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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di P contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005.

(Causa T-103/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'11 febbraio 2005, P, con domicilio in Barcellona (Spagna), rappresentato dal sig. D. Matías Griful i Ponsati, abogado del Ilustre Collegio de Barcelona, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)    annullare l'impugnata decisione del 28 ottobre 2004 come pure la decisione 10 maggio 2004;

2)    riconoscere il diritto del ricorrente a percepire le sue retribuzioni dal 15 aprile 2004, fino a che non sarà stato dichiarato guarito e considerato idoneo al lavoro;

3)    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il presente ricorso si dirige contro la decisione dell'APN 28 ottobre 2004, con la quale, oltre ad aver osservato che il servizio medico della convenuta aveva confermato che il ricorrente era in condizioni di spostarsi e di lavorare in regime di 1/2 tempo, veniva confermata la sospensione dello stipendio dal 15 aprile 2004, fino alla data di rientro in servizio presso la sua sede in Bruxelles.

A questo riguardo viene affermato che il ricorrente, la cui nomina a un posto presso la Rappresentanza della Commissione a Barcellona veniva giustificata per la sua situazione familiare, veniva afflitto da un quadro ansioso-depressivo quale conseguenza della soppressione del suo posto di lavoro nella detta rappresentanza.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente deduce:

-    Violazione degli art. 11, 12 e 13 della Carta sociale europea, nella parte in cui riconosce i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale e medica.

-    Violazione della parte II del Codice europeo di Sicurezza sociale 16 aprile 1966, e in particolare il relative articolo 10 in quanto, concedendo il diritto alla visita a domicilio da parte del medico, viene attribuito il diritto affinché l'infermo non si sposti dal suo domicilio.

-    Violazione degli artt. 10 della Convenzione e n. 102 e 13 della Convenzione n. 130 dell'OIL.

-    Violazione degli art. 72 e 73 dello Statuto.

Il ricorrente infine afferma di non riconoscere i motivi per cui viene presa in considerazione la possibilità di lavorare solo 1/2 giornata.

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