ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
16 novembre 2010 (1)
«Cancellazione dal ruolo»
Nelle cause riunite T-394/08, T-408/08, T-436/08, T-453/08 e T‑454/08,
Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dagli avv.ti A. Fantozzi, P. Carrozza e G. Mameli,
ricorrente nella causa T-394/08,
S.F. Turistico Immobiliare Srl, con sede a Orosei (Italia), rappresentata dall’avv. L. Marcialis,
ricorrente nella causa T-408/08,
Studio Vacanze Srl, con sede a Budoni (Italia), rappresentata dall’avv. M. Cannata,
ricorrente nella causa T-436/08,
Timsas Srl, con sede a Arezzo (Italia), rappresentata dagli avv.ti D. Dodaro, S. Pinna e S. Cianciullo,
ricorrente nella causa T-453/08,
Grand Hotel Abi d’Oru SpA, con sede a Olbia (Italia), rappresentata dagli avv.ti D. Dodaro, S. Cianciullo e R. F. Masuri,
ricorrente nella causa T-454/08,
sostenute da
Selene di Alessandra Cannas Sas, con sede a Cagliari (Italia) e 18 altre, rappresentate dagli avv.ti G. Dore, F. Ciulli e A. Vinci,
intervenienti nella causa T-394/08,
contro
Commissione europea, rappresentata da M. D. Grespan, Mme E. Righini e M. C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, C (2008) 2997 def., che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato accordati dalle autorità italiane, a titolo del regime di aiuti a finalità regionale in favore dell’ industria alberghiera italiana – Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (aiuto n. 272/98), a favore di progetti di investimento iniziali avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.
1 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2010, la parte ricorrente nella causa T-436/08, Studio Vacanze/Commissione, ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti e ha chiesto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.
2 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2010, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia e ha chiesto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.
3 Ai sensi dell’art. 87, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti e qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.
4 Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e provvedere alle spese secondo l’accordo tra le parti.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La causa T-436/08 è cancellata dal ruolo.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 16 novembre 2010
Il cancelliere | | Il presidente |