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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2003 nella causa T-235/02, Strongline A/S contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1

("Marchio comunitario ( Procedura di opposizione ( Mancata presentazione di prove nella lingua della procedura di opposizione ( Regola 17, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 ( Ricorso manifestamente infondato")

    Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-235/02, Strongline A/S, con sede in Glostrup (Danimarca), rappresentata dall'avv. J.S. Ørndrup, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (agente: sig. O. Waelbroeck), interveniente in primo grado Scala Inc., con sede in Exton, Pensilvania (Stati Uniti d'America), rappresentata dal sig. R.M. Hiddleston, solicitor, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2002 (procedimento R 830/2001-1), relativa al rigetto di un'opposizione per mancata prova dei diritti derivanti da marchi anteriori, il presidente del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 17 novembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

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1 - (GU C 233 del 28.9.02