Language of document : ECLI:EU:T:2007:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 febbraio 2007

Causa T‑354/04

Gaetano Petralia

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Agenti temporanei – Quadro scientifico – Inquadramento nel grado»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 7 ottobre 2003 relativa all’inquadramento definitivo del ricorrente nel grado B5, scatto 3, e della decisione del 13 maggio 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Agente assunto ai sensi dell’art. 2, lett. d), del Regime applicabile agli altri agenti

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. d), e 8, quarto comma]

2.      Funzionari – Statuto – Regime applicabile agli altri agenti – Criteri di inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione di un funzionario – Applicazione agli agenti temporanei

(Statuto dei funzionari, art. 31)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina al grado superiore della carriera

(Statuto dei funzionari, artt. 5 e 31, n. 2; allegato I)

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina al grado superiore della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 2)

5.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti

6.      Funzionari – Parità di trattamento

1.      Risulta chiaramente dall’art. 8, quarto comma, primo e secondo trattino, del Regime applicabile agli altri agenti che gli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. d), del detto regime possono essere assunti sia nei quadri scientifico e tecnico sia nel quadro amministrativo. Non basta quindi essere stati assunti ai sensi dell’art. 2, lett. d), del Regime al fine di occupare, in via temporanea, un impiego permanente, retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, per rientrare, ipso facto, nel quadro scientifico.

(v. punto 65)

2.      Anche se l’art. 31 dello Statuto, relativo ai criteri di inquadramento nel grado dei funzionari all’atto dell’assunzione, non è espressamente dichiarato applicabile agli agenti temporanei dalle disposizioni del Regime applicabile agli altri agenti, le regole contenute in tale disposizione possono ragionevolmente applicarsi agli agenti temporanei in forza del principio di buona amministrazione.

(v. punti 5 e 85)

Riferimento: Tribunale 17 novembre 1998, causa T‑217/96, Fabert‑Goossens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑607 e II‑1841, punto 41); Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 42); Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 35)

3.      Se l’art. 31, n. 2, dello Statuto attribuisce all’autorità che ha il potere di nomina o, nel caso degli agenti temporanei, all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione la facoltà di assumere un funzionario o un’agente nel grado superiore della sua carriera, tuttavia l’uso di tale facoltà dev’essere conciliato con le esigenze proprie della nozione di «carriera» che si desumono dall’art. 5 e dall’allegato I dello Statuto. Di conseguenza, è lecito procedere ad assunzioni nel grado superiore di una carriera soltanto a titolo eccezionale.

A questo proposito, qualora una direttiva interna, che disciplina l’esercizio del potere discrezionale conferito dall’art. 31, n. 2, dello Statuto, preveda, come ipotesi alternative tali da poter essere prese in considerazione ai fini di un inquadramento nel grado superiore della carriera, le qualifiche eccezionali dell’interessato e le esigenze specifiche del servizio che richiedono l’assunzione di un titolare particolarmente qualificato, spetta all’autorità che ha il potere di nomina o all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione esaminare in concreto se questo sia il caso di un funzionario o di un agente neoassunto che chieda di beneficiare dell’art. 31, n. 2, dello Statuto. Qualora ammetta che il caso di specie corrisponde ad una di queste ipotesi, l’autorità è tenuta a procedere ad una valutazione concreta dell’applicazione eventuale di tale disposizione. Essa può decidere, in questa fase, tenendo conto dell’interesse del servizio in generale, se occorra o meno concedere all’interessato un inquadramento nel grado superiore della carriera. Infatti, l’uso del verbo «potere» nel detto art. 31, n. 2, implica che tale autorità non è obbligata ad applicare questa disposizione e che i funzionari o agenti neoassunti non hanno un diritto soggettivo a un siffatto inquadramento.

Da quanto precede risulta che l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione dispone di un ampio potere discrezionale, nell’ambito fissato dall’art. 31 dello Statuto, per esaminare se il posto da coprire richieda l’assunzione di una persona particolarmente qualificata o se questa possieda qualifiche eccezionali. Essa dispone del pari di un potere discrezionale esteso quando, dopo aver accertato l’esistenza di una di tali due situazioni, ne esamina le conseguenze.

(v. punti 88-90, 92 e 93)

Riferimento: Corte 28 marzo 1968, causa 33/67, Kurrer/Consiglio (Racc. pag. 170, in particolare pag. 183); Corte 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei Conti (Racc. pag. 1723, punti 9 e 11); Corte 1° luglio 1999, causa C‑155/98 P, Alexopoulou/Commissione (Racc. pag. I‑4069, punti 32 e 33); Tribunale 5 ottobre 1995, causa T‑17/95, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑227 e II‑683, punto 21); Tribunale 13 febbraio 1998, causa T‑195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑117, punto 43); Chawdhry/Commissione, cit., punti 37 e 44; Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 61); Tribunale 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punti 43, 44 e 52); Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑44/04, Kimman/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-71 e II-299, punti 28 e 94); Tribunale 10 maggio 2006, causa T‑331/04, R/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 18, 19, 23 e 24)

4.      Il sindacato giurisdizionale di una decisione sull’inquadramento nel grado non può sostituirsi alla valutazione dell’autorità che ha il potere di nomina o dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione. Il giudice comunitario deve limitarsi a verificare che non vi sia stata violazione delle forme sostanziali, che l’autorità non abbia basato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti o che la decisione non sia viziata da uno sviamento di potere, da un errore di diritto o da un’insufficienza di motivazione. Infine, occorre verificare se la detta autorità non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato.

(v. punto 94)

Riferimento: Tribunale 3 ottobre 2002, causa T‑6/02, Platte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑973, punto 36); Chawdhry/Commissione, cit., punto 45; Brendel/Commissione, cit., punto 60; R/Commissione, cit., punto 26

5.      Il diritto di far valere la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria, fornendogli garanzie precise, ha suscitato in lui legittime aspettative. Quanto ad un rapporto di lavoro con un’istituzione, tali garanzie devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punto 115)

Riferimento: Tribunale 23 febbraio 2006, causa T‑471/04, Karatzoglou/AER (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 33 e 34 nonché giurisprudenza ivi citata)

6.      Il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Anche supponendo che l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione abbia commesso un errore inquadrando taluni agenti temporanei nei quadri scientifico e tecnico, non può trarne vantaggio facendo valere una violazione del principio di parità di trattamento l’agente assunto nel quadro amministrativo, ma che si trova esattamente nella stessa situazione di fatto e di diritto dei detti agenti, nel senso che egli ha partecipato alla stessa procedura di selezione ed è incaricato delle stesse funzioni.

(v. punto 134)

Riferimento: Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento (Racc. pag. 3465, punto 15); Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei Conti (Racc. pag. 2225, punto 14); Corte 14 marzo 2002, causa C‑340/98, Italia/Consiglio (Racc. pag. I‑2663, punti 87‑93)