Language of document :

Ricorso proposto il 23 febbraio 2024 – Lattanzio KIBS e a. / Commissione

(Causa T-113/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Lattanzio KIBS SpA (Milano, Italia), CY, CV e CW (rappresentanti: B. O’Connor and M. Hommé, avvocati)

Convenuta: Comissione Europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 relativa al procedimento di esclusione della prima ricorrente dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di sovvenzioni disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (in prosieguo: il “regolamento finanziario”) 1 e dal regolamento (UE) 2018/1877 2 o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi disciplinati da tali regolamenti (rif. Ares (2023)8545235);

condannare la Commissione Europea (ed ogni eventuale interveniente) alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto, qualificando la sentenza del Tribunale penale di Milano del 13 luglio 2021 (in prosieguo: la “sentenza di Milano”) come una sentenza definitiva di colpevolezza che ha condannato il secondo e il terzo ricorrente per corruzione.

Si sostiene che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione che hanno costituito la base per l’erronea conclusione che la sentenza di Milano costituisse una sentenza definitiva di colpevolezza.

I ricorrenti adducono altresì che la Commissione è incorsa in errori di valutazione fondamentali rispetto al diritto italiano.

Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato l’articolo 136, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento finanziario, affermando, sulla base di un errore manifesto di valutazione, che la sentenza di Milano costituiva una base valida per escludere la prima ricorrente dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento 2018/1046 e dal regolamento 2018/1877.

Il citato articolo 136, paragrafo 1, lettera d), punto ii) stabilisce che tale esclusione richiede una sentenza definitiva di colpevolezza che accerti che l’entità o la persona è colpevole di corruzione.

Si sostiene che la sentenza di Milano non possa essere considerata una sentenza definitiva di colpevolezza e che essa non abbia condannato il secondo e il terzo ricorrente per corruzione; di conseguenza, la Commissione non poteva legalmente escludere la prima ricorrente sulla base dell’articolo 136, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento finanziario.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi di considerare il contenuto e la natura del diritto nazionale.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l'espressione "sentenza definitiva di colpevolezza" ha un significato autonomo nel diritto dell'UE e tuttavia, sostengono i ricorrenti, non ha fornito una definizione o indicato una base giuridica per tale valutazione.

Si sostiene, inoltre, che la Commissione non abbia considerato la qualificazione della sentenza di Milano nel diritto italiano.

Quarto motivo, secondo il quale la Commissione ha violato l’articolo 136, paragrafo 4, del regolamento finanziario per aver escluso la prima ricorrente sulla base di una constatazione, viziata da un manifesto errore di valutazione, secondo la quale il secondo e il terzo ricorrente avevano poteri decisionali o di controllo su di essa.

Gli elementi valutati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 4, del regolamento finanziario erano, secondo i ricorrenti, insufficienti a stabilire che le condizioni di tale disposizione fossero soddisfatte ed erano viziati dall’errata interpretazione della sentenza di Milano data dalla Commissione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha motivato le conclusioni che ha tratto nella decisione impugnata.

I ricorrenti sostengono a tal proposito che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Si sostiene inoltre che la Commissione non ha motivato le due conclusioni che hanno avuto un’influenza decisiva sulla decisione finale.

Sesto motivo, secondo il quale la Commissione, nell’adottare l’articolo 2 e l’articolo 3 della decisione impugnata, ha violato il principio di proporzionalità, riconosciuto dall’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e come principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

La decisione di pubblicare la decisione di esclusione sul sito web della DG NEAR e di registrare i nomi e le informazioni personali del secondo e del terzo ricorrente nella banca dati del Sistema di individuazione precoce e di esclusione è stata, secondo i ricorrenti, manifestamente sproporzionata.

Si sostiene, inoltre, che la Commissione non ha preso in considerazione i criteri di cui all’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Settimo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato l’articolo 136, paragrafo 6, del regolamento finanziario, per non aver preso in considerazione le possibili misure correttive presentate dalla prima ricorrente.

Si afferma che la Commissione non ha preso in considerazione le richieste dei ricorrenti nel corso del procedimento in contraddittorio al fine di ottenere chiarimenti circa le possibili misure correttive a loro disposizione.

La Commissione non ha preso in considerazione un’ampia serie di prove fornite dai ricorrenti che potevano essere considerate come misure correttive.

Ottavo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato il diritto del quarto ricorrente di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

–    La Commissione, si deduce infine, ha violato l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali non informando il quarto ricorrente del fatto che essa stesse effettuando una valutazione sulla sua persona e non garantendogli il diritto alla difesa.

____________

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11esimo Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).