Language of document : ECLI:EU:T:2008:402

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

24 settembre 2008

Causa T‑105/08 P

Kris Van Neyghem

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rigetto del ricorso in primo grado – Assunzione – Concorso generale – Mancata ammissione alla prova orale – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Kris Van Neyghem sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa – Ricevibilità

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 6)

3.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle prestazioni dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      Censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella sentenza impugnata sono ricevibili, in fase di impugnazione, qualora il ricorrente sostenga che il Tribunale della funzione pubblica ha effettuato accertamenti la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo o che ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti. Tale snaturamento sussiste quando, senza far ricorso a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta.

(v. punti 29 e 32)

Riferimento: Corte 24 ottobre 2002, causa C‑82/01 P, Aéroports de Paris/Commissione (Racc. pag. I‑9297, punto 56), e Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punti 32‑35 e 37)

2.      L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui devono essere soggetti i suoi lavori ai sensi dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto. Di conseguenza, la commissione giudicatrice, motivando la sua decisione di non ammettere un candidato ad una prova, può limitarsi a rivelare al candidato i giudizi e i punti che gli sono stati attribuiti e non è tenuto a precisare le risposte che sono state ritenute insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state ritenute insufficienti.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento: Corte 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punto 24); Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punto 44), e Tribunale 19 febbraio 2004, causa T‑19/03, Konstantopoulou/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑107, punto 27)

3.      I giudizi di una commissione giudicatrice quando valuta le conoscenze e le capacità dei candidati, nonché le decisioni con le quali essa constata l’insuccesso di un candidato in una prova costituiscono l’espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione del candidato in occasione della prova. La commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale per valutare i risultati delle prove di un concorso, e la fondatezza dei suoi giudizi di valore può essere sindacata dal giudice comunitario solo in caso di violazione evidente delle norme che disciplinano i suoi lavori, di errore manifesto, di sviamento di potere, o ancora se i limiti del suo potere discrezionale sono stati manifestamente ecceduti.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento: Corte 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione (Racc. pag. 2643, punto 11); Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑200/97, Jiménez/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑73, punto 40), e Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑294/03, Gibault/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑635, punto 41)