Language of document : ECLI:EU:T:2011:465

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 settembre 2011 (*)

«Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Impiego in un paese terzo – Riassegnazione del posto e del suo titolare – Diritti della difesa – Ricorso per risarcimento danni – Competenza a conoscere della legittimità e del merito»

Nel procedimento T‑236/02,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. L. Garofalo,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio), di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare di quelli inerenti all’eventuale reclutamento di un altro funzionario per ricoprire la sua posizione, nonché delle note della Commissione del 13 e 14 novembre 2001 e del parere, ovvero dei pareri, del comitato di direzione del servizio estero e, dall’altro, una domanda diretta alla concessione delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola nonché di un risarcimento per il danno subìto,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’allegato X dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione applicabile alla presente fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto»), rubricato «Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo», all’art. 2 enuncia quanto segue:

«Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina presa nell’interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto.

I posti destinati ad essere occupati da funzionari che esercitano le loro funzioni fuori dal territorio della Comunità possono essere dichiarati vacanti solo una volta conclusa la procedura di trasferimento di cui al primo comma, in appresso denominata “procedura di mobilità”».

2        Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato X dello Statuto:

«Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata nel quadro della mobilità prevista all’articolo 2, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assegnare un funzionario che esercita le sue funzioni fuori del territorio della Comunità ad un posto la cui sede di servizio si trovi in uno Stato membro delle Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta da un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni. In deroga all’articolo 1, primo comma, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere, sulla base di disposizioni generali d’esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea al funzionario si continuino ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 10 e 12».

3        A norma dell’art. 5 dell’allegato X dello Statuto:

«Quando l’istituzione mette a disposizione del funzionario un alloggio corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi».

4        Ai sensi dell’art. 10 dell’allegato X dello Statuto:

«Un’indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale di un importo di riferimento. L’importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall’indennità di dislocazione, dall’assegno di famiglia e dall’assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Se il funzionario è in servizio in un paese le cui condizioni di vita possono essere considerate equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità, non viene corrisposta nessuna indennità di questo tipo.

(…)».

5        A norma dell’art. 23 dell’allegato X dello Statuto:

«Nei casi in cui il funzionario non benefici di un alloggio messo a disposizione dall’istituzione, gli viene rimborsato l’importo dell’affitto a condizione che questo alloggio corrisponda al livello delle funzioni da esso esercitate e alla composizione della famiglia a suo carico».

6        A norma dell’art. 24 dell’allegato X dello Statuto:

«Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un’assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all’articolo 72 dello Statuto, ad esclusione del paragrafo 3 di detto articolo.

Una metà del premio necessario per coprire detta assicurazione è a carico dell’affiliato; tale metà tuttavia non può superare lo 0,6% del suo stipendio di base; il saldo del premio è a carico dell’istituzione.

(…)».

7        L’art. 4 delle direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita e all’indennità complementare di cui all’art. 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: le «direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita»), entrate in vigore il 10 ottobre 1987, stabilisce quanto segue:

«Salvi i casi indicati all’art. 5, l’indennità correlata alle condizioni di vita è dovuta a partire dalla data di efficacia della decisione dell’[autorità che ha il potere di nomina] che stabilisce la sede di servizio e fino al giorno antecedente alla data di efficacia della decisione dell’[autorità che ha il potere di nomina] che modifica la sede di servizio.

Qualora la data di efficacia della decisione non corrisponda alla data di assunzione delle funzioni dell’interessato (data di entrata in servizio o data di assunzione delle funzioni in un’altra sede di servizio), la suddetta indennità è dovuta a partire dalla data effettiva di assunzione delle funzioni in una determinata sede di servizio».

8        Ai sensi dell’art. 5 delle direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita:

«In caso di assenza prolungata dalla sede di servizio, eccedente un mese, e fatti salvi i congedi, l’[autorità che ha il potere di nomina] può, con decisione speciale e motivata, sospendere il diritto all’indennità correlata alle condizioni di vita, per il periodo di assenza eccedente un mese. In detta ipotesi, a decorrere dalla data di sospensione, l’indennità mensile è ridotta di un trentesimo per ogni giorno di assenza dalla sede di servizio».

9        L’art. 2 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 24, primo e secondo comma, dell’allegato X dello Statuto, pubblicate nel bollettino Informazioni amministrative del 17 settembre 1990, n. 642, ed entrate in vigore il 10 ottobre 1987, dispone quanto segue:

«L’assicurazione malattia complementare si applica:

1)      al funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori della Comunità;

2)      alle persone assicurate tramite il funzionario affiliato di cui al punto 1), ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto, definito dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (...), se risiedono in permanenza nella sede di servizio del funzionario assicurato ai sensi del punto 1).

Qualora tali persone risiedano altrove possono tuttavia beneficiare di tale assicurazione nei periodi in cui soggiornano nella sede di servizio del funzionario nonché, sentito il parere del medico di fiducia, quando la causa delle spese mediche sia da mettere unicamente in relazione con la sede di servizio dell’affiliato;

(…)

Su richiesta del funzionario, la copertura di cui [al punto] 2) (...) viene mantenuta durante i corsi di riqualificazione professionale previsti all’articolo 3 dell’allegato X dello Statuto, sempreché l’interessato mantenga la sua residenza nella sede di servizio extracomunitaria».

10      L’art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 24, primo e secondo comma, dell’allegato X dello Statuto è così formulato:

«Vengono rimborsate le spese realmente sostenute dal funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori della Comunità o dalle persone aventi diritto, nei limiti precisati dall’articolo 2. Tuttavia, per le spese che superano il limite oltre il quale sono considerate eccessive, l’interessato non può pretendere alcun rimborso.

(…)

Per le spese sostenute nell’ambito della Comunità, il rimborso si effettua entro il limite del massimale ammesso, fissato in relazione al punto XV.2 dell’allegato I della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee]».

 Fatti

11      Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato messo a disposizione della direzione «Servizio esterno» della DG «Relazioni esterne» e assegnato presso la delegazione della Commissione a Luanda (Angola), dal 16 giugno 2000, come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

12      I fatti pertinenti per la soluzione della presente controversia riguardano, in primo luogo, i rapporti del ricorrente con il capo della delegazione della Commissione a Luanda, sig. C., e le decisioni di riassegnazione di cui egli è stato oggetto, in secondo luogo, lo stato di salute del ricorrente e, in terzo luogo, l’alloggio di servizio del ricorrente a Luanda.

 Rapporti del ricorrente con il capo delegazione e decisioni di riassegnazione

13      I difficili rapporti del ricorrente con il sig. C. hanno indotto il ricorrente stesso a informare l’amministrazione centrale della situazione conflittuale nella quale si trovava. Inizialmente, egli ha fatto presente tale situazione in occasione di una missione a Bruxelles il 30 gennaio 2001, poi mediante comunicazioni telefoniche del 26 e 27 aprile 2001 nonché mediante un messaggio di posta elettronica inviato il 4 maggio 2001 ai sigg. Bo., Br. e W. e, infine, in occasione di nuovi colloqui a Bruxelles nel giugno 2001.

14      Nel suo messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2001, il ricorrente descrive alcune situazioni conflittuali con il sig. C. verificatesi in data 1° dicembre 2000, 19 febbraio e 23 aprile 2001. Il ricorrente vi osserva tra l’altro:

«4. Questi tre episodi sono solo i più sorprendenti di una lunga serie di comportamenti inadeguati e inaccettabili del sig. C. nei miei riguardi (…)

8. (…) Non sono pertanto disposto ad accettare il suggerimento del sig. C. di chiedere il trasferimento presso un’altra unità, da questi formulato il 25 aprile 2001, durante i suddetti spiacevoli contatti tra noi intercorsi (…)

11. In ragione di quanto sopra descritto, vi invito a considerare la possibilità di un intervento al fine di risolvere tale problema (…)».

15      Con nota del 14 agosto 2001, figurante in allegato alla sua lettera del medesimo giorno indirizzata alla sig.ra G., il sig. C. ha descritto i problemi di natura professionale da lui incontrati con il ricorrente nonché le iniziative dallo stesso intraprese al fine di ovviare a tale situazione. Egli ha affermato inoltre di avere attirato l’attenzione del ricorrente sulla sua condotta professionale fin dai primi mesi del suo arrivo a Luanda. Infine, ha precisato di aver avuto un colloquio con il ricorrente in quello stesso giorno, per discutere in merito a problemi di natura professionale e alla predisposizione del suo programma di lavoro, colloquio che si sarebbe svolto in uno spirito costruttivo.

16      Con nota del 29 agosto 2001, il ricorrente ha contestato punto per punto le affermazioni espresse dal sig. C. nella nota del 14 agosto 2001 in merito alla sua condotta professionale. Egli ha segnatamente fatto valere che i compiti attribuitigli erano più numerosi di quelli affidati al suo predecessore, cosicché aveva dovuto sporadicamente lavorare fino a tarda sera e anche alcuni fine settimana. Egli ha ricordato che il capo delegazione aveva nutrito dubbi sulle sue competenze sin dal loro primo contatto e che lo aveva aggredito verbalmente in numerose occasioni, in particolare in merito alla locazione della sua abitazione, al ritiro in dogana della sua autovettura e dei suoi effetti personali o ai suoi vari compiti. Il ricorrente ha posto l’accento, in particolare, sull’aggressione verbale del 6 agosto 2001 che sostiene di aver subìto ad opera del suo capo delegazione. Il sig. Marcuccio ha concluso riconoscendo che il colloquio del 14 agosto 2001 si era svolto in uno spirito costruttivo.

17      Con nota del 13 novembre 2001, inviata presso la sede della Commissione e indirizzata al capo unità «Risorse umane e informatica» della direzione «Sostegno operativo» della DG «Sviluppo», il sig. C. ha rilevato, riferendosi alla sua nota del 14 agosto 2001, che quest’ultima era stata redatta in seguito ad un colloquio con il ricorrente tenutosi nel corso della prima mattinata del 14 agosto 2001, che il relativo testo era stato sottoposto al ricorrente e che aveva formato oggetto di modifiche redazionali proposte da quest’ultimo. Il sig. C. ha aggiunto che, poiché partiva per le ferie il 14 agosto 2001, il ricorrente era tornato nel suo ufficio per augurargli buone vacanze. Infine, egli ha precisato di non aver avuto alcun contatto diretto o indiretto con quest’ultimo fino al suo ritorno in Angola nel settembre 2001.

18      Con nota del 14 novembre 2001 il capo unità «Risorse umane e informatica» della DG «Sviluppo», riferendosi alle difficoltà del ricorrente nei suoi rapporti professionali con il capo delegazione, nonché alla nota di quest’ultimo del 14 agosto 2001 e alla nota del ricorrente del 29 agosto 2001, ha proposto alla DG «Relazioni esterne» il trasferimento del ricorrente «(…) presso la sede della DG “Sviluppo” nell’interesse del servizio con effetto dagli inizi [del mese] di gennaio 2002». In tale nota si osserva che «il sig. Marcuccio è stato informalmente messo al corrente di tale proposta e ha manifestato la sua opposizione al riguardo (…)».

19      L’11 gennaio 2002 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha adottato una decisione comportante la riassegnazione del ricorrente alla DG «Sviluppo» a Bruxelles, nell’ambito dell’art. 3 dell’allegato X dello Statuto. In tale decisione è stato previsto che essa decorresse dalla data effettiva di assunzione delle funzioni, prevista per l’inizio dell’anno 2002.

20      La Commissione afferma di avere inviato, con lettera del 31 gennaio 2002, la decisione dell’11 gennaio 2002 nonché una nota del 21 gennaio 2002, redatta dal direttore generale della DG «Sviluppo», al domicilio del ricorrente in Italia, con l’intestazione recante quale destinatario «Mr. M. Marcuccio».

21      Nella suddetta nota del 21 gennaio 2002 si osserva segnatamente quanto segue:

«Mi riferisco ai contatti che Lei ha avuto con l’unità delle risorse umane [e dell’informatica della direzione “Sostegno operativo”] della Direzione generale “Sviluppo” riguardante la proposta relativa al Suo trasferimento presso la sede centrale nell’interesse del servizio.

(…)

Ho il piacere di informarLa che la Sua futura assegnazione sarà la direzione [“Corno d’Africa, Africa orientale e australe, Oceano Indiano e Pacifico”] della Direzione generale (…)

La prego di adottare gli immediati provvedimenti in vista del suo trasloco e del trasferimento da Luanda al fine di poter subentrare nel nuovo posto di lavoro a Bruxelles entro un mese dal ricevimento della suddetta nota (…)».

22      Secondo la Commissione, questa nota del 21 gennaio è stata nuovamente inviata al ricorrente con lettera della Commissione in data 5 marzo 2002, mediante la quale gli è stato anche chiesto di accusarne ricevuta.

23      Con lettera del 14 marzo 2002, il ricorrente ha risposto informando la Commissione che, contrariamente a quanto essa asseriva, la sua lettera del 5 marzo 2002 consisteva in un solo foglio e non conteneva alcun allegato.

24      Il 18 marzo 2002 l’APN ha adottato una decisione con cui è stata annullata e sostituita la decisione dell’11 gennaio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione impugnata, comunicata al ricorrente con lettera raccomandata pervenuta a quest’ultimo il 28 marzo 2002, ne prevedeva la riassegnazione alla DG «Sviluppo» a Bruxelles nell’interesse del servizio e precisava che essa avrebbe avuto effetto dal 1° aprile 2002.

25      Il 3 giugno 2002 il ricorrente, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo all’APN contro la decisione impugnata. Tale reclamo è stato registrato il 18 giugno 2002 con il riferimento R/322/02.

26      Con decisione 7 ottobre 2002, l’APN ha respinto il reclamo del ricorrente.

 Stato di salute del ricorrente

27      Nel dicembre 2001 il ricorrente è rientrato in Italia per le ferie. Egli afferma che in tale periodo il suo stato di salute si è aggravato al punto da renderlo incapace di riprendere le sue attività lavorative.

28      Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è rimasto presso il suo domicilio a Tricase (Lecce) in congedo di malattia.

29      Con lettera del 22 gennaio 2002, il dott. S., consulente medico della Commissione incaricato del controllo delle assenze per malattia, ha chiesto al ricorrente di recarsi a Bruxelles il 31 gennaio 2002 per sottoporsi a controllo medico.

30      Con lettera del 28 gennaio 2002, il ricorrente ha informato il dott. S. che non si sarebbe potuto sottoporre alla visita medica prevista per il 31 gennaio 2002 per ragioni di salute. Egli ha accluso un certificato medico stilato il 26 gennaio 2002 dal suo medico, il dott. U., in cui quest’ultimo concludeva che era «sconsigliabile, per le condizioni cliniche del paziente, che lo stesso si impegni in attività, compresi viaggi a lunga distanza, che possano interferire con il necessario riposo, già prescritto».

31      Con lettera del 6 febbraio 2002, il dott. S., facendo riferimento a un colloquio telefonico intercorso quello stesso giorno con il ricorrente, ha informato quest’ultimo del fatto che doveva recarsi a Bruxelles il 18 febbraio seguente per sottoporsi ad una visita medica, in quanto non si trovava nell’incapacità di spostarsi. Il dott. S. ha aggiunto che l’assenza del ricorrente era dichiarata ingiustificata dal 31 gennaio 2002.

32      Con lettera del 7 febbraio 2002, il ricorrente ha inviato al dott. S. un nuovo certificato medico redatto il 6 febbraio 2002 dal dott. U. In tale certificato, il dott. U. constatava un aggravamento dei sintomi presentati dal ricorrente rispetto al controllo precedente, riteneva che detto aggravamento avesse impedito al ricorrente di sottoporsi al controllo medico previsto per il 31 gennaio 2002 e concludeva che le condizioni cliniche del ricorrente «[erano] tali da escludere la possibilità che [egli potesse] impegnarsi in attività stressanti a livello fisico e psichico, compresi viaggi a lunga distanza, fino a quando non si [fosse] manifest[ato] un sensibile miglioramento della sintomatologia soggettiva».

33      Con lettera del 13 febbraio 2002, è stato ricordato al ricorrente che la sua assenza era considerata ingiustificata a partire dal 31 gennaio 2002 e che era convocato per essere sottoposto ad un controllo medico a Bruxelles il 18 febbraio seguente. La Commissione ha altresì osservato che, a giudizio del suo servizio medico, la relazione medica presentata dal ricorrente non certificava l’impossibilità per quest’ultimo di recarsi a Bruxelles per sottoporsi al suddetto controllo.

34      Con fax del 18 febbraio 2002, il ricorrente ha inoltrato al dott. S. due certificati medici, l’uno datato 11 febbraio 2002 e firmato dal dott. R., l’altro datato 16 febbraio 2002 e firmato dal dott. U. In quest’ultimo certificato il dott. U. ha in particolare constatato che «la persistenza e, anzi, l’ulteriore peggioramento della sintomatologia [del ricorrente] sembra[va]no ancora di più da mettere in relazione con il perdurante stato ansioso connesso con i reiterati inviti a presentarsi in sede di Commissione Medica a Bruxelles, nonostante il più che giustificato impedimento rappresentato dalle condizioni cliniche del paziente». Il dott. U. concludeva che «[t]ale situazione, che [aveva] già reso impossibile al paziente di essere presente a Bruxelles il 31 gennaio 2002, appar[iva], [all’epoca], ancora di più di rilevanza clinica tale da condizionare in senso negativo ogni possibilità di lunghi spostamenti» e sottolineava «l’ulteriore effetto negativo sul decorso della malattia nel caso di ulteriori sollecitazioni in tal senso da parte del datore di lavoro».

35      Con lettera del 20 febbraio 2002, il dott. S. ha informato il ricorrente che, a seguito del nuovo certificato del suo psichiatra del 16 febbraio 2002 «da cui risultava chiaramente, questa volta, la [sua] totale incapacità a spostarsi, su un piano sia fisico sia psichiatrico, la [sua] assenza [era stata] riconosciuta, sotto il profilo medico, a partire dall’inizio del [suo] congedo di malattia». Il direttore generale della DG «Sviluppo», con lettera del 5 marzo 2002, ha confermato al ricorrente tale informazione.

36      Il 20 giugno 2002 il dott. S. ha visitato il ricorrente presso la sua residenza in Italia. Con nota risalente a quello stesso giorno, il dott. S. ha dichiarato che il ricorrente era inabile al lavoro e che non era prevedibile una ripresa dell’attività a breve termine.

37      Il ricorrente ha beneficiato ininterrottamente di un congedo per malattia fino al 30 maggio 2005.

38      Con decisione datata 30 maggio 2005 l’APN, in applicazione dell’art. 53 dello Statuto, ha collocato il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli ha concesso il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’art. 78, n. 3, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

39      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 12 aprile 2006, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione del 30 maggio 2005. Con sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), tale decisione è stata annullata. Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto impugnazione contro la suddetta sentenza, ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale impugnazione (causa T‑20/09 P) era pendente dinanzi al Tribunale alla data dell’udienza. Peraltro, successivamente, con sentenza 8 giugno 2011, causa T‑20/09 P, Commissione/Marcuccio (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, citata, nella parte in cui quest’ultima aveva annullato la decisione del 30 maggio 2005, ed ha rinviato la causa dinanzi al medesimo.

40      Inoltre, con domanda datata l° marzo 2003, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della natura professionale della sua malattia. Come emerge dai documenti forniti dalla Commissione su richiesta del Tribunale, con decisione notificata al ricorrente il 22 luglio 2008 è stata riconosciuta la natura professionale della malattia del ricorrente, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Tuttavia, le parti hanno affermato, durante l’udienza, che i corrispondenti rimborsi non erano ancora stati effettuati.

 Alloggio di servizio del ricorrente a Luanda

41      All’atto dell’assegnazione del ricorrente presso la delegazione, è stato messo a sua disposizione un alloggio di servizio sito in Luanda. A tale scopo, il ricorrente e la Commissione, in data 17 novembre 2000, hanno firmato una convenzione di alloggio. All’art. 5 della convenzione di alloggio era previsto che la stessa avrebbe avuto termine alla data in cui l’assegnazione del ricorrente alla delegazione fosse cessata.

42      Il 15 ottobre 2002 la Commissione ha inviato al ricorrente, allora in congedo per malattia presso il suo domicilio di Tricase, in Italia, una nota intitolata «Préparation de votre déménagement» («Preparazione del Suo trasloco»), pervenuta al sig. Marcuccio il 4 novembre 2002, nella quale essa indicava che avrebbe proceduto al trasloco degli effetti personali del ricorrente in sua assenza, secondo determinate modalità, e che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non avesse fornito un indirizzo per il trasloco, avrebbe fatto immagazzinare tali effetti personali a Luanda.

43      Il 9 novembre 2002 il ricorrente ha risposto a tale nota, diffidando chiunque dall’introdursi nell’alloggio e dal toccare i suoi effetti personali.

44      Il trasloco ha avuto luogo il 30 aprile ed il 2 maggio 2003, in assenza del ricorrente.

45      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2003, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della nota del 15 ottobre 2002. Con ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑241/03 (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), tale ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il Tribunale ha fra l’altro indicato, al punto 37 dell’ordinanza, che la decisione del 18 marzo 2002, divenuta efficace il 1° aprile 2002, ha posto fine alla convenzione d’alloggio, come previsto dall’art. 5 di quest’ultima. Esso ha dunque dichiarato che la decisione impugnata e la convenzione d’alloggio erano le sole fonti dell’obbligo, per il ricorrente, di liberare l’alloggio e che la nota del 15 ottobre 2002 non aveva in alcun modo modificato la situazione giuridica del ricorrente a questo proposito.

 Procedimento di primo grado ed impugnazione dinanzi alla Corte

46      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2002, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

47      Nel proprio ricorso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, quelli inerenti all’eventuale reclutamento di un altro funzionario per ricoprire la posizione del sig. Marcuccio in Angola;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno morale, esistenziale, biologico, fisico, psichico e materiale subìto dal ricorrente, nella misura di EUR 100 000 o di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        condannare la Commissione al pagamento delle indennità connesse alle funzioni del sig. Marcuccio in Angola, non più corrispostegli dal 1° aprile 2002, data di efficacia del trasferimento, maggiorate degli interessi nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese ed agli onorari di giudizio;

–        in via istruttoria, disporre:

–        l’acquisizione del fascicolo personale del ricorrente;

–        l’acquisizione, presso il servizio medico della Commissione e presso il Regime comune di assicurazione contro le malattie della Commissione, di tutta la documentazione medica relativa al ricorrente;

–        l’acquisizione degli atti indicati nel provvedimento di trasferimento e, in particolare, delle decisioni della Commissione, del parere del comitato di direzione del servizio estero (in prosieguo: il «comitato») e della decisione dell’11 gennaio 2002 revocata dalla Commissione;

–        una perizia medico-legale al fine di valutare lo stato patologico del ricorrente, il suo rapporto causale con i fatti denunciati e le conseguenze invalidanti.

48      Nella propria replica, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:

–        annullare, oltre alla decisione impugnata, a) la nota del 14 novembre 2001; b) la nota del 13 novembre 2001, di cui egli conosce l’esistenza ma non il contenuto; c) il parere, ovvero i pareri, del comitato menzionato nelle due decisioni inerenti al suo trasferimento, vale a dire la decisione iniziale e quella impugnata, non essendo egli, purtroppo, ancora a conoscenza del fatto se si tratti di due pareri o di un parere ed in quale data sia ovvero siano stati emessi ed ignorando egli, altresì, il suo, ovvero il loro contenuto; d) tutti gli atti et similia inerenti all’eventuale reclutamento ovvero trasferimento di altro funzionario per ricoprire il suo posto in Angola, vale a dire tutto quanto inerente al reclutamento ovvero al trasferimento presso la delegazione di un amministratore di grado A 7/A 6 per ricoprirvi le funzioni di consigliere economico;

–        condannare la Commissione ad erogargli, oltre alle somme indicate nel ricorso, a titolo di indennizzo per la diminuzione della sua capacità lavorativa, gli 8/5 del suo stipendio annuo base calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi tra aprile 2001 e marzo 2002 inclusi, somma da maggiorarsi degli interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a partire dalla data di tale replica;

–        calcolare la capitalizzazione annuale menzionata nel ricorso a partire dalla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto ricevere le indennità in questione, includere nelle spese ed onorari di giudizio gli onorari relativi alla perizia medica del 13 febbraio 2003 e maggiorare la somma degli interessi nella misura del 10%, con capitalizzazione annuale a partire dalla data di redazione di detta perizia.

49      La Commissione chiedeva che il Tribunale volesse:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        statuire sulle spese come di diritto.

50      A sostegno della propria domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto undici motivi, attinenti al difetto o all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, alla contraddittorietà della sua motivazione, alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, alla violazione dei diritti della difesa, allo sviamento di potere, alla violazione del «principio del contrarius actus», alla violazione del «principio di trasparenza», alla violazione dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, alla violazione dell’art. 26, quarto comma, dello Statuto, alla violazione dell’art. 26, secondo comma, dello Statuto e ad un errore manifesto di valutazione.

51      Peraltro, con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2002, il ricorrente ha presentato una domanda mirante, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e, dall’altro, alla sua immediata reintegrazione nelle funzioni precedentemente esercitate presso la delegazione della Commissione in Angola. La domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta mediante ordinanza del presidente del Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑236/02 R, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-181 e II‑941), e le spese sono state riservate. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte in data 11 novembre 2002 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso tale ordinanza. Detta impugnazione è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2003, causa C‑399/02 P(R), Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I‑1417), ed il ricorrente è stato condannato alle spese.

52      Con sentenza 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621), il Tribunale ha respinto il ricorso e ha disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

53      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 gennaio 2006, il sig. Marcuccio ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte. Tale impugnazione è stata registrata con il numero di ruolo C‑59/06 P. Nell’ambito di tale impugnazione, il sig. Marcuccio ha dedotto undici motivi di annullamento, il primo suddiviso in undici parti, il secondo in cinque parti, il terzo in sei parti, il quarto in ventuno parti e il settimo in tre parti.

54      Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha accolto la settima, l’ottava e la quindicesima parte del quarto motivo di impugnazione, che censuravano l’applicazione da parte del Tribunale delle norme sulla prova nell’ambito del suo esame del motivo vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio del rispetto dei diritti della difesa, nonché il sesto motivo di impugnazione, riguardante un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’esame del medesimo motivo, attinente alla violazione, da parte della Commissione, del principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, cit., punti 72 e 73).

55      La Corte ha ritenuto, in sostanza, da un lato, che il Tribunale non avesse osservato le norme relative all’onere della prova e, dall’altro, che allo stadio delle sue constatazioni e valutazioni esso non potesse concludere che il ricorrente, il 25 aprile 2001, oppure successivamente al 14 agosto 2001, era stato posto in grado di far valere il proprio punto di vista in un momento anteriore all’adozione della decisione impugnata (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 71 e 73).

56      Per giungere a tale conclusione, la Corte ha rilevato, in sostanza, che il Tribunale aveva proceduto ad una qualificazione giuridica errata degli elementi di fatto che, a suo avviso, configuravano l’adempimento dell’obbligo della Commissione di porre il ricorrente in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito ad un’adottanda decisione di riassegnazione.

57      In primo luogo, quanto alla frase del messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2001, nel quale il sig. Marcuccio scriveva: «(…) non sono disposto ad accettare il suggerimento [del capo delegazione] di chiedere un trasferimento verso un’altra unità, espresso il 25 aprile 2001», su cui si è fondato il Tribunale ai punti 164 e 166 della propria sentenza, la Corte ha considerato che il fatto che il superiore gerarchico diretto di un funzionario gli suggerisca di chiedere un trasferimento è cosa diversa dal trasferimento del funzionario per decisione dell’APN. Secondo la Corte, la condizione del rispetto dei diritti della difesa, consistente nel porre l’interessato in grado di far conoscere il proprio punto di vista anteriormente all’adozione di una decisione, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’APN, può essere considerata soddisfatta soltanto se il funzionario è stato espressamente informato di un progetto di decisione e invitato a far valere le sue osservazioni. La Corte ha dunque ritenuto che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto dichiarando, alla luce di tale elemento di fatto, che detta condizione era stata soddisfatta dalla Commissione, per quanto riguardava la decisione impugnata (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 52‑58). La Corte ha osservato, peraltro, che il Tribunale non si era basato su alcun altro documento atto a dimostrare che il ricorrente fosse stato effettivamente invitato il 25 aprile 2001 a far valere le proprie osservazioni su un progetto di decisione (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punto 59).

58      In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che gli altri punti della sentenza del Tribunale non sopperissero al summenzionato errore di qualificazione (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punto 60). In particolare, per quanto riguarda il periodo successivo al 14 agosto 2001, la Corte ha considerato che le due note della Commissione del 14 novembre 2001 e del 21 gennaio 2002, di cui il Tribunale ha tenuto conto ai punti 168 e 170 della propria sentenza, contenessero soltanto mere affermazioni unilaterali, per giunta imprecise, della parte su cui incombeva l’onere della prova (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 66 e 67). La Corte ha conseguentemente dichiarato che respingendo, al punto 171 della sentenza impugnata, l’affermazione del ricorrente secondo cui quest’ultimo non era stato informato in modo chiaro e preciso di tutti gli atti e i fatti connessi alla decisione impugnata, il Tribunale aveva conferito prevalenza a semplici affermazioni della Commissione rispetto ai dinieghi formulati dalla controparte, operando a danno di quest’ultima un’inversione dell’onere della prova e così violando le regole relative a quest’ultimo (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 69‑71).

59      Conseguentemente, la Corte ha dichiarato che la sentenza impugnata doveva essere annullata, senza che occorresse esaminare gli altri motivi e le altre parti di motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 74 e 75).

60      Tuttavia, la Corte non ha aderito alla domanda del sig. Marcuccio di accogliere le conclusioni presentate in primo grado. A tale riguardo, essa ha dichiarato quanto segue al punto 76 della sentenza:

«Poiché la sentenza impugnata è stata annullata, occorre rinviare la causa al Tribunale in applicazione dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e riservare le spese. Infatti, poiché le conclusioni di ricorso comprendono in particolare la richiesta di disporre una perizia medica in relazione alla domanda di risarcimento dell’asserito danno, la causa non risulta matura per la decisione».

61      Il dispositivo della sentenza della Corte è del seguente tenore:

«1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione, è annullata.

2)      La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)      Le spese sono riservate».

 Procedimento e conclusioni successivi al rinvio

62      In seguito al rinvio della causa da parte della Corte, le parti, conformemente all’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, hanno depositato le proprie memorie contenenti osservazioni scritte.

63      Nella memoria contenente osservazioni scritte depositata il 29 gennaio 2008, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale:

–        «annullare la decisione [impugnata], la nota datata 14 novembre 2001 nonché ogni atto ad essa presupposto, connesso ovvero consequenziale, ed in particolare quelli inerenti [all]’eventuale reclutamento di altro funzionario per ricoprire il suo posto in Angola;

–        condannare la [Commissione] al risarcimento del danno morale ed esistenziale nella misura di EUR 100 000 (…) ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo;

–        condannare la [Commissione] ad erogare al ricorrente la somma delle indennità stipendiali a far tempo dalla decorrenza della decisione [impugnata] e fino, rebus sic stantibus ed in particolare con salvezza di ogni diritto del ricorrente derivante dall’esito della causa F‑41/06, alla data di collocamento a riposo, ognuna delle quali maggiorata degli interessi che si sono prodotti dalla data in cui avrebbe dovuto essere percepita dal ricorrente, nella misura del 10% (…) all’anno con capitalizzazione annuale, ovvero con la capitalizzazione e la misura che [il] Tribunale riterrà giuste ed eque;

–        condannare la [Commissione] al risarcimento del danno derivante dalla perdita e dalla mancata fruizione dell’alloggio di servizio, nella misura di USD 3 000 (…) per ogni mese intercorrente tra la decorrenza della decisione controversa e, rebus sic stantibus ed in particolare con salvezza di ogni diritto del ricorrente derivante dall’esito della causa F‑41/06, la decisione di collocamento a riposo, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo, maggiorato degli interessi nella misura del 10% (…) all’anno e con capitalizzazione annuale ovvero nella misura e con la capitalizzazione che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, a far tempo dalla fine di ogni mese intercorrente tra la decorrenza della decisione controversa e, rebus sic stantibus ed in particolare con salvezza di ogni diritto del ricorrente derivante dall’esito della causa F‑41/06, la decisione di collocamento a riposo;

–        condannare la [Commissione], a titolo di risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita e dalla mancata fruizione dei benefìt, a corrispondere [al ricorrente] la somma di EUR 10 000 (…), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo;

–        condannare la [Commissione] ad erogare al ricorrente le differenze tra le spese mediche da lui effettivamente sostenute nel lasso di tempo che va dal 1° aprile 2002 fino, rebus sic stantibus ed in particolare con salvezza di ogni diritto del ricorrente derivante dall’esito della causa F‑41/06, alla decisione di collocamento a riposo, e quanto questi ricevette dal Regime comune a titolo di rimborso delle medesime, a far tempo dalle date di ognuna delle domande di rimborso delle spese mediche introdotte dal ricorrente al Regime comune, maggiorate dai relativi interessi nella misura del 10% (…) all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero in quella misura e con la capitalizzazione che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        condannare la [Commissione] alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio, inclusi gli onorari professionali inerenti [alla] perizia medica del 13 febbraio 2003».

–        in via subordinata «e nella misura in cui [il] Tribunale ritenga che questo tipo di statuizione possa determinare una celere definizione della causa de qua»:

–        «annullare la decisione [impugnata] nonché la nota datata 14 novembre 2001;

–        invitare le parti, entro congruo termine, a raggiungere un accordo sul risarcimento del danno, disponendo al contempo la prosecuzione della causa de qua qualora, non essendovi addivenute le parti, ne sia data comunicazione [al] Tribunale».

64      Inoltre, il ricorrente indica di rinunciare alla sua domanda di risarcimento del danno fisico, psichico e biologico, nonché del danno alla vita di relazione e, conseguentemente, anche alla domanda di perizia medica menzionata al punto 76 della sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra.

65      Nella propria memoria contenente osservazioni scritte depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2008, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere le richieste formulate dal ricorrente nella sua memoria contenente osservazioni scritte depositata il 29 gennaio 2008;

–        statuire sulle spese come di diritto.

66      In considerazione di un impedimento del giudice relatore, con decisione del presidente del Tribunale 1° aprile 2009, la causa è stata attribuita alla Quarta Sezione ed è stato designato un nuovo giudice relatore.

67      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2009, il ricorrente ha chiesto al Tribunale che siano acquisite agli atti:

–        una copia della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008, causa F‑41/06;

–        una certificazione attestante che la summenzionata sentenza non era oggetto di domanda di sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia esecutiva, e che nessun provvedimento in tal senso era stato disposto dal Tribunale adito in grado d’appello;

–        le osservazioni delle parti in merito alle conseguenze da trarre nella presente causa dalla sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008.

68      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2009, la Commissione ha affermato che la domanda presentata dal ricorrente non era giustificata e, in ogni caso, si è rimessa alla decisione del Tribunale al riguardo.

69      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2009, il ricorrente ha chiesto che la presente causa venisse decisa con priorità, conformemente all’art. 55, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.

70      Con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale in data 19 novembre 2009, la domanda di trattamento prioritario ex art. 55, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura è stata respinta.

71      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere ad alcuni quesiti e ha chiesto alla Commissione di produrre alcuni documenti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

72      Inoltre, con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale dell’11 marzo 2010, le osservazioni del ricorrente in merito alle conseguenze da trarre nella presente causa dalla sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008 (v. punto 67 supra) sono state acquisite agli atti e la domanda del ricorrente è stata respinta quanto al resto. Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2010, la Commissione ha preso posizione rispetto alle suddette osservazioni del ricorrente.

73      Nelle osservazioni menzionate al punto precedente, il ricorrente ha adattato le sue conclusioni nella presente causa, alla luce della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008, affermando che il danno materiale si è protratto successivamente al 30 maggio fino ad oggi senza interruzione e continuerà a produrre effetti fintanto che la Commissione non avrà adottato i necessari provvedimenti di esecuzione della sentenza nella presente causa. Conseguentemente, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione al versamento delle indennità di funzione ed al risarcimento del danno materiale per il periodo compreso tra la data della decisione impugnata e quella in cui la Commissione adotterà i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza nella presente causa o, quanto meno, quella di pronuncia di detta sentenza.

74      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2010, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di acquisire agli atti le sue osservazioni sulle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale menzionati al punto 71 supra.

75      Con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 31 maggio 2010, la domanda del ricorrente è stata respinta. È stato indicato al ricorrente che egli avrebbe potuto prendere posizione sulle risposte della Commissione durante l’udienza prevista per il 2 giugno 2010.

76      Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 2 giugno 2010. In tale occasione, il ricorrente ha fra l’altro preso posizione sulle risposte della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale menzionati al punto 71 supra.

 In diritto

 Sulla portata della controversia dinanzi al giudice di rinvio

 Argomenti delle parti

77      Nelle loro osservazioni depositate nel presente giudizio di rinvio, le parti discordano in merito alla portata della controversia dinanzi al giudice di rinvio.

78      Secondo il ricorrente, il Tribunale è nuovamente investito di tutte le conclusioni e di tutti i motivi presentati dalle parti in primo grado, nonché delle conclusioni e dei motivi esposti nel presente giudizio di rinvio. Egli sottolinea, a tale riguardo, che, conformemente al punto 1 del dispositivo della sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, la sentenza 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, punto 52 supra, è stata integralmente annullata.

79      Secondo la Commissione, per quanto riguarda le conclusioni di annullamento, il Tribunale sarebbe attualmente chiamato a pronunciarsi su un solo motivo attinente ad una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, essendo questo l’unico motivo esaminato dalla Corte nella motivazione della sua sentenza. In ogni caso, la Commissione ritiene che gli altri motivi dedotti dal ricorrente in primo grado siano stati correttamente esaminati e respinti in quanto infondati o irricevibili nella sentenza 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra.

 Giudizio del Tribunale

80      Occorre rilevare che l’argomentazione delle parti solleva due distinte questioni.

81      In primo luogo, è necessario determinare se il giudice di rinvio sia chiamato a pronunciarsi su tutte le conclusioni e su tutti i motivi dedotti dal ricorrente in primo grado, ovvero sul solo motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa, con riferimento al quale il giudizio del Tribunale è stato invalidato dalla Corte.

82      Occorre anzitutto rilevare che la soluzione a tale questione è determinata dalla formulazione del dispositivo della sentenza della Corte.

83      Infatti, a seguito dell’annullamento da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito della causa con la sentenza della Corte, in applicazione dell’art. 117 del regolamento di procedura, e deve pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti dal ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla Corte nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑237/00, Reynolds/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1731, punto 46).

84      Nel caso di specie, il punto 1 del dispositivo della sentenza della Corte procede all’annullamento integrale della sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, dal momento che enuncia che «[l]a sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione, è annullata».

85      Ne consegue che il Tribunale, nel caso di specie, deve pronunciarsi nuovamente su tutte le conclusioni e su tutti i motivi delle parti dedotti in primo grado, ad eccezione di quelli cui le parti hanno rinunciato dopo il rinvio.

86      Occorre tuttavia sottolineare che nulla osta, in linea di principio, a che il giudice di rinvio esprima lo stesso giudizio del giudice di primo grado in merito alle conclusioni ed ai motivi non esaminati nella motivazione della sentenza della Corte. In tale ipotesi, infatti, non vi sono «punti di diritto» della «decisione emessa dalla Corte», ai sensi dell’art. 61, secondo comma, dello Statuto della Corte, che vincolino il giudice di rinvio.

87      In secondo luogo, occorre stabilire in che misura il giudice di rinvio sia investito delle conclusioni e dei motivi presentati per la prima volta nel giudizio di rinvio.

88      A tale riguardo è già stato dichiarato che, secondo l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile in forza dell’art. 120 dello stesso regolamento, quando il Tribunale viene adito, come nella fattispecie, su sentenza di rinvio della Corte, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ne deriva che, in seguito alla sentenza di rinvio della Corte, le parti non possono, in linea di principio, invocare motivi di ricorso che non siano stati sollevati nel corso del procedimento sfociato nella sentenza del Tribunale annullata dalla Corte (sentenza della Corte 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost/UFEX e a., Racc. pag. I‑4777, punto 71). Tale regola si applica, a fortiori, alle nuove conclusioni, volte a modificare l’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 marzo 1996, causa T‑10/95, Chehab/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑419, punto 66).

89      Le conseguenze dell’applicazione di tale regola saranno esaminate in seguito.

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

90      A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente deduce tredici motivi. Il primo motivo verte sul difetto o sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo è relativo alla contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata. Il terzo motivo riguarda una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione. Il quarto motivo attiene ad una violazione dei diritti della difesa. Il quinto motivo verte su uno sviamento di potere. Il sesto motivo è relativo alla violazione del «principio del contrarius actus». Il settimo motivo concerne una violazione del «principio di trasparenza». L’ottavo motivo riguarda una violazione dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto. Il nono motivo attiene ad una violazione dell’art. 26, quarto comma, dello Statuto. Il decimo motivo è relativo ad una violazione dell’art. 26, secondo comma, dello Statuto. L’undicesimo motivo verte su un errore manifesto di valutazione. Il dodicesimo motivo, sollevato nelle osservazioni successive al rinvio, attiene ad una violazione delle forme sostanziali. Il tredicesimo motivo, anch’esso sollevato nelle osservazioni successive al rinvio, concerne una violazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

91      Alla luce della sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, occorre anzitutto esaminare il quarto motivo.

–       Argomenti delle parti

92      Il ricorrente fa valere che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa, il cui rispetto costituisce un principio fondamentale di diritto dell’Unione ed è stato riaffermato all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1). Egli imputa alla Commissione di non averlo informato in modo chiaro e preciso di ogni atto e fatto inerente alla decisione impugnata e dei suoi antecedenti, impedendogli in tal modo di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione di questa decisione. A suo avviso, il procedimento avrebbe avuto un diverso esito se egli fosse stato in grado di essere previamente sentito o, quantomeno, autorizzato a presentare le proprie argomentazioni. Egli deduce in particolare che, poiché la Commissione, in base alla decisione 7 ottobre 2002 di rigetto del reclamo, avrebbe constatato l’asserita esistenza di un rapporto causale tra la condotta del ricorrente e la relazione conflittuale di quest’ultimo con il capo delegazione o con un certo numero di persone, essa avrebbe dovuto garantirgli la possibilità di rappresentare le proprie ragioni in merito.

93      Nelle sue osservazioni successive al rinvio, il ricorrente sottolinea che, in base all’art. 61, secondo comma, dello Statuto della Corte, in caso di rinvio il Tribunale è vincolato alle decisioni della Corte sui punti di diritto. Secondo il ricorrente, quanto statuito al punto 73 della sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, vale a dire che il motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa era fondato, costituisce evidentemente un punto di diritto. Conseguentemente, il ricorrente ritiene che il Tribunale non possa che prendere atto del fatto che la decisione impugnata è stata emessa in flagrante e palese violazione del principio del rispetto dei suoi diritti della difesa, adottando tutte le conseguenti statuizioni.

94      Quanto al fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata definitivamente sulla presente causa, il ricorrente osserva che la Corte ha ritenuto che la causa non fosse matura per la decisione solamente perché, da un lato, le conclusioni da lui presentate dinanzi al Tribunale comprendevano una domanda di perizia medica in relazione alla domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso e, dall’altro, il Tribunale non si era pronunciato su tale domanda di perizia medica.

95      La Commissione riconosce, nelle proprie osservazioni successive al rinvio, che dalla sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, emerge che vi è stata una violazione dei diritti della difesa del ricorrente. Essa ritiene tuttavia che il Tribunale, pur registrando detta riprovevole violazione, debba confermare la validità della decisione impugnata.

96      A suo avviso, è significativo che la Corte, pur avendo la piena competenza per farlo, e pur in presenza delle conclusioni in tal senso del ricorrente, non abbia annullato la decisione impugnata. Pertanto, spetterebbe al Tribunale stabilire le conseguenze dei punti decisi dalla Corte, vale a dire del fatto che la Commissione non abbia provato che al ricorrente è stata data la possibilità di presentare osservazioni scritte o orali sul suo trasferimento determinato da una decisione dell’APN e della violazione dei diritti della difesa conseguente alla mancata prova in tal senso.

97      Orbene, la Commissione rammenta che, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa debbono essere valutate con riferimento alle circostanze concrete del caso di specie e che la suddetta violazione può avere come conseguenza l’annullamento della decisione solamente nel caso di un esito diverso di tale decisione in assenza della violazione medesima. Secondo la Commissione, tale giurisprudenza si applica parimenti nella specifica situazione del trasferimento, nell’interesse del servizio, di un funzionario con sede di servizio in un paese terzo.

98      Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la violazione dei diritti della difesa non abbia inciso sul contenuto della decisione impugnata. Essa rileva che, vista l’opposizione manifestata dal ricorrente al suo trasferimento dall’Angola a Bruxelles durante l’intero procedimento giudiziario, la manifestazione del suo parere riguardo alla decisione impugnata non avrebbe potuto essere che negativa e che egli non avrebbe comunque dedotto nulla di diverso da quanto risulta agli atti di causa. Di conseguenza, secondo la Commissione, anche la manifestazione formale di tale opposizione al trasferimento controverso non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto della decisione. Essa osserva, infatti, che l’amministrazione ha adottato la decisione impugnata nella convinzione, seppure erronea – a giudizio della Corte – che il ricorrente si fosse opposto al trasferimento in questione.

99      A tale riguardo, la Commissione deduce che il ricorrente aveva avuto l’occasione di esprimere il suo dissenso al trasferimento prima dell’adozione della decisione impugnata, come emergerebbe dal contesto in cui quest’ultima è stata adottata. La Commissione fa riferimento al messaggio di posta elettronica del ricorrente del 4 maggio 2001, menzionato al punto 14 supra. Secondo la Commissione, anche se il dissenso espresso dal ricorrente non è sufficiente – ad avviso della Corte – per considerare adempiuto l’obbligo incombente sull’amministrazione di permettere al ricorrente di esprimersi sulla concreta proposta di riassegnazione, esso nondimeno testimonia che il ricorrente non ha gradito il trasferimento a Bruxelles.

100    Inoltre, la Commissione considera che è verosimile che il ricorrente sapesse che la decisione impugnata si stava perfezionando. La Commissione rinvia in proposito agli incontri cui fanno riferimento le note del 14 novembre 2001 e del 21 gennaio 2002 e ritiene che ne emerga – pur essendo atti unilaterali – che, in un caso, il ricorrente era stato informato del progetto di trasferimento e che, nell’altro, questi aveva preso contatto con l’unità «Risorse umane» circa la possibilità di trasferimento.

–       Giudizio del Tribunale

101    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo l’art. 61, secondo comma, dello Statuto della Corte, in caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

102    Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che una decisione di riassegnazione contro la volontà del funzionario, adottata nel contesto di difficoltà relazionali come quelle della fattispecie, imponeva l’applicazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, principio fondamentale del diritto dell’Unione, anche in mancanza di una normativa specifica riguardante il procedimento di cui trattasi (v. sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

103    In secondo luogo, dalla sentenza della Corte emerge che spetta alla Commissione provare che la condizione del rispetto dei diritti della difesa, consistente nel porre l’interessato in grado di far conoscere il proprio punto di vista anteriormente all’adozione di una decisione, è stata soddisfatta (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 57, 58 e 70).

104    In terzo luogo, dalla sentenza della Corte emerge altresì che, nel caso di specie, gli elementi forniti dalla Commissione non consentono di dichiarare che i diritti della difesa del ricorrente sono stati rispettati.

105    Così, da un lato, quanto alla frase del messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2001, nel quale il sig. Marcuccio scriveva: «(…) non sono disposto ad accettare il suggerimento [del capo delegazione] di chiedere un trasferimento verso un’altra unità, espresso il 25 aprile 2001», su cui si è fondato il Tribunale ai punti 164 e 166 della propria sentenza, la Corte ha considerato che il fatto che il superiore gerarchico diretto di un funzionario gli suggerisca di chiedere un trasferimento è cosa diversa dal trasferimento del funzionario per decisione dell’APN. Secondo la Corte, la condizione del rispetto dei diritti della difesa, consistente nel porre l’interessato in grado di far conoscere il proprio punto di vista anteriormente all’adozione di una decisione, può essere considerata soddisfatta soltanto se il funzionario è stato espressamente informato di un progetto di decisione e invitato a far valere le sue osservazioni.

106    Dall’altro, quanto alle due note della Commissione del 14 novembre 2001 e del 21 gennaio 2002, di cui il Tribunale ha tenuto conto ai punti 168 e 170 della sua sentenza, la Corte ha dichiarato che esse contenevano mere affermazioni unilaterali, per giunta imprecise, della parte cui incombeva l’onere della prova (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 66 e 67). Secondo la Corte, quindi, respingendo, al punto 171 della sentenza impugnata, l’affermazione del ricorrente secondo cui quest’ultimo non era stato informato in modo chiaro e preciso di tutti gli atti e i fatti connessi alla decisione impugnata, il Tribunale ha operato un’inversione dell’onere della prova (sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, punti 69‑71).

107    Occorre sottolineare che, nel presente giudizio di rinvio, la Commissione non fornisce alcun ulteriore elemento idoneo a dimostrare che essa ha posto il ricorrente in grado di far conoscere il proprio punto di vista anteriormente all’adozione della decisione impugnata. Peraltro, essa riconosce esplicitamente, alla luce della sentenza della Corte, che nel caso di è specie vi è stata una «riprovevole violazione dei diritti della difesa» del ricorrente.

108    Si deve pertanto constatare che il quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, è fondato.

109    Tuttavia, alla luce degli argomenti dedotti dalla Commissione, occorre ancora esaminare se la fondatezza del motivo debba, nelle circostanze del caso di specie, determinare l’annullamento della decisione impugnata.

110    A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la circostanza che la Corte stessa non abbia annullato la decisione impugnata, pur in presenza di conclusioni in tal senso, non è affatto determinante. Come emerge chiaramente dal punto 76 della sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, la Corte ha ritenuto che la causa non fosse matura per la decisione in quanto le conclusioni del ricorso comprendevano in particolare la richiesta di disporre una perizia medica in relazione alla domanda di risarcimento dell’asserito danno.

111    In secondo luogo, come sostenuto dalla Commissione, da costante giurisprudenza emerge che un’irregolarità procedurale può giustificare l’annullamento di una decisione solamente nel caso in cui il procedimento amministrativo avesse potuto determinare un esito diverso in assenza della suddetta irregolarità (v., in tal senso, sentenze della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26; 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punto 31, e 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punto 67).

112    Tuttavia, nel caso di specie, non può affatto escludersi che il procedimento relativo al ricorrente avrebbe potuto avere un esito diverso qualora i suoi diritti della difesa fossero stati rispettati.

113    Si deve ricordare, al riguardo, che le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione a determinati posti, in considerazione dei detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi (v. sentenza della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I‑599, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, è stato dichiarato che una decisione di riassegnazione di un funzionario comportante il suo trasferimento in un’altra sede di servizio, contro la sua volontà, dev’essere adottata con la diligenza necessaria e con una cura particolare, segnatamente prendendo in considerazione l’interesse personale del funzionario di cui trattasi (sentenze Hecq/Commissione, cit., punto 23, e Ojha/Commissione, punto 111 supra, punto 47).

114    Ne consegue che la decisione di riassegnazione, come quella di cui al caso di specie, implica una vera e propria valutazione che può dar luogo a contestazione. Non può pertanto escludersi che la valutazione della Commissione avrebbe potuto essere diversa se essa avesse posto il ricorrente in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista in merito al progetto di tale decisione e che, pertanto, il rispetto dei diritti della difesa avrebbe potuto incidere sul tenore della decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, Commissione/Irlanda e a., Racc. pag. I‑11245, punto 61, e 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II, Réexamen M/EMEA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 53 e 54).

115    Peraltro, ritenere, nelle circostanze del caso di specie, che la Commissione avrebbe certamente adottato una decisione identica, anche dopo aver sentito il ricorrente, equivarrebbe a negare l’esistenza di un vero diritto ad essere sentito per quest’ultimo, dato che l’essenza stessa di tale diritto implica che l’interessato abbia la possibilità di influire sul processo decisionale in parola.

116    Occorre inoltre sottolineare che il diritto riconosciuto al ricorrente non si riduce alla mera possibilità di manifestare la propria opposizione, in quanto tale, alla riassegnazione, ma implica la possibilità di presentare osservazioni in grado di influire sul contenuto dell’adottanda decisione. Pertanto, l’affermazione della Commissione secondo cui l’amministrazione, in ogni caso, ha adottato la decisione impugnata nella convinzione che il ricorrente fosse contrario alla riassegnazione (v. punto 98 supra) è irrilevante.

117    L’argomento della Commissione secondo cui il ricorrente non avrebbe dedotto nulla di diverso da quanto fatto successivamente valere nel corso del procedimento giudiziario deve parimenti essere respinto, trattandosi di una mera speculazione. Peraltro, occorre sottolineare che, sebbene, nell’ambito del ricorso di annullamento, il ricorrente abbia naturalmente invocato argomenti tesi a dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata, il suo approccio non sarebbe necessariamente stato lo stesso se si fosse trattato di presentare osservazioni volte ad influire sul contenuto di tale decisione. Del resto, anche ipotizzando che la speculazione della Commissione sia corretta, non può affermarsi, ex post, che gli argomenti del ricorrente non avrebbero certamente avuto alcuna incidenza sulla valutazione della sua situazione compiuta dall’APN, conformemente in particolare ai principi espressi al punto 113 supra.

118    Infine, quanto alle deduzioni della Commissione basate sulle note del 14 novembre 2001 e del 21 gennaio 2002 (v. punto 100 supra), è sufficiente ricordare che tali note contengono affermazioni unilaterali, per giunta imprecise, contestate dal ricorrente (v. punto 106 supra). Di conseguenza, esse non consentono di dimostrare che il ricorrente sapeva che la decisione impugnata si stava perfezionando. Del resto, la Commissione si limita ad affermare che la conoscenza del ricorrente è «verosimile».

119    Ne consegue che la domanda diretta all’annullamento della decisione impugnata deve essere accolta senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente a suo sostegno.

 Sulle domande di annullamento delle note del 13 e 14 novembre 2001

 Argomenti delle parti

120    Il ricorrente fa valere che le note del 13 e 14 novembre 2001 dovrebbero essere annullate.

121    Per quanto riguarda la nota del 13 novembre 2001, il ricorrente osserva, nella sua replica, che questa non gli è stata comunicata e che, essendo inerente alla sua condotta, fonderebbe la decisione di riassegnazione e sarebbe stata quindi utilizzata contro di lui.

122    Quanto alla nota del 14 novembre 2001, il ricorrente indica, parimenti, che quest’ultima non gli è stata comunicata prima della presentazione del ricorso in esame e che essa fa riferimento all’organizzazione sindacale cui il ricorrente ha inviato la nota del 29 agosto 2001.

123    La Commissione chiede il rigetto di tali domande.

 Giudizio del Tribunale

124    Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico.

125    Si deve altresì rammentare che la ricevibilità delle presenti domande di annullamento, che trovano origine nel rapporto di impiego che lega il ricorrente alla Commissione, deve essere esaminata alla luce delle disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto. A tale riguardo, l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto è una condizione indispensabile della ricevibilità di qualunque ricorso di annullamento proposto dai funzionari contro l’istituzione cui appartengono (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 3 aprile 1990, causa T‑135/89, Pfloeschner/Commissione, Racc. pagg. II‑153, punto 11, e 29 giugno 2004, causa T‑188/03, Hivonnet/Conseil, Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑889, punto 16). Costituiscono atti che arrecano pregiudizio, ai sensi delle suddette disposizioni, esclusivamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo grave la situazione giuridica di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze della Corte 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno, non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34, e 18 giugno 1996, causa T‑293/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22).

126    Più specificamente, è stato dichiarato che gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e non possono quindi essere contestati se non in via incidentale, in occasione di un ricorso contro gli atti annullabili (v. sentenze del Tribunale 15 giugno 1994, causa T‑6/93, Pérez Jiménez/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-155 e II‑497, punto 34, e 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES, Racc. pag. II‑665, punto 29).

127    Nella fattispecie, la nota del 13 novembre 2001 si limita a valutazioni di carattere fattuale relative, in particolare, alle circostanze in cui è stata redatta la nota del 14 agosto 2001.

128    Quanto alla nota del 14 novembre 2001, in cui il capo unità «Risorse umane e informatica» della direzione «Sostegno operativo» della DG «Sviluppo» ha proposto alla DG «Relazioni esterne» il trasferimento del ricorrente alla sede della Commissione, va constatato che essa non ha alcun carattere decisionale. Infatti, costituisce solo una proposta e quindi un atto preparatorio della decisione di riassegnazione del ricorrente, ma certamente non l’atto decisionale stesso, costituito dalla decisione impugnata.

129    Ne consegue che le note del 13 e 14 novembre 2001, non producendo alcun effetto giuridico obbligatorio tale da ledere gli interessi del ricorrente, dato che non modificano la sua situazione giuridica in modo grave, non possono essere considerate atti che gli arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

130    Di conseguenza, le domande di annullamento delle note del 13 e 14 novembre 2001 devono essere dichiarate irricevibili.

 Sulla domanda di annullamento del parere o dei pareri del comitato

 Argomenti delle parti

131    Il ricorrente chiede l’annullamento del parere o dei pareri del comitato, menzionati nel testo sia della decisione dell’11 gennaio 2002 sia della decisione impugnata, sostenendo di ignorare se si tratti di due pareri o di uno solo ed in quale data sia stato ovvero siano stati emessi, e d’ignorare, altresì, il suo ovvero il loro contenuto.

132    La Commissione chiede il rigetto di tale domanda.

 Giudizio del Tribunale

133    È sufficiente osservare che «[il] parere o [i] pareri» del comitato, ai quali il ricorrente fa riferimento, costituiscono necessariamente atti preparatori rispetto alla decisione dell’11 gennaio 2002 ed alla decisione impugnata. Di conseguenza, non costituiscono atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 8 e segg.).

134    Pertanto, la domanda di annullamento del parere o dei pareri del comitato deve essere respinta.

 Sulla domanda di annullamento di «ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, di quelli inerenti l’eventuale reclutamento di altro funzionario» per ricoprire la posizione del ricorrente in Angola

 Argomenti delle parti

135    Il ricorrente ha formulato tale domanda nel ricorso e l’ha reiterata nelle osservazioni successive al rinvio, senza tuttavia dedurre argomentazioni specifiche a suo sostegno.

136    La Commissione chiede il rigetto di tale domanda.

 Giudizio del Tribunale

137    È necessario constatare che detta domanda è irricevibile, poiché non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Di conseguenza, essa non è conforme alle disposizioni dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e a quelle dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 20).

138    Peraltro, sebbene il ricorrente chieda l’annullamento degli atti «inerenti [all]’eventuale reclutamento di altro funzionario per ricoprire il suo posto in Angola», una simile domanda è priva di oggetto, come risulta alla luce dei suoi stessi argomenti. Nelle osservazioni successive al rinvio egli afferma, infatti, che «l’annullamento della decisione [impugnata] non implica alcun annullamento di atti successivi a questa e concernenti dei terzi». Egli precisa che, «visto che il ricorrente è stato trasferito con il suo posto, non vi è stata alcuna vacanza di posto conseguente alla decisione [impugnata], e quindi a fortiori nessuna nomina di terzi a posto vacante».

139    Pertanto, la domanda di annullamento di «ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, di quelli inerenti l’eventuale reclutamento di altro funzionario» per ricoprire la posizione del ricorrente in Angola deve essere respinta.

 Sulle domande di pagamento delle indennità e di risarcimento del ricorrente

140    Nel ricorso, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione al pagamento delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola non più corrispostegli dalla data di entrata in vigore della decisione impugnata, maggiorate degli interessi, ed al risarcimento del danno morale, esistenziale, biologico, fisico, psichico e materiale che avrebbe subìto in relazione ai fatti descritti nel ricorso, nella misura di EUR 100 000 o di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa.

141    Tuttavia, nelle sue osservazioni successive al rinvio, il ricorrente rinuncia espressamente alla domanda di risarcimento del danno fisico, psichico e biologico, nonché della componente del danno esistenziale riguardante la sua vita di relazione. Egli motiva tale rinuncia asserendo che tale componente del danno può essere indennizzata nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento della malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, che è stato avviato nei suoi confronti.

142    Quanto alle domande di pagamento delle indennità e di risarcimento del danno mantenute dal ricorrente, occorre distinguere tra, da un lato, le domande di condanna della Commissione al pagamento delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola e di risarcimento del danno materiale e, dall’altro, le domande di risarcimento del danno morale ed esistenziale.

 Sulle domande di condanna della Commissione al pagamento delle indennità connesse alle funzioni del ricorrente in Angola e di risarcimento del danno materiale

–       Argomenti delle parti

143    Il ricorrente fa valere che, a seguito di una sentenza di annullamento, che opera ex tunc ed ha dunque per effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico, spetta all’istituzione interessata, da un lato, adottare le misure necessarie per eliminare, per quanto possibile, gli effetti dell’atto annullato, il che comporta che l’interessato deve essere rimesso nella situazione giuridica nella quale si trovava anteriormente all’atto impugnato, e, dall’altro, eventualmente, indennizzare in modo equo il singolo, se egli continua a subire le conseguenze dell’atto annullato nel caso in cui queste non possano essere integralmente eliminate.

144    Nel caso di specie, in esecuzione della sentenza di annullamento della decisione impugnata, spetterebbe alla Commissione reintegrare il ricorrente nel Servizio esterno. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, il ricorrente ha precisato che desiderava essere assegnato in Angola, in un altro paese terzo o presso un’organizzazione internazionale, con le funzioni esercitate anteriormente all’entrata in vigore della decisione impugnata, o quanto meno con funzioni analoghe. Peraltro, il ricorrente ha dichiarato che l’espletamento di siffatte funzioni era «perfettamente compatibile con lo stato di salute del medesimo».

145    Secondo il ricorrente, l’annullamento della decisione impugnata comporterebbe l’applicazione retroattiva nei suoi confronti delle disposizioni dell’allegato X dello Statuto e quindi il versamento degli arretrati delle indennità connesse alla sua assegnazione in Angola, maggiorate degli interessi.

146    Inoltre, il ricorrente chiede l’annullamento del danno materiale cagionato dalla decisione impugnata.

147    Anzitutto, tale danno risulterebbe «dalla perdita e dalla mancata fruizione» delle indennità stipendiali, dei rimborsi dell’assicurazione complementare, dell’alloggio di servizio e di tutti gli altri benefit connessi all’assegnazione del ricorrente in Angola (fra gli altri, l’importazione in franchigia di beni e le ferie). Così, esso assumerebbe allo stesso tempo le caratteristiche di un damnum emergens e quelle di un lucrum cessans, poiché il ricorrente avrebbe subìto un’interruzione forzata di un processo di produzione o di procacciamento di utilità che, d’ordinario, gli avrebbe procurato un accrescimento patrimoniale.

148    In primo luogo, il danno materiale derivante dalla perdita o dalla mancata fruizione delle indennità stipendiali corrisponderebbe alla somma delle indennità stipendiali a far tempo dal 1° aprile 2002.

149    A tale proposito, il ricorrente ritiene che il versamento dell’indennità correlata alle condizioni di vita, prevista dall’art. 10 dell’allegato X dello Statuto, non possa essergli negato con il pretesto che egli non ha più soggiornato in Angola a far tempo dalla decorrenza della decisione impugnata, dato che tale circostanza è la mera conseguenza della decisione impugnata. A suo giudizio, se questo fatto dovesse privarlo del diritto all’indennità in questione, ciò implicherebbe che la Commissione godrebbe di determinati vantaggi patrimoniali, vale a dire economie di bilancio, che deriverebbero da un atto illegittimo adottato dalla stessa. Secondo il ricorrente, una simile situazione sarebbe contraria ai principi generali del diritto.

150    Il ricorrente rileva, peraltro, che le direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita definiscono chiaramente le condizioni alle quali l’APN può sospendere il versamento di tale indennità al funzionario che sia stato assente dal suo luogo di servizio per più di un mese. Egli sottolinea che tali condizioni non sono soddisfatte nella specie. Infatti, secondo tali direttive, siffatta sospensione non è possibile quando l’assenza del funzionario è dovuta ad un congedo. Orbene, il ricorrente rammenta che, dal 4 gennaio 2002 fino alla data di collocamento a riposo, egli si trovava in congedo per malattia, che rientra nella categoria più generale dei «congedi». Inoltre, una simile sospensione avrebbe richiesto una decisione speciale e motivata dell’APN, che non è stata adottata. Infine, il ricorrente ritiene da escludersi che una tale decisione possa essere adottata in futuro. Ciò violerebbe, infatti, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

151    In secondo luogo, il danno materiale derivante dalla perdita o dalla mancata fruizione dei rimborsi dell’assicurazione complementare sarebbe costituito dalla differenza tra le spese mediche effettivamente sostenute dal ricorrente a partire dal 1° aprile 2002 e gli importi da questi ricevuti nell’ambito del Regime comune di assicurazione contro le malattie a titolo di rimborso delle spese mediche.

152    In terzo luogo, il ricorrente afferma che il danno materiale derivante dalla perdita o dalla mancata fruizione dell’alloggio di servizio è certo nel suo an, poiché è stata la decisione impugnata a caducare la convenzione di alloggio. Quanto alla valutazione di tale danno, il ricorrente ritiene che il punto di riferimento sia costituito dall’importo del canone di locazione che la Commissione versava al proprietario di detto alloggio, vale a dire 3 000 dollari statunitensi (USD) al mese.

153    In quarto luogo, per quanto riguarda il danno materiale derivante dalla perdita o dalla mancata fruizione degli altri benefit connessi all’assegnazione in Angola, il ricorrente rileva che esso è determinato nell’an ma non nel quantum, essendo in particolare impossibile quantificarlo con precisione. Egli sostiene che il giudice potrà liquidare tale danno «sulla base dei comuni scienza, esperienza e sentire», senza necessità di ricorrere ad ausilio tecnico.

154    Peraltro, nelle sue conclusioni formulate successivamente al rinvio, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione, «a titolo di risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita e dalla mancata fruizione dei benefit», a corrispondergli la somma di EUR 10 000 o la diversa somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo (v. punto 63 supra).

155    Il ricorrente sostiene poi che il danno materiale sarebbe altresì derivato dall’impossibilità di godere della sua automobile e dei suoi effetti personali rimasti in Angola. A questo titolo, nella replica, il ricorrente chiede il pagamento di una somma di EUR 10 000.

156    Secondo il ricorrente, inoltre, il danno materiale deriverebbe pure dalla diminuzione della sua capacità lavorativa. Tuttavia, nelle sue osservazioni successive al rinvio, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento di tale componente del danno, in quanto essa poteva essere indennizzata nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento della malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, che è stato avviato nei suoi confronti. Peraltro, alla luce di tale rinuncia, egli ha parimenti rinunciato alla sua domanda di perizia medica cui si fa riferimento al punto 76 della sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra.

157    Nelle sue osservazioni in merito alle conseguenze da trarre nella presente causa dalla sentenza 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, punto 39 supra (v. punto 72 supra), il ricorrente insiste sul fatto che, poiché la decisione 30 maggio 2005, che lo aveva collocato a riposo per causa d’invalidità, è stata annullata dal Tribunale della funzione pubblica, anche quest’ultima decisione è da considerarsi non adottata. Di conseguenza, egli sarebbe un funzionario in servizio a partire dal 16 giugno 2000, senza interruzioni. Pertanto, il danno materiale continuerebbe a produrre i propri effetti e la Commissione sarebbe tenuta a corrispondergli tutte le indennità che egli avrebbe percepito se non fosse stato trasferito dall’Angola a Bruxelles, fino al momento dell’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza pronunciata nella presente causa o, quanto meno, fino alla data di detta sentenza.

158    Peraltro, il ricorrente ritiene che le somme richieste debbano essere maggiorate degli interessi nella misura del 10% all’anno, ovvero nella misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà giusta ed equa, a far tempo dalla data in cui le somme sono dovute e con capitalizzazione annuale.

159    Infine, il ricorrente ammette che l’eventuale condanna della Commissione al risarcimento del danno può rendere ultronee alcune delle misure di esecuzione della sentenza di annullamento. Egli sottolinea, tuttavia, che il Tribunale dispone di una competenza anche di merito in materia pecuniaria.

160    La Commissione chiede il rigetto delle summenzionate domande del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

161    In via preliminare, si deve osservare che le domande del ricorrente dirette, da un lato, alla condanna della Commissione al pagamento delle «indennità stipendiali connesse alle [sue] funzioni (...) in Angola [che non erano più state versate] con decorrenza dalla data di efficacia [della decisione impugnata]», maggiorate degli interessi di mora, e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale cagionatogli dalla decisione impugnata, hanno in sostanza lo stesso oggetto. Infatti, dalle memorie del ricorrente (v. punti 147‑153 supra) emerge che il danno materiale sarebbe derivato, principalmente, dalla perdita di varie indennità e vantaggi di cui possono godere i funzionari con sede di servizio in un paese terzo quale l’Angola, ai sensi delle disposizioni dell’allegato X dello Statuto, e di cui non beneficiano i funzionari che prestano servizio presso la sede di Bruxelles.

162    Di conseguenza, occorre intendere tali domande come un’unica domanda diretta a che la Commissione versi al ricorrente le somme alle quali questi ritiene di avere diritto ai sensi dell’allegato X dello Statuto e di cui sarebbe stato privato illegittimamente dalla decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento, Racc. pag. I‑12041, punti 61‑63).

163    Occorre inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso per annullamento, il giudice dell’Unione non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all’autorità amministrativa, imporre ad un’istituzione dell’Unione di adottare i provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza che annulla una decisione (sentenze della Corte 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991, punto 19, e del Tribunale 8 novembre 1990, causa T‑73/89, Barbi/Commissione, Racc. pag. II‑619, punto 38).

164    Nondimeno, nelle «controversie di carattere pecuniario» il Tribunale dispone di una competenza anche di merito, conformemente all’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, che gli conferisce l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo del suddetto Tribunale, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite (sentenze della Corte Weißenfels/Parlamento, punto 162 supra, punto 67, e 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

165    Costituiscono «controversie di carattere pecuniario» ai sensi di tale disposizione non solo i ricorsi per responsabilità avviati da un dipendente contro un’istituzione, bensì anche tutti quelli che mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento ad un dipendente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro (v. sentenza Weißenfels/Parlamento, punto 162 supra, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata). Spetta pertanto al giudice dell’Unione pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto o di un altro atto giuridico (sentenza Weißenfels/Parlamento, punto 162 supra, punto 68) o riconoscere l’esistenza di un diritto al beneficio di indennità (v. sentenza del Tribunale 19 giugno 2007, causa T‑473/04, Asturias Cuerno/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

166    Ne consegue che il Tribunale è competente, nel caso di specie, a pronunciarsi sulle necessarie conseguenze dell’annullamento della decisione impugnata sulla situazione pecuniaria del ricorrente. Occorre peraltro rilevare che, durante l’udienza, le due parti hanno invitato il Tribunale a fornire alla presente controversia una soluzione quanto più possibile esaustiva, così da dirimere le loro divergenze in merito alle implicazioni finanziarie dell’annullamento della decisione impugnata.

167    Per contro, alla luce, in particolare, delle considerazioni esposte al punto 113 supra, il Tribunale non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all’APN, pronunciarsi sulle implicazioni della presente sentenza sull’assegnazione del ricorrente. Spetterà alla Commissione, in base all’art. 266 TFUE, adottare provvedimenti di esecuzione al fine di regolarizzare la situazione del ricorrente, tenuto conto della presente sentenza.

168    Peraltro, dalle precisazioni fornite dalle parti in risposta ai quesiti del Tribunale emerge che, alla data dell’udienza, la Commissione non aveva ancora adottato provvedimenti di esecuzione della sentenza 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, punto 39 supra, con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione 30 maggio 2005, che ha collocato il ricorrente a riposo per causa d’invalidità. Pertanto il ricorrente, che si dichiara idoneo al lavoro, non aveva ripreso servizio né era stato oggetto di una nuova decisione in applicazione dell’art. 53 dello Statuto.

169    Ciò premesso, la determinazione dei diritti pecuniari del ricorrente derivanti dall’annullamento della decisione impugnata va compiuta con riferimento al periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione impugnata, il 1° aprile 2002, e quella in cui la situazione del ricorrente sarà regolarizzata dalla Commissione in esecuzione della presente sentenza, fatte salve, tuttavia, le conseguenze della decisione del 30 maggio 2005 e del contenzioso relativo alla medesima sulla posizione statutaria del ricorrente.

170    A tale riguardo è pacifico che la decisione impugnata, che procede alla riassegnazione del ricorrente e del suo posto dalla delegazione in Angola a Bruxelles, ha anche avuto l’effetto di privare l’interessato dei vantaggi previsti dall’allegato X dello Statuto.

171    Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Commissione, anche se l’annullamento di un atto da parte del giudice opera ex tunc e produce quindi l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico (sentenze della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 30, e del Tribunale 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑223, punto 109), nel caso di specie, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente anteriore alla decisione impugnata non implica necessariamente che questi abbia diritto a percepire gli arretrati dei suddetti vantaggi.

172    Infatti, occorre sottolineare che le «disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo» di cui all’allegato X dello Statuto sono state stabilite «tenuto conto delle condizioni di vita particolari» di detti funzionari [v. preambolo del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU L 286, pag. 3), in forza del quale l’allegato X è stato inserito nello Statuto]. Pertanto, i vari vantaggi riconosciuti ai funzionari con sede di servizio in paesi terzi dall’allegato X dello Statuto sono destinati a compensare inconvenienti che sono loro propri e che i funzionari con sede di servizio nell’Unione non devono subire.

173    Peraltro, la giurisprudenza riconosce che la situazione dei funzionari in servizio in paesi terzi è realmente diversa da quella dei funzionari in servizio nell’Unione e che proprio questa diversità ha giustificato l’adozione del regime speciale di cui all’allegato X dello Statuto e dei vantaggi che esso comporta (sentenza del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T‑75/91, Scaramuzza/Commissione, Racc. pag. II‑2557, punti 35‑37, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza della Corte 20 ottobre 1994, causa C‑76/93 P, Scaramuzza/Commissione, Racc. pag. I‑5173, punto 22). A tale riguardo occorre rilevare in particolare che la motivazione della proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, che ha condotto all’adozione da parte di quest’ultimo dell’allegato X dello Statuto, richiamata dal Tribunale nella sentenza 15 dicembre 1992, Scaramuzza/Commissione, citata, indica che «[l]e condizioni di lavoro di detto personale sono diverse per quanto riguarda aspetti importanti dalle condizioni presenti in genere [nell’Unione]», dal momento che «il personale che presta servizio al di fuori [dell’Unione] lavora in delegazioni esterne ed è soggetto ad una rotazione, vale a dire raramente resta per lungo periodo nello stesso luogo» e che «le condizioni di vita e le condizioni finanziarie in numerosi paesi terzi sono assai diverse da quelle presenti [nell’Unione]» (sentenza 15 dicembre 1992, Scaramuzza/Commissione, cit., punto 35).

174    Ne consegue che l’instaurazione del regime particolare e derogatorio dell’allegato X dello Statuto è stata motivata dal contesto fattuale diverso nel quale normalmente si trovano i funzionari con sede di servizio in paesi terzi rispetto a quelli con sede di servizio nell’Unione, e non da una volontà di privilegiare la prima categoria dei funzionari rispetto alla seconda mediante la concessione di vantaggi di natura pecuniaria.

175    Occorre altresì sottolineare che, poiché le disposizioni dell’allegato X dello Statuto sono di natura «particolare» e «derogatoria» rispetto alle norme statutarie generali, esse vanno applicate in maniera restrittiva, e quindi solamente laddove sussistano gli inconvenienti specifici che hanno motivato l’instaurazione di un regime derogatorio esistente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 marzo 1996, causa T‑362/94, De Rijk/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑117 e II‑365, punti 33 e 34, e conclusioni dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C‑153/96 P, De Rijk/Commissione, Racc. pag. I‑2901, in particolare pag. I‑2903, punto 32).

176    Orbene, l’annullamento della decisione impugnata non consente di porre il ricorrente, al 1° aprile 2002, in una situazione che giustifichi la concessione dei vantaggi dell’allegato X dello Statuto. Infatti, dagli atti di causa emerge che, a tale data, il ricorrente risiedeva in modo permanente presso la sua dimora di Tricase e che egli ha ivi beneficiato di un congedo per malattia a partire dal 4 gennaio 2002. Pertanto, quanto meno a partire dal 1° aprile 2002, egli non doveva, in linea di principio, subire gli inconvenienti propri dei funzionari con sede di servizio in paesi terzi. La sua situazione di fatto è stata, al contrario, quella di un funzionario con sede di servizio nell’Unione, di modo che l’applicazione retroattiva del regime dell’allegato X dello Statuto nei suoi confronti non è, in linea generale, giustificata.

177    Più precisamente, per quanto riguarda, in primo luogo, l’indennità correlata alle condizioni di vita prevista dall’art. 10 dell’allegato X dello Statuto, occorre rilevare che essa mira a compensare gli inconvenienti legati al fatto di esercitare le proprie funzioni e di risiedere in un ambiente difficile.

178    Infatti, l’importo di tale indennità è fissato in base a parametri quali l’ambiente sanitario e ospedaliero, le condizioni di sicurezza, le condizioni climatiche, il grado di isolamento e le altre condizioni locali e forma annualmente oggetto di valutazione per ciascuna sede di servizio (v. art. 10, n. 1, settimo comma, dell’allegato X dello Statuto). Inoltre, l’art. 10, n. 1, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto prevede che, «[s]e il funzionario è in servizio in un paese le cui condizioni di vita possono essere considerate equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità, non viene corrisposta nessuna indennità [correlata alle condizioni di vita]».

179    Peraltro, occorre sottolineare che le direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita pongono l’accento sulla presenza effettiva del funzionario presso la sede di servizio quale condizione per poter beneficiare dell’indennità in questione. Così, secondo l’art. 4, secondo comma, di tali direttive, «[q]ualora la data di efficacia della decisione [di assegnazione ad una delegazione] non corrisponda alla data di assunzione delle funzioni dell’interessato (data di entrata in servizio o data di assunzione delle funzioni in un’altra sede di servizio), la suddetta indennità è dovuta a partire dalla data effettiva di assunzione delle funzioni in una determinata sede di servizio». Parimenti, secondo l’art. 5 di tali direttive, l’APN può, con decisione speciale e motivata, sospendere il diritto all’indennità correlata alle condizioni di vita in caso di assenza prolungata dalla sede di servizio, eccedente un mese, e fatti salvi i congedi.

180    Alla luce di tali considerazioni, la domanda del ricorrente di versamento degli arretrati dell’indennità correlata alle condizioni di vita, a partire dal 1° aprile 2002, deve essere respinta. Infatti, a tale data, il ricorrente non si trovava più in Angola e, pertanto, non doveva subire gli inconvenienti che tale indennità mira a compensare. Peraltro, dai documenti prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale emerge che il ricorrente ha già ricevuto un trattamento favorevole a tale riguardo, dato che l’indennità di cui trattasi gli è stata corrisposta fino al 31 marzo 2002.

181    Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che l’APN non ha adottato la decisione speciale e motivata prevista dall’art. 5 delle direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita. Una simile decisione, infatti, sarebbe stata priva di oggetto in seguito alla revoca al ricorrente dell’indennità correlata alle condizioni di vita per effetto della decisione impugnata, che si presumeva valida fino alla pronuncia della presente sentenza.

182    In secondo luogo, quanto all’alloggio di servizio, è necessario ricordare che, conformemente all’art. 5, n. 1, dell’allegato X dello Statuto, quando l’istituzione mette a disposizione del funzionario un alloggio corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi. Secondo l’art. 23 dell’allegato X dello Statuto, nei casi in cui il funzionario non benefici di un alloggio messo a disposizione dall’istituzione, gli viene rimborsato l’importo dell’affitto. Inoltre, a norma dell’art. 18 dell’allegato X dello Statuto, in talune situazioni provvisorie, il funzionario che nella sede di servizio è alloggiato in albergo riceve, dietro presentazione delle ricevute, il rimborso delle spese d’albergo preventivamente approvato dall’APN.

183    Come è già stato affermato, le summenzionate disposizioni dell’allegato X non ostano a che non venga dato alcun rimborso al funzionario che, nel paese terzo in cui presta servizio, occupi un alloggio di sua proprietà o di proprietà del coniuge (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T‑20/98, Q/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑779, punto 50). Ne consegue che tali disposizioni mirano a sopperire ai bisogni concreti ed oggettivi dei funzionari interessati in termini di alloggio, a causa delle condizioni di vita particolari nei paesi terzi in cui prestano servizio, al fine di facilitare il loro trasferimento e l’esercizio delle loro funzioni in detti paesi. Come emerge dai lavori preparatori dell’allegato X, il legislatore ha ritenuto che simili misure fossero giustificate, in particolare, in considerazione dei frequenti problemi di mobilità dei funzionari interessati e della necessità di conservare una base permanente in Europa (sentenza 15 dicembre 1992, Scaramuzza/Commissione, punto 173 supra, punto 35).

184    Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, in base ad una convenzione firmata il 17 novembre 2000, la Commissione ha messo a disposizione del ricorrente, dal 1° dicembre 2000, un immobile ad uso abitativo sito in Luanda (Angola). Tale immobile era stato preso in locazione dalla Commissione, che versava il canone, pari a USD 3 000, direttamente al suo proprietario.

185    All’art. 5 della convenzione di alloggio era previsto che la stessa avrebbe avuto termine alla data in cui l’assegnazione del ricorrente alla delegazione fosse cessata. La decisione impugnata ha quindi prodotto l’effetto di porre termine alla convenzione di alloggio dal 1° aprile 2002.

186    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’annullamento della decisione impugnata non può far sorgere un credito in suo favore correlato all’alloggio di servizio in questione. Infatti, da un lato, è pacifico che egli, non avendo pagato alcun canone d’affitto per detto alloggio, non può pretendere alcun rimborso a tale titolo. Dall’altro, il ripristino della sua situazione giuridica anteriore alla decisione impugnata non può implicare alcun diritto, ancorché ipotetico, alla messa a disposizione retroattiva dell’alloggio di servizio, dato che a partire dal 1° aprile 2002 il ricorrente manifestamente non si trovava, de facto, in una situazione che giustificasse la messa a disposizione di un alloggio di servizio in un paese terzo (v. punto 183 supra).

187    Peraltro, come emerge dall’ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, punto 45 supra, nonostante la scadenza della convenzione di alloggio, il ricorrente non ha rimosso i suoi effetti personali dall’immobile di cui trattasi ed ha diffidato chiunque dall’entrare nell’appartamento per procedere al trasloco. Pertanto, l’alloggio de quo è stato di fatto occupato dal ricorrente fino al 30 aprile 2003, data in cui la Commissione ha, infine, fatto eseguire il trasloco degli effetti personali del ricorrente, senza che quest’ultimo vi si fosse recato una sola volta in tale lasso di tempo.

188    Ne consegue che la domanda del ricorrente diretta al versamento di USD 3 000 al mese, a far data dal 1° aprile 2002, deve essere respinta.

189    In terzo luogo, per quanto riguarda i rimborsi dell’assicurazione malattia complementare, si deve rammentare che, secondo l’art. 24, primo comma, dell’allegato X dello Statuto, il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un’assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all’art. 72 dello Statuto, ad esclusione del n. 3 di detto articolo.

190    A tale riguardo è già stato dichiarato che il rimborso complementare previsto dall’art. 24 dell’allegato X dello Statuto deve applicarsi esclusivamente nei confronti di persone residenti in un paese terzo, vale a dire il funzionario con sede di servizio in tale paese e le persone a suo carico ivi residenti (sentenza 7 marzo 1996, De Rijk/Commissione, punto 175 supra, punto 34, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza 29 maggio 1997, De Rijk/Commissione, punto 175 supra).

191    La causa De Rijk/Commissione, nella quale è stata adottata tale soluzione, riguardava il figlio a carico di un funzionario con sede di servizio in un paese terzo. Tanto il Tribunale quanto la Corte in sede di impugnazione hanno ritenuto, in tale causa, che l’assicurazione complementare a copertura delle spese sanitarie trovasse la sua giustificazione nel costo molto elevato delle cure sanitarie in taluni paesi e nei rischi supplementari ai quali tali funzionari e le rispettive famiglie erano esposti, come emerge dal preambolo del regolamento n. 3019/87 nonché dalla motivazione della relativa proposta di regolamento (sentenze 29 maggio 1997, De Rijk/Commissione, punto 190 supra, punto 27, e 7 marzo 1996, De Rijk/Commissione, punto 175 supra, punto 33). È stato quindi dichiarato che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione estendere tale assicurazione ai soggetti a carico dell’assicurato quando questi risiedevano nell’Unione e si trovavano quindi esposti agli stessi costi e rischi cui erano soggette le persone a carico dei funzionari che non prestavano servizio in paesi terzi. Tale estensione violerebbe il principio di parità di trattamento, atteso che i funzionari con sede di servizio in un paese terzo beneficerebbero, senza alcuna giustificazione, di un trattamento più favorevole rispetto a quelli che prestano servizio nell’Unione (sentenza 29 maggio 1997, De Rijk/Commissione, punto 175 supra, punti 28 e 29).

192    Nel caso di specie, la Commissione afferma che il ricorrente si trova in una situazione analoga a quella che ha dato origine alla causa De Rijk, con la conseguenza che l’applicazione dell’assicurazione complementare nei suoi confronti in caso di annullamento della decisione impugnata non sarebbe giustificata.

193    Tale tesi non può essere interamente accolta. Occorre infatti rilevare che, a differenza del figlio a carico del sig. De Rijk, il ricorrente ha effettivamente risieduto presso la sua sede di servizio ed era quindi esposto ai rischi aggiuntivi che il legislatore dell’Unione associa al soggiorno in un paese terzo.

194    Certamente, il ricorrente non soggiornava più in Angola dal mese di dicembre 2001 e, di conseguenza, alla data di entrata in vigore della decisione impugnata (1° aprile 2002) egli non era più esposto a detti rischi da più di tre mesi. Di conseguenza, si può ragionevolmente concludere che, in linea di principio, qualunque malattia contratta dopo tale periodo non presenta più alcun nesso con la sede di servizio del ricorrente nel paese terzo. Pertanto, come emerge dalla sentenza 7 marzo 1996, De Rijk/Commissione, punto 175 supra, l’estensione della copertura alle spese mediche sostenute per curare tali malattie non sarebbe giustificata, come sostenuto dalla Commissione.

195    Tuttavia, dagli atti di causa emerge altresì, da un lato, che il ricorrente si trovava ininterrottamente in congedo di malattia dal 4 gennaio 2002, e ciò fino alla data di entrata in vigore della decisione che lo ha collocato a riposo per causa di invalidità e, dall’altro, che è stata riconosciuta la natura professionale della malattia del ricorrente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto (v. punto 40 supra). Di conseguenza, non può escludersi che, anche successivamente al 1° aprile 2002, il ricorrente sostenesse spese mediche la cui causa fosse da mettere in relazione con la sua sede di servizio nel paese terzo. In una simile ipotesi, la decisione impugnata, dichiarata illegittima, avrebbe privato il ricorrente della copertura dell’assicurazione complementare, mentre questa era pienamente giustificata alla luce della sua situazione di fatto.

196    A tale riguardo occorre in particolare sottolineare che, alla luce della duplice ratio legis dell’art. 24 dell’allegato X dello Statuto, che emerge dalla sentenza 29 maggio 1997, De Rijk/Commissione, punto 175 supra, vale a dire il costo molto elevato delle cure mediche in taluni paesi terzi ed i rischi supplementari ai quali i funzionari e le rispettive famiglie sono esposti, il solo fatto che, dopo il 1° aprile 2002, il ricorrente abbia necessariamente sostenuto le sue spese mediche nell’Unione non consente di negargli il beneficio dell’assicurazione complementare. Peraltro, le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 24, primo e secondo comma, dell’allegato X dello Statuto, all’art. 5, quinto comma, prevedono la possibilità, per un funzionario che beneficia dell’assicurazione complementare, di effettuare spese mediche all’interno dell’Unione, indicando nel contempo che il loro rimborso si effettua entro il limite del massimale ammesso, fissato secondo le regole del Regime comune di assicurazione contro le malattie.

197    Occorre dunque constatare che la situazione del ricorrente, il quale, al 1° aprile 2002, non risiedeva più in permanenza nella sua sede di servizio nel paese terzo, ma le cui spese mediche potevano nondimeno essere ancora messe in relazione con tale paese terzo, è analoga a quella prevista dall’art. 2, n. 2, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 24, primo e secondo comma, dell’allegato X dello Statuto. Secondo tale disposizione, l’assicurazione complementare si applica alle persone assicurate tramite un funzionario che presta servizio in un paese terzo le quali non risiedono in permanenza nella sede di servizio di detto funzionario, nei periodi in cui soggiornano nella sede di servizio del funzionario nonché, sentito il parere del medico di fiducia, quando la causa delle spese mediche sia da mettere unicamente in relazione con la sede di servizio dell’affiliato.

198    Ne consegue altresì che, nonostante le considerazioni esposte ai punti 164 e 165 supra, il Tribunale non è in grado di concludere esso stesso che l’annullamento della decisione impugnata implica necessariamente il diritto del ricorrente al versamento delle somme che questi domanda a titolo dell’assicurazione complementare prevista dall’art. 24 dell’allegato X dello Statuto e di condannare la Commissione al versamento di tali somme. Infatti, l’esistenza di un simile diritto nonché, eventualmente, l’importo delle somme in questione dipendono dalla verifica, da parte dell’autorità competente, in applicazione mutatis mutandis della disposizione citata al punto precedente, del fatto che la causa delle spese mediche di cui il ricorrente chiede il rimborso integrale sia da mettere unicamente in relazione con la sua sede di servizio in Angola. Sono dunque i provvedimenti di esecuzione della cosa giudicata, che la Commissione è tenuta ad adottare, ai sensi dell’art. 266 TFUE, per tenere conto dell’annullamento della decisione impugnata, che consentiranno eventualmente di reintegrare il ricorrente nei suoi diritti relativi all’assicurazione complementare prevista dall’art. 24 dell’allegato X dello Statuto.

199    È tuttavia necessario aggiungere, ad ogni buon fine, che una simile verifica potrebbe rivelarsi superflua qualora le spese mediche in questione fossero già state rimborsate integralmente in base ad un’altra disposizione dello Statuto. A tale riguardo, dai documenti forniti dalla Commissione su richiesta del Tribunale emerge che, a seguito della domanda del ricorrente del 1° marzo 2003, con decisione notificata al ricorrente il 22 luglio 2008 è stata riconosciuta la natura professionale della malattia del ricorrente, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Le parti hanno tuttavia affermato, nel corso dell’udienza, che i corrispondenti rimborsi non erano ancora stati effettuati.

200    In quarto luogo, il ricorrente lamenta «[la] perdita e [la] mancata fruizione di tutti gli altri benefit (...) connessi con la sua assegnazione in Angola (inter alia, importazione in franchigia di beni, congedi di riposo)».

201    A tale riguardo occorre ricordare che, a norma dell’art. 6 dell’allegato X dello Statuto, nella versione applicabile anteriormente al 1° maggio 2004, i funzionari con sede di servizio in un paese terzo hanno diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di cinque giorni di calendario per mese di servizio. Secondo la versione di tale disposizione applicabile dopo il 1° maggio 2004, detti funzionari hanno diritto ad un congedo annuale di tre giorni lavorativi e mezzo per mese di servizio. Inoltre, secondo l’art. 8 dell’allegato X dello Statuto, l’APN può eccezionalmente concedere a tali funzionari un congedo di riposo in considerazione delle condizioni di vita particolarmente disagiate della sede di servizio.

202    Ne consegue che i funzionari con sede di servizio in paesi terzi beneficiano di norme più vantaggiose in materia di congedo annuale rispetto ai funzionari che prestano servizio nell’Unione, i quali, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto, hanno diritto per ogni anno civile a un congedo annuale pari ad un massimo di trenta giorni lavorativi. Tuttavia, queste norme mirano manifestamente a compensare gli inconvenienti legati alla condizioni di vita particolari, o addirittura particolarmente disagiate, della sede di servizio. Poiché il ricorrente, al 1° aprile 2002, non doveva più subire simili inconvenienti, egli non può pretendere di beneficiare a tale data delle menzionate disposizioni speciali in materia di congedo.

203    Quanto alla domanda relativa all’«importazione in franchigia di beni», il ricorrente non fornisce alcuna precisazione che consenta al Tribunale di valutarne la fondatezza e alla Commissione di apprestare la propria difesa. In particolare, il ricorrente non specifica le disposizioni applicabili, i motivi per cui egli potrebbe beneficiare di una simile franchigia, le somme ad essa relative ed i beni che ne sarebbero interessati. Di conseguenza, tale domanda deve essere dichiarata irricevibile (v. punto 137 supra).

204    Per quanto riguarda il generico riferimento fatto dal ricorrente a «tutti gli altri benefit (...) connessi con la sua assegnazione in Angola», anch’esso manca di precisione. In ogni caso, occorre notare che, oltre ai vantaggi sopra analizzati, l’allegato X dello Statuto prevede anche, alla sezione 2, il rimborso di determinate spese. Tuttavia, a parte le già esaminate domande relative all’alloggio di servizio, il ricorrente non specifica alcuna spesa di cui chieda il rimborso.

205    Ne consegue che la domanda del ricorrente riguardante «gli altri benefit (...) connessi con la sua assegnazione in Angola (inter alia, importazione in franchigia di beni, congedi di riposo)» deve essere respinta.

206    Occorre peraltro respingere l’argomento del ricorrente (v. punto 149 supra) secondo cui, in sostanza, i vantaggi previsti dall’allegato X dello Statuto non possono essergli negati con il pretesto che non ha più soggiornato in Angola a far tempo dalla decorrenza della decisione impugnata, dato che tale circostanza è la mera conseguenza dell’atto illegittimo e che un simile diniego sarebbe quindi contrario ai principi generali del diritto.

207    Infatti, tale argomento è viziato in fatto. Come sarà illustrato con maggiore dettaglio in prosieguo, emerge dagli atti che la causa diretta dell’allontanamento del ricorrente dall’Angola era il suo stato di salute, e non la decisione impugnata (v. punti 238‑241 e 245 infra).

208    In ogni caso, anche qualora la decisione impugnata sia stata all’origine del suo allontanamento dall’Angola, la concessione retroattiva dei vantaggi previsti all’allegato X dello Statuto non sarebbe, in linea di principio, giustificata, dal momento che il ricorrente si trovava, de facto, nella situazione di un funzionario con sede di servizio nell’Unione (v. punti 171‑176 supra).

209    Ne consegue che la domanda del ricorrente diretta alla condanna della Commissione a corrispondergli le somme alle quali egli afferma di avere diritto ai sensi dell’allegato X dello Statuto e di cui sarebbe stato illegittimamente privato dalla decisione impugnata deve essere respinta.

210    È necessario aggiungere ancora, ad ogni buon fine, che tale domanda non potrebbe essere accolta neppure qualora dovesse essere interpretata come una domanda risarcitoria. Infatti, come emerge dalle suesposte considerazioni, i differenti vantaggi esaminati dell’allegato X mirano a compensare gli inconvenienti legati alle condizioni di vita particolari dei funzionari con sede di servizio in paesi terzi, inconvenienti che il ricorrente non doveva più subire, al più tardi, a partire dal 1° aprile 2002. Di conseguenza, la revoca di tali vantaggi a partire da tale data non ha potuto causare al ricorrente un danno materiale reale. Pertanto, le condizioni necessarie a far sorgere la responsabilità dell’Unione (v. punti 231 e 232 infra), in ogni caso, non sussisterebbero.

211    Peraltro, con specifico riferimento alla domanda relativa all’alloggio di servizio, anche ipotizzando che, nella situazione di fatto del ricorrente, la revoca di tale alloggio possa essere considerata idonea a far sorgere la responsabilità dell’amministrazione, è necessario rilevare che il ricorrente non dimostra di aver sostenuto spese di alloggio aggiuntive o di aver rinunciato a redditi da locazione in Italia a causa della perdita del suo alloggio di servizio in Angola. Pertanto, non risulta comunque dimostrata la realtà del danno materiale che ne deriverebbe.

212    Parimenti, quanto alla domanda relativa al rimborso integrale delle spese mediche sostenute dal ricorrente, è sufficiente osservare che il ricorrente non ha precisato le spese mediche interessate, con la conseguenza che il Tribunale non è, in ogni caso, in grado di valutare la realtà del danno lamentato. Peraltro, poiché i diritti del ricorrente a tale riguardo non sono direttamente ed oggettivamente determinabili (v. punto 198 supra), il Tribunale non potrebbe pronunciare sin da ora una condanna pecuniaria della Commissione che si sostituisca ovvero si aggiunga ai provvedimenti che quest’ultima è comunque tenuta ad adottare a norma dell’art. 266 TFUE.

213    Infine, occorre rilevare che il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno materiale che non si identifica con la domanda di versamento degli arretrati dei vantaggi previsti dall’allegato X dello Statuto.

214    Così, in primo luogo, il ricorrente chiede il pagamento di una somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno materiale asseritamente derivante dal mancato godimento, a partire dal 1° aprile 2002, della sua automobile e dei suoi effetti personali rimasti in Angola.

215    Tale domanda è tuttavia irricevibile, in quanto dedotta solamente allo stadio della replica. Orbene, secondo costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, causa T‑22/92, Weissenfels/Parlamento, Racc. pag. II‑1095, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata), dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura si desume che l’oggetto della domanda dev’essere determinato nel ricorso e che una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l’oggetto iniziale del ricorso e va quindi considerata come domanda nuova e, di conseguenza, in quanto tale dichiarata irricevibile.

216    In ogni caso, il ricorrente non dimostra il nesso causale tra la decisione impugnata, né d’altronde tra un’altra azione od omissione della Commissione, ed il danno lamentato. Del resto, dall’ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, punto 45 supra, emerge che, con riferimento alla questione degli effetti personali del ricorrente, questi si è ostinato ad ostacolare la Commissione rifiutandosi di collaborare con essa, sebbene quest’ultima si sia sempre comportata nei suoi confronti con sollecitudine e benevolenza. Così, la Commissione ha cercato di ovviare, coi propri mezzi, alle difficoltà in cui era incorso il ricorrente e ha proceduto all’esecuzione del trasloco dei suoi effetti personali dal suo ex alloggio di servizio spedendoli, assieme al veicolo del ricorrente, all’indirizzo di sua scelta, mentre quest’ultimo aveva diffidato chiunque dall’entrare nell’appartamento (ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, punto 45 supra, punti 9, 39, 40 e 65).

217    In secondo luogo, il ricorrente fa riferimento al danno che sarebbe derivato dal mancato godimento dei vantaggi previsti dall’allegato X dello Statuto (lucrum cessans), in quanto avrebbe subìto l’interruzione forzata di un processo di produzione ovvero di procacciamento di utilità che, d’ordinario, gli avrebbe procurato un accrescimento patrimoniale.

218    Tale domanda è stata formulata per la prima volta nelle osservazioni successive al rinvio e deve, di conseguenza, essere dichiarata irricevibile (v. punti 88 e 215 supra). Peraltro, il ricorrente non fornisce alcun elemento concreto sulla realtà del danno lamentato.

219    In terzo luogo, nelle sue conclusioni formulate successivamente al rinvio, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita o dalla mancata fruizione dei benefit, a corrispondergli la somma di EUR 10 000, o la diversa somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo.

220    Supponendo che si tratti di una domanda distinta da quelle menzionate rispettivamente ai punti 214 e 217 supra, e che sia dunque necessario statuire separatamente su tale domanda, questa deve essere dichiarata irricevibile. Da un lato, essa è stata sollevata per la prima volta nelle osservazioni successive al rinvio. Dall’altro, e comunque, essa non è sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. punto 137 supra).

221    Ne consegue che le domande di condanna della Commissione al pagamento delle indennità legate alle funzioni del ricorrente in Angola e di risarcimento del danno materiale asseritamente subìto dal ricorrente devono essere integralmente respinte.

 Sulle domande di condanna della Commissione al risarcimento del danno morale ed esistenziale

–       Argomenti delle parti

222    Il ricorrente afferma che la decisione dell’11 gennaio 2002 e la decisione impugnata, incluse le loro modalità di istruzione, preparazione e notifica, nonché le conseguenze necessarie ed ineluttabili della decisione impugnata gli hanno cagionato un danno morale ed un danno esistenziale. Nella replica, egli precisa di aver evocato le altre azioni od omissioni della Commissione o di uno dei suoi agenti nei suoi confronti esclusivamente per completezza del quadro fattuale, e non ai fini della domanda di risarcimento del danno.

223    A suo giudizio, il mero annullamento della decisione impugnata non consentirebbe una riparazione adeguata dei danni summenzionati. Di conseguenza, nella replica, egli chiede la condanna della Commissione a corrispondergli EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno esistenziale ed EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale in senso stretto. Tuttavia, nelle sue osservazioni successive al rinvio, egli stima che tali danni siano di importo complessivo pari ad EUR 100 000.

224    Anzitutto, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale, il ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata per lui causa di profondo dolore ed immensa pena.

225    Più precisamente, il danno morale sarebbe derivato, in primo luogo, dalla sua forzata inattività, con la conseguente perdita di professionalità e di chance. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la sofferenza inerente al forzato distacco dall’Angola. In terzo luogo, egli menziona il patema d’animo subìto a seguito del vulnus alla sua dignità ed alla sua reputazione sia professionale che umana, in particolare agli occhi della comunità diplomatica ed internazionale nonché dei suoi interlocutori istituzionali in Angola, dato che egli è stato trasferito improvvisamente, mentre era ancora in congedo per malattia. In quarto luogo, il danno morale sarebbe altresì derivato dalle affermazioni negative della Commissione sul suo comportamento in servizio e sulle sue qualità professionali. A tale riguardo, il ricorrente fa riferimento alla nota del 14 novembre 2001, relativamente alla quale non ha potuto difendersi, ed all’affermazione della Commissione nella controreplica secondo cui egli avrebbe avuto difficoltà di adattamento in Angola.

226    Inoltre, la perdita e la mancata fruizione dell’alloggio di servizio e degli altri benefit connessi alla sua assegnazione in Angola avrebbero inflitto al ricorrente un patema d’animo ed una sofferenza che costituiscono un quid pluris rispetto al mero danno materiale da queste derivante. Così, il ricorrente sarebbe stato «messo sulla strada» per effetto della decisione impugnata, e sarebbe stato costretto a provvedere alle proprie necessità abitative e ad occuparsi della sorte dei propri effetti personali giacenti nell’alloggio di servizio. Egli sarebbe altresì stato costretto a rinunciare a determinati trattamenti medici, con grave nocumento per la sua salute e conseguente patema d’animo, ad astenersi da una serie di consumi ai quali era abituato, a ridurre il suo tenore di vita e a desistere da determinati comportamenti, quali l’effettuazione di viaggi e l’acquisto di beni, conscio che i benefit non gli sarebbero stati erogati. Peraltro, il danno morale sarebbe derivato anche dall’impossibilità di far uso dei suoi effetti personali, i quali hanno non solo un valore venale, ma anche un valore affettivo inestimabile.

227    Infine, il ricorrente indica di aver subìto un danno morale conseguente alla violazione della sua riservatezza a causa della divulgazione, da parte della Commissione, di informazioni relative alle sue opinioni, al patema d’animo derivante dal timore che la nota del 31 gennaio 2002 ed i suoi allegati siano potuti cadere in mani estranee, con gravissimo danno alla sua riservatezza, al fatto che la decisione 11 gennaio 2002 non gli è stata notificata, sebbene essa, per circa due mesi, sia stata valida, ed alla circostanza che il suo fascicolo personale era irregolare ed illegittimamente incompleto, poiché ad esso non sono state tempestivamente versate la decisione dell’11 gennaio 2002, la nota del 14 novembre 2001 e la nota del 13 novembre 2001.

228    Il ricorrente afferma poi di aver subìto un danno esistenziale in quanto la decisione impugnata lo avrebbe «strappato» dalla sua vita in Angola e, conseguentemente, dalle opportunità e dalle situazioni che avrebbero agevolato lo sviluppo e la realizzazione della sua personalità, quali in particolare le attività di svago, sociali e culturali. Così, la decisione impugnata avrebbe leso la serenità e la libera estrinsecazione della sua personalità, avrebbe provocato uno sconvolgimento delle sue abitudini e del suo stile di vita e, pertanto, una drastica diminuzione della sua qualità di vita.

229    A tale riguardo, il ricorrente deduce che è stata proprio la decisione impugnata, e non il suo stato di salute, ad allontanarlo dall’Angola, non foss’altro perché senza tale decisione egli avrebbe dovuto, in linea di principio, in applicazione dell’art. 60 dello Statuto, rimanere in Angola durante il congedo per malattia. In ogni caso, anche ipotizzando che il suo stato di salute sia all’origine del suo allontanamento dall’Angola, il ricorrente sottolinea che tale stato di salute è stato determinato, quanto meno nella sua dinamica, dalla decisione impugnata, come sarebbe dimostrato dalla perizia medica del 13 febbraio 2003.

230    La Commissione ritiene che non sia dimostrato che la decisione impugnata, anche ove fosse considerata illegittima, abbia prodotto un danno risarcibile di natura morale e/o esistenziale in capo al ricorrente. In ogni caso, la Commissione fa notare che l’annullamento della decisione impugnata costituirebbe di per sé un idoneo risarcimento.

–       Giudizio del Tribunale

231    Secondo costante giurisprudenza, nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario, la responsabilità dell’Unione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, alla realtà del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (v. sentenza della Corte 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I‑833, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

232    Per quanto riguarda la condizione relativa al danno, si deve ricordare che il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo (sentenza Commissione/Girardot, punto 230 supra, punto 54). Inoltre, affinché sia riconosciuto un nesso di causalità, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa‑effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata).

233    Occorre altresì rilevare che, qualora un funzionario chieda il risarcimento di un danno morale che non deriva da un atto lesivo oggetto di un ricorso di annullamento, ma trae origine da un’irregolarità indipendente da tale atto, la ricevibilità di una simile domanda è subordinata al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo in due fasi previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punti 58‑60, e ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, punto 45 supra, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

234    Peraltro, secondo la giurisprudenza, l’annullamento di un atto illegittimo può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che detto atto possa aver cagionato, rendendo la domanda di risarcimento priva d’oggetto (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione, Racc. pag. 3259, punto 22, e 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I‑225, punto 26), a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subìto un danno morale che non era connesso all’illegittimità che ha fondato l’annullamento e di cui con quest’ultimo non può essere ottenuta integrale riparazione (sentenza del Tribunale 6 giugno 2006, causa T‑10/02, Girardot/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑129 e II‑A‑2‑609, punto 131; v. altresì, in tal senso, sentenza Culin/Commissione, cit., punti 27 e 28). Emerge inoltre dalla giurisprudenza che, ai fini della valutazione di un eventuale danno morale, occorre prendere in considerazione le circostanze aggravanti che caratterizzano la situazione specifica del funzionario interessato (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens, Racc. pag. I‑2915, punto 25, e sentenza del Tribunale 10 giugno 2004, causa T‑307/01, François/Commissione, Racc. pag. II‑1669, punto 110).

235    Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente non dimostra l’esistenza di un danno morale cagionato dalla decisione impugnata che l’annullamento di quest’ultima non potrebbe integralmente risarcire.

236    In primo luogo, quanto al danno morale derivante dalla «forzata inattività» del ricorrente, con la conseguente perdita di professionalità e di chance, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata non ha collocato il ricorrente in «inattività», ma ha solamente proceduto alla sua riassegnazione dal paese terzo alla sede di Bruxelles.

237    Inoltre, si deve riconoscere che una simile decisione di riassegnazione, adottata contro la volontà del funzionario interessato, ha normalmente per effetto che la carriera di detto funzionario non progredisca alle condizioni che egli avrebbe desiderato, il che, a seconda delle circostanze concrete e qualora tale decisione risulti illegittima, può costituire un danno morale che non è adeguatamente risarcito dall’annullamento di una simile decisione, dato che quest’ultimo non può eliminare il danno retroattivamente.

238    Tuttavia, nel caso in esame, occorre constatare che né il nesso causale tra l’illecito commesso dalla Commissione ed un simile danno né, d’altronde, la realtà di quest’ultimo sono stati dimostrati.

239    Infatti, da un lato, in considerazione del fatto che il ricorrente si trovava in congedo per malattia dal 4 gennaio 2002 al 30 maggio 2005, che è stato successivamente collocato a riposo in forza della decisione del 30 maggio 2005 e che, come precisato dalle parti durante l’udienza, nonostante l’annullamento di quest’ultima decisione (v. punti 38 e 39 supra), alla data dell’udienza non aveva ripreso servizio, non è affatto dimostrato che la decisione impugnata abbia avuto un qualche effetto sull’evoluzione della sua carriera.

240    Quanto all’argomento del ricorrente secondo cui il suo stato di salute è stato determinato, quanto meno nella sua dinamica, dalla decisione impugnata, si deve sottolineare che il ricorrente stesso non asserisce che la decisione impugnata è stata la causa diretta e certa della sua assenza per congedo malattia, ma solamente che essa ha provocato l’aggravamento dei suoi problemi di salute. Parimenti, il contenuto della relazione medica del 13 febbraio 2003, da lui richiamata, potrebbe al massimo attestare il fatto che la decisione impugnata ha contribuito al peggioramento dello stato di salute del ricorrente e che, in mancanza della medesima, la sua patologia avrebbe avuto un decorso più favorevole. Tuttavia, tali valutazioni non sono sufficienti a dimostrare un rapporto diretto e certo di causa‑effetto tra la decisione impugnata e la «forzata inattività» del ricorrente. Del resto, da tale relazione si evince chiaramente che le conseguenze che il dott. U. attribuisce alla decisione impugnata si sono potute produrre solamente perché lo stato di salute del ricorrente era già precario.

241    Occorre inoltre rilevare che dall’insieme delle relazioni mediche redatte dal dott. U., prodotte dal ricorrente, emerge che la sua malattia ha avuto origine in eventi prodottisi in Angola prima della decisione impugnata, e che lo stato di salute del ricorrente si è progressivamente aggravato a causa di vari elementi. Così, il dott. U., nella sua relazione del 13 febbraio 2003, scrive che «l’iniziale ipotesi eziologica, vale a dire la natura professionale dell’affezione del sig. Marcuccio, è stata confermata in toto anche dal successivo decorso clinico nonché dalla stretta correlazione positiva sul piano temporale osservata tra le variazioni nell’intensità della sintomatologia soggettiva e la comparsa di nuovi sintomi, da un lato, ed i successivi eventi inerenti [alle] relazioni del sig. Marcuccio con la Commissione [e]uropea, dall’altro». Ciò premesso, alla luce di tali relazioni e supponendo che esse siano dotate, di per sé, di sufficiente efficacia probatoria, la decisione impugnata risulterebbe solamente una delle cause dell’aggravamento dello stato di salute del ricorrente, che era già compromesso al punto da giustificare l’assenza di quest’ultimo per causa di malattia, e non un elemento che avrebbe provocato l’inattività del ricorrente o che avrebbe contribuito in maniera determinante alla durata della medesima.

242    Del resto, è necessario ricordare che, nelle sue osservazioni successive al rinvio, il ricorrente ha rinunciato al suo capo delle conclusioni diretto a che il Tribunale disponesse una perizia medico‑legale al fine di valutare il suo stato patologico ed il «suo rapporto causale con i fatti denunciati» (v. punti 64 e 156 supra)

243    Dall’altro lato, ed in ogni caso, occorre sottolineare che il ricorrente si limita ad affermazioni di ordine meramente generico quanto alla «conseguente perdita di professionalità e di chances», senza illustrare in maniera circostanziata in cosa consista concretamente il danno lamentato.

244    In secondo luogo, quanto alla domanda del ricorrente di risarcimento del danno morale derivante dalla sofferenza inerente al forzato distacco dall’Angola nonché del danno «esistenziale» conseguente al fatto che la decisione impugnata lo avrebbe «strappato» alla sua vita in Angola, occorre rilevare che il ricorrente non dimostra il nesso di causalità tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata ed i danni lamentati.

245    Occorre infatti ricordare che la decisione impugnata è entrata in vigore il 1° aprile 2002. Orbene, dal 4 gennaio 2002 fino al 30 maggio 2005, vale a dire fino al suo collocamento a riposo per causa d’invalidità, il ricorrente era in congedo per malattia nella sua residenza in Italia. Peraltro, dagli atti di causa emerge che, nei mesi di gennaio e febbraio 2002, il ricorrente ha prodotto certificati medici che attestavano che egli non poteva compiere viaggi di lunga distanza, e che proprio a causa di tale incapacità di spostarsi il consulente medico della Commissione, il 20 giugno 2002, lo aveva esaminato nella sua residenza in Italia (v. punti 29‑36 supra). Ciò premesso, non si può sostenere che la decisione impugnata abbia prodotto l’effetto di allontanare il ricorrente dall’Angola, dato che, comunque, egli non vi soggiornava più alla data di entrata in vigore della decisione impugnata, per ragioni mediche anteriori a quest’ultima e che si sono manifestamente protratte successivamente alla sua entrata in vigore (v. altresì punti 240 e 241 supra).

246    Quanto all’argomento secondo cui, senza la decisione impugnata, il ricorrente sarebbe dovuto, in linea di principio, in applicazione dell’art. 60 dello Statuto, restare in Angola durante il suo congedo per malattia, esso non può essere accolto, dato che, anche prima dell’entrata in vigore della decisione impugnata, il ricorrente è rimasto in Italia ed ha dichiarato di non essere neppure in grado di recarsi a Bruxelles per sottoporsi ad un esame medico, ragion per cui detto esame è stato effettuato in Italia il 20 giugno 2002.

247    In ogni caso, le generiche affermazioni relative allo sconvolgimento delle abitudini e dello stile di vita del ricorrente o alla sofferenza inerente al distacco dall’Angola non dimostrano la realtà di un danno, riguardando esse una situazione normalmente correlata all’assegnazione di un funzionario ad un paese terzo.

248    Infatti, è già stato affermato che il cambiamento della sede di servizio, benché possa provocare all’interessato inconvenienti familiari e disagi economici, non costituisce un avvenimento anormale ed imprevedibile nella carriera del funzionario, dato che le sedi di lavoro cui egli può essere assegnato sono distribuite in diversi Stati e l’APN può trovarsi, per esigenze di servizio, nella necessità di disporre detto trasferimento (sentenze della Corte 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione, Racc. pag. 1419, punto 34, e 14 luglio 1988, cause riunite 23/87 e 24/87, Aldinger e Virgili/Parlamento, Racc. pag. 4395, punto 17). Tali considerazioni sono particolarmente valide con riferimento alla situazione dei funzionari con sede di servizio in paesi terzi, i quali sono soggetti ad una procedura di mobilità periodica e non possono quindi attendersi, in linea di principio, un’assegnazione permanente ad un determinato paese terzo.

249    In terzo luogo, per quanto riguarda il danno morale derivante dal patema d’animo subìto a seguito del vulnus alla dignità ed alla reputazione del ricorrente, si deve osservare che il ricorrente non dimostra che la decisione impugnata abbia leso la sua dignità o la sua reputazione.

250    A tale riguardo occorre rilevare che la decisione di assegnazione a Bruxelles di un funzionario che in precedenza prestava servizio presso una delegazione in un paese terzo non presenta alcun carattere disciplinare (ordinanza 12 febbraio 2003, Marcuccio/Commissione, punto 51 supra, punto 51). Inoltre, dal tenore letterale della decisione impugnata emerge che questa è stata adottata «[n]ell’interesse del servizio» e che non conteneva alcuna valutazione offensiva nei confronti del ricorrente che potesse ledere la sua dignità o la sua reputazione.

251    Si deve inoltre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, le difficoltà nelle relazioni interne possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell’interesse del servizio. Un provvedimento del genere può persino essere adottato a prescindere dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti (sentenze della Corte 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499, punto 13, e Ojha/Commissione, punto 110 supra, punto 41, nonché sentenza del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 88). Pertanto, supponendo che la decisione impugnata sia stata motivata dall’esistenza di relazioni conflittuali tra il ricorrente ed il capo delegazione, come sembra emergere dal contesto nel quale è stata adottata, una simile valutazione non determina di per sé un danno morale per il ricorrente.

252    Peraltro, il ricorrente non fa menzione di alcuna circostanza particolare idonea a dimostrare la lesione della sua reputazione o della sua dignità. In particolare, egli non dimostra che la Commissione abbia suscitato l’errata impressione, agli occhi dei terzi, che la decisione impugnata costituisse una sanzione disciplinare che gli era stata inflitta (v., a contrario, sentenze del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI, Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1477, punti 205‑207, e 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 219). Il solo fatto che la decisione impugnata sia stata adottata mentre il ricorrente si trovata in congedo per malattia in Italia non costituisce una simile circostanza.

253    In quarto luogo, il danno morale del ricorrente sarebbe altresì derivato, da un lato, dalle affermazioni negative della Commissione sul suo comportamento in servizio e sulle sue qualità professionali, contenute nella nota del 14 novembre 2001, relativamente alla quale egli non ha potuto difendersi, e, dall’altro, da talune affermazioni contenute nella controreplica della Commissione.

254    A tale riguardo, si deve constatare, da una parte, che l’annullamento della decisione impugnata costituisce un risarcimento sufficiente del danno morale che potrebbe derivare dal fatto che la nota del 14 novembre 2001 ha contribuito all’adozione della decisione impugnata, in violazione dei diritti della difesa del ricorrente (v. punto 234 supra).

255    D’altra parte, occorre rilevare che il contenuto della nota del 14 novembre 2001 non consente di accertare la realtà di un danno morale distinto. Si deve rammentare che detta nota, redatta da un capo dell’unità «Risorse umane e informatica» della DG «Sviluppo» all’attenzione del direttore della DG «Relazioni esterne», fa riferimento alle difficoltà del ricorrente nei suoi rapporti professionali con il capo delegazione e propone alla DG «Relazioni esterne» il trasferimento del ricorrente «presso la sede della DG “Sviluppo” nell’interesse del servizio» (v. altresì punto 17 supra), senza tuttavia contenere valutazioni esplicitamente negative sulle capacità professionali del ricorrente idonee a cagionargli un danno (v. altresì la giurisprudenza citata al punto 251 supra).

256    Occorre inoltre sottolineare, da un lato, che la nota del 14 novembre 2001, avente natura confidenziale – come si evince chiaramente dalla sua intestazione –, ha avuto diffusione limitata, come emerge dall’elenco dei suoi destinatari, e, dall’altro, che le affermazioni che essa contiene non appaiono, alla luce degli atti di causa, manifestamente inesatte.

257    Quanto alle affermazioni della Commissione nella controreplica, è sufficiente osservare che queste non possono essere riferite alla decisione impugnata. Infatti, come lo stesso ricorrente afferma nelle osservazioni successive al rinvio, è solamente nella controreplica che la Commissione ha menzionato per la prima volta le sue asserite difficoltà di adattamento alla vita in Angola. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale causato da tali affermazioni non è ricevibile nel caso di specie (v. punto 233 supra).

258    In quinto luogo, il ricorrente lamenta un danno morale cagionato dalla perdita di vari vantaggi previsti dall’allegato X dello Statuto (v. punto 226 supra). È tuttavia necessario constatare che, come emerge dalle suesposte considerazioni (v. in particolare punti 187, 216 e 245 supra), il nesso causale tra la decisione impugnata ed il danno lamentato non è dimostrato. In particolare, non è affatto dimostrato che la decisione impugnata abbia avuto l’effetto di mettere il ricorrente «sulla strada», di privarlo dell’uso dei suoi effetti personali o di costringerlo a rinunciare a determinati comportamenti, come egli afferma.

259    Del resto, il ricorrente si limita ad esporre affermazioni generiche, inidonee a dimostrare la realtà del danno lamentato. In particolare, egli non specifica a quali trattamenti medici, comportamenti e spese sarebbe stato costretto a rinunciare. Parimenti, egli non spiega in che modo sarebbe stato costretto a provvedere alle proprie necessità abitative, laddove dimorava, in ogni caso, nella propria residenza in Italia da una data anteriore all’entrata in vigore della decisione impugnata.

260    Quanto all’impossibilità per il ricorrente di utilizzare i propri effetti personali, rimasti nel suo ex alloggio di servizio, è sufficiente rilevare che non si tratta affatto di una conseguenza della decisione impugnata, ma semplicemente del fatto che il ricorrente stesso non ha proceduto al trasloco di tali effetti. Peraltro, dall’ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, punto 45 supra (punti 39 e 40), emerge che la Commissione ha cercato di ovviare, coi propri mezzi, alle difficoltà in cui il ricorrente era incorso e di eseguire il trasloco dei suoi effetti personali, mentre quest’ultimo aveva diffidato chiunque dall’entrare nell’appartamento. Da tale ordinanza emerge inoltre che la Commissione ha accettato di conservare gli effetti personali del ricorrente nell’alloggio di servizio dopo la scadenza della convenzione di alloggio, e ciò fino al 30 aprile 2003, senza che il ricorrente vi si sia mai recato in tale periodo (ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, punto 45 supra, punti 13 e 38). Non si può dunque fondatamente sostenere che il ricorrente non ha potuto utilizzare gli effetti personali in questione a causa del comportamento della Commissione.

261    In sesto luogo, quanto agli argomenti del ricorrente illustrati al punto 227, è sufficiente osservare che non sono sufficientemente precisi da dimostrare la realtà del danno lamentato e che, comunque, ricollegano tale danno ad eventi indipendenti dalla decisione impugnata (v. punto 233 supra).

262    Ne consegue che le domande del ricorrente di risarcimento del danno morale e del danno «esistenziale» devono essere respinte.

 Sulla domanda di provvedimenti istruttori

 Argomenti delle parti

263    Nel ricorso, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di produrre il suo fascicolo personale, tutta la documentazione medica che lo riguarda, che sarebbe in possesso del servizio medico e del Regime comune di assicurazione contro le malattie, nonché tutti gli atti indicati nella decisione impugnata, in particolare la decisione dell’11 gennaio 2002 e la decisione impugnata nonché il parere del comitato. Il ricorrente chiede inoltre disporsi, in via istruttoria, una perizia medico‑legale al fine di valutare il suo stato patologico, il rapporto causale tra quest’ultimo e i fatti denunciati e le conseguenze invalidanti.

264    La Commissione indica di restare a disposizione del Tribunale per qualunque produzione documentale.

 Giudizio del Tribunale

265    Come già esposto, il ricorrente, nelle osservazioni successive al rinvio, ha rinunciato alla sua domanda diretta a che il Tribunale disponga una perizia medica (v. punti 64 e 156 supra). Pertanto non occorre più statuire su tale domanda.

266    Quanto alla domanda di produzione dei documenti, si deve osservare che, come risulta da quanto illustrato precedentemente, il Tribunale è stato in grado di statuire utilmente in merito al ricorso sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati in corso di causa e alla luce dei documenti depositati dalle parti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑152/00, E/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-179 e II‑813, punto 86, e 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 145).

267    Occorre dunque respingere la domanda del ricorrente diretta a che sia ordinato alla Commissione di fornire documenti diversi da quelli già prodotti su richiesta del Tribunale (v., in tal senso, sentenze E/Commissione, punto 266 supra, punto 87, e Huygens/Commissione, punto 266 supra, punto 146).

 Sulle spese

268    La sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, punto 52 supra, è stata annullata nella parte in cui aveva, da un lato, respinto il ricorso del ricorrente e, dall’altro, condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. Nella sua sentenza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, punto 54 supra, la Corte ha riservato le spese.

269    Spetta dunque al Tribunale pronunciarsi, nella presente sentenza, su tutte le spese relative a tali procedimenti, conformemente all’art. 121 del regolamento di procedura.

270    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. In forza dell’art. 88 del regolamento di procedura, nelle controversie tra l’Unione e i suoi dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 87, n. 3, secondo comma.

271    Nel caso di specie, il ricorrente è risultato vittorioso dinanzi alla Corte e le sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata sono state accolte. Viene quindi operata una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente. Infatti, sebbene il ricorrente sia risultato soccombente nel procedimento sommario nonché con riferimento a varie conclusioni nel procedimento successivo al rinvio, l’accertata illegittimità della decisione impugnata, causata dalla violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione, giustifica, nelle circostanze del caso di specie, che quest’ultima sopporti integralmente le spese, conformemente alle conclusioni del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del sig. Luigi Marcuccio dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio), è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal sig. Marcuccio.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 2011.

Firme


Indice


Contesto normativo

Fatti

Rapporti del ricorrente con il capo delegazione e decisioni di riassegnazione

Stato di salute del ricorrente

Alloggio di servizio del ricorrente a Luanda

Procedimento di primo grado ed impugnazione dinanzi alla Corte

Procedimento e conclusioni successivi al rinvio

In diritto

Sulla portata della controversia dinanzi al giudice di rinvio

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle domande di annullamento delle note del 13 e 14 novembre 2001

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di annullamento del parere o dei pareri del comitato

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di annullamento di «ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, di quelli inerenti l’eventuale reclutamento di altro funzionario» per ricoprire la posizione del ricorrente in Angola

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle domande di pagamento delle indennità e di risarcimento del ricorrente

Sulle domande di condanna della Commissione al pagamento delle indennità connesse alle funzioni del ricorrente in Angola e di risarcimento del danno materiale

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle domande di condanna della Commissione al risarcimento del danno morale ed esistenziale

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di provvedimenti istruttori

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.