Language of document : ECLI:EU:T:2009:203

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

16 novembre 2010 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nelle cause riunite T-394/08, T-408/08, T-436/08, T-453/08 e T‑454/08,

Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dagli avv.ti A. Fantozzi, P. Carrozza e G. Mameli,

ricorrente nella causa T-394/08,

S.F. Turistico Immobiliare Srl, con sede a Orosei (Italia), rappresentata dall’avv. L. Marcialis,

ricorrente nella causa T-408/08,

Studio Vacanze Srl, con sede a Budoni (Italia), rappresentata dall’avv. M. Cannata,

ricorrente nella causa T-436/08,

Timsas Srl, con sede a Arezzo (Italia), rappresentata dagli avv.ti D. Dodaro, S. Pinna e S. Cianciullo,

ricorrente nella causa T-453/08,

Grand Hotel Abi d’Oru SpA, con sede a Olbia (Italia), rappresentata dagli avv.ti D. Dodaro, S. Cianciullo e R. F. Masuri,

ricorrente nella causa T-454/08,

sostenute da

Selene di Alessandra Cannas Sas, con sede a Cagliari (Italia) e 18 altre, rappresentate dagli avv.ti G. Dore, F. Ciulli e A. Vinci,

intervenienti nella causa T-394/08,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. D. Grespan, Mme E. Righini e M. C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, C (2008) 2997 def., che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato accordati dalle autorità italiane, a titolo del regime di aiuti a finalità regionale in favore dell’ industria alberghiera italiana – Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (aiuto n. 272/98), a favore di progetti di investimento iniziali avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2010, la parte ricorrente nella causa T-436/08, Studio Vacanze/Commissione, ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti e ha chiesto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2010, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia e ha chiesto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti e qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e provvedere alle spese secondo l’accordo tra le parti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-436/08 è cancellata dal ruolo.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 16 novembre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Lingua processuale: l’italiano.