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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Compagnie d'entreprises C.F.E. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2005

(Causa T-100/05)

Lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2005 la Compagnie d'entreprises C.F.E., con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Bernard Louveaux e Joël van Ypersele, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 dicembre 2004), interamente o almeno nella parte in cui qualifica come sito di importanza comunitaria la proprietà della ricorrente, situata in avenue de la Foresterie, Watermael-Boitsfort (Belgio) e registrata al catasto nella sezione F, nn. 66/Y/2 e 66/s/2,

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento è proprietaria di una quota importante di un terreno edificabile situato nella regione di Bruxelles-Capitale. Il detto terreno è stato qualificato dall'atto impugnato come sito di importanza comunitaria.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente fa valere quanto segue:

-     la violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, e dell'allegato III alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto la Commissione avrebbe adottato la decisione in questione senza che il Belgio avesse regolarmente proposto un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria, in quanto l'autore di tale proposta, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, era manifestamente incompetente a formularla. Di conseguenza, l'atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza.

-     la violazione degli artt. 4, nn. 2 e 3, 20 e 21 della citata direttiva 92/43/CEE, degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CEE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, dell'art. 8 del regolamento interno del comitato "habitat", dell'art. 9 del regolamento interno tipo adottato con decisione 2001/C 38/03 ai sensi del citato art. 7, n. 1, nonché dei principi generali di buona amministrazione e "audi alteram partem". La ricorrente afferma a tale proposito che il parere del comitato "habitats" non sarebbe stato richiesto secondo la procedura di parere ordinario, ma facendo ricorso alla procedura di parere scritto senza che ciò fosse necessario, che il ricorso a tale procedura sia stato oggetto di decisione motivata e che il comitato "habitats" sia stato in condizioni di pronunciarsi in merito a tutti gli aspetti tecnici del fascicolo.

-     la Commissione avrebbe adottato la sua decisione sulla base di una proposta di elenco di siti basata su dati fattuali sostanzialmente inesatti e/o non rilevanti riguardo ai criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

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