Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 novembre 2011 – The Pukka Luggage Company / UAMI – Azpiroz Arruti (PUKKA)
(causa T‑483/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PUKKA – Opposizione del titolare dei marchi comunitario e nazionale figurativi contenenti l’elemento denominativo pukas – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diniego parziale di registrazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 17, 54)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 luglio 2010 (procedimento R 1175/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jesús Miguel Azpiroz Arruti e The Pukka Luggage Company Ltd. |
Dispositivo
2) | | The Pukka Luggage Company Ltd è condannata alle spese. |