Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 – Steinbeck/UAMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY)
(Causa T-709/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Steinbeck GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: M. Heinrich e M. Fischer, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 32/2013-1;
condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BE HAPPY» per prodotti delle classi 16, 21, 28 e 30 – marchio comunitario n. 5 310 057
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009