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Ordinanza del Tribunale del 3 aprile 2014 – ADEAS/Commissione

(Causa T-7/13)1

(«Ricorso di annullamento – Aiuto di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni – Associazione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. L. Lefort des Ylouses e A. S. Gay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08), riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom, al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica francese.

L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 79 del 16.3.2013.