Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 –
Schwenk Zement / Commissione
(causa C‑248/14 P) (1)
«Impugnazione – Concorrenza – Mercato del “cemento e dei prodotti collegati” – Procedimento amministrativo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Motivazione – Precisione della richiesta»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 16)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 17)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza (Art. 296 TFUE) (v. punto 20)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 21, 23‑25, 28, 41‑43)
Dispositivo
1) | | La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, Schwenk Zement/Commissione (T‑306/11, EU:T:2014:123), è annullata. |
2) | | La decisione C(2011) 2367 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/39520 – Cemento e prodotti collegati), è annullata. |
3) | | La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Schwenk Zement KG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑306/11, sia al procedimento di impugnazione. |