Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 16/09/2008 - Regione autonoma della Sardegna/Commissione

(Causa T-394/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (rappresentanti: A. Fantozzi, avvocato, P. Carrozza, avvocato, G. Mameli, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

Annullare la decisione della Commissione Europea del 3 luglio 2008 (aiuto di Stato C1/2004 Italia - SG-Greffe (208) D/204339), relativa al regime di aiuto "Legge Regionale N. 9 del 1998- Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98".

Motivi e principali argomenti

La Legge della regione Sardegna n. 9, del 11 marzo 1998, prevedeva incentivi creditizi per la riqualificazione e l'adeguamento dell'industria alberghiera. Il regime di aiuto cosi istituito fu approvato dalla Commissione. Nonostante questo, il 3 luglio 2008 la Convenuta comunicava al governo italiano la decisione impugnata in questa sede. Secondo tale decisione nell'ambito del regime di aiuti in questione sarebbero state concesse agevolazioni ad investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.1

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere la violazione delle forme sostanziali per contraddittorietà della motivazione, l'asserita irrilevanza dell'affidamento nella valutazione dell'"effetto di incentivo" in capo ai beneficiari e dunque nella valutazione del requisito della "necessità dell'aiuto".

Si ritiene in particolare a questo riguardo che una corretta valutazione dell'affidamento dei beneficiari avrebbe, infatti, dovuto portare la Commissione a dare il giusto peso al fatto che il regime di aiuto in questione:

si poneva in linea di continuità ideale con un regime vigente e legittimo nel quale la concessione degli aiuti prescindeva della valutazione se gli investimenti fossero iniziati o meno;

era stato adottato con una Legge regionale approvata senza la materiale possibilità che gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" potessero influire sul suo iter normativo, in quanto la stessa è stata approvata un solo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati Orientamenti;

che le imprese beneficiarie hanno posto in essere delle operazioni proprio confidando nella misura di aiuto, che quindi ha pienamente svolto l'effetto di incentivo.

La Commissione sbaglia, dunque, nel volere valutare l'effetto di incentivo dell'aiuto basandosi sull'assunto indimostrato che il beneficiario, posto che non aveva fatto la domanda prima di iniziare, avrebbe fatto l'investimento a prescindere dell'aiuto.

L'erroneità della valutazione della Commissione è resa evidente dall'impossibilità di ipotizzare una conformità ab-origine della Legge regionale 9/1998 ai citati "Orientamenti" del 1998.

La Convenuta sbaglia anche quando fonda la sua valutazione su un requisito non procedurale ma "sostanziale", di compatibilità dell'aiuto su una presunzione di assenza dell'effetto di incentivazione in assenza di domanda precedente all'investimento, prevista per la prima volta con riferimento agli aiuti a finalità regionale dei "Orientamenti", e pertanto non conosciuta ne conoscibile in precedenza.

La valutazione della Convenuta appare altresì violare l'articolo 88 del Trattato ed il regolamento n. 659/99/CE, nella misura in cui la motivazione per cui gli aiuti in questione vengono qualificati come illegali piuttosto che abusivi è completamente omessa nella decisione impugnata, alorquando la qualificazione della misura come aiuto attuato abusivamente esclude in linea di principio la possibilità di ricupero.

____________

1 - G.U. C 74, del 10 marzo 1998, pag. 9.