Language of document : ECLI:EU:T:2011:493

Cause T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08

Regione autonoma della Sardegna e altri

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuti a favore dell’industria alberghiera nella regione Sardegna — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune e ne dispone il recupero — Aiuti nuovi — Obbligo di motivazione — Tutela del legittimo affidamento — Effetto incentivante — Regola de minimis»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Intervento — Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato — Ricevibilità — Presupposto — Collegamento con l’oggetto della controversia

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE — Decisione fondata su circostanze incomplete oppure su una qualificazione giuridica erronea delle medesime circostanze

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6, n. 1, e 7)

3.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione che chiude il procedimento d’indagine formale sugli aiuti di Stato, previsto all’art. 88, n. 2, CE

(Artt. 88, n. 2, CE e 230 CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame di un regime di aiuti considerato globalmente — Ammissibilità — Conseguenze

(Artt. 87 CE e 88, n. 3, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Avvio di un procedimento d’indagine formale — Termine massimo di due mesi — Inapplicabilità in caso di aiuto non notificato — Possesso, da parte della Commissione, di informazioni in merito ad un presunto aiuto illegale — Esame senza indugio — Portata

(Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10, n. 1)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Obbligo di concludere entro un termine ragionevole l’esame preliminare avviato a seguito di una denuncia

(Artt. 87 CE e 88 CE)

7.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 87 CE, 88 CE e 253 CE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Onere della prova a carico dell’erogatore e del potenziale beneficiario dell’aiuto

(Art. 88, n. 2, CE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Attuazione senza previa notifica alla Commissione — Decisione della Commissione che dispone la restituzione dell’aiuto — Obbligo di motivazione — Portata

(Artt. 88, n. 3, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 1)

10.    Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti — Qualificazione come aiuti nuovi — Criteri — Valutazione

[Art. 87 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. b) e c)]

11.    Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Potere discrezionale

(Artt. 87 CE e 88 CE)

12.    Eccezione di illegittimità — Portata — Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità — Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Inclusione — Presupposti

[Artt. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, 230 CE e 241 CE; comunicazione della Commissione 98/C 74/06]

13.    Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti di Stato a finalità regionale — Criteri

(Artt. 87 CE e 88 CE; comunicazione della Commissione 98/C 74/06, punto 4.2)

14.    Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Onere della prova a carico dell’erogatore e del potenziale beneficiario dell’aiuto

(Art. 88, n. 2, CE)

15.    Aiuti concessi dagli Stati — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Eventuale legittimo affidamento in capo agli interessati — Tutela — Presupposti e limiti

(Art. 88 CE)

16.    Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Aiuti di importanza minore — Frazionamento di un aiuto superiore alla soglia applicabile al fine di farne beneficiare una parte della regola de minimis — Inammissibilità

(Art. 88, n. 3, CE; regolamenti della Commissione n. 69/2001, art. 2, nn. 1 e 2, e n. 1998/2006, art. 2, n. 2, secondo comma)

1.      L’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e l’art. 116, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale conferiscono all’interveniente il diritto di esporre in maniera autonoma non solo argomenti, ma anche motivi, purché diretti al sostegno delle conclusioni di una delle parti principali e non totalmente estranei alle considerazioni su cui si basa la controversia come costituita tra ricorrente e convenuto, il che avrebbe per effetto di modificarne l’oggetto.

Pertanto spetta al Tribunale, per statuire sulla ricevibilità dei motivi dedotti da un interveniente, verificare che essi siano collegati all’oggetto della controversia come definito dalle parti principali.

(v. punti 42-43)

2.      Nel contesto del procedimento di indagine della compatibilità con il mercato comune di aiuti concessi dagli Stati membri, la decisione finale della Commissione può presentare talune divergenze rispetto alla decisione di avvio, senza che esse inficino la decisione finale. In tale prospettiva, pertanto, non occorrerebbe, per la Commissione, procedere ad una rettifica di una decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Ciononostante, è logico e, soprattutto, è nell’interesse dei beneficiari potenziali di un regime di aiuti che, nell’ipotesi in cui la Commissione si accorga, successivamente all’adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale di un aiuto accordato da uno Stato membro, che quest’ultima si fonda su circostanze incomplete oppure su una qualificazione giuridica erronea delle medesime circostanze, essa debba avere la possibilità di rivedere la sua posizione, adottando una decisione di rettifica. Invero, una tale decisione di rettifica, accompagnata da un nuovo invito alle parti interessate a presentare le loro osservazioni, consente alle stesse di reagire alla modifica intervenuta nella valutazione provvisoria, effettuata dalla Commissione, della misura in questione e di far valere il loro punto di vista al riguardo.

A tal riguardo, la Commissione potrebbe parimenti scegliere di adottare dapprima una decisione di archiviazione del procedimento e in seguito una nuova decisione di apertura del procedimento di indagine formale, basata sulla sua modificata valutazione giuridica e che avrebbe, in sostanza, il medesimo contenuto della decisione di rettifica. Date tali premesse, considerazioni di economia processuale ed il principio di buona amministrazione fanno apparire come più opportuna l’adozione di una decisione di rettifica rispetto all’archiviazione del procedimento ed all’avvio di un nuovo procedimento.

Quanto alla qualificazione giuridica di una tale decisione di rettifica, atteso che si affianca alla decisione di avvio per formare unitamente a quest’ultima una decisione di avvio modificata, essa ne condivide la qualificazione giuridica. La comunicazione di avvio del procedimento di indagine formale, infatti, mira soltanto a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per decidere il suo comportamento futuro.

(v. punti 70-73)

3.      La decisione definitiva adottata dalla Commissione per concludere il procedimento di indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. Una decisione di questo tipo produce, infatti, effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi delle parti interessate, poiché conclude il procedimento di cui trattasi e si pronuncia definitivamente sulla compatibilità della misura esaminata con le regole applicabili agli aiuti di Stato. Pertanto, gli interessati hanno sempre la possibilità di impugnare la decisione finale che conclude il procedimento di indagine formale e devono in tale ambito poter rimettere in discussione i diversi elementi che sono a fondamento della posizione definitivamente adottata dalla Commissione.

Tale possibilità è indipendente dalla questione se la decisione di avviare il procedimento di indagine formale comporti o meno effetti giuridici che possono essere oggetto di un ricorso d’annullamento. Certamente è possibile presentare un ricorso contro la decisione di avvio allorché quest’ultima comporta effetti giuridici definitivi che non possono essere sanati a posteriori dalla decisione definitiva. Ciò avviene laddove la Commissione avvii il procedimento formale di indagine nei confronti di una misura da essa provvisoriamente qualificata come aiuto nuovo, in quanto tale decisione d’avviare il procedimento comporta effetti giuridici autonomi rispetto alla decisione definitiva. In effetti, la sospensione dell’esecuzione della misura di cui trattasi, risultante, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, dalla qualificazione provvisoria di tale misura come aiuto nuovo, riveste un carattere autonomo rispetto alla decisione definitiva, limitato nel tempo fino alla conclusione del procedimento formale.

Nondimeno, tale possibilità di impugnare una decisione di avvio non può avere la conseguenza di ridurre i diritti procedurali degli interessati impedendo loro di impugnare la decisione definitiva e di far valere a sostegno del loro ricorso vizi relativi a tutte le fasi del procedimento che ha condotto a tale decisione.

Conseguentemente, il fatto che i ricorrenti e gli intervenienti non abbiano introdotto nel termine stabilito un ricorso contro una decisione di rettifica della Commissione non impedisce loro di sollevare motivi attinenti all’illegittimità di quest’ultima nei confronti della decisione definitiva della Commissione.

(v. punti 77-79)

4.      Nell’ipotesi di un regime di aiuti di Stato, in linea di principio la Commissione non è obbligata ad effettuare un’analisi degli aiuti concessi in casi individuali, ma può limitarsi a studiare le caratteristiche generali del regime in oggetto. Peraltro, le circostanze particolari proprie dei beneficiari individuali di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro interessato. Infatti, se così non fosse, l’onere dell’esame che incombe alla Commissione sarebbe più incisivo nell’ipotesi di un regime attuato illegittimamente, in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, rispetto al caso in cui lo Stato membro in questione abbia rispettato l’obbligo di notifica impostogli da detta disposizione, poiché, in quest’ultimo caso, le circostanze particolari dei beneficiari potenziali sono per definizione sconosciute nella fase dell’esame.

Di conseguenza, la Commissione può limitarsi a esaminare il regime di aiuti in quanto tale e non è obbligata a prendere in considerazione né i rapporti tra le imprese beneficiarie e lo Stato interessato né le differenze esistenti tra le diverse imprese coinvolte, né ancora l’eventuale legittimo affidamento che avrebbe potuto essere invocato da talune di queste imprese. Queste circostanze possono essere prese in considerazione solo in fase di recupero degli aiuti individuali.

(v. punti 91-92)

5.      Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, quando la Commissione sia in possesso di informazioni in merito ad un presunto aiuto illegale, da qualsiasi fonte esse provengano, essa esamina tali informazioni senza indugio. Tale disposizione non deve essere interpretata come un richiamo alla chiusura della fase preliminare di esame, quanto piuttosto come riferita all’inizio dell’esame preliminare, tesi che trova conforto nel fatto che la Commissione non è vincolata al termine ordinario nell’ipotesi di un esame preliminare avviato in seguito ad una denuncia.

Infatti, il termine di due mesi entro il quale la Commissione deve chiudere la fase preliminare di esame si applica esclusivamente nel caso di aiuti notificati dagli Stati membri e non nel caso in cui, ad esempio, la fase preliminare di esame sia stata avviata in seguito ad una denuncia.

(v. punti 97-98)

6.      Nella misura in cui essa possiede una competenza esclusiva per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione è tenuta, nell’interesse di una corretta amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere ad un esame diligente e imparziale di una denuncia relativa all’esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune e essa non può pertanto protrarre all’infinito l’esame preliminare di misure statali oggetto di denuncia relativa ad un aiuto di Stato.

La durata ragionevole di tale procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali che la Commissione deve espletare, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella controversia.

(v. punto 99)

7.      L’obbligo di motivazione della Commissione non si applica alla durata del procedimento di esame di una misura di aiuto di Stato ma unicamente al contenuto stesso della decisione. Invero, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni.

Orbene, la durata di un procedimento non discende da un ragionamento dell’istituzione in causa, tale da giustificare la durata stessa, bensì costituisce una circostanza meramente fattuale che dipende esclusivamente dal tempo necessario all’istituzione per portare a termine detto procedimento. Pertanto, essa non fa parte del contenuto della decisione, che può essere motivato. Essa richiede solo l’enumerazione meramente fattuale delle diverse fasi del procedimento sino all’adozione della decisione in questione.

(v. punti 120-122)

8.      Dato che la decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione, che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro e al beneficiario potenziale fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune.

Tuttavia, questa costituisce solo una regola relativa all’onere della prova, e non all’obbligo di motivazione, sicché incombe alla Commissione, eventualmente, esporre, nella sua decisione, i motivi che l’hanno indotta a ritenere che, nonostante gli elementi forniti dallo Stato membro o dai beneficiari, gli aiuti in questione non sono compatibili con il mercato comune.

(v. punto 132)

9.      In materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell’art. 88, n. 3, CE, l’aiuto sia già stato corrisposto, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di disporne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio. Tale soluzione, precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, continua ad applicarsi nel contesto dell’art. 14, n. 1, di detto regolamento.

La decisione di far recuperare l’aiuto costituisce, pertanto, la conseguenza quasi automatica nell’ipotesi di accertamento della sua illegittimità e della sua incompatibilità – con l’unica riserva, che discende dalla seconda frase di detta disposizione, che la decisione di recupero non sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. La Commissione, pertanto, non dispone di discrezionalità al riguardo. In circostanze del genere, una volta che abbia esposto le ragioni per le quali ritiene che l’aiuto in questione sia illegittimo e incompatibile con il mercato comune, non può essere tenuta a motivare la decisione che dispone il recupero.

(v. punto 152)

10.    In materia di aiuti di Stato, le misure volte a istituire o a modificare aiuti costituiscono nuovi aiuti. In particolare, quando la modifica incide sul regime iniziale proprio a livello dei suoi contenuti, questo regime si trova trasformato in un nuovo regime di aiuti. Viceversa, quando la modifica non è sostanziale, è solo la modifica in quanto tale che può essere qualificata come aiuto nuovo.

In particolare, quando una decisione di approvazione della Commissione menziona espressamente la condizione secondo la quale ogni domanda di aiuto deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione dei progetti di investimento e lo Stato membro interessato concede, sulla base di una normativa adottata successivamente alla decisione di approvazione, aiuti per progetti regionali la cui esecuzione sia iniziata precedentemente alla presentazione delle domande di aiuto, si è in presenza di nuovi aiuti ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE. Una tale modifica, infatti, non può essere qualificata minore o anodina. Dal momento che la Commissione subordina regolarmente la propria approvazione dei regimi di aiuti a finalità regionale al requisito secondo il quale la domanda di aiuto deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione dei progetti, è evidente che la soppressione di tale requisito è tale da influire sulla valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

(v. punti 176-179)

11.    La compatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune deve essere valutata esclusivamente tenendo conto delle sue caratteristiche particolari, secondo la politica perseguita dalla Commissione al momento di detta valutazione. Per contro, la valutazione della compatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune non può essere influenzata dalla circostanza che esso possa essere stato preceduto da altri regimi riguardo i quali la Commissione ha accettato talune modalità. Infatti, diversamente ragionando, sarebbe impossibile, per la Commissione, modificare i criteri in funzione dei quali essa valuta la compatibilità degli aiuti di Stato, facoltà che essa deve avere per poter reagire sia all’evoluzione della prassi degli Stati membri in materia di concessione di aiuti di Stato, sia all’evoluzione del mercato comune.

(v. punto 190)

12.    L’art. 241 CE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti istituzionali che, anche se non hanno la forma di regolamento, costituiscono il fondamento giuridico della decisione controversa, qualora tale parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento.

Quanto agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, dalla loro parte introduttiva discende che essi fissano, in termini generali ed astratti, i criteri che la Commissione applica ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti a finalità regionale, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE e garantiscono, conseguentemente, la certezza del diritto degli Stati membri che concedono siffatti aiuti. In particolare, il requisito fissato al punto 4.2 degli orientamenti si applica a tutti gli aiuti di cui agli orientamenti medesimi, indipendentemente dal loro oggetto, dalla loro forma o dal loro importo.

Ove, nella sua decisione definitiva, la Commissione si avvalga espressamente del punto 4.2 degli orientamenti, nel contesto della sua valutazione della compatibilità con il mercato comune di determinati aiuti, benché detto punto 4.2 non costituisca il fondamento normativo di tale decisione, si può ritenere che il requisito ivi formulato determini in modo generale e astratto la metodologia con cui la Commissione ha valutato la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune. In tal caso, esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione definitiva della Commissione e gli orientamenti e, ove una parte non fosse in grado di chiedere l’annullamento degli orientamenti medesimi, in quanto atto di portata generale, questi ultimi possono essere oggetto di un’eccezione di illegittimità.

(v. punti 206, 208-210)

13.    L’applicazione del criterio di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che dispone che i regimi di aiuto devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione dei progetti, è intesa a determinare se una misura di aiuto presenti un effetto incentivante, in una situazione in cui non è possibile procedere a un esame completo di tutti gli aspetti economici della decisione di investimento dei futuri beneficiari dell’aiuto.

A tal riguardo, dal punto 2, comma secondo, terzo e quarto, degli orientamenti risulta che la Commissione approva, in linea di principio, gli aiuti a finalità regionale solo in forma di regimi di aiuti, dal momento che ritiene che gli aiuti individuali ad hoc non soddisfino la condizione secondo la quale deve essere garantito un equilibrio fra le distorsioni della concorrenza che derivano dagli aiuti e i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita.

Orbene, nell’esame della compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti notificato, le circostanze particolari dei diversi beneficiari potenziali del regime e dei progetti concreti per i quali essi potranno richiedere sovvenzioni sono per definizione sconosciuti dalla Commissione. Conseguentemente, quest’ultima deve fondarsi, per valutare la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti, su criteri che siano vuoi indipendenti dalle circostanze particolari dei futuri beneficiari, vuoi uniformi per tutti i futuri beneficiari.

Il fatto di esigere che la domanda di aiuto preceda l’inizio dell’esecuzione del progetto sovvenzionato consente di garantire che l’impresa interessata abbia chiaramente manifestato la propria volontà di beneficiare del regime di aiuti in questione prima di iniziare l’esecuzione di detto progetto. Ciò consente, pertanto, di evitare che siano presentate ex post domande per progetti la cui realizzazione sia stata iniziata indipendentemente dall’esistenza di un regime di aiuti. Alla luce delle suesposte considerazioni, la mera constatazione dell’anteriorità della domanda di aiuto rispetto all’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento costituisce un criterio semplice, pertinente e adeguato che consente alla Commissione di presumere l’esistenza di un effetto incentivante.

(v. punto 215)

14.    In materia di aiuti di Stato, quando la Commissione decide di avviare il procedimento d’indagine formale, spetta allo Stato membro interessato e ai beneficiari della misura in questione far valere i propri argomenti per dimostrare che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto o che è compatibile con il mercato comune, in quanto lo scopo del procedimento formale è proprio quello di informare la Commissione su tutti gli elementi del caso di specie. Invero, sebbene sia la Commissione a dover formulare chiaramente i propri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto nel momento in cui dà avvio a un procedimento formale al fine di consentire allo Stato membro e agli interessati di replicarvi nel migliore dei modi, resta il fatto che spetta a questi ultimi fugare tali dubbi e dimostrare che la misura di cui è causa soddisfa i requisiti di una deroga. Segnatamente, spetta allo Stato membro interessato, in osservanza del suo dovere di collaborazione nei confronti della Commissione, al fine di ottenere l’approvazione di aiuti in deroga alle norme del Trattato, fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta.

(v. punto 246)

15.    Un legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, può essere fatto valere solamente qualora detto aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE. Un operatore economico diligente, infatti, deve di norma essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata.

In tal senso, i beneficiari di aiuti che non rispettino i requisiti indicati dalla decisione di approvazione della Commissione non possono, in linea di principio essere ammessi a invocare il legittimo affidamento quanto alla regolarità degli aiuti medesimi. Certamente, non è affatto esclusa la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo di invocare, nell’ambito del procedimento di recupero, circostanze eccezionali che possano aver legittimamente ingenerato il loro legittimo affidamento circa la regolarità dell’aiuto stesso, per opporsi al rimborso. Tuttavia, tali beneficiari possono invocare dette circostanze eccezionali, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, solamente nell’ambito del procedimento di recupero dinanzi ai giudici nazionali, gli unici cui spetta valutare le circostanze del caso di specie, se necessario dopo aver proposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione.

Peraltro, dato che il principio generale stabilito dall’art. 87, n. 1, CE è quello del divieto degli aiuti di Stato e le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente, una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti riguarda soltanto la concessione effettiva degli aiuti appartenenti a detto regime e non può, pertanto, fondare il legittimo affidamento dei beneficiari potenziali di futuri progetti di aiuti simili quanto alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti in questione.

(v. punti 274-277, 283)

16.    In materia di aiuti di Stato, l’obiettivo della regola de minimis consiste nella semplificazione delle procedure amministrative, sia nell’interesse dei beneficiari di aiuti di importanza relativamente modesta e pertanto non suscettibili di falsare la concorrenza sia nell’interesse della Commissione, che deve poter concentrare le sue risorse sui casi d’effettiva importanza a livello comunitario.

A tal riguardo, il fatto di ammettere il frazionamento di un aiuto al fine di far beneficiare della regola de minimis una parte di esso non contribuirebbe al perseguimento di detto obiettivo. Infatti, il semplice fatto di dedurre dall’importo di un aiuto previsto a favore di un’impresa l’importo corrispondente alla soglia de minimis non esime né la Commissione dal compito di dover esaminare la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto in questione per l’importo che supera tale soglia, né l’impresa di cui è causa dall’onere di attendere l’esito di tale esame prima di poterne beneficiare o, nell’ipotesi di un aiuto illegittimo, di doverlo, eventualmente, restituire.

Inoltre, la nozione di aiuto de minimis indica che deve trattarsi di un aiuto di entità esigua. Orbene, il fatto di consentire il frazionamento ex post degli aiuti d’importo superiore alla soglia applicabile a tal riguardo implicherebbe di far beneficiare in parte della regola de minimis aiuti che non erano di importo esiguo al momento della loro concessione.

È pur vero che, dopo aver recuperato l’intero importo dell’aiuto illegittimamente erogato, lo Stato membro in questione può, in linea di principio, concedere immediatamente all’impresa un nuovo aiuto de minimis fino a concorrenza della soglia di EUR 100 000. Tuttavia, ciò richiede una nuova decisione di attribuzione di fondi pubblici da parte dello Stato membro, che resta libero nella sua decisione, sicché il divieto di frazionamento non può essere considerato come una mera regola di forma.

Pertanto, l’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 69/2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), deve essere interpretato nel senso che l’esonero dall’obbligo di notifica previsto dall’art. 88, n. 3, CE non può essere applicato a importi che fanno parte di un aiuto il cui importo totale ecceda la soglia di EUR 100 000 su un periodo di tre anni. In ogni caso, l’accoglimento espresso di tale interpretazione restrittiva all’art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 CE e 88 CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis), deve pertanto essere inteso nel senso che introduce un chiarimento e non nel senso che introduce un nuovo requisito all’applicazione della regola de minimis.

(v. punti 304-305, 308-311)