro carriera (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i loro diritti all’avanzamento e i loro diritti alla pensione) a partire dal grado in cui sarebbero dovuti essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati iscritti nell’elenco di idoneità, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado ad esso equivalente secondo la classificazione stabilita dalle nuove norme statutarie (e allo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1° maggio 2004), a decorrere dalla decisione della loro nomina;

–        concedere loro il beneficio degli interessi di mora calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea su tutti gli importi corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al loro inquadramento figurante nella decisione di assunzione e l’inquadramento a cui avrebbero dovuto avere diritto, sino alla data di adozione della decisione del loro inquadramento regolare nel grado;

–        condannare la Commissione a tutte le spese.

26      La Commissione, sostenuta dal Consiglio, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        statuire in ordine alle spese secondo giustizia.

 In diritto

27      A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti eccepiscono, in primo luogo, l’illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, in base al quale la Commissione ha stabilito, con le decisioni impugnate, il loro inquadramento nel grado.

28      In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate violano direttamente i principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di buona fede, della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché la regola dell’equivalenza tra impiego e grado.

 Sull’illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto

29      I ricorrenti sostengono che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è in contrasto con l’art. 10 del precedente Statuto, lede i loro diritti quesiti, viola i principi della certezza del diritto e di non retroattività, nonché i principi della parità di trattamento e di non discriminazione, lede il loro legittimo affidamento e contravviene sia all’art. 31 dello Statuto che agli artt. 5 e 7 dello stesso.

 Sulla violazione dell’art. 10 del precedente Statuto

–       Argomenti delle parti

30      I ricorrenti contestano alla Commissione di avere omesso di consultare il comitato dello Statuto su un emendamento avente ad oggetto la proposta di regolamento di modifica del precedente Statuto e concernente la nomina dei vincitori dei concorsi il cui bando indicava i gradi di assunzione A7 o A6, non al grado A*7, come era previsto nel testo precedentemente sottoposto al comitato dello Statuto, bensì al grado inferiore A*6.

31      Tale modifica, introdotta nella disposizione divenuta art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, non sarebbe, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, marginale, non sostanziale o ancora graduale e non strutturale, in quanto comporterebbe una notevole riduzione dei diritti pecuniari e delle prospettive di carriera dei ricorrenti.

32      Omettendo di consultare il comitato dello Statuto su tale modifica fondamentale dello Statuto, la Commissione avrebbe violato l’art. 10, secondo comma, del precedente Statuto.

33      La Commissione obietta che è necessaria una nuova consultazione del comitato dello Statuto solo quando la proposta su cui tale organo si è pronunciato sia stata modificata tanto da incidere sulla sua stessa sostanza.

34      Orbene, la modifica consistente nella sostituzione del grado di assunzione A*6 al grado A*7 non avrebbe carattere sostanziale, dato che la sua portata sarebbe molto modesta e si dovrebbe considerare che la nuova struttura delle carriere è fondata su un ritmo più sostenuto di promozioni rispetto alla precedente.

–       Giudizio del Tribunale

35      Ai sensi dell’art. 10, secondo comma, seconda frase, del precedente Statuto, il comitato dello Statuto deve essere consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello Statuto. Detta disposizione impone alla Commissione un obbligo di consultazione che si estende, oltre alle proposte formali, anche alle modifiche sostanziali di proposte già esaminate alle quali essa proceda, a meno che, in quest’ultimo caso, le modifiche siano sostanzialmente corrispondenti a quelle proposte dal comitato dello Statuto.

36      Tale interpretazione è imposta sia dal testo della disposizione di cui trattasi che dal ruolo assunto dal comitato dello Statuto. Infatti, da un lato, prevedendo la consultazione senza riserve né eccezioni del comitato dello Statuto su qualsiasi proposta di revisione dello Statuto, tale disposizione conferisce una portata ampia all’obbligo da essa definito. I suoi termini sono quindi manifestamente inconciliabili con un’interpretazione restrittiva della sua portata. Dall’altro lato, il comitato dello Statuto, in quanto organo paritetico che riunisce rappresentanti delle amministrazioni e del personale, questi ultimi democraticamente eletti, di tutte le istituzioni, deve prendere in considerazione ed esprimere gli interessi del pubblico impiego comunitario nel suo complesso (sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑164/97, Busacca e a./Corte dei conti, Racc. PI pagg. I‑A‑565 e II‑1699, punti 91‑95).

37      Ne consegue che, qualora siano stati introdotti emendamenti a una proposta di revisione dello Statuto durante la negoziazione del testo dinanzi al Consiglio, occorre riconsultare il comitato dello Statuto prima che il Consiglio adotti le disposizioni regolamentari in questione, nel caso in cui tali emendamenti incidano in modo sostanziale sull’economia della proposta. Modifiche puntuali e di effetto limitato non comportano un obbligo del genere, che, ove si seguisse l’interpretazione contraria, avrebbe l’effetto di restringere eccessivamente il diritto di modifica nel quadro del processo legislativo comunitario.

38      Il carattere vuoi sostanziale, vuoi puntuale e limitato delle modifiche in questione va quindi valutato dal punto di vista del loro oggetto e della collocazione delle disposizioni modificate nel dispositivo globale di cui si propone l’adozione, e non sotto il profilo delle conseguenze individuali che tali disposizioni possono avere sulla situazione di persone potenzialmente interessate dalla loro attuazione.

39      Nel caso di specie, la ridefinizione dei gradi di inquadramento e della scala delle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee risultante dalla riforma delle carriere introdotta dal legislatore comunitario ha avuto quale effetto indotto immediato l’abbassamento dei gradi di assunzione dei nuovi funzionari, accompagnato nel lungo periodo da uno sviluppo delle loro prospettive di carriera.

40      Ne consegue che la sostituzione del grado A*6 al grado A7 inizialmente previsto costituisce un elemento complementare della riforma che si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere.

41      Tale sostituzione costituisce un adattamento puntuale delle disposizioni transitorie alla nuova struttura delle carriere, di cui né l’economia generale né la stessa sostanza sembrano essere state rimesse in discussione da tale adattamento al punto da giustificare una nuova consultazione del comitato dello Statuto (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑4973, punto 41).

42      Non sembra quindi che la Commissione, omettendo di procedere a una nuova consultazione del comitato dello Statuto in merito a una semplice aggiunta indotta dall’economia generale della proposta di modifica dello Statuto precedentemente sottoposta a detto comitato, abbia violato l’art. 10, secondo comma, seconda frase, del precedente Statuto, anche se la sostituzione del grado A*6 al grado A*7 introdotta successivamente alla consultazione del comitato dello Statuto ha nell’immediato un effetto finanziario non trascurabile sul livello di inquadramento iniziale dei funzionari interessati e sulla retribuzione loro corrisposta all’inizio della carriera.

43      Occorre quindi dichiarare il motivo infondato.

 Sulla violazione dei diritti quesiti dei ricorrenti, nonché dei principi della certezza del diritto e di non retroattività

–       Argomenti delle parti

44      I ricorrenti ritengono che il loro diritto di essere inquadrati nel grado previsto dai bandi di concorso in questione, che vincolano l’APN e la impegnano nei loro confronti, discenda dalla loro iscrizione su un elenco di candidati idonei. Inquadrandoli in un grado di assunzione diverso, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto violerebbe quindi i loro diritti quesiti.

45      Tale disposizione sarebbe inoltre contraria al principio di non retroattività, in quanto modificherebbe, con l’introduzione di nuovi criteri di classificazione, la situazione che i ricorrenti potevano aspettarsi alla luce delle indicazioni contenute nei bandi di concorso.

46      Infine, la disposizione criticata violerebbe il principio della certezza del diritto, in virtù del quale gli amministrati devono poter fare affidamento sulle condizioni definite dai bandi di concorso. Orbene, tali condizioni rimarrebbero valide fino a che gli interessati non abbiano ricevuto in tempo utile informazioni chiare, complete e precise sulle nuove disposizioni applicabili al loro grado di inquadramento al momento della rispettiva assunzione.

47      La Commissione, sostenuta dal Consiglio, ritiene che la disposizione criticata non sia contraria ai principi invocati dai ricorrenti. Essa fa valere in sostanza che l’iscrizione su un elenco di candidati idonei comporta la semplice possibilità, non implicante alcun diritto, di essere nominato funzionario in prova e, a fortiori, non conferisce un diritto ad essere inquadrato in un determinato grado in caso di nomina. Non si tratterebbe quindi di rimettere in discussione un diritto quesito, dato che l’anteriorità del sorgere di una situazione giuridica rispetto a una modifica legislativa è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si costituisca detto diritto.

–       Giudizio del Tribunale

48      È pacifico che il regolamento n. 723/2004, che introduce l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto nel testo del medesimo Statuto, è entrato in vigore il 1° maggio 2004, ossia a una data successiva a quella della sua pubblicazione, avvenuta il precedente 27 aprile.

49      Poiché la data della sua entrata in vigore non è anteriore alla data della sua pubblicazione, il regolamento n. 723/2004 non può essere considerato retroattivo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T‑177/95, Barreaux e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-541 e II‑1451, punti 45 e 46).

50      Pertanto, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, nella parte in cui stabilisce nuovi criteri di inquadramento nel grado applicabili al momento dell’assunzione dei vincitori di concorso iscritti negli elenchi di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2004, ma nominati funzionari in prova dopo tale data, non è in contrasto con il principio di non retroattività.

51      Secondo una giurisprudenza costante, di regola, infatti, in caso di modifica di disposizioni di applicazione generale e, in particolare, delle disposizioni dello Statuto, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni giuridiche sorte, ma non interamente costituite, in vigenza della norma precedente (sentenze della Corte 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 5 dicembre 1973, causa 143/73, SOPAD, Racc. pag. 1433, punto 8, e 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31).

52      Nel caso di specie, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non poteva violare un diritto all’applicazione dei precedenti criteri statutari di inquadramento di cui i ricorrenti sarebbero stati titolari. L’iscrizione dei vincitori di concorsi generali negli elenchi di idoneità compilati a seguito delle operazioni di selezione comporta infatti a vantaggio degli interessati solo la semplice possibilità di essere nominati funzionari in prova, come peraltro ricordavano i bandi dei concorsi generali in questione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 maggio 2000, causa T‑173/99, Elkaïm e Mazuel/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punto 21).

53      Tale possibilità esclude necessariamente qualsiasi diritto quesito, dato che l’inquadramento nel grado di un vincitore iscritto sull’elenco di idoneità di un concorso generale non può essere considerato acquisito fino a che l’interessato non sia stato oggetto di una decisione di nomina secondo le forme prescritte.

54      Come risulta dall’art. 3 dello Statuto, la nomina di un funzionario ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell’APN che precisa la data di decorrenza della nomina stessa, nonché il posto al quale il funzionario è assegnato (sentenza del Tribunale 10 aprile 1992, causa T‑40/91, Ventura/Parlamento, Racc. pag. II‑1697, punto 41).

55      Infatti, solo dopo essere stato oggetto di tale decisione il vincitore di un concorso generale può far valere lo status di funzionario e pertanto chiedere il beneficio di disposizioni statutarie (sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punto 27).

56      Orbene, alla data dell’entrata in vigore, il 1° maggio 2004, dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, i ricorrenti non erano ancora stati ammessi da un atto di nomina dell’APN al beneficio dell’applicazione delle disposizioni statutarie.

57      I ricorrenti non possono quindi validamente sostenere che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha violato diritti all’inquadramento nei gradi delle precedenti carriere indicate nei bandi di concorso in questione che essi avrebbero acquisito, anteriormente al 1° maggio 2004, a seguito della loro iscrizione negli elenchi di idoneità compilati al termine delle operazioni di selezione.

58      Infatti, i funzionari non possono far valere diritti quesiti, salvo il caso in cui la fattispecie costitutiva di un diritto si sia realizzata sotto l’impero di uno Statuto anteriore alle modifiche delle disposizioni statutarie (sentenza della Corte 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione, Racc. pag. 463, punto 5).

59      Ne consegue che nel caso di specie non è stato leso alcun diritto quesito dei ricorrenti all’inquadramento in un determinato grado.

60      Infine, il principio della certezza del diritto invocato dagli interessati si applica a situazioni come quelle in esame solo qualora un atto normativo comunitario entri in vigore a una data anteriore alla sua pubblicazione (sentenza della Corte 9 gennaio 1990, causa C‑337/88, SAFA, Racc. pag. I‑1, punto 13) e le norme comunitarie si applichino a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore (sentenza della Corte 10 febbraio 1982, causa 21/81, Bout, Racc. pag. 381, punto 13), ipotesi estranee al caso di specie, come si è già rilevato.

61      Ne consegue che il principio della certezza del diritto non poteva essere violato dal legislatore comunitario.

62      I ricorrenti non possono quindi validamente sostenere che la disposizione contestata con eccezione di illegittimità lede i loro diritti quesiti o i principi della certezza del diritto e di non retroattività.

63      Occorre quindi respingere la censura in quanto infondata.

 Sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione

–       Argomenti delle parti

64      Senza contestare il diritto del legislatore di modificare le disposizioni dello Statuto, i ricorrenti sostengono che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto tratta diversamente un’identica categoria di persone, costituita dai vincitori dello stesso concorso, per quanto riguarda il loro inquadramento nel grado e, di conseguenza, la loro retribuzione mensile, a seconda che siano stati assunti anteriormente al 1° maggio 2004 o a decorrere da tale data.

65      La data in questione non potrebbe costituire, ai fini dell’inquadramento nel grado al momento dell’assunzione, un criterio oggettivo di differenziazione, in quanto la data della nomina di un funzionario dipenderebbe da elementi che non sarebbero oggettivi e sui quali i ricorrenti non avrebbero alcun controllo.

66      L’unico criterio oggettivo da prendere in considerazione a tale riguardo sarebbe la data, anteriore al 1° maggio 2004, della lettera che informava tutti i vincitori dei concorsi della loro iscrizione in un elenco di candidati idonei. Anche qualora non avessero alcun diritto a essere nominati, dopo la suddetta data essi avrebbero, in caso di nomina, il diritto di essere assunti nel grado indicato nell’avviso di posto vacante e nel bando di concorso, nonché conformemente all’art. 31 del precedente Statuto.

67      Nella sentenza 9 luglio 1997, causa T‑92/96, Monaco/Parlamento, (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑573), il Tribunale avrebbe ritenuto, da un lato, che non occorre prendere in considerazione la data di assunzione di un candidato per determinare le disposizioni ad esso applicabili e, dall’altro, che il rispetto del principio di non discriminazione e della parità di trattamento richiede che tutti i vincitori di un concorso siano trattati allo stesso modo, a prescindere dall’eventuale intervento di nuove norme prima della nomina di alcuni di loro.

68      Un altro elemento di discriminazione consisterebbe nel fatto che il loro inquadramento in un grado inferiore avrebbe avuto l’effetto di attribuire a tutti i ricorrenti posti «senior» con gradi «junior». Poiché avevano già acquisito una considerevole esperienza professionale e possedevano titoli e diplomi importanti, essi sarebbero stati oggetto, in violazione dell’art. 1 quinquies dello Statuto, di una discriminazione in base all’età, dato che non avrebbero le stesse prospettive di carriera di altri funzionari meno anziani che beneficiano dello stesso inquadramento.

69      Inoltre, alcuni ricorrenti, che prima della nomina a funzionari in prova possedevano lo status di agente temporaneo o di agente ausiliario delle Comunità europee, sarebbero stati assegnati, sotto l’impero delle nuove norme statutarie, allo stesso posto con le stesse funzioni, se non funzioni superiori, ma sarebbero stati, peraltro, inquadrati in un grado inferiore.

70      La Commissione ritiene invece che i vincitori dei concorsi controversi nominati rispettivamente prima del 1° maggio 2004 e a decorrere da tale data non si trovino in una situazione equiparabile.

71      Come risulterebbe implicitamente dal combinato disposto degli artt. 3 e 4, primo comma, dello Statuto, la data pertinente per valutare la legittimità di un atto di nomina è quella in cui quest’ultimo entra in vigore. Orbene, sia le date di adozione delle decisioni impugnate che quelle della loro entrata in vigore sarebbero successive al 1° maggio 2004.

72      Poiché la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, i vincitori dei concorsi controversi nominati anteriormente al 1° maggio 2004 avrebbero potuto essere nominati funzionari conformemente alle disposizioni degli artt. 31 e 32 del precedente Statuto, mentre, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, i vincitori dei concorsi controversi nominati dopo tale data avrebbero potuto essere nominati funzionari ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

73      A differenza della causa Monaco/Parlamento, citata, la controversia in esame non riguarderebbe né la prassi amministrativa di un’istituzione concernente l’inquadramento nel grado dei funzionari da questa assunti né una direttiva interna che sancisce tale prassi amministrativa, bensì una disposizione emanata dal legislatore comunitario che esclude il rischio di arbitrarietà inerente a una modifica spontanea apportata da un’istituzione a una direttiva interna relativa all’inquadramento nel grado al momento dell’assunzione.

74      Il legislatore comunitario avrebbe sempre il diritto di adottare, per il futuro, le modifiche alle disposizioni dello Statuto che esso ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora tali modifiche determinino una situazione più sfavorevole per i funzionari rispetto a quella risultante dalle precedenti disposizioni.

–       Giudizio del Tribunale

75      Secondo una giurisprudenza costante, il principio generale della parità di trattamento e di non discriminazione esige che a situazioni analoghe non sia riservato un trattamento dissimile, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑31 e II‑105, punto 87).

76      Per stabilire se i ricorrenti possano far valere utilmente tale principio, occorre quindi verificare se tutti i vincitori dei concorsi in questione iscritti negli elenchi di idoneità compilati al termine delle operazioni di selezione debbano essere considerati rientranti in una sola e identica categoria di persone, a prescindere dalla circostanza che siano stati nominati anteriormente al 1° maggio 2004 o a decorrere da tale data.

77      Come emerge dalle osservazioni sopra svolte, l’inquadramento nel grado poteva essere effettuato legittimamente solo in applicazione dei nuovi criteri in vigore alla data di adozione della decisione che li ha nominati funzionari in prova.

78      I ricorrenti ammettono peraltro implicitamente che le nuove disposizioni dello Statuto sono loro applicabili, dato che rivendicano il beneficio dell’applicazione dell’art. 1 quinquies dello Statuto.

79      Per contro, i vincitori dei concorsi in questione nominati anteriormente al 1° maggio 2004 dovevano essere necessariamente inquadrati nel grado in base ai precedenti criteri ancora vigenti alla data della loro nomina, ma aboliti dopo tale data a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

80      Ne consegue che i ricorrenti non possono essere considerati rientranti nella stessa categoria di persone dei vincitori dei concorsi in questione assunti anteriormente al 1° maggio 2004.

81      I ricorrenti non possono quindi sostenere validamente che la loro iscrizione in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2004 conferisce loro il diritto di essere nominati, in caso di assunzione, nel grado indicato nell’avviso di posto vacante o nel bando di concorso, oppure nel grado corrispondente secondo l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto e conformemente all’art. 31 del precedente Statuto.

82      Infatti, finché la loro nomina rimaneva ipotetica, essi non avevano alcuna qualità per invocare criteri di inquadramento statutari applicabili al momento dell’assunzione dei vincitori di concorsi generali.

83      D’altro canto, specificando che le disposizioni transitorie dello Statuto non ledono i diritti acquisiti del personale nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema della funzione pubblica comunitaria, il trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004 conferma la distinzione che occorre operare tra i vincitori dei concorsi controversi nominati funzionari anteriormente al 1° maggio 2004 e quelli nominati a decorrere da tale data.

84      L’idea secondo cui tutti i funzionari assunti da un’istituzione in base allo stesso concorso si troverebbero in situazioni equiparabili è stata avanzata al punto 55 della citata sentenza Monaco/Parlamento, solo per dichiarare l’illegittimità dell’applicazione al vincitore di un concorso generale di direttive interne di inquadramento nel grado più rigorose adottate dalla stessa istituzione datrice di lavoro, successivamente all’iscrizione dell’interessato nell’elenco di candidati idonei, in vista dell’applicazione di criteri di inquadramento statutari rimasti invariati.

85      Nella fattispecie, e in ogni caso, è invece il legislatore comunitario che, nell’esercizio di un diritto di cui gli stessi ricorrenti affermano di non contestare l’esistenza, ha scelto di modificare i criteri statutari di inquadramento nel grado dei nuovi funzionari al momento della loro assunzione.

86      Infatti, secondo una giurisprudenza ben consolidata, il legislatore può in qualunque momento apportare alle disposizioni statutarie, per il futuro, le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora siano, come nel caso di specie, più sfavorevoli (sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti, Racc. pag. II‑3885, punto 98).

87      Poiché il posto al quale un funzionario viene assegnato è anch’esso stabilito dalla decisione di nomina (sentenza Ventura/Parlamento, cit., punto 41) e quest’ultima può fondarsi solo sulle disposizioni applicabili alla data della sua adozione, non si può neppure considerare discriminatoria l’attribuzione ad alcuni ricorrenti, nel quadro delle nuove norme statutarie, di un inquadramento nel grado inferiore, quand’anche essi fossero ormai assegnati allo stesso posto che avevano occupato anteriormente al 1° maggio 2004 in qualità di agenti non titolari ed esercitassero funzioni identiche, se non superiori, a quelle svolte in passato.

88      Occorre infine respingere l’argomento relativo al presunto inquadramento in un grado inferiore dei ricorrenti da cui deriverebbe la loro assegnazione a posti «senior» inquadrati in gradi «junior» e l’assenza di prospettive di carriera, che si offrirebbero invece ad altri funzionari meno anziani e che beneficiano dello stesso inquadramento.

89      Oltre al fatto che non può essere qualificata, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, come una discriminazione fondata sull’età ai sensi dell’art. 1 quinquies dello Statuto, dato che la presa in considerazione dell’età degli interessati è palesemente estranea ai nuovi criteri di inquadramento nel grado, siffatta circostanza non può essere considerata una violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione per i motivi suesposti.

90      Ne consegue che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non è in contrasto con il principio della parità di trattamento e di non discriminazione.

91      Pertanto, la censura non può essere accolta.

 Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

–       Argomenti delle parti

92      I ricorrenti sostengono che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto viola il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto essi potevano legittimamente sperare di beneficiare, dopo avere vinto i concorsi in questione, di un trattamento conforme alle condizioni stabilite nei bandi di concorso.

93      Una nuova normativa si può applicare agli effetti futuri di una situazione creatasi sotto l’impero di disposizioni precedenti solo a condizione che non modifichi sostanzialmente situazioni acquisite con il precedente Statuto, e sia prevedibile e giustificata da un interesse pubblico inderogabile.

94      La Commissione replica in sostanza che i ricorrenti non potevano riporre un legittimo affidamento in un inquadramento nel grado indicato nei bandi di concorso.

–       Giudizio del Tribunale

95      È sufficiente ricordare che un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone, come nel caso di specie, di un ampio potere discrezionale, di cui i ricorrenti non hanno assolutamente contestato il principio, per quanto riguarda la necessità di riforme statutarie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 55).

96      Del resto, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

97      Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat-Akademie/Commissione, Racc. pag. II‑1093, punto 26).

98      Orbene, si deve constatare che dagli atti non emerge alcun elemento che consenta ai ricorrenti di concludere che le istituzioni comunitarie hanno loro fornito assicurazioni atte a far sorgere speranze legittime quanto al mantenimento dei precedenti criteri statutari di classificazione nel grado dei funzionari al momento della loro assunzione. I bandi di concorso e le lettere della Commissione hanno anche specificato che ai vincitori dei concorsi avrebbe potuto essere proposta un’assunzione in base a nuove disposizioni statutarie.

99      Infine, i ricorrenti non possono validamente invocare una modifica sostanziale di una situazione acquisita con il precedente Statuto, dato che, come si è rilevato in precedenza, la loro iscrizione in un elenco di candidati idonei non può avere l’effetto di ammetterli al beneficio di tale situazione.

100    Pertanto, la censura non può essere accolta.

 Sull’incompatibilità tra l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e l’art. 31, n. 1, dello Statuto

–       Argomenti delle parti

101    I ricorrenti sostengono che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è in contrasto con l’art. 31, n. 1, dello stesso, secondo cui un funzionario viene assunto nel grado precisato nel bando del concorso che ha superato. Benché comprenda la nuova nozione di «gruppo di funzioni», quest’ultima disposizione si applicherebbe a tutti i concorsi, compresi quelli organizzati anteriormente al 1° maggio 2004 e i cui vincitori siano stati iscritti in un elenco di candidati idonei prima di tale data.

102    L’amministrazione non potrebbe derogare unilateralmente al bando di concorso di cui è autrice e che la vincola in tutti i suoi elementi, dato che lo scopo fondamentale del bando consiste nell’informare il più esattamente possibile gli interessati del livello dei posti disponibili e delle condizioni richieste per esservi assegnati.

103    Poiché i bandi di concorso in questione non contenevano alcun riferimento alla data del 1° maggio 2004 e non prevedevano alcuna modifica per il futuro dell’inquadramento nel grado dei candidati idonei al momento della loro assunzione, tutti i ricorrenti sarebbero stati inquadrati, ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, in un grado inferiore a quello indicato nei bandi di concorso e senza che la conversione di tali gradi precedenti sia stata effettuata correttamente rispetto ai nuovi gradi intermedi definiti dall’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto.

104    La Commissione evidenzia che i ricorrenti criticano in realtà il fatto di non essere stati assunti nel grado indicato nei bandi di concorso, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto.

105    Secondo la Commissione, in quanto regola di diritto transitoria, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non può violare l’art. 31 dello Statuto, rispetto al quale costituisce una lex specialis, senza precisare espressamente che la prima disposizione costituisce una deroga alla seconda.

106    Per effetto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie, i precedenti gradi sarebbero stati sostituiti da nuovi gradi: l’art. 8, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto si riferirebbe ai «gradi introdotti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1» e le tabelle figuranti all’art. 2, nn. 2 e 3, di tale allegato utilizzerebbero l’espressione «nuovi gradi intermedi».

107    Ne conseguirebbe che i bandi di concorso pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004 sono divenuti privi di oggetto, in quanto riguardavano l’assunzione in un grado determinato, tanto più che i concorsi controversi si riferivano a una determinata carriera (due gradi), ai sensi dell’art. 5 del precedente Statuto. Infatti, a decorrere da tale data, non si potrebbe più fare riferimento alle «carriere», dato che nell’art. 5 dello Statuto è venuto meno qualsiasi richiamo a tale nozione. Il legislatore avrebbe quindi dovuto colmare tale lacuna adottando «regole di transizione di grado», vale a dire fissando direttamente il (nuovo) grado di inquadramento di un funzionario assunto a seguito di un concorso il cui bando fosse stato pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004. Orbene, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto costituirebbe precisamente siffatta «regola di transizione di grado».

–       Giudizio del Tribunale

108    L’art. 31, n. 1, dello Statuto dispone che i vincitori di un concorso sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

109    Se pure da tale nuova disposizione si deduce necessariamente che i vincitori di concorsi generali devono essere nominati funzionari in prova nel grado precisato nel bando di concorso a seguito del quale sono stati assunti, risulta tuttavia dalla risposta alla censura fondata sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione che la definizione del livello dei posti disponibili e delle condizioni di assunzione in tali posti dei candidati idonei, cui la Commissione aveva proceduto nel quadro delle disposizioni del precedente Statuto redigendo i bandi di concorso controversi, non poteva estendere i propri effetti oltre la data del 1° maggio 2004, scelta dal legislatore comunitario per l’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere dei funzionari delle Comunità europee.

110    La soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2004, dei gradi di inquadramento nelle carriere indicate nei bandi di concorso, che consegue all’introduzione del nuovo sistema di carriere, ha indotto il legislatore ad adottare le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto e, in particolare, dell’art. 12, n. 3, dello stesso, allo scopo di stabilire l’inquadramento nel grado dei vincitori di concorso iscritti negli elenchi di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2004, ma nominati funzionari in prova a decorrere da tale data.

111    A tal fine, il legislatore ha sostituito i gradi intermedi B*3, A*5 e A*6 previsti dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, ai gradi delle carriere B5/B4, A8 e A7/A6 corrispondenti, rispettivamente, alle precedenti carriere di assistenti aggiunti, amministratori aggiunti e amministratori figuranti nei bandi di concorso in questione ma aboliti a decorrere dal 1° maggio 2004.

112    È vero che la tabella dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che converte i gradi indicati nei bandi di concorso in gradi intermedi di assunzione, si discosta dalla tabella dell’art. 2, n. 1, dello stesso allegato, in cui i precedenti gradi dei funzionari in servizio anteriormente al 1° maggio 2004 sono convertiti in nuovi gradi intermedi.

113    Come si è ricordato, il legislatore può tuttavia legittimamente adottare per il futuro, nell’interesse del servizio, modifiche delle disposizioni statutarie, anche qualora le disposizioni modificate siano più sfavorevoli delle precedenti (sentenza Ryan/Corte dei conti, cit., punto 98).

114    È inerente a una disposizione transitoria, come quella ora in esame, comportare una deroga a determinate norme statutarie la cui applicazione risente necessariamente del cambiamento di sistema. Nel caso di specie, la deroga non va al di là di quanto consegue dalla nomina come funzionari, nel quadro delle nuove norme statutarie, di persone selezionate con procedimenti di concorso aperti e chiusi in vigenza di precedenti disposizioni.

115    Pertanto, i ricorrenti non possono validamente affermare, per dimostrare l’incompatibilità tra l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e l’art. 31, n. 1, dello stesso, di essere stati inquadrati in un grado inferiore a quello indicato nei bandi di concorso o in funzione di una tabella di equivalenza di gradi che si discosterebbe dal rapporto stabilito tra il vecchio e il nuovo inquadramento nel grado dei funzionari.

116    Ne consegue che la censura non può essere accolta.

 Sulla violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto

–       Argomenti delle parti

117    I ricorrenti denunciano una violazione dell’art. 5, n. 5, dello Statuto, che assoggetta a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera i funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni. Mentre i vincitori dei concorsi controversi nominati funzionari anteriormente al 1° maggio 2004 avrebbero beneficiato dell’inquadramento nonché della retribuzione corrispondente al grado indicato nei bandi di concorso, l’inquadramento dei ricorrenti sarebbe stato effettuato sul fondamento dell’art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto.

118    Sarebbe inoltre stato violato l’art. 5, nn. 1 e 4, dello Statuto, in quanto, a causa dell’applicazione «automatica» dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, gli impieghi dei ricorrenti non sarebbero stati oggetto di una «riclassificazione» in funzione della natura e del livello delle funzioni cui corrispondono per ciascun impiego tipo.

119    L’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto violerebbe altresì l’art. 5, n. 3, dello Statuto, come attuato dall’allegato I.A dello stesso, relativo alla corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere, nella parte in cui ha l’effetto di riclassificare gli impieghi dei ricorrenti a un livello inferiore alle funzioni afferenti a tali impieghi.

120    Infine, sarebbe stato violato anche il principio dell’equivalenza tra l’impiego e il grado, garanzia della parità di trattamento dei funzionari, sancito dall’art. 7, n. 1, dello Statuto.

121    La Commissione obietta che non compete al legislatore comunitario, bensì alle sole istituzioni incaricate di applicare lo Statuto, definire, conformemente all’art. 5, n. 4, di tale testo, le funzioni associate a ciascun impiego tipo e rispettare l’equivalenza degli impieghi quando decidono l’assegnazione dei loro dipendenti.

122    Il riferimento operato dai ricorrenti alla tabella dell’allegato I.A dello Statuto non sarebbe ammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 4, lett. n), dell’allegato XIII dello Statuto, l’allegato XIII.1, relativo agli impieghi tipo durante il periodo transitorio, sostituisce l’allegato I.A dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006.

123    Infine, l’art. 5, n. 1, sarebbe puramente declaratorio e non sancirebbe alcun obbligo autonomo delle istituzioni.

–       Giudizio del Tribunale

124    Come si deduce dalla precedente risposta alla censura fondata sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, non si può validamente sostenere che l’art. 5, n. 5, dello Statuto sarebbe stato violato in ragione del fatto che i vincitori dei concorsi in questione assunti anteriormente al 1° maggio 2004 sono stati inquadrati nel grado specificato nei bandi di concorso, mentre i ricorrenti sono stati inquadrati in base ai criteri definiti dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

125    Il Tribunale ricorda a tale riguardo che al momento della nomina dei vincitori dei concorsi in questione anteriormente al 1° maggio 2004 erano applicabili le disposizioni del precedente Statuto e i gradi d’inquadramento indicati nei bandi di concorso, mentre l’inquadramento nel grado dei ricorrenti rientrava nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni in vigore dopo tale data, comprese le disposizioni transitorie di cui all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

126    Del pari, i ricorrenti sostengono erroneamente che l’art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto è in contrasto con l’art. 5 dello Statuto. Adottando tale prima disposizione, il legislatore ha definito i gradi di inquadramento dei funzionari assunti durante il periodo transitorio nel quadro dell’esercizio del suo potere di modifica delle disposizioni statutarie.

127    L’art. 12, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto precisa che l’art. 5, n. 3, dello Statuto, che definisce il livello delle qualifiche richieste per le nomine ai posti della nuova struttura delle carriere, non si applica ai funzionari assunti, come i ricorrenti, da elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004.

128    A tale proposito, l’art. 4, lett. n), dell’allegato XIII dello Statuto specifica che l’allegato I.A, intitolato «Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3» e che comprende la tabella descrittiva dei nuovi impieghi tipo cui rinvia l’art. 5, n. 4, dello Statuto, è sostituito dall’allegato XIII.1 dello Statuto, che definisce gli impieghi tipo durante il periodo transitorio.

129    Gli artt. 12, n. 3, e 4, lett. n), dell’allegato XIII dello Statuto prevalgono quindi sulle disposizioni generali dell’art. 5 dello Statuto, cui derogano in quanto legge speciale (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 giugno 2003, causa C‑444/00, Mayer Parry Recycling, Racc. pag. I‑6163, punto 57, e sentenza del Tribunale 14 luglio 2005, causa T‑371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II‑957, punto 122).

130    I ricorrenti non possono neppure invocare la violazione dell’art. 7, n. 1, dello Statuto, secondo cui ciascun funzionario dev’essere nominato a un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

131    Infatti, tale disposizione va naturalmente intesa, anch’essa, nel senso che riserva l’applicazione in via transitoria, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e delle sue norme di accompagnamento.

132    Pertanto, la censura non può essere accolta.

133    Dalle osservazioni che precedono discende che l’eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto dev’essere integralmente respinta.

 Sull’incompatibilità delle decisioni impugnate con i principi generali di buona amministrazione, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento e di non discriminazione, dell’equivalenza tra l’impiego e il grado, di buona fede e di sollecitudine

 Argomenti delle parti

134    I ricorrenti considerano anzitutto che le decisioni impugnate sono in contrasto con il principio di buona amministrazione e con la regola della trasparenza, in quanto non sono stati informati con precisione e chiarezza della modifica fondamentale che doveva essere apportata al loro inquadramento nel grado qualora fossero stati nominati successivamente al 1° maggio 2004.

135    Tutti i ricorrenti avrebbero preso ufficialmente conoscenza del loro inquadramento nel grado secondo le disposizioni dello Statuto solo successivamente a tale data. Inoltre, le decisioni impugnate si riferirebbero espressamente solo all’art. 31 dello Statuto, all’avviso di posto vacante e al bando di concorso e non menzionerebbero l’art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto.

136    La pubblicazione del regolamento n. 723/2004 tre giorni prima della sua entrata in vigore e, nella maggior parte dei casi, successivamente alle offerte di impiego rivolte ai ricorrenti, non potrebbe essere considerata sufficiente, tenuto conto della complessità nonché dell’ermeticità del testo in questione, riconosciuta dalla stessa Commissione.

137    Se i ricorrenti fossero stati informati chiaramente, in tempo utile, dell’incidenza che la nuova normativa avrebbe avuto sul loro inquadramento in caso di assunzione posteriormente al 1° maggio 2004, essi avrebbero potuto, quanto meno in alcuni casi, tentare di essere assunti prima di tale data, o addirittura rifiutare di essere nominati in queste nuove condizioni pregiudizievoli.

138    I ricorrenti sostengono inoltre che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Alcuni ricorrenti avrebbero avuto contatti, durante i colloqui di assunzione anteriori al 1° maggio 2004, con i responsabili dell’amministrazione, i quali avrebbero confermato loro, in alcuni casi a più riprese, che sarebbero stati inquadrati nel grado corrispondente a quello indicato nel bando di concorso. Si farebbe riferimento anche a testi e documenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sul sito Internet della Commissione, nonché a lettere di convocazione ufficiali alla visita medica e a un colloquio amministrativo.

139    I ricorrenti contestano inoltre all’APN di non avere adottato lo stesso comportamento nei confronti di tutti i vincitori del concorso, in violazione del principio di non discriminazione. Infatti, per certi motivi, alcuni vincitori dei concorsi in questione avrebbero potuto essere assunti anteriormente al 1° maggio 2004 e altri no.

140    D’altro canto, la Commissione, omettendo di procedere a una valutazione dei compiti e delle responsabilità dei ricorrenti rispetto al grado che avrebbe dovuto essere loro attribuito, avrebbe violato il principio dell’equivalenza tra l’impiego e il grado.

141    Sarebbe quindi legittimo chiedersi se l’APN abbia realmente agito in buona fede e conformemente al principio di sollecitudine, dato che poteva prevedere essa stessa le conseguenze – inammissibili – della nomina a gradi diversi dei vincitori di uno stesso concorso, i quali potevano fare affidamento sull’inquadramento nel grado figurante nel bando di concorso e non sono stati informati delle conseguenze pregiudizievoli dello Statuto sul loro futuro inquadramento nell’ipotesi in cui fossero stati assunti dopo il 1° maggio 2004.

142    La Commissione replica che i ricorrenti sono stati sufficientemente informati. Il regolamento n. 723/2004 sarebbe stato pubblicato anteriormente all’adozione delle decisioni impugnate, se non, in alcuni casi, anche prima che i ricorrenti accettassero l’offerta di impiego loro rivolta. Inoltre, la riforma del sistema delle carriere era stata annunciata nei bandi di concorso o nelle lettere che informavano i ricorrenti della proroga degli elenchi di candidati idonei.

143    Contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti, le istituzioni non sarebbero tenute, in forza di un obbligo generale, ad attirare l’attenzione dei loro futuri funzionari, prima della relativa nomina, su tutti gli aspetti della loro situazione giuridica.

144    Le offerte di impiego rivolte ai ricorrenti avrebbero chiaramente specificato che la loro classificazione nel grado sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Tali lettere avrebbero anche rinviato a un sito Internet sul quale si potevano rinvenire maggiori informazioni.

145    Non sarebbe affatto dimostrato che l’amministrazione ha fornito ai ricorrenti assicurazioni precise, incondizionate e concordanti nel senso che il loro inquadramento nel grado sarebbe stato effettuato in applicazione delle disposizioni del precedente Statuto. D’altro canto, il legittimo affidamento potrebbe sorgere solo sulla base di assicurazioni conformi alle norme applicabili. Orbene, poiché l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è vincolante e non conferisce alcun margine di discrezionalità all’amministrazione, eventuali promesse di quest’ultima non sarebbero atte a fare nascere in capo ai ricorrenti un legittimo affidamento su un inquadramento nel grado ai sensi del precedente Statuto.

146    Infine, l’obbligo di sollecitudine potrebbe creare obblighi a carico di un’istituzione nei confronti di una persona solo a partire dalla nomina di quest’ultima a funzionario.

 Giudizio del Tribunale

147    Risulta dagli atti che né i bandi di concorso né le lettere di proroga della validità degli elenchi di candidati idonei indirizzate ai ricorrenti precisavano che i nuovi criteri di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione avrebbero potuto comportare una modifica verso il basso dei gradi di assunzione figuranti nei bandi di concorso.

148    Solo successivamente alla loro entrata in servizio in qualità di funzionari in prova i ricorrenti sono stati direttamente informati del nuovo sistema di inquadramento nel grado introdotto dalle nuove disposizioni statutarie e della corrispettiva riduzione del loro grado di assunzione rispetto a quello indicato nei bandi di concorso.

149    A tale riguardo si rileva che i ‘visto’ della maggior parte delle decisioni impugnate non contengono alcun riferimento all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, anche se il grado di assunzione dei ricorrenti è stato stabilito sul fondamento di tale disposizione transitoria, il cui carattere di legge speciale rispetto all’art. 31 dello Statuto è stato rilevato dalla stessa Commissione.

150    Tuttavia, se l’insufficienza di informazioni preliminari è atta a costituire un argomento operante ai fini della responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti degli interessati, essa non può comportare di per sé l’illegittimità delle decisioni impugnate.

151    Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto individuale impugnato dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui l’atto è stato adottato (sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I‑3875, punto 87, e sentenza del Tribunale 25 maggio 2004, causa T‑69/03, W/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑687, punto 28).

152    Orbene, poiché le decisioni impugnate sono state tutte adottate con effetto a decorrere non prima del 1° maggio 2004, la Commissione poteva inquadrare nel grado i ricorrenti con le decisioni impugnate solo conformemente alle nuove disposizioni imperative dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, la cui illegittimità non è stata dimostrata.

153    Pertanto, le irregolarità che i ricorrenti contestano alla Commissione di avere commesso nella gestione della loro assunzione, anche supponendo che siano in contrasto con i principi invocati dagli interessati, non potevano, in ogni caso, avere la benché minima incidenza sulla legittimità stessa dell’inquadramento nel grado contestato dai ricorrenti.

154    In particolare, la circostanza che la Commissione, in violazione del principio di non discriminazione, possa avere assunto prioritariamente determinati vincitori di concorso a una data anteriore al 1° maggio 2004, non può compromettere la legittimità delle decisioni impugnate.

155    Infatti, anche ammettendo che alcune assunzioni abbiano così potuto essere trattate prioritariamente, l’osservanza del principio della parità di trattamento dei funzionari deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito che sia stato commesso a favore di altri (sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14).

156    Ne consegue che il motivo dev’essere respinto.

157    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che occorra quindi statuire sui capi delle conclusioni dei ricorrenti diretti a ottenere dal Tribunale, da un lato, la ricostruzione delle loro carriere e, dall’altro, il beneficio degli interessi di mora sugli stipendi arretrati che avrebbero potuto conseguire in seguito ad una sentenza di annullamento delle decisioni impugnate.

 Sulle spese

158    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

159    Ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità europee e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

160    Tuttavia, in forza dell’art. 87, n. 3, primo comma, di tale regolamento, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

161    Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, come risulta dalle osservazioni suesposte, la Commissione non abbia avvertito i ricorrenti con chiarezza e precisione della prevedibile incidenza concreta sulla loro situazione individuale di un progetto di modifica statutaria di cui la stessa Commissione era autrice.

162    In ragione dell’incertezza che ha quindi potuto sussistere nell’animo dei ricorrenti sull’inquadramento nel grado di cui avrebbero beneficiato fino alla comunicazione delle decisioni impugnate, gli interessati potevano ritenersi legittimati a contestare il loro inquadramento nel grado dinanzi al giudice comunitario.

163    Pertanto, si può ritenere che il presente procedimento sia stato determinato in parte dal comportamento della Commissione nella misura in cui quest’ultima può avere suscitato negli interessati, per mancanza di informazioni, comprensibili dubbi sulla legittimità del loro grado iniziale di inquadramento in ragione di una procedura di assunzione non esente da ambiguità su una condizione di assunzione essenziale.

164    Siffatte circostanze costituiscono un motivo eccezionale che giustifica la ripartizione tra l’istituzione convenuta e i ricorrenti delle spese sostenute da questi ultimi ai fini del procedimento (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 giugno 1967, causa 26/66, Hoogovens en Staalfabrieken/Alta Autorità, Racc. pag. 133, in particolare pag. 151, e 11 luglio 1968, causa 26/67, Danvin/Commissione, Racc. pag. 417, in particolare pag. 427).

165    Il Tribunale ritiene di operare un’equa valutazione delle circostanze di specie ponendo a carico della Commissione la metà delle spese sostenute dai ricorrenti.

166    Inoltre, l’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede che le istituzioni intervenute nella causa sopportino le proprie spese.

167    Ne consegue che il Consiglio sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dai ricorrenti.

3)      I ricorrenti sopportano la metà delle spese che hanno sostenuto.

4)      Il Consiglio sopporta le proprie spese.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Moavero Milanesi

 

      Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H.Legal


* Lingua processuale: il francese.