Language of document : ECLI:EU:C:2016:150





Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 –
Schwenk Zement / Commissione

(causa C‑248/14 P) (1)

«Impugnazione – Concorrenza – Mercato del “cemento e dei prodotti collegati” – Procedimento amministrativo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Motivazione – Precisione della richiesta»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 16)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 17)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza (Art. 296 TFUE) (v. punto 20)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 21, 23‑25, 28, 41‑43)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, Schwenk Zement/Commissione (T‑306/11, EU:T:2014:123), è annullata.

2)

La decisione C(2011) 2367 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/39520 – Cemento e prodotti collegati), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Schwenk Zement KG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑306/11, sia al procedimento di impugnazione.


1 –      GU C 223 del 14.7.2014.