Language of document :

Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2024 – Sulberg Services/Consiglio

(Causa T-409/23)1

(«Ricorso per carenza – Politica straniera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Presa di posizione che pone fine alla carenza – Non luogo a statuire») 

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sulberg Services Ltd (Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: avv. H. Sbert Pérez)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Limonet, H. Marcos Fraile e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Con ricorso ai sensi dell’articolo 265 TFUE, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che il Consiglio dell’Unione europea ha illegittimamente omesso di modificare le ragioni dell’inserimento del nome di Anastasia Ignatova nell’elenco contenuto nell’allegato alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), e nell’allegato I al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014 , concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

____________

1 GU C, C/2023/49 du 9.10.2023.