Language of document : ECLI:EU:T:2007:218

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

11 luglio 2007

Causa T‑58/05

Isabel Clara Centeno Mediavilla e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione – Art. 12 dell’allegato XIII del nuovo Statuto»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento delle decisioni che hanno nominato i ricorrenti funzionari in prova, nella parte in cui stabiliscono il loro inquadramento nel grado in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1).

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dai ricorrenti. I ricorrenti sopporteranno la metà delle spese che hanno sostenuto. Il Consiglio, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Procedimento di elaborazione – Consultazione del comitato dello Statuto

(Statuto dei funzionari, art. 10, secondo comma; allegato XIII, art. 12, n. 3)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 3; allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 12, n. 3)

5.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

[Statuto dei funzionari, art. 5; allegato XIII, artt. 4, lett. n), e 12, nn. 2 e 3]

6.      Funzionari – Ricorso – Valutazione della legittimità dell’atto impugnato in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

7.      Procedura – Spese

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 3, primo comma)

1.      Ai sensi dell’art. 10, secondo comma, seconda frase, dello Statuto dei funzionari, nella versione applicabile sino al 30 aprile 2004, il comitato dello Statuto deve essere consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello Statuto. Detta disposizione impone alla Commissione un obbligo di consultazione che si estende, oltre alle proposte formali, anche alle modifiche sostanziali di proposte già esaminate alle quali essa proceda, a meno che, in quest’ultimo caso, le modifiche siano sostanzialmente corrispondenti a quelle proposte dal comitato dello Statuto. Tale interpretazione è imposta sia dal testo della disposizione di cui trattasi che dal ruolo assunto dal comitato dello Statuto.

Ne consegue che, qualora siano stati introdotti emendamenti a una proposta di revisione dello Statuto durante la negoziazione del testo dinanzi al Consiglio, occorre riconsultare il comitato dello Statuto prima che il Consiglio adotti le disposizioni regolamentari in questione, nel caso in cui tali emendamenti incidano in modo sostanziale sull’economia della proposta. Modifiche puntuali e di effetto limitato non comportano un obbligo del genere, il quale, ove si seguisse l’interpretazione contraria, avrebbe l’effetto di restringere eccessivamente il diritto di modifica nel quadro del processo legislativo comunitario.

Il carattere vuoi sostanziale, vuoi puntuale e limitato delle modifiche va quindi valutato dal punto di vista del loro oggetto e della collocazione delle disposizioni modificate nel dispositivo globale di cui si propone l’adozione, e non sotto il profilo delle conseguenze individuali che tali disposizioni possono avere sulla situazione di persone potenzialmente interessate dalla loro attuazione.

La ridefinizione dei gradi di inquadramento e della scala delle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee risultante dalla riforma delle carriere introdotta dal legislatore comunitario il 1° maggio 2004 ha avuto quale effetto indotto immediato l’abbassamento dei gradi di assunzione dei nuovi funzionari, accompagnato nel lungo periodo da uno sviluppo delle loro prospettive di carriera.

Ne consegue che la sostituzione del grado A*6 al grado A7 inizialmente previsto nella disposizione divenuta l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto costituisce un elemento complementare della riforma che si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere. Tale sostituzione costituisce un adattamento puntuale delle disposizioni transitorie alla nuova struttura delle carriere, di cui né l’economia generale né la stessa sostanza sembrano essere state rimesse in discussione da tale adattamento al punto da giustificare una nuova consultazione del comitato dello Statuto, anche se la sostituzione ha, nell’immediato, un effetto finanziario non trascurabile sul livello di inquadramento iniziale dei funzionari interessati e sulla retribuzione loro corrisposta all’inizio della carriera.

(v. punti 35-42)

Riferimento: Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I‑4973, punto 41)

2.      Il regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, il quale introduce l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto nel testo del medesimo Statuto, è entrato in vigore il 1° maggio 2004, ossia a una data successiva a quella della sua pubblicazione, avvenuta il precedente 27 aprile. Poiché la data della sua entrata in vigore non è anteriore alla data della sua pubblicazione, il regolamento n. 723/2004 non può essere considerato retroattivo.

Pertanto, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, nella parte in cui stabilisce nuovi criteri di inquadramento nel grado applicabili al momento dell’assunzione dei vincitori di concorso iscritti negli elenchi dei candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2004, ma nominati funzionari in prova dopo tale data, non è in contrasto con il principio di non retroattività. Di regola, infatti, in caso di modifica di disposizioni di applicazione generale e, in particolare, delle disposizioni dello Statuto, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni giuridiche sorte, ma non interamente costituite, in vigenza della norma precedente.

A questo proposito, l’iscrizione di vincitori di concorsi generali negli elenchi di idoneità compilati a seguito delle operazioni di selezione comporta a vantaggio degli interessati solo la semplice possibilità di essere nominati funzionari in prova. Tale possibilità esclude necessariamente qualsiasi diritto quesito, dato che l’inquadramento nel grado di un vincitore iscritto nell’elenco di idoneità di un concorso generale non può essere considerato acquisito fino a che l’interessato non sia stato oggetto di una decisione di nomina secondo le forme prescritte.

Come risulta dall’art. 3 dello Statuto, la nomina di un funzionario ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell’autorità che ha il potere di nomina che precisa la data di decorrenza della nomina stessa, nonché il posto al quale il funzionario è assegnato. Solo dopo essere stato oggetto di tale decisione il vincitore di un concorso generale può far valere lo status di funzionario e pertanto chiedere il beneficio di disposizioni statutarie.

(v. punti 48-55)

Riferimento: Corte 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock (Racc. pag. 171, punto 7); Corte 5 dicembre 1973, causa 143/73, SOPAD (Racc. pag. 1433, punto 8); Corte 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES (Racc. pag. 2305, punto 31); Tribunale 10 aprile 1992, causa T‑40/91, Ventura/Parlamento (Racc. pag. II‑1697, punto 41); Tribunale 11 dicembre 1996, causa T‑177/95, Barreaux e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑541 e II‑1451, punti 45 e 46); Tribunale 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punto 27), e Tribunale 25 maggio 2000, causa T‑173/99, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punto 21)

3.      Il principio generale della parità di trattamento e di non discriminazione esige che a situazioni analoghe non sia riservato un trattamento dissimile, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata.

Al riguardo, i vincitori di concorso iscritti su elenchi di idoneità anteriormente al 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma assunti dopo tale data, non possono essere considerati rientrare nella stessa categoria dei vincitori degli stessi concorsi assunti anteriormente al 1° maggio 2004.

Per quanto riguarda i vincitori di concorso iscritti su elenchi di idoneità anteriormente al 1° maggio 2004, ma nominati funzionari in prova dopo tale data, il loro inquadramento nel grado poteva essere effettuato legittimamente solo in applicazione dei nuovi criteri in vigore alla data di adozione della decisione che li ha nominati funzionari in prova. Per contro, i vincitori degli stessi concorsi nominati anteriormente al 1° maggio 2004 dovevano essere necessariamente inquadrati nel grado in base ai precedenti criteri ancora vigenti alla data della loro nomina, ma aboliti dopo tale data a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

Inoltre, poiché il posto al quale un funzionario viene assegnato è anch’esso stabilito dalla decisione di nomina e quest’ultima può fondarsi solo sulle disposizioni applicabili alla data della sua adozione, non si può neppure considerare discriminatoria l’attribuzione ad alcuni vincitori di concorso nominati funzionari, nel quadro delle nuove norme statutarie, di un inquadramento nel grado inferiore, quand’anche essi fossero ormai assegnati allo stesso posto che avevano occupato anteriormente al 1° maggio 2004 in qualità di agenti non titolari ed esercitassero funzioni identiche, se non superiori, a quelle svolte in passato.

Ne consegue che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non è in contrasto con il principio della parità di trattamento e di non discriminazione.

(v. punti 75-83, 87 e 90)

Riferimento: Ventura/Parlamento, cit. (punto 41); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑31 e II‑105, punto 87)

4.      L’art. 31, n. 1, dello Statuto dispone che i vincitori di un concorso sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

Se pure da tale nuova disposizione si deduce necessariamente che i vincitori di concorsi generali devono essere nominati funzionari in prova nel grado precisato nel bando di concorso a seguito del quale sono stati assunti, è giocoforza constatare tuttavia che la determinazione del livello dei posti da coprire e delle condizioni di nomina dei vincitori di concorso a tali posti, cui l’istituzione aveva proceduto nel quadro delle disposizioni del precedente Statuto redigendo i bandi di concorso, non poteva estendere i propri effetti oltre la data scelta dal legislatore comunitario per l’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere dei funzionari delle Comunità europee.

La soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2004, dei gradi di inquadramento nelle carriere indicate in tali bandi di concorso, che consegue all’introduzione del nuovo sistema di carriere, ha indotto il legislatore ad adottare le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto e, in particolare, dell’art. 12, n. 3, dello stesso, allo scopo di stabilire l’inquadramento nel grado dei vincitori di concorso iscritti negli elenchi dei candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2004, ma nominati funzionari in prova a decorrere da tale data.

È vero che la tabella dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che converte i gradi indicati nei bandi di concorso in gradi intermedi di assunzione, si discosta dalla tabella dell’art. 2, n. 1, dello stesso allegato, in cui i precedenti gradi dei funzionari in servizio anteriormente al 1° maggio 2004 sono convertiti in nuovi gradi intermedi.

Tuttavia, il legislatore può legittimamente adottare per il futuro, nell’interesse del servizio, modifiche delle disposizioni statutarie, anche qualora le disposizioni modificate siano più sfavorevoli delle precedenti.

È proprio di una disposizione transitoria comportare una deroga a determinate norme statutarie la cui applicazione risente necessariamente del cambiamento di sistema. È però giocoforza constatare che la deroga prevista dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non va al di là di quanto consegue dalla nomina come funzionari, nel quadro delle nuove norme statutarie, di persone selezionate con procedimenti di concorso aperti e chiusi in vigenza delle precedenti disposizioni.

(v. punti 108-114)

Riferimento: Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punto 98)

5.      Non si può validamente sostenere che l’art. 5, n. 5, dello Statuto, che sancisce la parità delle condizioni di assunzione e di svolgimento di carriera dei funzionari, sia stato violato a seguito dell’inquadramento dei vincitori di concorso assunti anteriormente al 1° maggio 2004 – data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti – nel grado indicato nei bandi di concorso, mentre vincitori degli stessi concorsi assunti dopo tale data sono stati inquadrati in base ai criteri definiti dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Infatti, le disposizioni del precedente Statuto e i gradi di inquadramento indicati nei bandi di concorso erano applicabili al momento della nomina dei vincitori dei concorsi anteriormente al 1° maggio 2004, mentre l’inquadramento nel grado dei vincitori assunti dopo tale data rientrava nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni in vigore dopo tale data, comprese le disposizioni transitorie dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Non può neppure essere ammessa la tesi secondo cui l’art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto è in contrasto con l’art. 5 dello Statuto. Adottando tale prima disposizione, il legislatore ha definito i gradi di inquadramento dei funzionari assunti durante il periodo transitorio nel quadro dell’esercizio del suo potere di modifica delle disposizioni statutarie.

Inoltre, dalla formulazione dell’art. 12, n. 2, e dell’art. 4, lett. n), dell’allegato XIII dello Statuto risulta che essi prevalgono sulle disposizioni generali dell’art. 5 dello Statuto, cui derogano in quanto legge speciale.

(v. punti 124-126 e 129)

Riferimento: Corte 19 giugno 2003, causa C‑444/00, Mayer Parry Recycling (Racc. pag. I‑6163, punto 57); Tribunale 14 luglio 2005, causa T‑371/03, Le Voci/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II‑957, punto 122)

6.      La legittimità di un atto individuale impugnato dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui l’atto è stato adottato.

Per quanto riguarda le decisioni di nomina dei vincitori di concorso adottate con effetto a decorrere non prima del 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, la Commissione poteva inquadrare nel grado tali vincitori solo conformemente alle nuove disposizioni imperative dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Al riguardo, la circostanza che la Commissione, in violazione del principio di non discriminazione, possa avere assunto prioritariamente determinati vincitori di concorso a una data anteriore al 1° maggio 2004 non può compromettere la legittimità delle decisioni impugnate.

Infatti, anche ammettendo che alcune assunzioni abbiano così potuto essere trattate prioritariamente, l’osservanza del principio della parità di trattamento dei funzionari deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito che sia stato commesso a favore di altri.

(v. punti 151, 152, 154 e 155)

Riferimento: Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei Conti (Racc. pag. 2225, punto 14); Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 87), e Tribunale 25 maggio 2004, causa T‑69/03, W/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑687, punto 28)

7.      In forza dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

Al riguardo, costituisce un motivo eccezionale che giustifica la ripartizione, tra l’istituzione in causa e i funzionari ricorrenti, delle spese sostenute da questi ultimi ai fini del procedimento il fatto che un procedimento giurisdizionale sia stato determinato in parte dal comportamento dell’istituzione nella misura in cui quest’ultima può avere suscitato nei funzionari interessati, per mancanza di informazioni, comprensibili dubbi sulla legittimità del loro grado iniziale di inquadramento a seguito di una procedura di assunzione non esente da ambiguità su una condizione essenziale di assunzione.

(v. punti 160, 163 e 164)

Riferimento: Corte 14 giugno 1967, causa 26/66, Hoogovens en Staalfabrieken/Alta Autorità (Racc. pag. 134, in particolare pag. 151); Corte 11 luglio 1968, causa 26/67, Danvin/Commissione (Racc. pag. 418, in particolare pag. 429)