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Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 – Steinbeck/UAMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Causa T-709/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeck GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: M. Heinrich e M. Fischer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 32/2013-1;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BE HAPPY» per prodotti delle classi 16, 21, 28 e 30 – marchio comunitario n. 5 310 057

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009