Language of document : ECLI:EU:T:2015:386





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 giugno 2015 –
H.P. Gauff Ingenieure / UAMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(causa T‑585/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Gauff JBG Ingenieure – Marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi anteriori GAUFF – Impedimenti relativi alla registrazione – Parziale rifiuto di registrazione – Domanda di restitutio in integrum – Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza resa necessaria dalle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1) (v. punti 22‑24)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d’applicazione – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1) (v. punto 25)

3.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità (v. punto 32)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 596/2013-1), relativa a una domanda di restitutio in integrum.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La Gauff GmbH & Co. Engineering KG sopporterà le proprie spese.