Language of document : ECLI:EU:T:2015:16

Causa T‑197/13

Marques de l’État de Monaco (MEM)

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo MONACO – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 151, paragrafo 1, e articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Rifiuto parziale di tutela»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 gennaio 2015 

1.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Proprietari di marchi comunitari – Ambito di applicazione ratione personae – Stato terzo soggetto di diritto internazionale e società avente sede nel suo territorio – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 5)

3.      Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni formulate nell’ambito di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale – Irricevibilità

(Artt. 256 TFUE e 267 TFUE; Statuto della Corte, artt. 51 e 54, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 112)

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere distintivo di un segno – Nomi geografici

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo MONACO

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)]

6.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 16, 19)

2.      Si deduce dal tenore letterale dell’articolo 5 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, che disciplina l’ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento, che qualsiasi persona giuridica, compreso un ente di diritto pubblico, può chiedere di beneficiare della protezione del marchio comunitario. Pertanto, lo stesso vale, certamente, per una società avente sede nel territorio di uno Stato terzo rispetto all’Unione, ma del pari per tale stesso Stato, che, pur essendo un soggetto di diritto internazionale, è nondimeno una persona giuridica di diritto pubblico ai sensi del diritto dell’Unione.

Ne consegue che, quando uno Stato terzo ha formulato, tramite il suo governo, una domanda diretta a che l’Unione fosse designata per la registrazione internazionale di un marchio, esso si è collocato, da sé, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, poteva vedersi opposto uno qualunque degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti all’articolo 7 del predetto regolamento. In altri termini, in siffatta ipotesi, non è l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione che viene esteso al territorio dello Stato terzo bensì quest’ultimo che ha inteso, volontariamente, beneficiare dell’applicazione di tale diritto.

(v. punti 30‑32)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37‑40)

4.      Per quanto riguarda segni o indicazioni atti a designare la provenienza o la destinazione geografica di categorie di prodotti o il luogo di prestazione di categorie di servizi per i quali è chiesta la tutela, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi di cui trattasi, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi.

Inoltre, sono escluse, da una parte, la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quest’ultima agli occhi degli ambienti interessati, e, d’altra parte, la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch’essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. Si deve tuttavia osservare che, in via di principio, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non osta alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, o ancora di nomi relativamente ai quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenga da tale luogo o che essa vi sia concepita.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere svolta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi interessati e, d’altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico di riferimento. In tale valutazione l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto a dimostrare che il nome geografico sia noto negli ambienti interessati in quanto designazione di un luogo. Altresì, occorre che il nome di cui trattasi presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti o di servizi interessati, o che sia ragionevole presumere che il nome di cui trattasi possa, agli occhi di tale pubblico, designare la provenienza geografica della predetta categoria di prodotti o servizi. Nell’effettuare tale esame, occorre prendere in considerazione in particolare la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico di cui trattasi, nonché le caratteristiche del luogo designato da quest’ultimo e della categoria di prodotti o servizi interessata.

(v. punti 47‑51)

5.      Il segno denominativo MONACO, la cui registrazione è chiesta per «Supporti di registrazione magnetica», «Prodotti in queste materie [carta, cartone], non compresi in altre classi; stampati; fotografie», «Trasporto; organizzazione di viaggi», «Divertimento; attività sportive» e «Alloggi temporanei», che rientrano, rispettivamente, nelle classi 9, 16, 39, 41 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza, è descrittivo dei prodotti di cui alla domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, costituito tanto dal consumatore medio quanto dal pubblico specializzato dell’Unione, in quanto è stato dimostrato un nesso sufficientemente diretto e concreto tra ciascuno di tali prodotti e servizi interessati e il segno di cui trattasi per considerare che il termine «monaco» poteva servire, nel commercio, per indicare la provenienza o la destinazione geografica dei prodotti, o il luogo di prestazione di servizi.

Infatti, è pacifico che il termine «monaco» corrisponde al nome di un principato conosciuto a livello mondiale, nonostante la sua superficie di circa 2 km2 e una popolazione che non supera i 40 000 abitanti, non foss’altro che a causa della notorietà della sua famiglia principesca, dell’organizzazione di un gran premio automobilistico di formula 1 e di un festival del circo. La notorietà del Principato di Monaco vale ancor più tra i cittadini dell’Unione, segnatamente per le sue frontiere con uno Stato membro, la Francia, per la sua vicinanza con un altro Stato membro, l’Italia, e per l’utilizzo da parte di tale Stato terzo della stessa moneta in uso in 19 dei 28 Stati membri, l’euro. Di conseguenza, il termine «monaco» evocherà, indipendentemente dall’appartenenza linguistica del pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo stesso nome.

Inoltre, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Pertanto, il segno di cui trattasi è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, dell’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo.

(v. punti 52, 53, 55, 58, 67, 68)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)