Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 febbraio 2008 – Citigroup / UAMI – Link Interchange Network (WORLDLINK)
(causa T-325/04)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo WORLDLINK – Marchio nazionale figurativo anteriore LiNK – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei servizi indicati nella domanda di marchio – Identicità dei servizi – Somiglianza dei segni – Artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 95-96, 101)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 maggio 2004 (procedimento R 789/2002-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Link Interchange Network Ltd e la Citigroup, Inc |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario : | Citigroup, Inc. |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo WORLDLINK per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 36 – domanda n. 111880 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Link Interchange Network Ltd |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio denominativo nazionale LiNK, per servizi della classe 36 |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto della domanda di marchio comunitario per i seguenti servizi della classe 36: affari finanziari e monetari |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Citigroup, Inc. è condannata alle spese.