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Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 - BASF e UCB / Commissione

(Cause riunite T-101/05 e T-111/05) 1

["Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Cloruro di colina (vitamina B 4) - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Ammende - Effetto dissuasivo - Recidiva - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Infrazione unica e continuata"]

Lingua processuale: l'inglese e il francese

Parti

Ricorrenti: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, e C. Feddersen, avocat), e UCB SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, J.-F. Bellis e M. Favart, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-101/05, A. Whelan e F. Amato, e, nella causa T-111/05, inizialmente O. Beynet e F. Amato, successivamente X. Lewis e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 - Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22)

Dispositivo

La causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione è separata dalle cause T-101/05 e T-111/05 ai fini della pronuncia della sentenza.

L'art. 1, lett. b) e f) della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 - Cloruro di colina) è annullata nella parte in cui essa considera l'infrazione censurata alla BASF AG e alla UCB SA per un periodo anteriore al 29 novembre 1994, per la BASF e anteriore al 14 marzo 1994, per la UCB.

Nella causa T-101/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla BASF è stabilito in EUR 35,024 milioni.

Nella causa T-111/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla UCB è stabilito in EUR 1,870 milioni.

I ricorsi sono respinti per il resto.

Nella causa T-101/05, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Nella causa T-111/05, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, il 90% delle spese sostenute dalla UCB.

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1 - GU C 115 del 14.5.2005.