Language of document : ECLI:EU:T:2007:123

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

3 maggio 2007

Causa T-343/04

Vassilios Tsarnavas

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Rapporto informativo – Invalidità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione del valutatore d’appello del 4 agosto 2003 relativa alla compilazione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1º luglio 1997 – 30 giugno 1999 e, dall’altra, una domanda di risarcimento del preteso danno morale subito dal ricorrente a seguito della compilazione tardiva del suo rapporto informativo e di molestie morali di cui sarebbe stato vittima.

Decisione: La decisione del valutatore d’appello del 4 agosto 2003 relativa alla compilazione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1º luglio 1997 – 30 giugno 1999 è annullata. Per il resto il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Compilazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Compilazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Affinché un funzionario o ex funzionario possa proporre ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, occorre che egli abbia un interesse personale all’annullamento dell’atto impugnato. Questo interesse va valutato con riferimento alla data di presentazione del ricorso.

Il rapporto informativo, documento interno che svolge un ruolo importante nello sviluppo della carriera del funzionario, in linea di principio incide sull’interesse della persona oggetto della valutazione solo fino alla cessazione definitiva dal servizio. Dopo tale momento, il funzionario non ha più interesse a proseguire un giudizio avviato avverso il rapporto informativo, a meno che non si accerti l’esistenza di una circostanza specifica che dimostri un interesse personale ed effettivo ad ottenere l’annullamento del rapporto di cui trattasi.

Costituisce una siffatta circostanza particolare il fatto che l’amministrazione, in esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di non promuovere il funzionario, debba riesaminare i suoi meriti durante il periodo interessato, dato che il rapporto informativo controverso può essere pertinente nell’ambito di tale riesame.

(v. punti 54, 56, 58 e 59)

Riferimento: Corte 29 ottobre 1975, cause riunite 81/74‑88/74, Marenco e a./Commissione (Racc. pag. 1247, punto 6); Corte 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento (Racc. pag. 2323, punto 29); Corte 10 marzo 1989, causa 126/87, Del Plato/Commissione (Racc. pag. 643, punto 18); Corte 17 dicembre 1992, causa C‑68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I‑6849, punto 16); Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II‑769, punto 15); Tribunale 18 giugno 1992, causa T‑49/91, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1855, punto 24, e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑58/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II‑1443, punto 31); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 30); Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑130/95, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑603 e II‑1609, punto 45); Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑105/03, Dionyssopoulou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑621, punto 20); Tribunale 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punti 24 e 25); Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 54); Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑274/04, Rounis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑407 e II‑1849, punti 19 e 24)

2.      Nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla Commissione, il mancato rispetto delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate da tale istituzione, che impongono la consultazione, prima della compilazione del primo progetto di rapporto informativo, dei superiori gerarchici diretti del funzionario e, nel caso di un funzionario rappresentante del personale o sindacale, del gruppo ad hoc di valutazione, non basta, di per sé, a determinare l’annullamento di un rapporto informativo se è provato che il valutatore, in ultima analisi, ha proceduto a tali consultazioni prima della redazione del rapporto informativo definitivo.

(v. punti 66 e 68)

Riferimento: Tribunale 5 novembre 2003, causa T‑326/01, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1317, punti 54 e 58); Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569 punto 83)

3.      Il rapporto informativo ha la funzione precipua di fornire periodicamente all’amministrazione informazioni il più possibile complete circa lo svolgimento, da parte dei funzionari, dei compiti loro affidati. Esso non può, in via di principio, svolgere tale funzione in maniera veramente completa se le persone sotto la cui autorità il funzionario interessato ha espletato le sue mansioni nel corso del periodo oggetto di valutazione non sono previamente consultate e messe in grado di aggiungervi eventuali osservazioni. Ne consegue che la mancata consultazione di un superiore gerarchico nell’ambito della compilazione di un rapporto informativo di un funzionario costituisce un’irregolarità sostanziale tale da inficiare la validità del rapporto informativo.

In mancanza di indicazioni in senso contrario nelle disposizioni generali di esecuzione adottate da un’istituzione, la nozione di superiore gerarchico diretto si riferisce alla persona sotto la cui diretta autorità il funzionario valutato ha effettivamente svolto le sue mansioni nel corso del periodo di valutazione, anche se, in mancanza di una designazione ufficiale, si sia trattato di una subordinazione de facto.

(v. punti 69‑72, 82 e 83)

Riferimento: Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 2141, punto 20); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑19, punto 27); Tribunale 10 settembre 2003, causa T‑165/01, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑963, punti 51 e 52)