Language of document : ECLI:EU:T:2008:58

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 marzo 2008 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Termini di ricorso»

Nel procedimento T‑414/06 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 19 ottobre 2006, causa F‑114/05, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di detta sentenza,

Philippe Combescot, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Popayán (Colombia), rappresentato dagli avv.ti A. Maritati e V. Messa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Joris e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. S. Corongiu,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi, A.W.H. Meij, M. Vilaras (relatore) e N. J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con impugnazione proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il sig. Combescot chiede la riforma della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 19 ottobre 2006 (causa F‑114/05, Combescot/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il suo ricorso irricevibile per scadenza dei termini di ricorso e, in ogni caso, per mancanza d’interesse ad agire. Con la sua impugnazione il ricorrente chiede del pari che siano accolte le sue domande di annullamento e di risarcimento danni presentate in primo grado.

 Fatti e procedimento di primo grado

2        Con decisione 29 luglio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha riassegnato il ricorrente, all’epoca funzionario di grado A 4 presso la delegazione della Commissione in Guatemala, alla direzione generale «Relazioni esterne» a Bruxelles.

3        Con lettera 15 settembre 2004, registrata alla Commissione il 29 settembre seguente, il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), contro la decisione impugnata.

4        Il 20 dicembre 2004 l’APN ha adottato una decisione esplicita di rigetto di detto reclamo. Tale decisione non è stata tuttavia notificata al ricorrente entro il termine di cui all’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto.

5        Con decisione dell’APN 7 febbraio 2005 il ricorrente è stato collocato a riposo con concessione di una pensione di invalidità a decorrere dal 28 febbraio 2005.

6        Il 22 agosto 2005 il ricorrente ha ricevuto comunicazione, ad opera di un terzo, della decisione esplicita di rigetto del reclamo.

7        Con atto introduttivo iscritto a ruolo il 21 novembre 2005 nella cancelleria del Tribunale con il numero T‑422/05, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, unitamente ad una domanda di risarcimento danni.

8        Con ordinanza 15 dicembre 2005 (causa T‑422/05, Combescot/Commissione, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, presso il quale è stata iscritta a ruolo con il numero F‑114/05.

9        Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui mirava all’annullamento della decisione impugnata per scadenza dei termini di ricorso e, in ogni caso, per mancanza di interesse ad agire del ricorrente. Il Tribunale della funzione pubblica ha del pari dichiarato irricevibile il ricorso nella parte in cui mirava ad ottenere il risarcimento danni.

 Sulla sentenza impugnata

10      Per quanto riguarda l’irricevibilità della domanda di annullamento per scadenza dei termini di ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, dal momento che la decisione esplicita di rigetto, adottata entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del reclamo amministrativo previo, non era stata notificata entro detto termine, l’adozione di tale decisione non poteva impedire, ai sensi dell’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, che il 29 gennaio 2005 venisse in essere una decisione implicita di rigetto (punti 32-34 della sentenza impugnata).

11      Il Tribunale della funzione pubblica si è inoltre posto la questione se la notifica o la presa di conoscenza della decisione esplicita di rigetto da parte del suo destinatario, dopo la scadenza del termine di ricorso di tre mesi decorrente dalla decisione implicita di rigetto, possa aprire un nuovo termine di ricorso, questa volta contro la decisione esplicita di rigetto (punto 35 della sentenza impugnata).

12      Esso ha considerato che, per quanto abbia potuto essere, nella fattispecie, deplorevole il comportamento della Commissione che, senza serio e fondato motivo, non aveva notificato al ricorrente la decisione esplicita di rigetto, come prevedeva l’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, la notifica o la presa di conoscenza da parte del suo destinatario dell’esistenza e del contenuto di detta decisione, dopo la scadenza del termine di ricorso, non poteva essere considerata come un fatto nuovo sostanziale tale da far nuovamente decorrere il termine (punto 36 della sentenza impugnata). Infatti, secondo la giurisprudenza, una decisione esplicita di rigetto pura e semplice, pur potendo evidenziare i motivi di detto rigetto, non fa che confermare la decisione implicita che l’ha preceduta e, come tale, non può riaprire il termine del ricorso giurisdizionale. Il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che lo stesso deve valere quando la decisione esplicita, pur se adottata entro il termine di risposta di quattro mesi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, è però notificata soltanto dopo la scadenza del termine di ricorso calcolato a decorrere dalla decisione implicita di rigetto, la quale si ritiene sia intervenuta alla scadenza del detto termine di risposta (punto 37 della sentenza impugnata).

13      Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che la situazione potrebbe essere diversa soltanto nel caso in cui la decisione esplicita di rigetto contenesse un riesame della situazione del ricorrente in funzione di elementi, di diritto o di fatto, nuovi. Orbene, esso ha considerato che ciò non si verificava nella fattispecie (punto 38 della sentenza impugnata).

14      Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che tale interpretazione è conforme all’obiettivo dei termini di reclamo e di ricorso, i quali mirano a salvaguardare, in seno alle istituzioni comunitarie, la certezza del diritto, evitando di rimettere in discussione indefinitamente gli atti comunitari che comportano effetti giuridici, e rispondono alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che tali termini sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne (punto 39 della sentenza impugnata).

15      Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che nulla impediva che il ricorrente proponesse un ricorso contro la decisione impugnata dopo la decisione implicita di rigetto del suo reclamo ed esercitasse così il suo diritto di ricorso. A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, anche se il ricorrente aveva sostenuto all’udienza di essere stato informato dell’esistenza della decisione esplicita di rigetto prima della scadenza del termine di ricorso che decorreva a partire dalla decisione implicita, egli non aveva apportato il benché minimo indizio in tal senso e, in ogni caso, non aveva affermato che la Commissione l’aveva indotto in errore in merito al rispetto del detto termine (punto 40 della sentenza impugnata).

16      Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che la soluzione accolta con la sentenza della Corte 15 giugno 1976 (causa 5/76, Jänsch/Commissione, Racc. pag. 1027) non era pertinente nella fattispecie in quanto riguardava un caso diverso in cui la decisione esplicita di rigetto era stata adottata dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine di ricorso (punto 41 della sentenza impugnata).

17      Il Tribunale della funzione pubblica in base a tali considerazioni ha dichiarato la domanda di annullamento tardiva e quindi irricevibile.

18      Per quanto attiene all’interesse ad agire per l’annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto pacifico che al ricorrente era stata concessa una pensione di invalidità a decorrere dal 28 febbraio 2005. Esso ha aggiunto che non era stato addotto alcun serio argomento, al di là di mere congetture, che gli consentisse di valutare se fossero possibili una rivalutazione della situazione medica del ricorrente e un’eventuale reintegrazione dello stesso nei servizi della Commissione, mentre era certo che la commissione d’invalidità aveva concluso per un’invalidità permanente totale del ricorrente. Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che, del resto, il ricorrente non affermava di aver presentato un qualsivoglia reclamo contro la decisione che lo collocava a riposo (punto 45 della sentenza impugnata).

19      Il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che, dovendo considerarsi che il ricorrente aveva definitivamente cessato le sue funzioni, era pertanto onere di quest’ultimo provare l’esistenza di una circostanza particolare tale da giustificare il mantenimento di un interesse personale e attuale ad agire per l’annullamento della decisione impugnata che lo riassegnava a Bruxelles. Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, nella fattispecie, il ricorrente non aveva provato e neanche addotto l’esistenza di una circostanza del genere (punto 46 della sentenza impugnata).

20      Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato la domanda di annullamento irricevibile anche a causa della mancanza di un interesse ad agire (punto 47 della sentenza impugnata).

21      Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento danni presentata dal ricorrente, dopo aver constatato che tale domanda era strettamente collegata alla domanda di annullamento, anch’essa irricevibile (punti 48 e 49 della sentenza impugnata).

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2006 il ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame.

23      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, riformando la sentenza impugnata:

–        dichiarare, in via preliminare, ricevibile il ricorso in primo grado, poiché proposto entro i termini e rispondente al suo interesse ad agire;

–        nel merito, accogliere le domande già presentate in primo grado;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha constatato che non era stata presentata alcuna domanda di fissazione di un’udienza ad opera delle parti entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e ha deciso, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, di statuire senza trattazione orale.

 In diritto

26      Occorre osservare, in via preliminare, che il riferimento formale, nelle conclusioni dell’atto di impugnazione, ad una «riforma» della sentenza impugnata deve necessariamente essere inteso nel senso che esso mira all’annullamento della detta sentenza – affinché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, le domande del ricorrente di annullamento e di risarcimento danni siano dichiarate ricevibili – e nel senso che esso mira a che il Tribunale accolga, nel merito, dette domande.

27      Con la sua impugnazione il ricorrente fa valere, in sostanza, due motivi, relativi, rispettivamente, alla ricevibilità della domanda di annullamento e alla ricevibilità della domanda di risarcimento.

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

–       Argomenti delle parti

28      Il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver equiparato, ai fini dell'applicazione dei termini di ricorso, la decisione esplicita di rigetto, adottata entro i termini e non comunicata, ad una decisione implicita di rigetto. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe ragionato partendo dall’assunto secondo cui la decisione esplicita di rigetto era intervenuta in un momento successivo alla scadenza del termine, previsto dalla legge, per decidere sul reclamo, mentre erano in corso i termini per l’impugnazione della decisione implicita di rigetto.

29      In tal modo, il Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata eviterebbe di pronunciarsi sul tema decisivo della controversia. Orbene, una decisione esplicita di rigetto del reclamo, adottata entro i termini stabiliti dallo Statuto, anche se non è stata comunicata all’interessato, esisterebbe sotto tutti i profili, a tutti gli effetti. Il ricorrente invoca la sentenza Jänsch/Commissione, punto 16 supra, e l’ordinanza del Tribunale 6 dicembre 2004 (causa T‑55/02, Finch/Commissione Racc. PI pagg. I‑A‑355 e II‑1621; in prosieguo, considerate complessivamente: le «decisioni Jänsch e Finch»). Ciò escluderebbe che si possa applicare, in caso di mancata comunicazione all’interessato della decisione esplicita di rigetto, le modalità di ricorso previste in caso di decisione implicita di rigetto. Infatti, l’amministrazione avrebbe l’obbligo di notificare la decisione esplicita di rigetto. Una volta adottata tale decisione entro il termine previsto – come nella fattispecie – nulla potrebbe giustificare un differimento della notifica da parte dell’amministrazione, poiché ciò lederebbe i diritti della difesa.

30      Secondo la giurisprudenza, la data a partire dalla quale deve essere calcolato il termine per la proposizione del ricorso sarebbe quella della notifica «in tutti i casi in cui il ritardo apportato alla notifica non è imputabile all’interessato». Ciò in quanto solo attraverso la notifica il reclamante conoscerebbe l’esistenza della decisione e, soprattutto, i motivi adottati per respingere tale reclamo.

31      Orbene, nel caso di specie, il ritardo nella comunicazione della decisione esplicita di rigetto non potrebbe essere imputato al ricorrente. Del resto, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe correttamente valutato gli argomenti della Commissione quanto alle asserite difficoltà nell'individuare il luogo di residenza del ricorrente. In ogni caso, esso non avrebbe tratto dalla constatazione espressa del comportamento deplorevole della Commissione le necessarie conseguenze.

32      In realtà, sarebbe evidente che la decisione esplicita di rigetto è stata comunicata al ricorrente, il che avrebbe dovuto impedire alla Commissione di sostenere la tesi della tardività del ricorso basata sull’esistenza di una decisione implicita.

33      Quanto all’interesse ad agire, il ricorrente ammette di essere già stato collocato a riposo al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, il suo interesse ad agire per l’annullamento sarebbe esistito e permarrebbe, in quanto il suo ricorso avrebbe comportato una domanda di risarcimento danni.

34      Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe omesso di considerare il fatto che il ricorrente sarebbe stato posto a riposo unicamente perché avrebbe cumulato 365 giorni di malattia durante gli ultimi tre anni di servizio. Visto che egli potrebbe essere reintegrato in servizio, sia pure in via di mera ipotesi astratta, il suo interesse alla declaratoria dell’illegittimità della decisione impugnata sarebbe evidente. Inoltre, il ricorrente avrebbe chiesto di verificare la sua inabilità al lavoro in quanto egli avrebbe più volte criticato il comportamento dell’amministrazione. Tale circostanza costituirebbe un ulteriore motivo di interesse all’accoglimento del ricorso in esame, sia pure in riferimento ad una sentenza meramente dichiarativa dell’illegittimità della decisione impugnata. Il ricorrente sarebbe quindi legittimato a chiedere che sia accertata l’illegittimità della decisione impugnata, ai fini non della reintegra nel posto di consigliere residente in Guatemala, ma ai fini del trattamento pensionistico, nonché in quanto condizione necessaria per poter, poi, provare l’esistenza dei danni di cui si chiede il risarcimento con il ricorso in esame.

35      La Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente dichiarato il ricorso irricevibile per scadenza dei termini. Essa nega l’esistenza di un interesse ad agire.

–       Giudizio del Tribunale

36      Il ricorrente considera, in sostanza, che, poiché una decisione esplicita di rigetto del reclamo era stata adottata prima della scadenza del termine di ricorso contro la decisione implicita di rigetto, essa doveva produrre tutti i suoi effetti. In particolare, avrebbe dovuto essergli accordato un nuovo termine di ricorso, almeno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta decisione esplicita di rigetto. Al ricorrente non si sarebbe potuta opporre la scadenza del termine di ricorso contro la decisione implicita di rigetto, dal momento che la mancata notifica da parte della Commissione della decisione esplicita di rigetto non gli era imputabile. Il fatto, secondo il ricorrente, che una decisione esplicita di rigetto sia stata adottata entro i termini stabiliti e, pertanto, sia stata posta in essere sotto tutti i profili escluderebbe che si possano applicare, in caso di mancata notifica di detta decisione all’interessato, le modalità di ricorso previste in caso di decisione implicita di rigetto.

37      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto:

«L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta va considerata come decisione implicita di rigetto che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91».

38      Ne consegue che, anche se l’istituzione considerata adotta, come nel caso di specie, una decisione esplicita di rigetto del reclamo entro il termine di risposta a detto reclamo, occorre inoltre che tale istituzione notifichi la decisione al funzionario entro detto termine per impedire che venga in essere una decisione implicita di rigetto. Secondo la lettera stessa dello Statuto, la «mancata risposta» al reclamo, la quale risulta, con ogni evidenza, dalla mancata notifica della decisione esplicita di rigetto entro il termine di risposta al reclamo, «va considerata come decisione implicita di rigetto».

39      Quindi il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente considerato, al punto 34 della sentenza impugnata, che, trascorso il termine di risposta di quattro mesi, di cui all’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, la mancata notifica di una decisione esplicita di rigetto di un reclamo, adottata entro detto termine, equivale a una decisione implicita di rigetto che fa decorrere un termine di tre mesi per la presentazione di un ricorso giurisdizionale.

40      Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata (punti 12 e 13) – e il ricorrente non ha addotto alcun elemento serio in senso contrario in sede d’impugnazione – che la Commissione non ha notificato al ricorrente la decisione esplicita di rigetto del reclamo, né entro il termine di cui all’art. 90, n. 2, secondo comma, prima frase, dello Statuto, né successivamente. Il ricorrente ha avuto conoscenza di detta decisione tramite un terzo, il 22 agosto 2005, vale a dire oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di ricorso calcolato a partire dalla decisione implicita di rigetto del reclamo.

41      Orbene, è pacifico che il ricorrente non ha presentato ricorso contro la decisione impugnata entro il termine di tre mesi che decorre dalla decisione implicita di rigetto. A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato, senza che ciò sia seriamente contestato in sede d’impugnazione, che nulla impediva al ricorrente di presentare siffatto ricorso e, in particolare, che non era stata fornita alcuna prova e neanche alcun indizio del fatto che egli sarebbe stato informato dell’esistenza della decisione esplicita di rigetto prima della scadenza del termine di ricorso che decorreva dalla decisione implicita di rigetto (punto 40 della sentenza impugnata).

42      In tali circostanze, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento per inosservanza dei termini.

43      Il Tribunale considera, da un lato, che tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica è pienamente conforme all’obiettivo dei termini di reclamo e di ricorso, i quali mirano, secondo una giurisprudenza costante, a salvaguardare in seno alle istituzioni comunitarie la certezza del diritto, indispensabile al loro buon funzionamento, evitando di rimettere in discussione indefinitamente gli atti comunitari che comportano effetti giuridici. Tali termini sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/CES, Racc. pag. 689, punto 18; 17 febbraio 1972, causa 40/71, Richez-Parise/Commissione, Racc. pag. 73, punto 6, e 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Racc. pag. 3133, punto 12). Tali termini rispondono del pari alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze della Corte 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione, Racc. pag. 495, punto 11, e 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione, Racc. pag. I‑5019, punto 15).

44      Il Tribunale considera, d’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica non ha affatto leso il diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente né i diritti della difesa di quest’ultimo. Infatti, nel sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in mancanza di una decisione esplicita di rigetto del reclamo che impedisca che venga in essere una decisione implicita di rigetto, ai sensi dell’art. 90, n. 2, del detto Statuto, vale a dire in mancanza di una decisione esplicita di rigetto adottata e notificata entro il termine di quattro mesi a partire dal giorno della presentazione del reclamo, i diritti della difesa del funzionario sono sufficientemente salvaguardati e adeguatamente tutelati dalla possibilità per quest’ultimo di presentare un ricorso contro l’atto che gli arreca pregiudizio entro un termine di tre mesi a decorrere dalla decisione implicita di rigetto del reclamo. Orbene, nella fattispecie e come si è ricordato supra al punto 41, nulla impediva al ricorrente di presentare siffatto ricorso.

45      Infine, relativamente all'argomento del ricorrente secondo cui la conclusione del Tribunale della funzione pubblica sarebbe in contrasto con le valutazioni contenute nelle decisioni Jänsch e Finch, va rilevato che esse sono irrilevanti nel caso di specie, già solo per mancanza, nella causa in esame, della notifica della decisione esplicita di rigetto.

46      Il Tribunale rileva che, nelle decisioni Jänsch e Finch, anche se la Corte e il Tribunale hanno considerato che, nell’ambito dell’art. 91, terzo comma, secondo trattino, dello Statuto, la data della decisione esplicita di rigetto deve intendersi come la data della sua adozione, ciò vale tuttavia solo al fine di evitare che il funzionario interessato si veda opporre ritardi intervenuti nella notifica della decisione esplicita di rigetto, mentre l’amministrazione aveva manifestato, non soltanto adottando tale decisione entro il termine di ricorso, ma anche attivandosi ai fini della sua notifica, la sua intenzione di rispondere espressamente al funzionario interessato e doveva così assumerne le conseguenze giuridiche.

47      Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, dalle quali risulta che non può essere rimessa in discussione la valutazione del Tribunale della funzione pubblica quanto alla tardività della domanda di annullamento in considerazione dei termini di ricorso, occorre, senza che ci si debba pronunciare sull’interesse ad agire del ricorrente, respingere il ricorso nella parte in cui il ricorrente contesta l’irricevibilità di detta domanda.

 Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni

48      Risulta chiaramente dall'impugnazione che i danni il cui risarcimento è stato chiesto dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non sono diversi da quelli asseritamente causati dalla decisione impugnata.

49      Pertanto, senza commettere un errore di diritto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile, al punto 49 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento danni del ricorrente, in applicazione di una giurisprudenza costante (sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 31; v. sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punti 75 e 76, e la giurisprudenza citata) secondo la quale si deve dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento danni strettamente collegata ad una domanda di annullamento, anch’essa irricevibile per inosservanza dei termini di ricorso.

50      Da tutte le precedenti considerazioni risulta che l'impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulle spese

51      Ai sensi dell’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

52      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 144 dello stesso regolamento e fatto salvo l’art. 148, terzo comma, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 148, secondo comma, del regolamento di procedura, l’art. 88 dello stesso regolamento si applica unicamente alle impugnazioni proposte dalle istituzioni.

53      Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Philippe Combescot è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Jaeger

Azizi

Meij

Vilaras

 

      Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 marzo 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.