Language of document : ECLI:EU:T:2011:349

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 luglio 2011 (*)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑422/10 R,

Emme Holding SpA, con sede in Pescara, rappresentata dagli avv.ti G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. B. Gencarelli, V. Bottka e P. Manzini, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio per precompresso), nonché una domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta in applicazione dell’art. 2 di detta decisione,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La ricorrente, Emme Holding SpA, è una società con sede in Pescara.

2        Con decisione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio per precompresso) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha inflitto alla ricorrente un’ammenda pari a EUR 3,249 milioni per sanzionare la sua partecipazione ad un’intesa nel settore dell’acciaio per precompresso.

3        L’art. 2 della decisione impugnata, notificata il 7 luglio 2010, stabilisce che l’ammenda dev’essere pagata entro tre mesi dalla notifica della decisione. La lettera di notifica precisa, tuttavia, che, in caso di ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione impugnata, la ricorrente è tenuta a garantire la corresponsione dell’ammenda o costituendo una garanzia bancaria o pagando l’ammenda in via provvisoria.

4        Il 30 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione C (2010) 6676 def., che modifica la decisione impugnata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda ivi inflittale dalla Commissione.

6        Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2010, la ricorrente ha proposto domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Essa chiede al presidente del Tribunale di voler:

–        disporre la sospensione dell’esecuzione – fino alla decisione del Tribunale nella causa principale – della decisione impugnata, nella parte in cui questa le impone il pagamento di un’ammenda;

–        esonerarla dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria a titolo di pagamento dell’ammenda;

–        concederle, in subordine, un pagamento rateizzato dell’ammenda, in almeno cinque rate annue di uguale ammontare, senza interessi e senza obbligo di prestare garanzia bancaria per i relativi importi;

–        concederle, in via di ulteriore subordine, un pagamento rateizzato dell’ammenda, in almeno cinque rate annue di uguale ammontare, maggiorate degli interessi e senza obbligo di prestare garanzia bancaria per i relativi importi;

–        disporre tutte le misure necessarie;

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2010, la Commissione chiede al presidente del Tribunale di voler:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare la ricorrente alle spese.

8        Con decisione 29 ottobre 2010, il Tribunale (Prima Sezione) ha informato le parti che avevano proposto ricorso contro la decisione impugnata della possibilità di ritornare sui loro motivi e conclusioni alla luce delle modifiche apportate dalla decisione C (2010) 6676 def.

9        Il 6 dicembre 2010 la ricorrente ha presentato osservazioni, precisando le modalità di un eventuale pagamento rateizzato dell’ammenda.

10      Il 18 gennaio 2011 la Commissione ha presentato osservazioni sulle modalità di pagamento dell’ammenda, respingendo il piano proposto dalla ricorrente.

 In diritto

11      Dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

12      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede pure, all’occorrenza, ad un bilanciamento degli interessi in causa (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73). Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno di essi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

13      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

14      Alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza necessità di previa audizione orale delle parti.

15      Nella presente fattispecie occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza.

16      Secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare un danno grave e irreparabile alla parte richiedente (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I‑5109, punto 18; ordinanze del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 95, e 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punto 82). Tuttavia, non è sufficiente allegare che l’esecuzione dell’atto di cui è chiesta la sospensione sia imminente, bensì il richiedente dovrà provare concretamente di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, B/Commissione, causa T‑34/02 R, Racc. pag. II‑2803, punto 85). L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con certezza assoluta, ma, soprattutto quando dipende dalla sopravvenienza di un insieme di fattori, basta che sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67, e ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 83].

17      Un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che, in linea di principio, può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva [ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I‑2865, punto 113, e ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑1721, punto 94]. Tuttavia, un provvedimento provvisorio è giustificato se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude la causa di merito (ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit, punto 84).

18      Ne consegue che, per provare di essere incorso in un pregiudizio grave e irreparabile, il ricorrente è tenuto a dimostrare al giudice del procedimento sommario che non esiste soluzione diversa dall’adozione, in via eccezionale, di provvedimenti provvisori (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2010, causa T‑30/10 R, Reagens/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 33).

19      Nel caso di specie è pacifico che, con la lettera con cui la Commissione ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente, quest’ultima è stata informata di avere tre mesi di tempo, a far data dalla notifica, per pagare l’ammenda. La Commissione ha precisato, tuttavia, che, se la ricorrente avesse deciso di proporre ricorso per contestare la legittimità di detta decisione dinanzi al Tribunale, essa avrebbe riscosso provvisoriamente l’ammenda o richiesto la costituzione di una garanzia bancaria per l’importo principale maggiorato dei dovuti interessi.

20      Nella misura in cui spetta alla ricorrente dimostrare al giudice del procedimento sommario di aver esplorato, invano, tutte le possibilità ad essa offerte onde evitare un danno grave e irreparabile e, pertanto, che solamente i provvedimenti provvisori richiesti sono idonei a tal fine, discende dalla lettera di notifica che la ricorrente era tenuta quanto meno a verificare la sua capacità non solo di pagare l’ammenda, ma anche di costituire una garanzia bancaria.

21      Siccome controllare che sia soddisfatta la condizione relativa all’urgenza significa, per il giudice del procedimento sommario, vagliare la prova che non sussistono soluzioni diverse dall’adozione di provvedimenti provvisori, nel caso di specie occorre esaminare, in primo luogo, se la ricorrente abbia dimostrato a sufficienza di diritto che non poteva prestare una garanzia bancaria e, in secondo luogo, qualora tale impossibilità fosse dimostrata, che non poteva pagare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione nella decisione impugnata.

 Sull’impossibilità di prestare una garanzia bancaria

22      Riguardo all’impossibilità di prestare una garanzia bancaria, si deve ricordare, da un lato, che la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia bancaria corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione (ordinanza del presidente del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑79/03 R, IRO/Commissione, Racc. pag. II‑3027, punto 25) e, dall’altro, che la parte che chiede i provvedimenti provvisori può essere esonerata dall’obbligo di prestare una cauzione bancaria quale condizione della non immediata riscossione di un’ammenda inflitta dalla Commissione solo in presenza di circostanze eccezionali [ordinanze del presidente della Corte 15 dicembre 2000, causa C‑361/00 P(R), Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. I‑11657, punto 88, e 23 marzo 2001, causa C‑7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I‑2559, punto 44; ordinanza Reagens/Commissione, cit., punto 42].

23      La sussistenza di tali circostanze eccezionali può ritenersi in linea di principio dimostrata allorché la parte che chiede l’esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria prova che le è oggettivamente impossibile prestare una tale garanzia (v. ordinanza IRO/Commissione, cit., punto 26 e la giurisprudenza citata) o che la sua costituzione metterebbe in pericolo la sua esistenza (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T‑295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II‑1265, punto 24, e 28 giugno 2000, causa T‑191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑2551, punto 43).

24      Al riguardo si deve rilevare che, per provare di non poter costituire una garanzia bancaria, la ricorrente ha prodotto solo una mail, datata 5 ottobre 2010, con cui una compagnia di assicurazioni ha reso noto, in termini generali e succinti, senza aggiungere alcun documento esplicativo, di non essere disponibile ad accordare la garanzia richiesta. La ricorrente sostiene peraltro che anche un’altra compagnia di assicurazioni le ha opposto un rifiuto in tal senso, ma non allega al ricorso nessun documento che possa comprovarlo.

25      Ebbene, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la rilevanza delle lettere di rifiuto di costituzione di una garanzia bancaria deve essere valutata alla luce della situazione economica oggettiva del richiedente, indipendentemente dal numero di tali lettere (ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑11/06 R, Romana Tabacchi/Commissione, Racc. pag. II‑2491, punto 102; v. anche, nel medesimo senso, ordinanza Cho Yang Shipping/Commissione, cit., punto 43).

26      È sempre giurisprudenza costante, poi, che, per valutare se un’impresa è in grado di costituire una garanzia bancaria, occorre tener conto del gruppo di imprese di cui essa fa parte, perché potrebbero essere tali ultime imprese a offrire le garanzie eventualmente richieste dalle banche [ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C‑12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. I‑467, punto 12, e 30 aprile 2010, causa C‑113/09 P(R), Ziegler/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 44; v. anche ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/Commissione, Racc. pag. II‑3657, punto 54 e la giurisprudenza citata]. Tale requisito tiene conto, da un lato, dell’interesse pubblico all’esecuzione delle decisioni della Commissione e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e, dall’altro, dei vantaggi che possono derivare ai propri azionisti dagli eventuali comportamenti anticoncorrenziali di una società (v. ordinanza Ziegler/Commissione, cit., punto 45 e la giurisprudenza citata).

27      Questo criterio si basa sull’idea che gli interessi oggettivi dell’impresa interessata non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano e che la gravità e l’irreparabilità del danno asserito vanno quindi valutate al livello del gruppo composto da dette persone. Tale confusione degli interessi giustifica in particolare che l’interesse dell’impresa alla sopravvivenza non sia valutato indipendentemente dall’interesse alla sua continuità che hanno coloro che la controllano [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑364/99 P(R), DSR‑Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I‑8733, punto 50].

28      Al riguardo occorre ricordare che il giudice del procedimento sommario ha applicato la giurisprudenza relativa ai gruppi a situazioni diverse, segnatamente alle società unipersonali (ordinanza del presidente del Tribunale 11 ottobre 2007, causa T‑120/07 R, MB Immobilien e MB System/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 40), alle società appartenenti a due persone fisiche (ordinanza Romana Tabacchi/Commissione, cit., punto 102) e agli azionisti di minoranza di una società (ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2010, causa T‑410/09 R, Almamet/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 57, e 24 gennaio 2011, causa T‑370/10 R, Rubinetterie Teorema/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 39‑42). Alla base di tale ampia applicazione della giurisprudenza relativa ai gruppi, comprendente anche le piccole e medie imprese, vi è l’impossibilità di riconoscere un carattere autonomo agli interessi di una società rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano (ordinanza Rubinetterie Teorema/Commissione, cit., punto 41).

29      Nella fattispecie, ai punti 35 e 44 della domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente dichiara di essere una «piccola impresa» con un «azionariato familiare». Essa stessa riconosce, poi, al punto 44 delle sue osservazioni in risposta alla osservazioni della Commissione, di far parte di un gruppo. Ciò può essere anche dedotto dal bilancio 2009, accluso alla domanda di provvedimenti provvisori, da cui risulta che la ricorrente controlla il capitale della Trafilerie Meridionali Srl e quello della Steel Tiger KFT. L’appartenenza della ricorrente ad un gruppo si ricava altresì da un rapporto tecnico, allegato alla domanda di provvedimenti provvisori e preparato da un terzo, il sig. R., specialista in gestione d’impresa, secondo il quale «il gruppo è inquadrabile quale realtà di medio-piccole dimensioni».

30      Ne consegue che, al fine di stabilire se la ricorrente abbia dimostrato a sufficienza di diritto di non poter fornire una garanzia bancaria, il giudice del procedimento sommario deve ugualmente prendere in considerazione la capacità contributiva del suo azionariato.

31      Orbene, la domanda di provvedimenti provvisori non contiene nessuna indicazione quanto agli azionisti, persone fisiche o giuridiche, della ricorrente. In proposito si deve rilevare che la ricorrente si limita, rispettivamente al punto 35 della domanda di provvedimenti provvisori e al punto 37 delle osservazioni in risposta alle osservazioni della Commissione, a sostenere di essere «una società ad azionariato familiare, i cui soci non dispongono di altre significative risorse che possano essere investite nell’azienda», e che «[i suoi] azionisti (…) non possono effettuare [versamenti] stante le loro scarse disponibilità finanziarie».

32      Si deve osservare che questa mera dichiarazione della ricorrente quanto alle risorse finanziarie dei suoi azionisti non può bastare ad offrire un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria nell’ambito dell’esame che il giudice del procedimento sommario è chiamato ad effettuare. Infatti, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la ricorrente avrebbe dovuto, a tal fine, fornire indicazioni concrete e precise, fondate su documenti dettagliati certificati (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 14 dicembre 2007, causa T‑387/07 R, Portogallo/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 30 e 31; 18 marzo 2008, causa T‑411/07 R, Aer Lingus Group/Commissione, Racc. pag. II‑411, punti 118 e 122, e 13 luglio 2009, causa T‑238/09 R, Sniace/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 25 e 26).

33      Peraltro, tali indicazioni concrete e precise avrebbero dovuto risultare dallo stesso testo della domanda di provvedimenti provvisori (citate ordinanze Ziegler/Commissione, punto 13, e Reagens/Commissione, punto 50).

34      È giocoforza constatare che la ricorrente non ha tenuto conto, nella sua analisi volta a dimostrare di non essere in condizione di costituire una garanzia bancaria, del possibile sostegno finanziario del suo azionariato. Più in particolare, la ricorrente non ha punto spiegato perché il suo azionariato non avrebbe avuto interesse ad assicurarne la continuità, partecipando agli sforzi necessari a costituire la garanzia richiesta, né ha prodotto alcuna prova della sua eventuale incapacità contributiva.

35      Di conseguenza, la ricorrente ha fornito informazioni incomplete quanto alla sua situazione finanziaria, non consentendo al giudice del procedimento sommario di avere un’immagine fedele e globale di tale situazione necessaria all’esercizio del suo controllo. La pretesa impossibilità oggettiva di costituire una garanzia bancaria non può, dunque, essere considerata dimostrata.

36      Per quanto concerne il rischio di pregiudicare l’esistenza della ricorrente con la mera richiesta di una garanzia bancaria, è sufficiente osservare che, nella misura in cui questa ha fornito informazioni incomplete in merito alla sua situazione finanziaria, che non hanno consentito al giudice del procedimento sommario di disporre di un’immagine fedele e globale di tale situazione, quest’ultimo non può neppure concludere per l’esistenza di circostanze eccezionali in tal senso. 

37      In ogni caso, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato a sufficienza di diritto che la semplice costituzione della garanzia sarebbe in grado di compromettere la sua esistenza. Invero, al punto 32 della domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente asserisce che la costituzione di una garanzia bancaria porterebbe inevitabilmente alla revoca o riduzione degli affidamenti concessi dalle banche. Orbene, discende dal piano di finanziamento concluso tra la ricorrente e le banche, e in particolare dai suoi artt. 6 e 10, che le banche hanno la facoltà di risolvere l’accordo qualora la ricorrente non rispetti determinati parametri finanziari e che certuni eventi atti ad influire negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della ricorrente comportano la perdita del beneficio dei termini del contratto nonché l’obbligo di rimborso immediato. Quanto alla perdita del beneficio dei termini del contratto, è sufficiente rilevare che, in mancanza di informazioni sulla situazione complessiva del gruppo della ricorrente e della capacità contributiva del suo azionariato, il giudice del procedimento sommario non può concludere per un rischio di compromettere l’esistenza della ricorrente per il solo fatto di costituire una garanzia bancaria. Quanto alla risoluzione del piano di finanziamento da parte delle banche in caso di inosservanza dei parametri finanziari stabiliti all’art. 6 del piano di finanziamento medesimo, si deve osservare che, in caso di inosservanza di questi ultimi, l’esercizio da parte delle banche del loro diritto di risoluzione non è che una semplice facoltà, di modo che una tale risoluzione appare solo potenziale. Ne discende che la ricorrente non ha apportato la prova dell’imminenza del pregiudizio, la quale, benché non debba essere dimostrata con certezza assoluta, deve essere prevedibile con un certo grado di probabilità, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

 Sull’impossibilità di pagare l’importo dell’ammenda

38      In limine occorre ricordare che la questione della possibilità per la ricorrente di costituire o meno una garanzia bancaria rappresenta innegabilmente un elemento essenziale, che doveva risultare dal corpo stesso della domanda di provvedimenti provvisori (ordinanza Reagens/Commissione, cit., punto 52).

39      Eppure, nella fattispecie, questa possibilità non ha costituito oggetto di esame serio e completo da parte della ricorrente alla data di introduzione della domanda di provvedimenti provvisori.

40      Pertanto non è necessario esaminare la domanda di esonero dal pagamento dell’ammenda, in quanto, non andando a verificare se era possibile evitare la sopravvenienza di un pregiudizio grave e irreparabile con la costituzione di una garanzia bancaria, la ricorrente non ha dimostrato che solo i provvedimenti provvisori richiesti consentivano di scongiurare un tale pregiudizio. La verifica dell’impossibilità di pagamento dell’ammenda inflitta dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe giustificata, infatti, solo se la domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria fosse stata accolta.

41      Relativamente, infine, al terzo e al quarto capo di conclusioni, formulati in via sussidiaria, la ricorrente chiede, in sostanza, al giudice del procedimento sommario, che le sia permesso di effettuare un pagamento rateizzato dell’ammenda. La ricorrente giustifica la necessità di tale misura con la sua incapacità di far fronte al pagamento dell’ammenda. Tuttavia, alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che, non avendo fornito informazioni complete sulla sua situazione finanziaria, la ricorrente non ha apportato la prova di una tale incapacità. Per questo motivo devono essere respinti altresì i provvedimenti chiesti dalla ricorrente in via di subordine.

42      Dalle suesposte considerazioni emerge che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per difetto del requisito dell’urgenza, senza che occorra accertare la sussistenza degli altri requisiti necessari ai fini della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, segnatamente l’esistenza del fumus boni iuris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 12 luglio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.