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Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 – Steinbeck / UAMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Cause riunite T-707/13 e T-709/13) 1

[«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi comunitari denominativi BE HAPPY – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeck GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: M. Heinrich e M. Fischer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Germania) (rappresentanti: S. Henn e S. Tepel, avvocati)

Oggetto

Due ricorso contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 17 ottobre 2013 (procedimenti R 31/2013-1 e R 32/2013-1), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG e la Steinbeck GmbH.

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Steinbeck GmbH è condannata alle spese.

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1     GU C 61 del 1.3.2014.