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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 5 agosto 2002 dalla Strongline A/S contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni).

(Causa T-235/02)

Lingua processuale: l'inglese

Il 5 agosto 2002 la Strongline A/S, rappresentata dallo studio legale Jacob S. Ørndrup at Gorrissen, Federspiel, Kierkegaard di Copenhagen (Danimarca), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione 27 maggio 2002 emessa nel caso R 830/2001-1 dalla prima commissione di ricorso,

(rimettere il caso alla prima commissione di appello,

(disporre che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa sostenute.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:                    Scala Inc., USA

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:    Marchio denominativo "SCALA" per programmi per elaboratori elettronici della classe 9

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione: Il ricorrente

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:Marchio danese registrato sotto il n. VR 1300 1989 SCALA (marchio denominativo) il 17 marzo 1989 e marchio tedesco registrato sotto il n. 2059843 SCALA (marchio denominativo) il 15 marzo 1994. Questi due marchi sono registrati per merci classificate nelle classi 9 e 16. L'opposizione del ricorrente era basata su alcuni dei prodotti per i quali il marchio precedente era registrato, e specificatamente "programmi di calcolo registrati su supporti per banche dati" (counterprograms stored on datacarriers) e "programmi di elaborazione dati registrati su supporti per banche dati" (date processing programs stored on data carriers) rientranti nella classe 9 ed era diretta avverso tutti i prodotti specificati nella domanda della Scala Inc.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:    Rigetto della domanda

Motivi di ricorso:(I documenti prodotti dal richiedente alla divisione di opposizione erano conformi alla regola 16, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario.

(La registrazione del marchio comunitario della Scala Inc. costituisce una violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, dal momento che il richiedente è il titolare di due precedenti e identici marchi, che sono registrati per merci identiche o simili.

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