Language of document : ECLI:EU:T:2005:420

Causa T-346/04

Sadas SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo ARTHUR ET FELICIE — Marchio figurativo anteriore comprendente l’elemento denominativo “Arthur” — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o servizi interessati — Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 43, nn. 2 e 3)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo ARTHUR ET FELICIE e marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Arthur»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Decisione dell’Ufficio — Legalità — Esame da parte del giudice comunitario — Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 40/94)

1.      Nell’esaminare un’opposizione presentata dal titolare di un marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, la loro utilizzazione nonché il loro carattere concorrente o complementare.

Qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore ricomprendano i prodotti oggetto del marchio richiesto, tali prodotti sono considerati identici.

Peraltro, il raffronto dei prodotti deve vertere su quelli oggetto della registrazione dei marchi di cui trattasi e non su quelli per i quali il marchio sia stato effettivamente utilizzato, a meno che, a seguito di una domanda presentata ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, risulti che il marchio anteriore sia stato utilizzato solamente per una parte dei prodotti per i quali era stato registrato. In tal caso, il marchio anteriore viene considerato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione, unicamente per tale parte dei prodotti.

(v. punti 33-35)

2.      Vi è per il consumatore medio francese un rischio di confusione tra il segno denominativo ARTHUR ET FELICIE, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «abbigliamento, calzature (ad esclusione delle calzature ortopediche), cappelleria, tutti i detti prodotti per l’infanzia venduti per corrispondenza e in negozi specializzati di distribuzione dei prodotti del catalogo», appartenenti alla classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Arthur» registrato anteriormente in Francia per «articoli tessili, articoli di prêt-à-porter e su misura, ivi compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole», appartenenti alla stessa classe, in considerazione dell’identicità dei prodotti di cui trattasi, di una certa somiglianza dei segni corrispondenti e dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore, quanto meno per effetto della sua notorietà sul mercato.

(v. punto 69)

3.      Le decisioni concernenti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle stesse commissioni.

(v. punto 71)