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Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 gennaio 2013, causa F-20/06 RENV, De Luca / Commissione

(Causa T-200/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e J.-N. Louis, avocats)

Controinteressati nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che

la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013, De Luca/Commissione (F-20/06 RENV, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata;

statuendo ex novo,

dichiarare che

la decisione della Commissione europea del 23 febbraio 2005 di nominare la ricorrente amministratore, è annullata nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, secondo scatto;

la Commissione è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce diverse censure attinenti ad errori di diritto in quanto:

il TFP avrebbe interpretato la sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2011 nella causa T-563/10 P, De Luca/Commissione, nel senso che essa limita il sindacato di legittimità della decisione impugnata in primo grado ai soli effetti dell'applicazione per analogia delle norme sull'assunzione, senza tener conto della prevalenza delle disposizioni applicabili in materia di normale svolgimento della carriera;

il TFP avrebbe concluso che l'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea poteva legittimamente essere applicato per analogia, constatando al contempo che ciò non presentava alcun vantaggio per la ricorrente in termini di carriera e che il vantaggio limitato per quanto riguarda la retribuzione sarebbe venuto meno dopo un certo tempo;

il TFP non avrebbe proceduto all'esame della legittimità dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto e della sua applicazione per analogia alla ricorrente tenendo conto del principio di parità di trattamento e di vocazione alla carriera;

spetterebbe al TFP verificare, e non alla ricorrente dimostrare, l'inadeguatezza manifesta dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto;

il TFP avrebbe respinto ipso facto, senza esame approfondito, l'argomento della ricorrente attinente alla violazione della parità di trattamento, derivante dal fatto che la vocazione del funzionario alla promozione a titolo dell'articolo 45 dello Statuto sarebbe preservata nonostante le modifiche statutarie intervenute, mentre ciò non si verificherebbe, a causa dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto, nel caso della ricorrente.

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