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Ricorso proposto il 19 settembre 2008 - AEPI / Commissione

(Causa T-392/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Etaireia pros Prostasia tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti P. Xanthopoulos, Th. Asprogerakas-Grivas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

accogliere nella sua interezza il presente ricorso;

annullare integralmente la decisione impugnata della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698-CISAC, C(3435) def. relativa ad un procedimento a norma degli artt. 81 CE e 53 SEE; e

condannare la Commissione a sopportare tutte le spese processuali e a pagare gli onorari degli avvocati della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698-CISAC, C(3435) def., nella parte in cui la Commissione ha deciso che la ricorrente ha violato gli artt. 81 CE e 53 SEE, utilizzando negli accordi di rappresentanza con le altre società limitazioni di membri derivanti dall'art. 11, n. 2, del contratto-tipo della Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori (in prosieguo: il "contratto-tipo della CISAC") o applicando de facto limitazioni per quanto riguarda l'ammissione dei membri e coordinando le demarcazioni territoriali in modo da limitare una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata si basa su una valutazione errata dei fatti e in generale della realtà, del materiale probatorio e degli elementi oggettivi della violazione.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che è stato violato il suo diritto di essere ascoltata e, in terzo luogo, che l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE sono stati applicati erroneamente in quanto la ricorrente è stata condannata per una violazione inesistente. In particolare, essa fa valere che, con la stipulazione delle clausole di territorialità non vi è stata violazione della concorrenza, ma che tali clausole sono necessarie per garantire ai beneficiari una buona gestione dei loro diritti nel paese in cui opera ciascuna società contraente. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che le clausole di esclusività territoriale negli accordi collettivi di rappresentanza non violano la concorrenza.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che nel diritto comunitario la proprietà intellettuale e le opere intellettuali e artistiche non sono accomunate ai restanti beni e servizi ed effettua un'errata classificazione dei fatti nella norma giuridica corrispondente.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 151 CE, il quale istituisce il principio dell'eccezione culturale secondo cui la Commissione deve, quando procede a qualsiasi regolamentazione, tener conto dei risvolti culturali, mirando al rispetto e alla promozione della varietà delle culture [europee].

In sesto luogo, la ricorrente fa valere che il mancato esame della sussistenza della responsabilità nel contesto dell'esame della dedotta violazione dell'art. 81 costituisce un'erronea applicazione della regola giuridica e una chiara carenza di motivazione della decisione impugnata.

In settimo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi il principio di proporzionalità, in quanto le società europee di proprietà intellettuale non hanno le stesse dimensioni, nonché il principio di imparzialità in quanto è stata adottata irregolarmente. Inoltre, la ricorrente fa valere che l'esistenza di gravi contraddizioni rende la decisione incomprensibile e illogica. Per lo più, la decisione impugnata, secondo la ricorrente, sotto l'apparenza ingannevole di un'agevolazione diretta all'ottenimento delle licenze di uso musicale via cavo, via satellite e via internet mira, in realtà, ad imporre l'eliminazione reciproca delle società di proprietà intellettuale, alterando la sana concorrenza, ponendo condizioni di mercato ineguali e creando inevitabili conflitti tra le società di cui trattasi. Infine, secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola direttamente la direttiva 93/83/CEE  ed è contraria alla convenzione internazionale di Berna sulla proprietà intellettuale a cui l'Unione europea ha aderito.

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1 - Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).