Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 novembre 2004

nella causa T-303/04 R, European Dynamics SA contro Commissione delle Comunità europee

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara comunitaria - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Assenza)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-303/04 R, European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. S. Pappas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Parpala e E. Manhaeve, assistiti dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione, da una parte, della decisione della Commissione 4 giugno 2004 [DIGIT/R2/CTR/mas D (2004) 324] di classificare solo in seconda posizione l'offerta presentata, a seguito di una gara d'appalto per la prestazione di servizi informatici, dal raggruppamento di cui la richiedente è membro e, dall'altra, della decisione della Commissione 14 luglio 2004 [DG DIGIT/R2/CTR/mas D (2004) 811] che respinge i reclami 21 giugno, 1°, 5 e 8 luglio 2004 proposti dalla richiedente contro l'assegnazione dell'appalto ad un altro raggruppamento, il presidente del Tribunale ha emesso il 10 novembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)    Le spese sono riservate.

____________