Language of document : ECLI:EU:T:2008:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 febbraio 2008 (*)

«Fondo sociale europeo – Contributo finanziario comunitario nel settore delle azioni innovative a titolo dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 1784/1999 – Invito a presentare proposte – Rigetto della proposta»

Nella causa T‑351/05,

Provincia di Imperia (Italia), rappresentata dagli avv.ti S. Rostagno e K. Platteau,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e A. Weimar, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2005 che non accoglie la proposta 2005/VP021/20293 presentata dalla Provincia di Imperia in risposta all’invito a presentare proposte VP/2003/021, relativo alle «Azioni innovative finanziate a titolo dell’art. 6 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo: “Approcci innovativi alla gestione del cambiamento”», e di ogni atto connesso con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 22 del regolamento del Consiglio 21 giugno 1999 n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), è così formulato:

«1. Su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40% della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.

Le azioni innovative contribuiscono all’elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all’esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche».

2        L’art. 24 del medesimo regolamento così dispone:

«1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:

a)      una descrizione dell’intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all’ambito geografico, e degli obiettivi specifici;

b)      gli organismi responsabili dell’esecuzione dell’intervento e i beneficiari;

c)      il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;

d)      le disposizioni che assicurano un’esecuzione efficace e regolare;

e)      qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.

2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.

3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all’articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 23, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro».

3        Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1784, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213, pag. 5), ha come obiettivo quello di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché le misure volte a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra gli uomini e le donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale.

4        L’art. 6 del regolamento n. 1784/1999 conferisce alla Commissione il potere di finanziare azioni di preparazione, di sorveglianza e di valutazione necessarie per la realizzazione delle azioni ivi contemplate.

5        Il 12 gennaio 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione [COM (2000) 894 def.] sull’attuazione delle azioni innovative nel quadro dell’art. 6 del regolamento n. 1784/1999 per il periodo di programmazione 2000‑2006.

6        Al punto 6 di tale comunicazione, viene indicato che tra tali azioni innovative figurano le seguenti azioni:

–        innovazioni sul piano del processo che coprono lo sviluppo di nuovi metodi, strumenti o approcci nonché il miglioramento dei metodi esistenti;

–        innovazioni sul piano degli obiettivi imperniate sulla formulazione di nuovi obiettivi tra cui approcci atti a identificare nuove qualifiche promettenti e l’apertura di nuovi ambiti di occupazione sul mercato del lavoro;

–        innovazioni d’ordine contestuale legate alle strutture politiche e istituzionali e volte allo sviluppo di sistema in relazione al mercato del lavoro.

7        Al punto 43 di tale comunicazione, viene peraltro affermato quanto segue: «Onde assicurare la trasparenza del sostegno erogato mediante le azioni innovative, la Commissione farà ricorso a inviti pubblici a presentare proposte che saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale nonché sul sito web Europa. L’ammissibilità dei progetti potenziali sarà stabilita alla luce della portata e delle tematiche degli inviti a presentare proposte che saranno stati pubblicati».

8        Inoltre, al punto 44 della medesima comunicazione è dato di leggere: «La guida per i promotori che accompagnerà ogni invito a presentare proposte consentirà ai promotori di progetto di introdurre le richieste di sovvenzione nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1784/1999».

9        Su tale base, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2003 è stato pubblicato un invito a presentare proposte sotto il numero di riferimento VP/2003/021 e sotto il titolo «Linea di bilancio B2‑1630 – Azioni innovative finanziate a titolo dell’art. 6 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo: “Approcci innovativi alla gestione del cambiamento”» (GU C 262, pag. 22).

10      Sotto il titolo «Obiettivi tematici», in tale invito a presentare proposte viene affermato che «nel periodo 2004‑2006, l’art. 6 [del regolamento n. 1784/1999] sosterrà lo sviluppo e la sperimentazione di azioni innovative volte ad anticipare e gestire il cambiamento nel quadro del tema generale “Approcci innovativi alla gestione del cambiamento”».

11      Sotto lo stesso titolo viene previsto che, nell’ambito di tale tema, le azioni innovative saranno incentrate su due sottotemi specifici cioè, da un lato, la gestione del cambiamento demografico e, dall’altro, la gestione della ristrutturazione.

12      Sotto il titolo «Calendario», viene affermato:

«Tre saranno le scadenze limite per la presentazione nel quadro del presente invito:

–        (...)

–        Il termine ultimo per la seconda tornata è il 26 gennaio 2005. Gli accordi di sovvenzione saranno firmati in linea di principio nel settembre 2005. I progetti potranno essere avviati tra l’1 ottobre 2005 e il 30 novembre 2005, ma non prima della firma dell’accordo di sovvenzione. I progetti avranno una durata massima di 24 mesi e dovranno essere ultimati tra il 30 settembre 2007 e il 29 novembre 2007.

–        La scadenza per la terza tornata è il 25 gennaio 2006. Gli accordi di sovvenzione saranno firmati in linea di principio nel settembre 2006. I progetti potranno essere avviati tra l’1 ottobre 2006 e il 30 novembre 2006, ma non prima della firma dell’accordo di sovvenzione. I progetti avranno una durata massima di 24 mesi e dovranno essere ultimati tra il 30 settembre 2008 e il 29 novembre 2008».

13      Il 15 ottobre 2004, nel quadro della seconda tornata, sulla Gazzetta Ufficiale (GU C 255, pag. 11), è stato pubblicato un invito a presentare proposte VP/2003/021 intitolato «Linea di bilancio 04.021000.00.11 – Azioni innovative finanziate a titolo dell’art. 6 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo: “Approcci innovativi alla gestione del cambiamento”». In tale invito viene tra l’altro fatto presente che la prossima scadenza per la presentazione di una proposta nel quadro del presente invito è il 26 gennaio 2005 e che ulteriori informazioni sul procedimento di presentazione delle proposte, sul finanziamento disponibile e sui criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione, compresa la guida del richiedente, possono essere scaricate dal sito Internet ivi indicato.

14      La guida del richiedente contiene vari allegati, tra i quali l’allegato 2 intitolato «Allegato tecnico e finanziario», l’allegato 6 intitolato «Domanda di sovvenzione – descrizione del progetto» e l’allegato 7 intitolato «Bilancio di previsione».

15      Il punto 34 dell’allegato 2 è così formulato:

«Tutte le domande che superano i controlli [previsti ai punti 27, 29 e 31] saranno valutate per accertare la qualità e la fattibilità delle azioni proposte, sulla base dei seguenti criteri:

–        (…)

–        aspetti innovativi della proposta, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e l’attuazione del progetto, compreso il modo in cui la proposta si discosta dalle normali attività delle organizzazioni interessate o la misura in cui essa si basa su queste ultime;

–        (…)

–        grado di corrispondenza tra il costo delle voci menzionate nel bilancio di previsione e le attività presentate nella descrizione del progetto e il programma di lavoro che figura nel modulo di domanda;

–        (…)».

 Fatti all’origine della controversia

16      Il 21 gennaio 2005, la ricorrente, la Provincia di Imperia, indirizzava alla Commissione, nell’ambito della seconda tornata, una domanda di sovvenzione a titolo della proposta 2005/VP021/20293, intitolata «Fiori», intesa a intervenire nel settore floricolo in Italia, in Francia e in Spagna, per lottare contro gli effetti negativi dei procedimenti di ristrutturazione e per promuovere lo sviluppo.

17      Con lettera 29 giugno 2005, la Commissione informava la ricorrente circa la propria decisione di respingere la domanda di sovvenzione.

18      Tale decisione veniva confermata con lettera datata 30 giugno 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

19      In tale decisione, la Commissione ha fatto presente alla ricorrente quanto segue:

«Per quanto riguarda la vostra proposta, questa è stata ritenuta non soddisfare i criteri di valutazione dell’invito a presentare proposte. In particolare, per le seguenti ragioni: la proposta non riesce a spiegare il modo con il quale elabora e prende in considerazione le esperienze in precedenza acquisite in tale settore in Liguria. Vi sono forti incongruenze tra le informazioni di bilancio fornite negli allegati 6 e 7».

20      Con lettera 1° luglio 2005, la ricorrente contestava le due ragioni di rigetto della sua domanda mediante la decisione impugnata e invitava la Commissione a riesaminare la sua proposta e a prenderla in considerazione per il finanziamento comunitario. Più in particolare, per quanto riguarda l’affermazione che la proposta non prende in considerazione le esperienze in precedenza acquisite in Liguria, la ricorrente sottolinea che «nell’allegato 6, da pag. 57 a pag. 89, [ha] scrupolosamente esposto la situazione, le esperienze e le politiche del settore, dai punti di vista economico, sociale e territoriale, ai livelli internazionale, regionale e provinciale».

21      Con lettera 4 luglio 2005, la Commissione esplicitava la sua precedente risposta sviluppando l’argomento che ha motivato il rigetto della domanda di sovvenzione della ricorrente. Ha in particolare affermato:

«1. Per quanto riguarda il primo punto, è vero che 32 pagine descrivono il “cluster” floricoltura, ciò nondimeno questa semplice descrizione non riesce a spiegarci come arriviate a costruire e a sviluppare il vostro nuovo progetto a partire dalle vostre precedenti esperienze e infine [a] proporre l’innovazione.

2. I documenti che avete inviato nei termini (i soli documenti presi in considerazione per il procedimento di selezione) ci presentano incongruenze nei dati finanziari. Se l’allegato 6 espone un importo totale di EUR 2 029 599,99, l’allegato 7 espone un importo totale di EUR 2 109 599,99 (una consistente differenza di EUR 80 000)».

22      Con lettera 11 luglio 2005, la ricorrente contestava tali precisazioni supplementari.

23      Con lettera 15 luglio 2005, la Commissione comunicava che reiterava il contenuto delle precedenti comunicazioni e che suggeriva alla ricorrente di riflettere sul fatto che la consistente differenza di EUR 80 000 poteva essere senz’altro esposta nelle spese di amministrazione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25      Su relazione del giudice relatore è stato deciso di aprire la fase orale. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente è stata invitata a produrre un documento e a rispondere a un quesito scritto del Tribunale. La ricorrente ha ottemperato a tali domande.

26      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 6 marzo 2007.

27      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e ogni atto connesso;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        statuire sulle spese secondo legge.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Gli argomenti delle parti

29      La ricorrente sostiene che il presente ricorso è ricevibile, poiché è stato proposto nei termini di legge ed è inteso all’annullamento di una decisione della Commissione di cui è destinataria e dalla quale è interessata da un punto di vista patrimoniale in considerazione delle considerevoli risorse umane e finanziarie messe in atto per preparare il progetto.

30      La Commissione rileva innanzitutto che la ricorrente non può far valere un interesse patrimoniale consistente in un «diritto ad una sovvenzione», tenuto conto del fatto che tale istituzione non ha alcun obbligo di sovvenzionare le proposte e i progetti sottopostile. Inoltre, sottolinea che la presentazione di una proposta viene effettuata su base volontaria, che tutti i candidati devono fare gli stessi sforzi, e che aveva garantito a ognuno un trattamento equo e trasparente.

31      Nell’ambito della controreplica, la Commissione solleva dubbi circa l’interesse ad agire della ricorrente. A questo proposito, la Commissione rileva che tale interesse viene valutato al giorno in cui il ricorso è stato proposto, cioè, nella specie, al 7 settembre 2005. Orbene, secondo la Commissione, in quel momento, la ricorrente poteva ancora presentare un nuovo fascicolo corretto, e ciò fino al 25 gennaio 2006 nel quadro della terza tornata. Senza dimostrare un interesse a che la decisione impugnata sia annullata, la ricorrente non è legittimata a proporre un ricorso di annullamento della detta decisione. La Commissione sostiene che l’eccezione di irricevibilità per mancanza di interesse ad agire della ricorrente è un motivo di ordine pubblico che deve essere esaminato d’ufficio dal giudice comunitario e che può essere fatto valere dalla convenuta in qualsiasi fase del procedimento.

 Giudizio del Tribunale

32      Per quanto riguarda l’interesse ad agire della ricorrente, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto la ricorrente abbia un interesse a che sia annullato l’atto impugnato (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II‑2305, punto 59; 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II‑753, punto 40, e 30 gennaio 2002, causa T‑212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 33). Tale interesse deve essere sorto ed essere attuale (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33), e deve essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto (sentenza della Corte 16 dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Alta Autorità, Racc. pag. 703, in particolare pag. 732, e sentenza del Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 28). Esso esiste solo se il ricorso è tale che con il suo risultato rechi un beneficio alla parte che lo ha promosso (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata).

33      Nella specie, per valutare l’interesse ad agire della ricorrente, occorre esaminare il beneficio che essa potrebbe trarre da un annullamento della decisione impugnata. A questo proposito, benché l’annullamento di tale decisione non possa in alcun modo condurre alla situazione nella quale la ricorrente avrebbe diritto a che la Commissione le accordasse una sovvenzione a titolo della sua domanda di contributo finanziario del Fondo sociale europeo presentata nell’ambito della seconda tornata, resta ciò nondimeno che un siffatto annullamento conferirebbe alla ricorrente un’opportunità in più per poter fruire di una tale sovvenzione. Infatti, nell’ipotesi di annullamento, la Commissione sarebbe tenuta a prendere nuovamente in considerazione la proposta della ricorrente, quale presentata il 21 gennaio 2005, tenendo conto della valutazione operata dal Tribunale. La ricorrente non dovrebbe così né apportare modifiche alla sua proposta, né aggiornarla. Tale non sarebbe il caso se la ricorrente dovesse presentare ex novo il suo progetto nel quadro della terza tornata.

34      Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si deve concludere che la ricorrente dispone di un interesse ad agire e di conseguenza il presente ricorso va dichiarato ricevibile.

 Nel merito

35      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo si dirige avverso la considerazione, figurante nella decisione impugnata, secondo la quale vi sono «forti incongruenze» tra le informazioni di bilancio fornite dalla ricorrente negli allegati 6 e 7 della sua proposta. Il secondo motivo è diretto avverso la considerazione, figurante nella detta decisione, secondo la quale la proposta della ricorrente non arriva a spiegare il modo sulla base del quale elabora e prende in considerazione le esperienze in precedenza acquisite nel settore floricolo in Liguria.

36      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere diverse censure, che si riferiscono, rispettivamente, alla violazione dell’art. 253 CE, dell’art. 6 del regolamento n. 1784/1999, degli artt. 22 e 24 del regolamento n. 1260/1999, delle regole fissate nella comunicazione del 12 gennaio 2001, delle regole fissate nell’invito a presentare proposte VP/2003/021 e nella guida del richiedente, ivi compresi i relativi allegati 2, 6 e 7, nonché ad un errore manifesto di valutazione dei fatti, ad un abuso di potere e alla violazione del principio di certezza del diritto. Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere le medesime censure, con la sola eccezione di quella relativa alla violazione dell’allegato 7 della guida del richiedente.

37      Prima di procedere all’analisi propriamente detta dei due motivi, si deve ricordare che ciascuno dei due punti di motivazione esposti nella decisione impugnata sarebbe di per sé sufficiente a fondare la decisione di non accogliere la proposta della ricorrente per un cofinanziamento comunitario. Ciò considerato, si deve annullare tale decisione, in linea di principio, solo se ciascuno dei detti punti di motivazione è inficiato da illegittimità. In tale ipotesi, un errore o altra illegittimità che inficiasse soltanto una delle basi del ragionamento non potrebbe essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata, qualora tale errore o tale illegittimità non abbia potuto avere un’influenza determinante circa il diniego del cofinanziamento comunitario. Nella presente causa, la ricorrente ha impugnato ciascuno dei due punti di motivazione adducendo due distinti motivi. Di conseguenza, per concludere per un eventuale annullamento nel caso di specie, occorre esaminare ciascuno di tali due motivi.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

–       Sulla ricevibilità del motivo

38      La Commissione rileva che, secondo lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve, tra l’altro, indicare l’oggetto della controversia e contenere le conclusioni e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti: questi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla convenuta di preparare la propria difesa. Ciò non si verificherebbe nel caso di specie. Infatti, la Commissione sostiene che la ricorrente si è limitata a formulare commenti sotto il titolo di «Motivi», senza precisare quale motivo è sviluppato e a quale riguardo. La ricorrente non svilupperebbe il minimo argomento giuridico a sostegno delle sue conclusioni. Più particolarmente, per quanto riguarda le censure relative all’errore manifesto di valutazione, all’abuso di potere nonché alla violazione del principio di certezza del diritto, la loro enunciazione resterebbe totalmente astratta e la loro esposizione non sarebbe in alcun modo sufficientemente chiara e comprensibile per consentire alla Commissione di preparare utilmente la propria difesa. La Commissione considera pertanto che tali censure sono irricevibili.

39      Rispondendo agli argomenti della Commissione, in primo luogo, la ricorrente precisa che il presente motivo forma un tutt’uno che non può essere sezionato in funzione del fondamento normativo invocato. Ritiene inoltre di aver ben spiegato sotto quale aspetto la Commissione, nella decisione impugnata, era incorsa in errore manifesto di valutazione e in abuso di potere. Infine, insiste sul fatto che la violazione dell’invito a presentare proposte VP/2003/021 e della guida del richiedente ad opera della detta decisione implica, di conseguenza, la violazione delle sovraordinate norme di cui sono applicazione.

–       Nel merito

40      La ricorrente nega l’esistenza di «forti incongruenze» in seno agli allegati 6 e 7 della sua proposta circa le informazioni di bilancio. Pur non negando che esiste una differenza tra le informazioni fornite in ciascuno dei due allegati di cui trattasi, precisa tuttavia che questa è conseguenza della struttura di tali allegati che era obbligata a seguire e della differenza tra le informazioni richieste. Infatti, l’allegato 6 («Domanda di sovvenzione») includerebbe unicamente le spese ammissibili dirette, come farebbe pensare l’uso della lettera maiuscola «D» («Costo del personale, viaggi, attività/servizi e amministrazione») mentre l’allegato 7 («Bilancio di previsione») includerebbe oltre alle spese ammissibili dirette, quali menzionate all’allegato 6, le spese ammissibili indirette, come farebbe pensare l’uso della lettera maiuscola «I». Tale distinzione consentirebbe di giustificare la differenza di EUR 80 000 esistente tra i due allegati, quale rilevata dalla Commissione.

41      La ricorrente sostiene pertanto che non possono esistere incongruenze tra gli allegati 6 e 7 della sua proposta, poiché essa si è conformata punto per punto al modello tassativo redatto dalla Commissione nella guida del richiedente. Pertanto, includere gli EUR 80 000 come costi generali nei costi amministrativi sotto la rubrica «D4» dell’allegato 6, come suggerito dalla Commissione nella lettera del 15 luglio 2005, sarebbe stato assurdo e avrebbe portato a compilare in modo incoerente la domanda di sovvenzione e a rendere inutile la rubrica «I» nell’allegato 7(b) della guida del richiedente. Tale interpretazione della Commissione deriverebbe o da un errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione confonde il totale dei costi del progetto con quello dei soli costi ammissibili diretti, o da un abuso di potere, poiché la Commissione orienta a suo modo i moduli della proposta che essa stessa aveva redatto. La ricorrente ritiene pertanto che la decisione impugnata violi le regole previamente stabilite, come la guida del richiedente e i suoi allegati 6 e 7. Inoltre, la decisione impugnata violerebbe la previa decisione risultante dalla comunicazione 12 gennaio 2001, l’art. 6 del regolamento n. 1784/1999, gli artt. 22 e 24 del regolamento n. 1260/1999 nonché il principio di certezza del diritto.

42      Rispondendo poi all’argomento della Commissione secondo cui non le avrebbe rivolto una richiesta di informazioni complementari, la ricorrente sostiene che una siffatta richiesta era inutile dato che non c’era il minimo dubbio circa la portata delle informazioni finanziarie richieste. Quanto all’identità matematica tra le diverse voci del bilancio, questa sarebbe evidente, se non fosse che l’allegato 7(b) della guida del richiedente farebbe obbligo di menzionare le spese indirette, oltre alle menzioni riprese dall’allegato 6.

43      Inoltre, l’affermazione della Commissione che menziona «forti incongruenze» presenta, secondo la ricorrente, una motivazione insufficiente, poiché la differenza di EUR 80 000 è stata evidenziata solo tardivamente nella lettera del 4 luglio 2005, ove non veniva precisata l’eventuale esistenza di altre incongruenze che consentissero alla Commissione di rifiutare la proposta. Inoltre, la giurisprudenza relativa all’art. 253 CE farebbe obbligo di esporre una motivazione chiara e non equivoca in seno alla decisione che reca pregiudizio.

44      Infine, la ricorrente fa riferimento all’affermazione della Commissione secondo la quale la giurisprudenza avrebbe sancito «che l’obbligo di motivazione ha lo scopo di far conoscere al destinatario della decisione le ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa si fonda al fine di consentire all’interessato di valutare, tra l’altro, l’opportunità di sottoporla al sindacato del giudice competente». Ciò non sarebbe nella specie il caso, poiché l’affermazione della Commissione, che menziona «forti incongruenze tra le informazioni di bilancio fornite negli allegati 6 e 7», non consentirebbe alla ricorrente di comprendere i motivi del rigetto della sua proposta. Inoltre, le informazioni complementari fornite a posteriori dalla Commissione non sarebbero tali da modificare in misura sostanziale la decisione impugnata, poiché la motivazione richiesta avrebbe dovuto figurare nella decisione stessa o essere comunicata contemporaneamente ad essa.

45      La Commissione, facendo rilevare che la ricorrente non mette in discussione la differenza tra le informazioni fornite negli allegati 6 e 7 della sua proposta, contesta la valutazione operata dalla ricorrente secondo la quale tale differenza deriverebbe dalla struttura di tali allegati. Infatti, secondo la Commissione, deve esistere una perfetta coerenza tra, da un lato, l’allegato 6, che descrive le «attività presentate nella descrizione del bilancio», e, dall’altro lato, l’allegato 7, che presenta la «previsione di bilancio». Conformemente al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente (allegato 2), tale coerenza sarebbe una condizione necessaria affinché una domanda di sovvenzione sia presa in considerazione. Inoltre, secondo la Commissione, risulta dal punto C8 dell’allegato 6 che ivi devono essere inserite tutte le spese relative alla parte del bilancio. La Commissione precisa che, se l’allegato 6 differisce dall’allegato 7, ha il dovere di segnalarlo e di tenerne conto nella valutazione del progetto. Per quanto riguarda la struttura dell’allegato 6, la Commissione ritiene che spetta a ciascun richiedente dimostrare la propria idoneità a organizzare in modo coerente e funzionale le risorse finanziarie e umane chiarendo la natura e il valore delle attività pianificate e dei compiti affidati agli operatori interessati.

46      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente circa l’impiego della lettera «D» nell’allegato 6, la Commissione rileva che nulla consente di dimostrare che tale impiego, destinato a facilitare la comprensione da parte del richiedente, escluda le spese generali dalle spese dell’allegato 6. Secondo la Commissione, queste sono normalmente iscritte sotto la voce «D4», «Gestione e coordinamento». La Commissione precisa che consente ugualmente la loro iscrizione in un’altra fase specifica o in una nota a parte, ma che non può comunque ammettere la loro assenza, tenuto conto della loro importanza. La Commissione sottolinea che tale esigenza di chiarezza, indipendentemente da un’esattezza matematica, era pertanto richiesta nel capitolo 3.4 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente.

47      Inoltre, la Commissione afferma che la ricorrente, in caso di dubbio circa l’inclusione delle spese generali dell’importo di EUR 80 000 nell’allegato 6, era tenuta rivolgere alla Commissione una domanda di informazioni complementari. A questo proposito, la Commissione rileva che aveva del resto previsto l’eventualità di divergenze di interpretazione prevedendo uno strumento di comunicazione rapida e facile al fine di rispondere alle eventuali domande. Così, la possibilità di chiedere informazioni complementari tramite un sito Internet, per corriere elettronico o per telefono era previsto nella guida del richiedente nel suo allegato tecnico e finanziario come pure nell’invito a presentare proposte VP/2003/021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2003.

48      Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 253 CE, la Commissione ritiene di aver risposto con estrema rapidità alle domande d’informazione della ricorrente (entro tre giorni) e sottolinea la giurisprudenza secondo la quale una motivazione sommaria è sufficiente e risponde ai requisiti dell’art. 253 CE in tale settore. A questo proposito, ricorda che il carattere sommario della motivazione è l’ineluttabile conseguenza del trattamento di un numero elevato di domande. Del resto, l’obbligo di motivazione avrebbe soprattutto l’obiettivo di consentire all’interessato di valutare l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice competente. La Commissione ritiene che nella specie sia stata fornita una siffatta motivazione.

49      La Commissione considera infine che l’obbligo di motivazione deve essere distinto dalla fondatezza di questa. Quand’anche si supponesse che una motivazione sommaria della decisione impugnata si rivelasse nella specie insufficiente, alla Commissione, secondo una constante giurisprudenza, sarebbe comunque consentito di fornire una motivazione complementare, a condizione che tale complemento d’informazione venga fornito prima dell’introduzione del ricorso. Orbene, tale sarebbe nella specie il caso. La Commissione avrebbe infatti fornito precisazioni complementari in risposta a domande della ricorrente e non può esserle rimproverato di avere fornito siffatte precisazioni.

 Giudizio del Tribunale

50      Il presente motivo si dirige avverso l’argomento, esposto dalla Commissione a motivazione della decisione impugnata, secondo cui la proposta contiene «forti incongruenze tra le informazioni di bilancio negli allegati 6 e 7». Questo motivo è stato precisato dalla Commissione nella lettera 4 luglio 2005, dove viene indicato che «[i] documenti [presentati dalla ricorrente] presentano incongruenze nei dati finanziari» e sottolineato che, «[s]e l’allegato 6 espone un importo totale di EUR 2 029 599,[9]9, l’allegato 7 espone un importo totale di EUR 2 109 599,99 (una consistente differenza di EUR 80 000)».

51      Si deve in limine rilevare che, nell’ambito del presente motivo, la ricorrente si avvale di più censure enumerate supra al punto 36. Quand’anche si supponesse che, come asserito dalla Commissione, talune di tali censure fossero irricevibili per la loro imprecisione, tale non è certamente il caso delle censure relative alla violazione dell’obbligo di motivazione e alla violazione della guida del richiedente, che sono state formulate in modo sufficientemente chiaro e preciso per consentire a quest’ultima di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso.

52      Quanto al merito, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dall’istituzione, autrice dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 15; 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86; 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e 29 aprile 2004, causa C‑159/01, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4461, punto 65).

53      Non è tuttavia richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti, la questione se la motivazione di una decisione soddisfi i requisiti dell’art. 253 CE deve essere valutata con riferimento non solo alla sua formulazione ma anche al suo contesto nonché all’insieme delle norme giuridiche che regolano la materia di cui trattasi (v. sentenza Delacre e a./Commissione, punto 52 supra, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

54      Si deve inoltre rilevare che il carattere sommario della motivazione della decisione con la quale la Commissione rigetta una domanda di sovvenzione è una conseguenza ineluttabile del trattamento informatizzato di varie centinaia di domande di sovvenzione, sulle quali la Commissione è tenuta a decidere a breve termine. Una motivazione più dettagliata a sostegno di ogni decisione individuale sarebbe pertanto tale da compromettere l’attribuzione razionale ed efficace dei contributi finanziari del Fondo sociale europeo (sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C‑213/87, Gemeente Amsterdam e VIA/Commissione, Racc. pag. I‑221, punto 28).

55      Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione del complemento d’informazione contenuto nella lettera della Commissione 4 luglio 2005 che la ricorrente aveva a disposizione al momento della presentazione del ricorso. Se, come nella specie, la ricorrente chiede all’istituzione interessata precisazioni supplementari circa una decisione prima di introdurre un ricorso, e riceve tali precisazioni, non può chiedere al Tribunale di non prenderle in considerazione nel corso della valutazione del carattere sufficiente della motivazione, fermo restando tuttavia che l’istituzione non è autorizzata a sostituire una motivazione del tutto nuova alla motivazione iniziale, cosa che non ricorre nella presente fattispecie (sentenza del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T‑183/00, Strabag Benelux/Consiglio, Racc. pag. II‑135, punto 58).

56      Da ciò consegue che l’affermazione contestata nel quadro del presente motivo, in particolare alla luce del complemento d’informazione contenuto nella lettera 4 luglio 2005, è tale da consentire alla ricorrente di intendere chiaramente che una delle due ragioni che ha giustificato il rigetto della sua domanda di sovvenzione si fondava sul fatto che tale domanda, secondo la Commissione, non soddisfaceva l’ultimo criterio di valutazione che consente di stabilire la qualità e la fattibilità delle azioni proposte nel quadro della domanda, così come definito al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente.

57      Tenuto conto delle circostanze della specie, non è pertanto dimostrato che la decisione impugnata, nella parte in cui verte sull’affermazione contestata nell’ambito del presente motivo, sia insufficientemente motivata.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente relativa alla violazione della guida del richiedente in ragione dell’affermazione contestata nell’ambito del presente motivo secondo la quale «vi sono forti incongruenze tra le informazioni di bilancio fornite negli allegati 6 e 7» della proposta, si deve constatare che, come qui di seguito dimostrato dalle due tabelle, tra le rubriche da D1 a D4 di ciascuno di tali due allegati, esiste una perfetta corrispondenza, e che queste riprendono rigorosamente gli stessi totali:

Tabella 1, (riprende i costi delle attività figuranti nella domanda di sovvenzione redatta secondo il modulo dell’allegato 6 della guida del richiedente)

Fase

D 1

personale

(in euro)

D 2

viaggi

(in euro)

D 3

servizi/attività

(in euro)

D 4

Amministrazione

(in euro)

D 1+D 2+D 3+D 4

Totali

(in euro)

1

395 012,46

22 160,00

34 200,00

 

451 372,46

2

185 856,75

12 540,00

51 840,00

 

250 236,75

3

161 292,86

15 820,00

73 840,00

 

250 952,86

4

255 457,85

12 560,00

116 000,00

 

384 017,85

5

226 150,62

25 600,00

 

50 356,00

302 106,62

6

67 474,05

15 420,00

32 000,00

 

114 894,05

7

64 574,40

19 950,00

191 495,00

 

276 019,40

Totale

1 355 818,99

124 050,00

499 375,00

50 356,00

2 029 599,99


Tabella 2, (che riprende i costi delle voci menzionate nel bilancio di previsione redatte secondo il modulo dell’allegato 7 della guida del richiedente)

D 1

personale (in euro)

1 355 818,99

D 2

viaggi (in euro)

124 050,00

D 3

servizi/attività (in euro)

499 375,00

D 4

amministrazione (in euro)

50 356,00

Totale

costi diretti (da D 1 a D 4)

2 029 599,99

Totale

costi indiretti (I.1)

80 000,00

Spese totali

Progetto totale - (D+I)

2 109 599,99


59      Da tali tabelle, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, risulta che la ricorrente ha dimostrato senz’altro coerenza aggiungendo al bilancio di previsione (allegato 7) sotto la voce «Costi ammissibili indiretti» un importo di EUR 80 000 a titolo di spese generali. Infatti, il riporto dei vari importi corrispondenti all’integralità delle spese ammissibili dirette figurante nella domanda di sovvenzione (allegato 6) alla rubrica «Costi ammissibili diretti D1‑D4» del bilancio di previsione assicura una coerenza tra questi due allegati. Si deve a questo proposito rilevare che questa coerenza risponde del resto perfettamente al requisito di corrispondenza sancito al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente quale ultimo criterio di valutazione che consente di stabilire la qualità e la fattibilità delle azioni proposte nell’ambito della domanda. Da ciò consegue che l’affermazione figurante nella decisione impugnata secondo la quale vi sono «forti incongruenze» tra le informazioni di bilancio fornite negli allegati 6 e 7 della proposta della ricorrente è errata.

60      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal suggerimento della Commissione di includere nella voce D4 della domanda di sovvenzione le spese generali dell’ammontare di EUR 80 000 menzionate nella voce I del bilancio di previsione. Infatti, una siffatta inclusione farebbe venir meno la corrispondenza esistente tra la voce D4 della domanda di sovvenzione e la voce D4 del bilancio di previsione.

61      A questo proposito occorre ancora rilevare che il suggerimento della Commissione non è compatibile con le informazioni contenute nel modulo prestabilito di bilancio di previsione figurante nell’allegato 7 della guida del richiedente. Infatti, da un lato, tale modulo indica che le spese generali fanno parte dei «Costi ammissibili indiretti I», una categoria di spese separata e distinta dalla categoria «Costi ammissibili diretti D1‑D4». D’altro lato, il detto modello menzionerebbe il principio secondo il quale le spese generali non debbono eccedere il 7% dell’importo totale dei «Costi ammissibili diretti D1‑D4», il che necessariamente implica che le spese generali non possono essere incluse nella voce D4 del bilancio di previsione.

62      Per quanto riguarda l’obbligo sancito al punto C8 dell’allegato 6 della guida del richiedente cui la Commissione fa riferimento e secondo il quale «tutte le attività e spese amministrative – voce di bilancio D4, – devono (…) essere inserite» nella domanda di sovvenzione in vista della gestione e del coordinamento del progetto, si deve precisare che tale obbligo può riguardare soltanto i costi ammissibili diretti. Infatti, la menzione «Voce di bilancio D4» sottolinea che si tratta di costi ammissibili diretti riguardanti le spese di amministrazione. Si deve a questo proposito rilevare che le spese generali non ne fanno parte, dato che è espressamente precisato, nel modulo del bilancio di previsione, come è stato sottolineato nel punto precedente, che vanno considerate costi ammissibili indiretti.

63      Da ciò consegue che la ricorrente ha completato la domanda di sovvenzione e il bilancio di previsione conformemente ai moduli di tali documenti figuranti nell’allegato della guida del richiedente. Per contro, l’interpretazione della Commissione secondo la quale una corrispondenza tra questi due allegati deve esistere non è compatibile con i detti moduli.

64      Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha applicato correttamente né i principi risultanti dai moduli figuranti agli allegati 6 e 7 della guida del richiedente, né l’ultimo criterio figurante al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente.

65      Di conseguenza, il primo motivo deve essere dichiarato fondato per violazione degli allegati 2, 6 e 7 della guida del richiedente, senza che si renda necessario esaminare gli altri argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito di tale motivo.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

–       Sulla ricevibilità del motivo

66      La Commissione sostiene che, per le medesime ragioni menzionate nel quadro del primo motivo, le censure relative alla violazione dei regolamenti nn. 1784/1999 e 1260/1999 e del principio di certezza del diritto come pure ad un asserito abuso di potere presentate nel quadro del presente motivo sono irricevibili.

67      Facendo rinvio alle sue argomentazioni circa la ricevibilità del primo motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione invochi a torto l’irricevibilità delle dette censure.

–       Nel merito

68      In primo luogo, a proposito dell’affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente non avrebbe sufficientemente evidenziato il carattere innovativo del suo progetto, quest’ultima rileva che tale affermazione risulta solo dalla lettera 4 luglio 2005. Tenendo conto del fatto che si tratta di un elemento nuovo rispetto alla decisione impugnata, tale affermazione non potrebbe essere presa in considerazione dal Tribunale.

69      Ciò considerato, la ricorrente intende dimostrare solo in via subordinata il carattere innovativo della sua proposta. Questo risulterebbe da una lettura congiunta del punto C3 con i punti C2, C4 e C8 della sua proposta. Per dimostrare il coordinamento tra le constatazioni operate al punto C3 e gli obiettivi concreti e innovatori presentati ai punti C2 e C4, la ricorrente menziona le varie fasi del progetto, descritte al punto C8, e cioè «gli interventi nel campo della produzione», «gli interventi nel campo della cooperazione e del dialogo in seno al territorio», il «recupero territoriale, ambientale e turistico» e «gli interventi nel campo della commercializzazione e del marketing». A questo proposito, da un lato, la ricorrente ritiene che, cercando la presentazione delle innovazioni unicamente sotto il punto C3, la Commissione abbia intenzionalmente disatteso la struttura imposta ai richiedenti per la presentazione delle loro domande. D’altra parte sottolinea che i criteri della Commissione per valutare le proposte che figurano al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente sono definiti in modo piuttosto lato, senza riferimento alla struttura prestabilita della proposta.

70      In secondo luogo, la ricorrente, a proposito dell’affermazione della Commissione secondo cui la semplice descrizione del «cluster» floricoltura non consentirebbe di spiegare come essa pervenga, partendo dalle sue precedenti esperienze, a costruire e a sviluppare il nuovo progetto, riconosce il carattere descrittivo della presentazione del contesto (punto C3) della sua domanda di sovvenzione. Sostiene tuttavia di avere soltanto seguito il modello imposto dalla Commissione nell’allegato 6 della guida del richiedente. Ad ogni modo, l’esperienza della regione Liguria sarebbe evocata nella parte C3, sia in modo positivo, sottolineandone i punti di forza, che in modo negativo, mettendo in evidenza le lacune da colmare e i difetti da correggere.

71      In terzo luogo, l’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente che espone il sistema di valutazione delle candidature in quattro fasi non sarebbe stato rispettato. A questo proposito, la ricorrente rileva che la sua candidatura è stata esaminata dalla Commissione fino alla fase finale, il che vuol dire che ha superato con successo le tre tappe precedenti, e cioè quella del controllo della ammissibilità del richiedente (prima tappa), quella del controllo della ammissibilità della domanda (seconda tappa) e quella della valutazione della capacità del richiedente di condurre a buon fine le azioni proposte, in funzione, in particolare, dell’esperienza e della competenza dimostrate nel campo delle azioni proposte (terza tappa). Nel motivare la decisione impugnata, nell’ambito del controllo della qualità della domanda (quarta tappa), sulla base di un criterio che rientra nella terza tappa, la Commissione avrebbe violato l’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente e il principio di certezza del diritto.

72      In quarto luogo, la ricorrente fa valere l’inosservanza del criterio alternativo figurante al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente. Infatti, le innovazioni possono essere considerate, a suo avviso, come il «risultato di un discostamento dalle attività ordinarie o di una continuazione di queste». Orbene, la Commissione avrebbe valutato il carattere innovativo del progetto della ricorrente solo sotto l’ottica della continuazione delle attività ordinarie, senza prendere in considerazione il carattere innovativo del detto progetto sotto l’ottica dello scostamento dalle attività ordinarie. Pertanto, avrebbe violato le disposizioni dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente e il principio di certezza del diritto.

73      In quinto luogo, l’affermazione della Commissione che menziona l’assenza di legame con le esperienze in precedenza acquisite nel settore di cui trattasi in Liguria violerebbe l’art. 253 CE. La ricorrente considera che la motivazione complementare fornita dalla Commissione nella lettera 4 luglio 2005 non può essere ammessa nell’ambito della presente controversia, poiché non figura nel corpo stesso della decisione impugnata. Ad ogni modo, la Commissione opererebbe una valutazione manifestamente erronea dei fatti e, non motivando in modo adeguato la decisione impugnata, violerebbe l’art. 253 CE.

74      In sesto luogo, la ricorrente rileva che la spiegazione fornita dalla Commissione sul fatto che il progetto della ricorrente non sia stato accolto nell’ambito di un esame comparativo inteso ad accogliere soltanto i progetti migliori è un elemento nuovo. Infatti, la Commissione avrebbe respinto la proposta della ricorrente sulla base di una incomprensione risultante dalla sua struttura e non dal suo valore intrinseco e non preciserebbe, comunque, gli errori commessi dalla ricorrente per consentire a quest’ultima di comprendere tale rifiuto. L’ampio potere discrezionale di cui disporrebbe la Commissione in materia non sarebbe di ostacolo a che il giudice comunitario eserciti il suo controllo giurisdizionale.

75      La Commissione sottolinea che, di fronte a un gran numero di domande e tenuto conto delle limitate risorse di bilancio, doveva dare prova di un grande rigore eliminando taluni progetti che pur essendo molto buoni erano ciò nondimeno di qualità inferiore ai progetti ammessi. A questo proposito, benché un rifiuto non costituisca una valutazione di qualità del lavoro fornito, un errore, una incoerenza o una imprecisione, per quanto minimi possono pesare sulla scelta finale nell’ambito di un esame comparativo. Dalla costante giurisprudenza risulterebbe che una motivazione sommaria sarebbe sufficiente in tale materia e che sarebbe possibile fornire ogni informazione complementare fino alla presentazione del ricorso. La Commissione non può ammettere che le informazioni complementari circa il carattere innovativo del progetto vengano considerate elementi nuovi, poiché queste risultano dal testo dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente. Inoltre, sostiene che la costante giurisprudenza ha riconosciuto un ampio potere discrezionale alle autorità comunitarie quando queste devono, nell’ambito delle loro attribuzioni, procedere a valutazioni complesse, come è il caso nell’ambito dei fondi strutturali. Il giudice comunitario si limiterebbe pertanto a esaminare la materialità e la qualifica giuridica dei fatti. In particolare, si dovrebbe verificare se l’azione di tali autorità non sia inficiata da errore manifesto, da sviamento di potere o se le dette autorità non abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale.

76      La Commissione inoltre, a proposito della censura della ricorrente che deduce sviamento di potere, sostiene, nella misura in cui tale argomentazione fosse ricevibile, che la ricorrente non ha fornito la prova che nell’adottare la decisione impugnata la Commissione aveva perseguito uno scopo diverso da quello contemplato dal regolamento di cui trattasi o che, sulla base di indizi obiettivi, pertinenti e convergenti, la detta decisione era stata adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

77      Per quanto concerne l’asserito errore manifesto di valutazione, la Commissione sottolinea la natura descrittiva della presentazione del progetto, come riconosciuto dalla ricorrente stessa. Con una semplice descrizione, senza elementi che valorizzino l’innovazione rispetto alle precedenti esperienze, la ricorrente non sarebbe riuscita a convincere la commissione di valutazione e il competente ordinatore del valore aggiunto di tale progetto nel quadro di un esame comparativo dove tutti i candidati erano sullo stesso piede di parità.

78      Infine, per quanto riguarda la censura che deduce la violazione dell’art. 253 CE, la Commissione considera che la ricorrente opera un’errata interpretazione dell’obbligo di motivazione. Sostiene che, per le medesime ragioni avanzate nell’ambito del primo motivo, ha soddisfatto le esigenze di motivazione fornendo le informazioni complementari.

 Giudizio del Tribunale

79      Il presente motivo è rivolto avverso l’argomentazione, fatta valere dalla Commissione a sostegno della decisione impugnata, secondo cui «la proposta non arriva a spiegare il modo con il quale elabora e prende in considerazione le esperienze in precedenza acquisite in tale settore in Liguria». Questo motivo è stato precisato dalla Commissione nella lettera 4 luglio 2005 affermando che «[la semplice descrizione su 32 pagine del cluster floricoltura] non riesce a [...] spiegare come [la ricorrente pervenga] a costruire e a sviluppare [il suo] nuovo progetto a partire dalle [sue] precedenti esperienze e infine [a] proporre l’innovazione».

80      In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve concludere, e questo per le stesse ragioni enunciate supra ai punti 52‑55, che la decisione impugnata, per quanto riguarda l’argomentazione contestata nell’ambito del presente motivo, è sufficientemente motivata considerate le circostanze del caso di specie.

81      Infatti, le informazioni figuranti nella decisione impugnata, come completate dalle informazioni contenute nella lettera 4 luglio 2005, sono tali da consentire alla ricorrente di comprendere chiaramente che una delle due ragioni che aveva giustificato il rigetto della domanda di sovvenzione era fondata sul terzo criterio del punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente che consente di determinare la qualità e la fattibilità delle azioni proposte nell’ambito della domanda.

82      A questo proposito, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la precisazione apportata dalla lettera della Commissione 4 luglio 2005 secondo cui la proposta non spiega come la ricorrente arrivi a proporre l’innovazione non è una motivazione del tutto nuova dal momento che si limita a esplicitare il terzo criterio del punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente.

83      In secondo luogo, l’argomento relativo al fatto che la Commissione avrebbe disatteso la struttura imposta ai candidati ricercando la presentazione dell’innovazione unicamente sotto il punto C3 della domanda di sovvenzione non è pertinente. Infatti, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di essersi concentrata, nella lettera 4 luglio 2005, sulle 32 pagine della domanda di sovvenzione corrispondenti al punto C3, poiché tale lettera si limita a rispondere alla sua lettera del 1° luglio 2005, nella quale ha citato soltanto le dette pagine. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si deve rilevare che il modello dell’allegato 6 della guida del richiedente non impedisce affatto a chi richiede una sovvenzione di chiarire il modo con il quale la sua proposta si appoggia sulle sue attività ordinarie e, in particolare, sulle sue precedenti esperienze. In altri termini, la struttura della domanda di sovvenzione, quale imposta dall’allegato 6 della guida del richiedente, non impedisce al richiedente di fare in modo che la sua domanda soddisfi il terzo criterio figurante al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente. Il presente argomento è infondato e va pertanto respinto.

84      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata è stata motivata sulla base di un criterio rientrante in una fase che aveva già superato con esito positivo, si deve rilevare che le esperienze in precedenza acquisite, che sono state invocate a sostegno della detta decisione, devono essere intese come corrispondenti alle attività ordinarie, quali contemplate dal terzo criterio sancito dal punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente. Ritenendo che la proposta non spieghi come la ricorrente arrivi a costruire e a sviluppare il suo nuovo progetto a partire dalle sue precedenti esperienze, la Commissione si è limitata ad esaminare se la proposta soddisfacesse il terzo criterio sancito al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente. Così operando, la Commissione non rimette in discussione le proprie conclusioni operate nell’ambito della terza tappa dell’esame della proposta, secondo le quali la ricorrente dispone della capacità finanziaria e operativa per realizzare e portare a buon fine la sua proposta sulla base, da un lato, della sua esperienza e della sua competenza dimostrate nel campo delle azioni proposte e, dall’altro lato, dell’esperienza e delle competenze professionali dimostrate a titolo del progetto. Di conseguenza, facendo rinvio nella decisione impugnata alle esperienze in precedenza acquisite, la Commissione non viola il principio di certezza del diritto. Da ciò consegue che il presente argomento della ricorrente è infondato e va respinto.

85      In quarto luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato il carattere alternativo del criterio figurante al punto 34 dell’allegato tecnico e finanziario della guida del richiedente, omettendo di esaminare la proposta sotto l’ottica del discostamento dalle attività ordinarie, è inoperante e va pertanto respinto. Infatti, si deve constatare a tal proposito che la ricorrente non ha dimostrato e neppure sostenuto che la sua proposta si discostava dalle sue attività ordinarie. Ciò considerato, quand’anche si supponesse che la Commissione non abbia esaminato il progetto sotto l’ottica del discostamento dalle attività ordinarie, un siffatto difetto non potrebbe inficiare la decisione impugnata.

86      In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la Commissione ha operato una valutazione manifestamente erronea dei fatti, si deve ricordare che, nel settore della concessione di un contributo finanziario comunitario, quest’ultima dispone di un ampio potere discrezionale circa l’esistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un siffatto contributo (sentenza della Corte 7 maggio 1992, cause riunite C‑258/90 e C‑259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I‑2901, punto 25, e sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T‑465/93, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione, Racc. pag. II‑361, punto 46). Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi di fatto idonei a dimostrare che la valutazione operata circa l’assenza di nesso tra la proposta e le esperienze che aveva in precedenza acquisite sarebbe stata inficiata da errore manifesto. Ciò considerato, il presente argomento è infondato e va respinto.

87      In sesto luogo, per quanto riguarda le censure presentate nel quadro del presente motivo che deducono abuso di potere e, rispettivamente, violazione dell’art. 6 del regolamento n. 1784/1999, degli artt. 22 e 24 del regolamento n. 1260/1999, delle regole fissate nella comunicazione 12 gennaio 2001, delle regole fissate nell’invito a presentare proposte VP/2003/021 e nella guida del richiedente, ivi compresi i relativi allegati 2 e 6, si deve rilevare che la ricorrente si limita a enumerare la violazione delle dette disposizioni in modo astratto nel titolo del presente motivo. Orbene, conformemente all’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve, in particolare, contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che il ricorso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 68). Da ciò consegue che tali censure sono irricevibili e vanno pertanto disattese.

88      Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto essendo in parte inoperante, in parte infondato e in parte irricevibile e, per le ragioni esposte supra al punto 37, il ricorso va respinto nel suo insieme.

 Sulle spese

89      A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, questa va condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Provincia di Imperia è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: il francese.