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Ricorso proposto l'8 gennaio 2013 - National Iranian Gas Company / Consiglio

(Causa T-9/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: The National Iranian Gas Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC;

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società NIGC nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC;

annullare altresì il regolamento di esecuzione n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società NIGC nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012;

dichiarare inapplicabile nei confronti della National Iranian Gas Company, il regolamento n. 267/2012, la decisione 2010/413/PESC come modificata dalle decisioni 2012/35/PESC e 2012/635/PESC nelle disposizioni che introducono e successivamente modificano la lettera c) dell'articolo 20 della decisione 2010/413/PESC e includono la ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II;

e, in subordine, nel caso in cui l'articolo 1, punto 8 della decisione 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012 nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC non sia annullato, dichiararlo inapplicabile nei confronti della National Iranian Gas Company;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sull'inapplicabilità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC2 come inserito e modificato dalle decisioni 2012/35/PESC4 e 2012/635/PESC, nonché sull'illegittimità dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC che modifica l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, in quanto tali decisioni si basano su nozioni imprecise ed indeterminate, contrarie al diritto di proprietà ed al principio di proporzionalità.

Secondo motivo, vertente su un'irregolarità procedurale e sull'incompetenza del Consiglio ad agire da solo in forza dell'articolo 215 TFUE.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Consiglio si è basato su elementi vaghi ed imprecisi che non possono essere accertati.

Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, in quanto quest'ultima risulta privata del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del suo diritto di proprietà, dato che la decisione impugnata sarebbe inficiata da un'insufficiente motivazione, il che non consentirebbe alla ricorrente stessa di presentare utilmente le sue osservazioni ed al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. La ricorrente sostiene di non aver avuto accesso alla documentazione del suo fascicolo dinanzi al Consiglio.

Quinto motivo, vertente su una mancanza di prove nei confronti della ricorrente, in quanto il Consiglio si basa su semplici allegazioni.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Consiglio avrebbe dedotto dal fatto che la ricorrente era un'impresa pubblica la conclusione che essa forniva il suo sostegno finanziario al governo iraniano.

Settimo motivo, vertente sull'inesattezza materiale dei fatti, in quanto la ricorrente non è una società posseduta e gestita dallo Stato e la ricorrente non ha fornito il suo sostegno finanziario al governo iraniano.

Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto le restrizioni apportate al diritto di proprietà della ricorrente ed al suo diritto di esercitare un'attività economica erano sproporzionate rispetto alla finalità perseguita. La ricorrente sostiene che il congelamento dei suoi capitali non soddisfa l'obiettivo perseguito, dato che essa non è implicata nell'attuazione del programma nucleare riconducibile al governo iraniano.

Nono motivo, vertente su un difetto di base giuridica per il regolamento di esecuzione n. 945/2012.

Decimo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione n. 945/2012 sarebbe inficiato da incompetenza e da un'insufficiente motivazione.

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1 - Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come rettificata.

2 - Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22), come rettificata.

3 - Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).

4 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).