Language of document : ECLI:EU:T:2012:447

Causa T‑52/12 R

Repubblica ellenica

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Pagamenti compensativi versati nel 2008 e nel 2009 dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»

Massime — Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Ricorso avverso una decisione della Commissione che dichiara l’illegittimità di un aiuto e ne dispone il recupero — Motivo vertente sull’esistenza di circostanze eccezionali che ostacolano il recupero dell’aiuto — Motivo prima facie non infondato

[Artt. 107, §§ 1 e 3, b), TFUE e 278 TFUE]

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato — Recupero idoneo a provocare una perturbazione dell’ordine pubblico in uno Stato membro che attraversa una profonda crisi economica e finanziaria — Inclusione

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno che può essere invocato da uno Stato membro

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

5.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato

(Art. 278 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 10-11)

2.      In un procedimento sommario, il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato, in quanto rivela l’esistenza di una questione giuridica delicata la cui soluzione non si impone immediatamente e che merita quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento principale, di modo che, prima facie, il ricorso non è privo di serio fondamento.

Nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità con il mercato interno di un aiuto di Stato sussiste, prima facie, un fumus boni iuris quanto ad un argomento che solleva la questione giuridica, non ancora decisa dalla giurisprudenza, se, a motivo delle difficoltà del tutto particolari ed eccezionali connesse alle misure di austerità che caratterizzano da vari anni la situazione dell’economia nazionale di uno Stato membro, il settore nazionale beneficiario dell’aiuto possa essere considerato non esposto a forte concorrenza né orientato verso il commercio internazionale, il che escluderebbe che detto aiuto fosse idoneo ad incidere sensibilmente sugli scambi commerciali e sulla concorrenza tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, anche supponendo che detto aiuto abbia soddisfatto tutte le condizioni di detta disposizione, la giurisprudenza lascia irrisolta la questione se lo Stato membro interessato possa validamente invocare circostanze eccezionali tali da rendere eccessivo il recupero dell’aiuto, dato che esso si trovava a fronteggiare un grave turbamento della sua economia nazionale, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e se la Commissione, ispirandosi a tale disposizione del diritto primario, avrebbe dovuto rinunciare ad esigere qualsiasi recupero in un settore gravemente indebolito da tale turbamento.

(v. punti 13, 29-31, 34)

3.      Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare in modo serio di non potere attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire personalmente un danno di tale natura. Sebbene l’imminenza del danno non debba essere dimostrata con una certezza assoluta, tuttavia essa deve essere prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. La parte che chiede i provvedimenti provvisori è tenuta, in ogni caso, a provare i fatti idonei a fondare la prospettiva di un danno grave e irreparabile e a consentire al giudice del procedimento sommario di valutare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti, restando inteso che un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori.

Ciò avviene nel caso in cui il recupero immediato di un aiuto di Stato illegittimo presso diverse migliaia di beneficiari comporterebbe difficoltà amministrative tali da causare un danno grave ed irreparabile ad uno Stato membro la cui situazione finanziaria generale sia estremamente difficile, quale il rischio di pregiudizio ai compiti prioritari dell’amministrazione fiscale relativi alla lotta all’evasione fiscale, tenuto conto della necessità di far intervenire un numero molto elevato di agenti di tale amministrazione per effettuare il recupero dell’aiuto presso detti beneficiari, nonché il rischio di un turbamento dell’ordine pubblico, giacché il recupero immediato di detto aiuto potrebbe provocare manifestazioni che potrebbero degenerare in violenze, considerato che manifestazioni di detto tipo si sono già verificate in situazioni analoghe.

(v. punti 36, 43, 47-50)

4.      Quanto ad una domanda di provvedimenti provvisori proveniente da uno Stato membro, occorre ricordare che gli Stati membri sono responsabili degli interessi considerati come generali a livello nazionale e possono assicurarne la difesa nell’ambito di un procedimento sommario. In particolare, gli Stati membri possono presentare una domanda di provvedimenti provvisori facendo valere che la misura contestata rischia di compromettere seriamente l’adempimento delle loro pubbliche funzioni e l’ordine pubblico.

(v. punto 37)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52-54)