Language of document : ECLI:EU:T:2004:332

Causa T‑303/04 R

European Dynamics SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Assenza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Nesso di causalità tra il danno lamentato e l’atto impugnato

(Art. 242 CE)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno finanziario

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno non finanziario

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1.      Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultimo provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura. Pertanto, se il richiedente non dimostra il nesso tra il preteso danno e gli atti di cui chiede la sospensione dell’esecuzione, il provvedimento provvisorio non può essere considerato pertinente e necessario per evitare l’insorgere del danno fatto valere.

(v. punti 65‑66, 70)

2.      Un danno di ordine finanziario non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile, in quanto può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria, in particolare mediante un eventuale ricorso per risarcimento ai sensi dell’art. 288 CE.

(v. punto 72)

3.      La decisione di non aggiudicazione di un appalto pubblico non ha necessariamente l’effetto di causare un danno irreparabile alla reputazione e alla credibilità degli offerenti la cui offerta sia stata estromessa. Infatti, la partecipazione a una gara pubblica, per sua natura altamente competitiva, comporta necessariamente rischi per tutti i partecipanti, e l’eliminazione di un offerente in forza delle norme della gara non presenta, di per sé, alcun carattere pregiudizievole.

(v. punto 82)