Language of document : ECLI:EU:T:2014:774

Causa T443/11

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd

e

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina – Status di impresa operante in economia di mercato – Termine per l’adozione della decisione relativa a tale status – Esame diligente e imparziale – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Onere della prova – Pregiudizio – Determinazione del margine di profitto – Definizione del prodotto in esame – Industria comunitaria – Nesso causale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Dazi diversi imposti a imprese diverse – Ricevibilità circoscritta per ciascuna impresa alle disposizioni che la riguardano in modo specifico

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 451/2011)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato come quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1225/2009 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato – Conoscenza da parte della Commissione dell’effetto di una decisione relativa alla concessione dello status di impresa operante in economia di mercato sul margine di dumping di un’impresa – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)]

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263, comma 2, TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Violazione da parte di un’istituzione del suo regolamento interno – Norme di consultazione degli Stati membri all’interno del comitato consultivo antidumping – Motivo dedotto da una persona fisica o giuridica a causa della mancata trasmissione o della trasmissione tardiva al comitato di documenti non contenenti elementi di valutazione rilevanti – Insussistenza di una violazione delle forme sostanziali

[Art. 263, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)]

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato come quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento n. 1225/2009 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Interpretazione restrittiva – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni cumulative enunciate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di detto regolamento – Onere della prova a carico dei produttori – Carattere irragionevole di tale onere – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)]

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Sindacato giurisdizionale – Portata

8.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Impossibilita di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione europea – Eccezioni – Atto dell’Unione diretto ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa rinvio espresso e preciso – Decisione relativa allo status di impresa operante in economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 1225/2009 – Inapplicabilità delle eccezioni

[Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)]

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Dati relativi ad un produttore dell’Unione che non ha risposto alla richiesta della Commissione, fornite da un’associazione di produttori – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 2)

10.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Obbligo per le istituzioni di classificare i criteri macroeconomici e microeconomici o di vietare la costituzione di sottogruppi di produttori – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

11.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo – Margine che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 9, § 4)

12.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Fattori che possono essere presi in considerazione

(Regolamenti del Consiglio n. 384/96 e n. 1225/2009)

13.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping

(Art. 296 TFUE)

14.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Potere discrezionale – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 7)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62, 63)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66, 125, 135, 160, 174)

3.      Non sussiste un collegamento diretto fra il termine di tre mesi previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e l’eventuale conoscenza da parte della Commissione dell’effetto di una decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato sul margine di dumping di un’impresa. Del resto, non si può escludere che, anche quando, nell’adottare la decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato, non sia stato superato il termine in questione, la Commissione adotti una decisione siffatta benché sia già in possesso di informazioni che le permettevano di calcolarne l’effetto sul margine di dumping dell’impresa interessata.

In tale contesto, anche supponendo che possa rilevare la circostanza che la Commissione, a causa dell’inosservanza del termine di tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) secondo comma, del regolamento n. 1225/2009, possa aver avuto conoscenza dell’effetto di una decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato delle parti ricorrenti sul margine di dumping di queste ultime, in quanto si reputerebbe che la Commissione possa essere stata influenzata da tale conoscenza nell’adottare siffatta decisione, è necessario inoltre che l’atto impugnato dalle ricorrenti potesse avere un contenuto diverso in mancanza della presunta irregolarità che ha inficiato il processo di adozione della decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato. In proposito, la semplice conoscenza dell’effetto di una decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato sul margine di dumping di un’impresa non implica necessariamente che siffatta decisione – e, di conseguenza, il regolamento che istituisce dazi antidumping – avrebbe potuto avere un contenuto diverso se tale decisione fosse stata adottata nel termine di tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento.

(v. punti 70, 71, 79, 81)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 90)

5.      La violazione di una norma relativa alla consultazione di un comitato può viziare di illegittimità la decisione finale dell’istituzione interessata solo se presenta un carattere sufficientemente sostanziale e se incide, in modo pregiudizievole, sulla situazione di diritto e di fatto della parte che fa valere un vizio di procedura. Infatti, la consultazione di un comitato costituisce una formalità sostanziale, la cui violazione inficia la legittimità dell’atto adottato in seguito alla consultazione, qualora sia dimostrato che la mancata trasmissione di taluni elementi essenziali non ha consentito al comitato di pronunciare il suo parere con piena cognizione di causa, vale a dire senza essere stato indotto in errore su un punto essenziale da inesattezze o da omissioni.

Ciò non avviene quando i documenti non trasmessi al comitato, o trasmessi tardivamente, non contengono elementi di valutazione rilevanti o inediti rispetto a quelli già contenuti nel fascicolo comunicato al comitato al momento della convocazione. Infatti, in un’ipotesi di tal genere, la mancata trasmissione o il ritardo nella trasmissione di un documento da parte della Commissione non incide in alcun modo sull’esito del procedimento di consultazione. Pertanto, una simile omissione non può viziare l’intero procedimento amministrativo e mettere così in discussione la legittimità dell’atto finale.

(v. punti 98‑101)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 120, 121, 165, 166)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 122, 162‑164, 182‑184, 249, 323)

8.      Gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali il giudice dell’Unione controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione in forza dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Tuttavia, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC.

In tale contesto, una decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato non è un provvedimento specifico ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC dato che, in primo luogo, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, terzo trattino, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, non dà attuazione all’articolo 32, paragrafo 1, di tale Accordo, in secondo luogo, detta decisione non rinvia espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, ivi compreso l’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, e, in terzo luogo, tale decisione relativa allo status di impresa operante in un’economia di mercato non viene adottata dopo che sia stata provata l’esistenza di un dumping o di una sovvenzione e non è inscindibilmente collegata agli elementi costitutivi di un dumping o di una sovvenzione.

(v. punti 147, 148, 151‑153)

9.      Nell’ambito dei procedimenti antidumping, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti, che devono fornire loro le informazioni necessarie nel termine assegnato.

Sebbene la situazione di un produttore che non abbia risposto entro i termini impartiti sia stata presa in considerazione per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici grazie ai dati trasmessi da un’associazione di produttori, che rappresentano quasi tutta la produzione dei produttori esportatori dell’Unione, gli indicatori microeconomici possono tuttavia essere valutati solo previa trasmissione dei dati da parte delle singole imprese. Pertanto, la circostanza che un produttore dell’Unione non abbia risposto non può costituire un’omissione nell’ambito di un esame concreto fondato su elementi di prova obiettivi della valutazione del pregiudizio.

(v. punti 193, 198‑200)

10.    Nell’ambito dei procedimenti antidumping, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti, che devono fornire loro le informazioni necessarie nel termine assegnato. In tale ambito, nessun obbligo derivante dal regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, impone alle istituzioni dell’Unione una classificazione dei criteri macroeconomici e microeconomici o il divieto di costituire sottogruppi di produttori, quando la Commissione procede a un esame obiettivo fondato su elementi di prova essi stessi obiettivi, come è avvenuto nel caso di specie.

(v. punti 222, 226)

11.    Dalla lettura degli articoli 3, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, risulta che il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto a eliminare il pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione deve essere limitato al margine di profitto che quest’ultima potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping. L’attribuzione all’industria dell’Unione di un margine di profitto che essa non avrebbe potuto conseguire in assenza di dumping non sarebbe conforme all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento citato.

Inoltre, le istituzioni, allorché si avvalgono del potere discrezionale loro conferito dal regolamento n. 1225/2009, non sono tenute a specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intendono adottare in ogni situazione concreta, anche nei casi in cui esse adottino nuove scelte di principio.

(v. punti 245, 254)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 288)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 302‑304, 306, 307, 311, 312)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 322‑325, 327, 332)