Language of document : ECLI:EU:T:2006:159

Cause riunite da T-218/03 a T-240/03

Cathal Boyle e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Pesca — Programmi di orientamento pluriennali — Richieste di aumentare gli obiettivi per migliorare la sicurezza — Decisione 97/413/CE — Rifiuto della Commissione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza della Commissione»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 2003/245)

2.      Pesca — Politica comune delle strutture — Programmi di orientamento pluriennali

(Decisione del Consiglio 97/413, artt. 4, n. 2, e 9; decisione della Commissione 2003/245)

1.      La decisione 2003/245, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, benché indirizzata agli Stati membri interessati, riguarda una serie di imbarcazioni i cui nomi compaiono tutti nell’allegato II alla detta decisione. Essa dev’essere quindi considerata, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, come un insieme di decisioni individuali, che riguardano ognuna la situazione giuridica dei proprietari di tali imbarcazioni.

Infatti, il numero e l’identità dei proprietari di imbarcazioni di cui trattasi erano determinati e verificabili già prima della data della decisione impugnata e la Commissione era in condizione di sapere che la sua decisione avrebbe influito solo sugli interessi e sulla posizione di tali proprietari. La decisione riguarda pertanto una cerchia circoscritta di persone determinate al momento della sua adozione e di cui la Commissione intendeva regolare i diritti. Ne consegue che la situazione di fatto, in tal modo creata, contraddistingue i ricorrenti rispetto a qualsiasi altra persona e li individua in maniera analoga a quella di un destinatario.

I proprietari delle imbarcazioni sono parimenti direttamente interessati dato che è la Commissione, in quanto unica autorità competente in materia, a pronunciarsi in via definitiva sull’ammissibilità di un aumento di capacità di talune imbarcazioni particolari. Tale effetto risulta esclusivamente dalla normativa comunitaria, in quanto la Commissione è l’unica autorità competente ad applicare l’art. 4, n. 2, della decisione 97/413, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento. Le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale per quanto riguarda il loro obbligo di eseguire la decisione 2003/245. Esse non hanno alcuna scelta né alcun margine di manovra per quanto riguarda l’attribuzione della capacità supplementare in materia di sicurezza e devono attuare tale decisione in modo puramente automatico, senza intervento di altre norme intermedie.

(v. punti 47-49, 54, 56-57)

2.      L’art. 4, n. 2, della decisione 97/413, relativa agli obiettivi e modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento, non prevede alcun limite per quanto riguarda l’età dell’imbarcazione che può usufruire di un aumento di capacità in materia di sicurezza. La nozione di miglioramenti ivi prevista non si riferisce a miglioramenti apportati a un’imbarcazione in particolare, ma alla flotta nazionale. Parimenti, non è necessario, per assicurare l’obiettivo della detta decisione di conservazione degli stock di pesce nelle acque comunitarie, che le nuove imbarcazioni siano escluse dal regime stabilito dal citato articolo.

Di conseguenza, la Commissione ha violato i limiti delle sue competenze esecutive adottando, nella decisione 2003/245, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, criteri non previsti nella normativa applicabile nel caso di specie.

(v. punti 105, 108-110, 134)