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Ricorso proposto il 14 giugno 2011 - ABN AMRO Group / Commissione

(Causa T-319/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABN AMRO Group NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti W. Knibbeler e P. van den Berg)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 5 della decisione della Commissione 5 aprile 2011 concernente le misure C 11/2009 (ex NN 53b/2008, NN 2/2010 e N 19/2010) adottate dallo Stato olandese a favore della ABN AMRO Group NV;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata relativamente alla portata del divieto di procedere ad acquisizioni contenuto nell'art. 5 sono viziate dai seguenti errori di diritto e devono quindi essere annullate:

violazione dell'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE ed errata applicazione dei principi e degli orientamenti definiti nelle comunicazioni della Commissione1;

violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'approvazione delle misure di aiuto è stata subordinata ad un divieto di procedere ad acquisizioni che risulta inadeguato, non necessario e sproporzionato;

violazione del principio di parità di trattamento, in quanto è stato imposto un divieto di procedere ad acquisizioni molto più rigoroso rispetto a divieti di questo tipo imposti dalla Commissione in altri casi;

violazione del principio di buona amministrazione in conseguenza del fatto di non avere analizzato attentamente e singolarmente tutti gli aspetti rilevanti del caso in questione, compresa la necessità e le conseguenze del divieto di procedere ad acquisizioni imposto con la decisione, e violazione dell'art. 296 TFUE derivante dalla carenza di motivazione della citata decisione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata relativamente alla durata del divieto di procedere ad acquisizioni contenuto nell'art. 5 sono viziate dai seguenti errori di diritto e di valutazione, e devono quindi essere annullate:

violazione dell'art. 345 TFUE, in quanto la durata del divieto di procedere ad acquisizioni dipende dalla partecipazione detenuta dallo Stato;

violazione dell'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE ed errata applicazione dei principi e degli orientamenti definiti nelle comunicazioni della Commissione2;

violazione del principio della parità di trattamento, in quanto è stato imposto un divieto di procedere ad acquisizioni di durata notevolmente superiore rispetto ai divieti di questo tipo imposti dalla Commissione in altri casi;

violazione dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione.

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1 - Comunicazione della Commissione - L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU 2008 C 270, pag. 8); Comunicazione della Commissione - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU 2009 C 10, pag. 2); Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU 2009 C 72, pag. 1); Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009 C 195, pag. 9).

2 - Cfr. nota 1.