Language of document : ECLI:EU:T:2014:948

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

13 novembre 2014 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Interesse ad agire – Onere della prova – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

Nella causa T‑653/11,

Aiman Jaber, residente a Lattakia (Siria), rappresentato da M. Ponsard, D. Amaudruz e A. Boesch, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e S. Kyriakopoulou, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 136, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 136, pag. 45), della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 164, pag. 14), del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 164, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 199, pag. 74), del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 199, pag. 33), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 218, pag. 20), del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1), della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 247, pag. 3), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 269, pag. 33), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 53), della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 55), del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 319, pag. 8), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 110, pag. 36), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 156, pag. 10), della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 45), della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 80), del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 20), del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 23), della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 59), della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 81), del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 196, pag. 8), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska‑Białecka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il ricorrente, sig. Aiman Jaber, è un cittadino siriano, avente una formazione in ingegneria meccanica, che svolge un’attività commerciale nel settore dell’acciaio, dei materiali da costruzione nonché dell’importazione e dell’esportazione di prodotti agricoli.

 Decisione 2011/273 e regolamento n. 442/2011

2        Condannando fermamente la violenta repressione delle pacifiche manifestazioni di protesta avvenute in varie località della Siria e chiedendo alle forze di sicurezza siriane di dar prova di moderazione anziché procedere a repressioni, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 9 maggio 2011, la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11). Data la gravità della situazione, il Consiglio ha imposto un embargo sulle armi, un divieto di esportazioni di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, restrizioni all’ammissione nell’Unione europea, nonché un congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone ed entità responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile siriana.

3        I nomi delle persone responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile in Siria, nonché quelli delle persone, fisiche o giuridiche, e delle entità ad esse associate sono indicati nell’allegato alla decisione 2011/273. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può modificare detto allegato. Il nome del ricorrente non vi compare.

4        Dato che talune misure restrittive adottate nei confronti della Siria rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato FUE, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1). Tale regolamento è sostanzialmente identico alla decisione 2011/273, ma prevede talune possibilità di svincolo dei capitali congelati. L’elenco delle persone, delle entità e degli organismi riconosciuti quali responsabili della repressione di cui trattasi o associati ai responsabili summenzionati, contenuto nell’allegato II di detto regolamento, è identico a quello contenuto nell’allegato alla decisione 2011/273. Il nome del ricorrente non vi compare. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 442/2011, qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure restrittive previste, esso modifica di conseguenza l’allegato II e riesamina, inoltre, l’elenco ivi contenuto periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

5        Con la decisione di esecuzione 2011/488/PESC, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 199, pag. 74), il Consiglio ha modificato la decisione 2011/273 al fine, in particolare, di applicare le misure restrittive in questione ad altre persone ed entità. Oltre al nome del ricorrente, alla riga 4 della tabella dell’allegato alla suddetta decisione figurano diverse annotazioni, tra cui la data di inserimento di tale nome nell’elenco di cui trattasi, vale a dire il «1° agosto 2011», il luogo di nascita e la seguente motivazione:

«Collaboratore di Mahir al‑Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha».

6        Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e della decisione 2011/273, il regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011, che attua il regolamento n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 99, pag. 33). Il nome del ricorrente è riportato alla riga 4 della tabella dell’allegato al suddetto regolamento di esecuzione con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

7        Il 2 agosto 2011, il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone a cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273, attuata dalla decisione di esecuzione 2011/488, e dal regolamento n. 442/2011, attuato dal regolamento di esecuzione n. 755/2011 (GU C 227, pag. 3).

8        La decisione 2011/273 e il regolamento n. 442/2011 sono stati inoltre attuati o modificati, in particolare, dagli atti seguenti, che non menzionano il nome del ricorrente negli elenchi presenti in allegato:

–        la decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 136, pag. 91), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 136, pag. 45);

–        la decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 164, pag. 14), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 164, pag. 1);

–        la decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 218, pag. 20), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1);

–        la decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 228, pag. 16), e il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 228, pag. 1);

–        la decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 247, pag. 17), e il regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 247, pag. 3);

–        la decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 269, pag. 33), e il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18);

–        la decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 53), e il regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 1);

–        la decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 55), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 3);

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 319, pag. 8).

 Decisione 2011/782 e regolamento n. 36/2012

9        Con la decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), il Consiglio, data la gravità della situazione in Siria, ha ritenuto necessario imporre misure restrittive supplementari. A fini di chiarezza, le misure imposte dalla decisione 2011/273 e le misure supplementari sono state riunite in un unico atto giuridico. La decisione 2011/782 prevede, all’articolo 18, restrizioni all’ammissione nel territorio dell’Unione e, all’articolo 19, il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone e delle entità il cui nome compare nel suo allegato I. Il nome del ricorrente è riportato, in tale allegato, alla riga 34 della tabella contenente l’elenco in questione, intitolata «A. Persone», con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

10      Il 2 dicembre 2011, il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782 e dal regolamento n. 442/2011, attuato dal regolamento di esecuzione n. 1244/2011 (GU C 351, pag. 14).

11      Il regolamento n. 442/2011 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1). Il nome del ricorrente è riportato alla riga 34 della tabella dell’allegato II a quest’ultimo regolamento con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

12      Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicavano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, e dal regolamento n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Siria (GU C 19, pag. 5).

13      La decisione 2011/782 e il regolamento n. 36/2012 sono stati inoltre attuati o modificati, in particolare, dagli atti seguenti, che non menzionano il nome del ricorrente negli elenchi presenti in allegato:

–        la decisione 2012/122/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 54, pag. 14), e il regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 54, pag. 1);

–        la decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 87, pag. 103), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45);

–        la decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 110, pag. 36);

–        la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3);

–        il regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 156, pag. 10);

–        la decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 45);

–        la decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 80), il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 20), e il regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 23);

–        la decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 59), la decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 81), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 196, pag. 8).

 Decisione 2012/739

14      Con la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), le misure restrittive in questione sono state riunite in un unico atto giuridico. Il nome del ricorrente è riportato alla riga 33 della tabella dell’allegato I alla decisione 2012/739 con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

15      Il 30 novembre 2012 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/739 e dal regolamento n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU C 370, pag. 6).

16      La decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), è diretta ad aggiornare l’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive, contenuto nell’allegato I alla decisione 2012/739. Il nome del ricorrente è riportato alla riga 33 della tabella dell’allegato I con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

17      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), contiene informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

18      Il 23 aprile 2013 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/739, attuata dalla decisione di esecuzione 2013/185, e dal regolamento n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione n. 363/2013 (GU C 115, pag. 5).

 Decisione 2013/255

19      Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14). Il nome del ricorrente è riportato alla riga 33 della tabella dell’allegato I a detta decisione con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/488.

20      Il 1° giugno 2013 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255 e dal regolamento n. 36/2012 (GU C 155, pag. 1).

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 dicembre 2011, il ricorrente ha proposto il presente ricorso di annullamento avverso la decisione 2011/273, come attuata o modificata fino alla data di proposizione di detto ricorso, comprese tutte le decisioni di modifica o di esecuzione; il regolamento n. 442/2011, come attuato o modificato fino alla data di proposizione di tale ricorso, compresi tutti i regolamenti di modifica o di esecuzione, e la decisione 2011/782, come attuata o modificata fino alla data di proposizione del ricorso in questione, nella parte in cui tali atti lo riguardano.

22      Con separato atto, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, il ricorrente ha proposto domanda di procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

23      Con decisione del 29 marzo 2012, il Tribunale (Sesta Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.

24      Il 20 febbraio 2012, il Consiglio ha depositato nella cancelleria del Tribunale il controricorso.

25      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adeguare i capi della sua domanda per quanto riguarda la decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 19, pag. 33), il regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 19, pag. 6) e il regolamento n. 36/2012. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2012, il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda del ricorrente, sostenendo in particolare, da un lato, che i primi due atti indicati da quest’ultima non lo menzionavano e, dall’altro, che il ricorso avverso il regolamento n. 36/2012 era stato proposto tardivamente. Con decisione del 4 aprile 2012, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a presentare una memoria di adeguamento dei capi della sua domanda, ma limitata al regolamento n. 36/2012. La memoria di adeguamento della domanda è stata depositata dal ricorrente presso detta cancelleria il 15 giugno 2012. Con lettera depositata presso la medesima cancelleria il 29 giugno 2012, il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni su tale memoria di adeguamento della domanda.

26      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adeguare i capi della sua domanda per quanto riguarda il regolamento n. 168/2012, la decisione 2012/122, il regolamento di esecuzione n. 266/2012 e la decisione di esecuzione 2012/172. Con lettera depositata presso detta cancelleria il 24 aprile 2014, il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda del ricorrente, sostenendo che gli atti indicati da quest’ultima non lo menzionavano. Con decisione del 1° giugno 2012, il Tribunale ha deciso di non autorizzare il deposito di una memoria di adeguamento della domanda.

27      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adeguare i capi della sua domanda per quanto riguarda la decisione 2012/206. La memoria di adeguamento della domanda è stata depositata dal ricorrente presso detta cancelleria il 22 giugno 2012. Con lettera depositata presso la medesima cancelleria il 3 luglio 2012, il Consiglio si è opposto all’adeguamento della domanda in quanto detta decisione non menzionava il ricorrente.

28      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adeguare i capi della sua domanda per quanto riguarda la decisione di esecuzione 2012/256 e il regolamento di esecuzione n. 410/2012. La memoria di adeguamento della domanda è stata depositata dal ricorrente presso detta cancelleria il 23 luglio 2012. Con lettera depositata presso la medesima cancelleria il 9 agosto 2012, il Consiglio si è opposto all’adeguamento della domanda in quanto tali atti non menzionavano il ricorrente.

29      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2012, il ricorrente ha adeguato la propria domanda chiedendo anche l’annullamento del regolamento n. 509/2012, della decisione 2012/322, della decisione di esecuzione 2012/335, del regolamento di esecuzione n. 2012/544, del regolamento n. 545/2012, del regolamento di esecuzione n. 673/2012, della decisione 2012/420 e della decisione di esecuzione 2012/424. Con lettera depositata presso la medesima cancelleria il 9 agosto 2012, il Consiglio si è opposto all’adeguamento della domanda in quanto tali atti non menzionavano il ricorrente.

30      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adeguare i capi della domanda per quanto riguarda la decisione 2012/739. La memoria di adeguamento della domanda è stata depositata dal ricorrente presso detta cancelleria il 7 gennaio 2013. Con lettera depositata presso la medesima cancelleria il 21 gennaio 2013, il Consiglio non ha manifestato obiezioni a tale adeguamento della domanda.

31      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2013, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adeguare i capi della sua domanda per quanto riguarda la decisione 2013/109/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2013, che modifica la decisione 2012/739 (GU L 58, pag. 8), il regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio, del 10 aprile 2013, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 102, pag. 1), la decisione di esecuzione 2013/185, la decisione 2013/186/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 101), e il regolamento di esecuzione n. 363/2013. Con memoria depositata presso detta cancelleria il 24 giugno 2013, il ricorrente ha adattato la propria domanda chiedendo soltanto l’annullamento di quest’ultimo regolamento, della decisione di esecuzione 2013/185 e della decisione 2013/255. Con lettera depositata presso la medesima cancelleria il 17 luglio 2013, il Consiglio non ha manifestato obiezioni a tale adeguamento.

32      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

33      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti, nonché a fornire determinati documenti. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta. Per contro, il rappresentante del ricorrente ha informato il Tribunale che non avrebbe risposto ai quesiti scritti.

34      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 giugno 2014.

35      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare, nella parte in cui tali atti lo riguardano, la decisione 2011/273, il regolamento n. 442/2011, la decisione di esecuzione 2011/302, il regolamento di esecuzione n. 504/2011, la decisione di esecuzione 2011/367, il regolamento di esecuzione n. 611/2011, la decisione di esecuzione 2011/488, il regolamento di esecuzione n. 755/2011, la decisione di esecuzione 2011/515, il regolamento di esecuzione n. 843/2011, la decisione 2011/522, il regolamento n. 878/2011, la decisione 2011/628, il regolamento n. 950/2011, la decisione 2011/684, il regolamento n. 1011/2011, la decisione 2011/735, la decisione di esecuzione 2011/736, il regolamento n. 1150/2011, il regolamento di esecuzione n. 1151/2011, la decisione 2011/782, il regolamento di esecuzione n. 1244/2011, il regolamento n. 36/2012, la decisione 2012/206, la decisione di esecuzione 2012/256, il regolamento di esecuzione n. 410/2012, il regolamento n. 509/2012, la decisione 2012/322, la decisione di esecuzione 2012/335, il regolamento di esecuzione n. 544/2012, il regolamento n. 545/2012, la decisione 2012/420, la decisione di esecuzione 2012/424, il regolamento di esecuzione n. 673/2012, la decisione 2012/739, la decisione di esecuzione 2013/185, il regolamento di esecuzione n. 363/2013 e la decisione 2013/255;

–        condannare il Consiglio alle spese.

36       Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile l’adeguamento della domanda riguardante il regolamento n. 36/2012, la decisione 2012/206, il regolamento di esecuzione n. 410/2012, la decisione di esecuzione 2012/256, il regolamento n. 509/2012, la decisione 2012/322, la decisione di esecuzione 2012/335, il regolamento di esecuzione n. 2012/544, il regolamento n. 545/2012, il regolamento di esecuzione n. 673/2012, la decisione 2012/420 e la decisione di esecuzione 2012/424;

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

37      Il Consiglio, senza sollevare un’eccezione ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura, invoca l’irricevibilità parziale del presente ricorso, a causa della tardività della sua proposizione e della carenza di interesse ad agire del ricorrente.

 Sulla tardività del ricorso

38      A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione comincia a decorrere dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

39      Peraltro, in materia di misure restrittive, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso un atto che impone dette misure nei confronti di una persona o di un’entità inizia a decorrere soltanto dalla data della comunicazione individuale di tale atto all’interessato, se il suo indirizzo è noto, oppure dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, qualora sia impossibile procedere alla comunicazione diretta dell’atto all’interessato (sentenza della Corte del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, Racc., EU:C:2013:258, punti da 59 a 62).

40      Dato che il regolamento di procedura prevede, all’articolo 102, paragrafo 1, un termine supplementare di quattordici giorni per proporre un ricorso contro gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si deve concludere che tale disposizione dev’essere applicata, per analogia, anche quando l’evento generatore del termine di ricorso è costituito da un avviso riguardante i suddetti atti, pubblicato anch’esso nella Gazzetta ufficiale. Infatti, le ragioni che hanno giustificato la concessione di un termine supplementare di quattordici giorni, relativamente agli atti pubblicati, sono parimenti valide per quanto riguarda gli avvisi pubblicati, contrariamente a quanto avviene per le comunicazioni individuali (sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T‑174/12 e T‑80/13, Racc., EU:T:2014:52, punti 64 e 65).

41      In primo luogo, per quanto riguarda l’atto introduttivo del giudizio, occorre rilevare che è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 dicembre 2011.

42      Da un lato, nella parte in cui, nell’atto introduttivo, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione 2011/273, come attuata dalla decisione di esecuzione 2011/488, e del regolamento n. 442/2011, come attuato dal regolamento di esecuzione n. 755/2011, si deve rilevare che il ricorso è stato proposto tardivamente.

43      Infatti, il Consiglio non ha inviato una notifica individuale al ricorrente. Tuttavia, ha attirato l’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273, attuata dalla decisione di esecuzione 2011/488, e dal regolamento n. 442/2011, attuato dal regolamento di esecuzione n. 755/2011, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 2 agosto 2011 (v. supra, punto 7). Pertanto, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 26 ottobre 2011, vale a dire ben prima della data di proposizione dell’atto introduttivo.

44      Il ricorrente addebita, tuttavia, al Consiglio di non avergli notificato individualmente la decisione 2011/273, come attuata dalla decisione di esecuzione 2011/488, e il regolamento n. 442/2011, come attuato dal regolamento di esecuzione n. 755/2011. A tal riguardo, sostiene che l’affermazione secondo cui il suo indirizzo non era noto al Consiglio è in contraddizione con la sua qualità di uomo d’affari, ben consolidata, e con la sua qualità di personalità molto conosciuta nell’ambito dell’élite economica siriana. Egli afferma inoltre che il termine per la proposizione di un ricorso inizia a decorrere solo dopo il procedimento di riesame dinanzi al Consiglio, che, nel caso di specie, si sarebbe concluso soltanto il 5 gennaio 2012, data in cui il Consiglio ha risposto per la prima volta alla domanda di riesame del ricorrente.

45      Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui le decisioni avrebbero dovuto essergli notificate individualmente in quanto il suo indirizzo era noto, va rilevato, innanzitutto, che l’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2011/273 dispone che il Consiglio comunichi la propria decisione alla persona o all’entità interessata, compresi i motivi dell’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive, direttamente se il suo indirizzo è noto, oppure mediante pubblicazione di un avviso, concedendogli la possibilità di presentare osservazioni.

46      Peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il Consiglio non è libero di scegliere arbitrariamente il mezzo per comunicare le proprie decisioni alle persone interessate. Emerge, infatti, dal punto 61 della citata sentenza Gbagbo e a./Consiglio, che la Corte ha inteso consentire una comunicazione indiretta degli atti di cui viene chiesto l’annullamento mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale nei soli casi in cui il Consiglio non possa procedere ad una notifica.

47      Nel caso di specie, non si può censurare il Consiglio per non aver inviato una notifica individuale. Infatti, va rilevato che le istituzioni dell’Unione non dispongono, in Siria, di risorse illimitate per ricercare gli indirizzi privati di tutte le persone fisiche soggette al regime delle misure restrittive, specialmente in periodi di rivolta. Peraltro, la prassi del Consiglio di inviare le notifiche alle persone fisiche soltanto al loro indirizzo privato, e non al loro indirizzo professionale, è giustificata poiché, in caso contrario, la notifica rischierebbe di essere aperta e letta da persone terze rispetto all’interessato, sebbene le misure restrittive rappresentino un settore sensibile. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, il Consiglio non aveva altra scelta che comunicare l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale.

48      Occorre peraltro respingere l’affermazione del ricorrente secondo cui il termine per proporre ricorso inizia a decorrere solo dopo il procedimento di riesame dinanzi al Consiglio. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il termine per proporre ricorso avverso un atto delle istituzioni dell’Unione è di due mesi dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dalla data in cui questi ne abbia avuto conoscenza. La possibilità di adire il Consiglio nell’ambito di un procedimento di riesame non comporta quindi una deroga a tale regola. Occorre ricordare, a tal riguardo, che, secondo giurisprudenza costante, si può derogare all’applicazione dei termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l’applicazione rigida delle stesse norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza della Corte del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, Racc. pag. 3749, punto 10, e ordinanze della Corte del 5 febbraio 1992, Francia/Commissione, C‑59/91, Racc. pag. I‑525, punto 8, e del 7 maggio 1998, Irlanda/Commissione, C‑239/97, Racc. pag. I‑2655, punto 7).

49      Dall’altro lato, nella parte in cui, nell’atto introduttivo, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione 2011/782, il ricorso è stato proposto nel rispetto dei termini prescritti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura. A tal riguardo, va rilevato che, poiché, da una parte, il Consiglio ha attirato l’attenzione delle persone e delle entità destinatarie della decisione con un avviso pubblicato il 2 dicembre nella Gazzetta ufficiale (v. supra, punto 10) e, dall’altra, l’atto introduttivo è stato presentato il 26 dicembre 2011, il ricorso è stato proposto tempestivamente per quanto riguarda detta decisione. Pertanto, non è necessario tener conto di altri fattori, quali la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o la data della notifica individuale al ricorrente.

50      Ne consegue che il ricorso non può essere considerato tempestivamente proposto per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione 2011/273, come attuata dalla decisione di esecuzione 2011/488, e del regolamento n. 442/2011, come attuato dal regolamento di esecuzione n. 755/2011. Per contro, esso lo è stato per quanto riguarda la decisione 2011/782.

51      In secondo luogo, per quanto concerne le domande di adeguamento dei capi della domanda, va constatato che sono state presentate tempestivamente a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, T‑110/12, Racc., EU:T:2013:411, punti 16 e 17). Infatti, ciascuna di tali domande è stata presentata entro i due mesi successivi alla data di adozione dell’atto (v. supra, punti da 25 a 31). Pertanto, non è necessario tener conto di altri fattori, quali la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o la data della notifica individuale al ricorrente.

52      Alla luce di quanto sopra, tutte le domande di adeguamento dei capi della domanda devono essere considerate ricevibili ratione temporis.

 Sull’interesse ad agire

53      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

54      Secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa dimostri di possedere un interesse esistente ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato (sentenza della Corte del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc. pag. I‑6189, punto 33, e sentenza del Tribunale del 28 settembre 2004, MCI/Commissione, T‑310/00, Racc. pag. II‑3253, punto 44).

55      L’interesse ad agire deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, il che presuppone che il ricorso possa, per il suo oggetto e per il risultato a cui tende, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 42, e ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2011, Fellah/Consiglio, T‑255/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).

56      Tale beneficio può riguardare gli interessi materiali, gli interessi morali o le aspettative di carriera dell’interessato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 27 giugno 1973, Kley/Commissione, 35/72, Racc. pag. 679, punto 4, e sentenza del Tribunale del 28 maggio 1998, W/Commissione, T‑78/96 e T‑170/96, Racc. PI pagg. I‑A 239 e II‑745, punto 47).

57      Nel caso di specie, il Consiglio afferma che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda gli atti che non menzionano il ricorrente, in quanto quest’ultimo non avrebbe, per tale ragione, alcun interesse ad agire. Analogamente, sostiene che la domanda di annullamento relativa alla decisione 2011/273 è irricevibile per carenza di interesse ad agire, poiché tale atto è stato abrogato e sostituito dalla decisione 2011/782.

–       Sugli atti che non menzionano il nome del ricorrente

58      In primo luogo, per quanto riguarda gli atti avverso i quali il ricorrente non avrebbe interesse ad agire in quanto non menzionerebbero il suo nome, va constatato che, fra tutti gli atti impugnati nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio, soltanto la decisione 2011/782, che abroga la decisione 2011/273, fa riferimento esplicito al ricorrente nei suoi allegati. Di conseguenza, il ricorrente aveva, al momento della proposizione di detto ricorso, un interesse a chiedere al Tribunale l’annullamento di tale atto, in quanto l’annullamento stesso è in grado di procurare al ricorrente la cancellazione del suo nome dagli elenchi delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti impugnati nell’ambito delle memorie di adeguamento della domanda, il ricorrente chiede l’annullamento di diversi atti adottati dal Consiglio, che attuano o modificano la decisione 2011/782 e il regolamento n. 36/2012, nonché le decisioni 2012/739 e 2013/255.

60      A tal riguardo, va constatato che soltanto il regolamento n. 36/2012, come attuato dal regolamento di esecuzione n. 363/2013, la decisione 2012/739, come attuata dalla decisione di esecuzione 2013/185, e la decisione 2013/255 fanno esplicito riferimento al ricorrente. Infatti, per quanto riguarda tali atti, o il nome del ricorrente è inserito negli elenchi relativi alle misure restrittive allegati agli atti di base, o le indicazioni relative a tali inserimenti sono state sostituite. Per questo motivo, occorre constatare che il ricorrente mantiene un interesse ad agire avverso gli atti in parola in quanto il loro annullamento comporterebbe la cancellazione del suo nome dagli elenchi di cui trattasi. Per contro, ciò non vale per gli altri atti oggetto delle memorie di adeguamento della domanda, che non menzionano affatto il ricorrente.

61      Di conseguenza, alla luce delle conclusioni tratte supra ai punti 50, 52, 58 e 60, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro i seguenti atti:

–        la decisione 2011/273, come attuata o modificata dalle decisioni di esecuzione 2011/302, 2011/367, 2011/515 e 2011/736 nonché dalle decisioni 2011/522, 2011/628, 2011/684 e 2011/735;

–        il regolamento n. 442/2011, come attuato o modificato dai regolamenti di esecuzione n. 504/2011, n. 611/2011, n. 843/2011, n. 1151/2011 e n. 1244/2011 nonché dai regolamenti n. 878/2011, n. 950/2011, n. 1011/2011 e n. 1150/2011;

–        le decisioni di esecuzione 2012/256, 2012/335 e 2012/424 nonché le decisioni 2012/206, 2012/322 e 2012/420, che attuano o modificano la decisione 2011/782;

–        i regolamenti di esecuzione n. 410/2012, n. 2012/544 e n. 673/2012 nonché i regolamenti n. 509/2012, n. 545/2012 e n. 325/2013, che attuano o modificano il regolamento n. 36/2012.

–       Sugli atti abrogati e sostituiti

62      Per quanto riguarda gli atti avverso i quali il ricorrente non avrebbe interesse ad agire perché non sarebbero più in vigore, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che la decisione 2011/782 è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2012/739 e che quest’ultima non è più in vigore dal 1° giugno 2013, ai sensi del suo articolo 31, paragrafo 1.

63      Va quindi constatato che, dalle loro rispettive date di abrogazione e di scadenza, le decisioni 2011/782 e 2012/739 hanno cessato di produrre effetti giuridici.

64      Secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento, un ricorrente può mantenere un interesse a far annullare un atto abrogato nel corso del giudizio se l’annullamento di tale atto sia ancora idoneo, con il suo esito, a produrre conseguenze giuridiche (v. ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2013, Divandari/Consiglio, T‑497/10, punto19 e giurisprudenza ivi citata).

65      La persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subito (sentenza della Corte del 6 giugno 2013, Ayadi/Commissione, C‑183/12 P, Racc., EU:C:2013:369, punto 63).

66      Orbene, spetta allo stesso ricorrente dimostrare l’interesse ad agire avverso atti abrogati (ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013, Post Invest Europe/Commissione, T‑413/12, punto 22).

67      Nel caso di specie, non risulta né dal fascicolo della presente causa, né dalle risposte fornite dal ricorrente a tal riguardo in udienza, che l’annullamento degli atti impugnati che non sono più in vigore potrebbe ancora procurargli un beneficio. A tal riguardo, va rilevato in particolare che il ricorrente ha omesso di rispondere, nella replica, agli argomenti del Consiglio, dedotti nel suo controricorso, secondo i quali il ricorrente non aveva più interesse ad agire avverso atti abrogati. In tale contesto, egli non ha dimostrato il proprio interesse ad agire conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 66 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio, T‑128/12 e T‑182/12, punti 34 e 35, e del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T‑42/12 e T‑181/12, punti 31 e 32).

68      Ne consegue che il ricorrente non ha specificato il proprio interesse ad agire avverso le decisioni 2011/782, 2012/739 e 2013/185. Il Tribunale giudica pertanto che non occorre più statuire sul presente ricorso, nella parte in cui è diretto contro tali atti.

 Conclusione sulla ricevibilità

69      Alla luce delle valutazioni effettuate ai precedenti punti da 37 a 68, il presente ricorso è ricevibile soltanto per quanto riguarda il regolamento n. 36/2012, il regolamento di esecuzione n. 363/2013 e la decisione 2013/255, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente (in prosieguo: gli «atti impugnati»).

 Nel merito

70      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi. Il primo verte su violazioni dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione, del diritto al contraddittorio e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo verte su violazioni del diritto di proprietà e della libertà economica.

71      Con il suo primo motivo, il ricorrente addebita al Consiglio di aver violato il suo diritto alla difesa, l’obbligo di motivazione, il suo diritto al contraddittorio e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A tal riguardo, egli rileva che, secondo la giurisprudenza, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, cosicché il rispetto di tali diritti è una condizione di legittimità degli atti che quest’ultima adotta.

72      A tal proposito, il ricorrente formula, in sostanza, tre censure.

73      In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Consiglio non gli ha inviato alcuna notifica formale idonea a consentirgli di conoscere i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi delle persone soggette alle misure restrittive previste dagli atti impugnati. Egli afferma che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva implica, in particolare, che il Consiglio è tenuto a comunicare alla persona o all’entità destinataria delle misure restrittive i motivi alla base dell’inserimento del suo nome nei suddetti elenchi. Inoltre, evidenzia che il Consiglio non ha risposto alle sue domande, limitandosi a confermare il mantenimento dell’iscrizione del suo nome in tali elenchi.

74      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Consiglio si è limitato, nella fattispecie, ad esporre considerazioni vaghe e generiche per giustificare l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi. Al riguardo, egli rammenta che, secondo la giurisprudenza, se si tiene conto del fatto che le persone e le entità oggetto di misure restrittive non hanno diritto a un’audizione preliminare, l’osservanza dell’obbligo di motivazione risulta ancor più rilevante. Tale motivazione dovrebbe riguardare non solo il fondamento normativo dell’applicazione dell’atto di cui trattasi, ma anche le ragioni specifiche e concrete in base alle quali il Consiglio ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che le persone o le entità interessate debbano essere oggetto di misure restrittive. Infine, egli sostiene che l’insufficienza di motivazione degli atti dell’Unione non può essere ovviata da spiegazioni fornite nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.

75      In terzo luogo, il ricorrente contesta i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi e sostiene che il Consiglio non ha soddisfatto l’onere della prova che gli incombe a tal riguardo.

76      Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.

77      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto la terza censura.

78      A sostegno della terza censura, il ricorrente afferma che il Consiglio non ha dimostrato in modo giuridicamente valido i motivi che giustificherebbero l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. Egli addebita a quest’ultimo di non aver fornito elementi di prova che dimostrino i suoi rapporti con il sig. Maher al‑Assad e con la milizia Shabiha. Sottolinea che è al Consiglio che incombe l’onere della prova e che esso non può basarsi su presunzioni.

79      Il Consiglio ricorda, innanzitutto, che, nel campo delle misure restrittive, il Tribunale è tenuto ad esercitare soltanto un controllo limitato sulla legittimità delle decisioni adottate dalle istituzioni dell’Unione. Sostiene inoltre che l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi di cui trattasi è giustificato, in particolare, in quanto quest’ultimo fa parte delle persone, legate al regime, che contribuiscono alle violazioni dei diritti umani. A tal riguardo, esso rileva che il ricorrente è stato oggetto della misura del congelamento dei capitali sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro, classificate come «Riservate UE». Esso fa riferimento inoltre a informazioni provenienti da fonti cosiddette «aperte». Esso considera che, sebbene il ricorrente contesti l’esattezza della motivazione, non ha fornito alcun elemento che ne dimostri l’inesattezza.

80      Secondo la giurisprudenza, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula in particolare che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una determinata persona negli elenchi di persone cui siano inflitte sanzioni, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (v. sentenza della Corte del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, Racc., EU:C:2013:518 – in prosieguo: la «sentenza Kadi II» – punto 119).

81      In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Occorre che le informazioni o gli elementi prodotti dall’autorità in questione suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell’Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto (sentenza Kadi II, punti da 121 a 123).

82      Nel caso di specie, va constatato innanzitutto che la sola motivazione addotta dal Consiglio per giustificare l’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi di cui trattasi consiste in estratti del documento datato 25 luglio 2011 e recante il riferimento «Coreu PESC/0317/11» (documento del Consiglio 5044/12). Tale documento contiene la stessa motivazione succinta ripresa negli atti impugnati, vale a dire, in particolare, che il ricorrente era collaboratore del sig. Maher al‑Assad nell’ambito della milizia Shabiha e che partecipava direttamente alla repressione sostenendo la milizia Shabiha. Il Consiglio non fornisce pertanto alcun elemento di prova aggiuntivo che possa suffragare, o almeno suggerire, l’esistenza di un rapporto tra il ricorrente e il sig. Maher al‑Assad.

83      Inoltre, il Consiglio ha prodotto, in allegato alle sue memorie, articoli pubblicati su vari siti Internet relativi alla milizia Shabiha per dimostrare i rapporti tra il ricorrente e detta milizia, in particolare il sito Internet Wikipedia, il sito Internet ufficiale dei Fratelli Musulmani e il sito Internet Saada Syria Forums. A prescindere dal fatto che tali informazioni siano o meno attendibili e siano state o meno effettivamente prese in considerazione dal Consiglio al momento dell’adozione degli atti impugnati, va constatato che solo due di tali documenti menzionano brevemente il nome del ricorrente e che nessuno di essi fornisce precisazioni sufficientemente comprovate sul ricorrente e sulla sua partecipazione alla milizia Shabiha.

84      Orbene, in risposta a un quesito del Tribunale in udienza, il Consiglio non è stato in grado di produrre alcun elemento di prova supplementare idoneo a comprovare i legami tra il ricorrente e il sig. Maher al‑Assad, da una parte, e la milizia Shabiha, dall’altra.

85      Di conseguenza, gli elementi forniti dal Consiglio non contengono alcun indizio idoneo a suffragare le sue affermazioni secondo cui, da una parte, il ricorrente intrattiene rapporti con il sig. Maher al‑Assad nell’ambito della milizia Shabiha e, dall’altra, è coinvolto direttamente nella repressione e nelle violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi dipendenti da tale milizia.

86      Ne consegue che il Consiglio non ha assolto l’onere della prova ad esso incombente in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, come interpretato dalla Corte nella sua sentenza Kadi II.

87      Occorre quindi accogliere la terza censura sollevata dal ricorrente a sostegno del primo motivo e annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del presente ricorso.

 Sull’efficacia nel tempo dell’annullamento degli atti impugnati

88      Ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. Dalla giurisprudenza risulta che tale disposizione consente al giudice dell’Unione di decidere la data a partire dalla quale le sue sentenze di annullamento hanno effetto (v. sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013, Nabipour e a./Consiglio, T‑58/12, punti 250 e 251, e giurisprudenza ivi citata).

89      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, che sia necessario mantenere l’efficacia nel tempo degli atti impugnati sino alla data di scadenza del termine per proporre impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte o, qualora sia stata proposta un’impugnazione entro tale termine, sino al rigetto dell’impugnazione.

90      Infatti, va ricordato che l’Unione ha adottato misure restrittive nei confronti della Siria a causa della repressione della popolazione civile di tale paese e che dette misure perseguono quindi obiettivi umanitari e pacifici.

91      Pertanto, occorre ponderare l’interesse del ricorrente a ottenere l’efficacia immediata della presente sentenza di annullamento con l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla politica dell’Unione in materia di misure restrittive nei confronti della Siria. La modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento di una misura restrittiva può essere quindi giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia delle misure restrittive e, in definitiva, da considerazioni imperative attinenti allo svolgimento delle relazioni internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.

92      Orbene, l’annullamento con effetto immediato degli atti impugnati, per la parte in cui riguardano il ricorrente, consentirebbe a quest’ultimo di trasferire tutte o parte delle sue attività finanziarie al di fuori dell’Unione, senza che il Consiglio possa all’occorrenza applicare tempestivamente l’articolo 266 TFUE al fine di porre rimedio alle irregolarità constatate nella presente sentenza, cosicché si rischierebbe di compromettere in modo grave e irreparabile l’efficacia di qualsiasi congelamento di beni che possa essere deciso in futuro dal Consiglio nei confronti del ricorrente.

93      Infatti, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 266 TFUE nel caso di specie, occorre rilevare che l’annullamento, con la presente sentenza, dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione deriva dal fatto che i motivi di tale inserimento non sono suffragati da prove sufficienti (v. supra, punti da 82 a 86). Benché spetti al Consiglio decidere le modalità di esecuzione della presente sentenza, un nuovo inserimento negli elenchi non può essere quindi escluso a priori. Infatti, nell’ambito di un nuovo esame, il Consiglio ha la possibilità di reinserire il nome del ricorrente negli elenchi in base a motivi sufficientemente comprovati.

94      Ne consegue che gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati devono essere mantenuti nei confronti del ricorrente sino alla data di scadenza del termine per proporre impugnazione o, qualora sia proposta un’impugnazione entro tale termine, sino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il Tribunale può ripartire le spese, o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

96      Nella fattispecie, poiché le parti risultano soccombenti rispettivamente su uno o più capi della domanda, si procederà a una giusta applicazione della citata disposizione statuendo che il Consiglio sopporti le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso, essendo tardivo, è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

2)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273, della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in quanto tali atti non riguardano il sig. Aiman Jaber.

3)      Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, e della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, in quanto tali atti sono stati abrogati e sostituiti.

4)      Sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardino il sig. Jaber:

–        il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012;

–        la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

5)      Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti, nei confronti del sig. Jaber, sino alla data di scadenza del termine per proporre impugnazione o, qualora sia proposta un’impugnazione entro tale termine, sino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.

6)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e un terzo di quelle sostenute dal sig. Jaber.

7)      Il sig. Jaber sopporterà due terzi delle proprie spese.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: il francese.