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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della SIC-Sociedade Independente de Comunicação, S. A., contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 dicembre 2003.

    (Causa T-442/03)

    (Lingua processuale: il portoghese)

Il 31 dicembre 2003 la SIC-Sociedade Independente de Comunicação, S. A., con sede in Carnaxide (Portogallo), rappresentata dai sigg. Carlos Botelho Moniz, Eduardo Maia Cadete e Margarida Rosado da Fonseca, advogados, con domicilio eletto in Lisbona (1250-068 - Portogallo), rua Castilho, n. 75, 1.°, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 ottobre 2003, C(2003)3526 def., relativa a misure una tantum applicate dal Portogallo a favore della RTP.

Motivi e principali argomenti

Violazione degli obblighi di diligenza e di imparzialità;

Errore sui presupposti di fatto;

Difetto di motivazione in relazione alla presa in considerazione dei "costi d'investimento" nella decisione impugnata;

Errore di diritto per non aver qualificato determinate misure come aiuti di Stato;

Errore di diritto in relazione alle condizioni di applicazione dell'art. 86, n. 2, del Trattato CE.

In relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce il culmine dell'assenza di trasparenza, della parzialità e della negligenza nella gestione da parte della Commissione della procedura che ha condotto all'adozione della detta decisione, sempre nell'ottica di giustificare l'ingiustificabile e di omettere fatti essenziali per una corretta analisi del modo in cui la RTP ha "adempiuto" i suoi obblighi di servizio pubblico. Afferma che la Commissione non ha agito partendo da una posizione estranea o equidistante rispetto agli interessi in gioco, in quanto i suoi atti non sono stati il risultato di una valutazione esaustiva degli interessi giuridicamente protetti.

In relazione all'errore sui presupposti di fatto, la ricorrente sostiene, in particolare, che non sono stati presi in considerazione le somme concesse dallo Stato all'operatore pubblico nel 1998 mentre si è tenuto conto, a titolo di "costi d'investimento", di somme non approvate da revisioni di conti esterne e indipendenti.

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha neanche verificato l'effettiva prestazione di servizio pubblico della RTP.

La ricorrente afferma che la presa in considerazione dei "costi d'investimento" nella decisione impugnata difetta di motivazione, in quanto la Commissione non specifica le ragioni per le quali tiene conto delle citate somme nella decisione finale, né per quale ragione tiene conto, in maniera incoerente, non già delle somme che risultano dalle "Relazioni sul servizio pubblico" della RTP, bensì di quelle che risultano dai "Conti finanziari", così come non spiega come sia possibile prendere in considerazione, a titolo di costi d'investimento, somme relative all'acquisizione di beni in relazione ai quali i revisori dei conti affermano che non esiste alcuna prova della loro esistenza fisica.

La ricorrente rileva un errore di diritto nella mancata qualificazione di determinate misure come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE, dal momento che tali misure includono l'esenzione dal pagamento di tributi e diritti, facilitazioni di pagamento delle tasse relative all'utilizzo della rete di telediffusione e all'emissione di obbligazioni.

La ricorrente sostiene ancora che la decisione è viziata da errore di diritto in relazione alle condizioni di applicazione dell'art. 86, n. 2, del Trattato CE, dal momento che la concessione del servizio pubblico di televisione non è stata effettuata dallo Stato portoghese alla RTP in esito ad una procedura trasparente e non discriminatoria.

Inoltre, la Commissione non ha rispettato i criteri di applicazione dell'art. 86, n. 2, come da essa stessa definiti nella "Comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione". Afferma poi, in relazione alla prestazione di servizio pubblico da parte della RTP, che la decisione della Commissione non è fondata su alcun elemento di prova, di carattere documentale, sull'effettivo svolgimento da parte della RTP delle missioni di servizio pubblico che lo Stato le ha attribuito, in quanto nella pratica tutti gli elementi di fatto raccolti al fine del procedimento portano a ritenere che, per quanto riguarda il periodo di riferimento, non vi è stata una effettiva prestazione del servizio che la RTP era tenuta a fornire secondo i termini contrattuali.

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