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Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 - The Pukka Luggage Company / UAMI - Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

(Causa T-483/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pukka Luggage Company Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2010 nel procedimento R 1175/2008-4;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che dichiara che l'opposizione dev'essere accolta rispetto a "bagaglio";

o, in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l'opposizione dev'essere accolta rispetto a "valigette rigide, trolley rigidi";

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PUKKA", per prodotti della classe 18 - domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4061545.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo spagnolo registrato n. 1570450 "PUKAS", per prodotti della classe 18; il marchio figurativo comunitario registrato n. 19802 "PUKAS", per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare la somiglianza dei prodotti e la somiglianza tra il marchio contestato e il marchio anteriore.

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