Language of document : ECLI:EU:T:2015:857

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

10 novembre 2015 (*)

«Procedura – Rettifica di sentenza»

Nella causa T‑422/10 REC,

Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, con sede in Pescara (Italia), rappresentata da M. Siragusa e M. Beretta, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 15 luglio 2015, il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa T‑422/10.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2015, la convenuta ha chiesto al Tribunale di procedere a una rettifica concernente l’importo finale dell’ammenda menzionato nei punti 407 e 408 della sentenza nonché nel punto 3 del dispositivo di detta sentenza.

3        Poiché quest’importo finale è stato determinato in applicazione della soglia legale del 10% del fatturato totale, prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione chiede che esso sia arrotondato non alle centinaia di migliaia di euro bensì alle migliaia di euro, dal momento che il Tribunale dispone dei dati che consentono una siffatta precisione nell’arrotondamento.

4        Conformemente all’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, e dopo che la ricorrente è stata posta in condizione di presentare le sue osservazioni scritte in applicazione dell’articolo 164, paragrafo 3, del medesimo regolamento, occorre procedere a una rettifica concernente i punti 407 e 408 della sentenza nonché il punto 3 del dispositivo di detta sentenza, al fine di arrotondare con maggior precisione l’importo finale dell’ammenda alla luce dei dati esposti a tal proposito nella decisione controversa e riportati nel punto 20 della sentenza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Nel punto 407 della sentenza, occorre leggere

«Considerata la soglia legale del 10% del fatturato totale (…), l’importo finale dell’ammenda inflitta alla Trame (…) non può oltrepassare EUR 3,249 milioni».

Invece di

«Considerata la soglia legale del 10% del fatturato totale (…), l’importo finale dell’ammenda inflitta alla Trame (…) non può oltrepassare EUR 3,2 milioni».

2)      Nel punto 408 della sentenza, occorre leggere

«Si deve quindi stabilire l’importo dell’ammenda inflitta alla Trame in EUR 3,249 milioni».

Invece di

«Si deve quindi stabilire l’importo dell’ammenda inflitta alla Trame in EUR 3,2 milioni».

3)      Nel punto 3 del dispositivo della sentenza, occorre leggere

«L’importo dell’ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,249 milioni».

Invece di

«L’importo dell’ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni».

Lussemburgo, 10 novembre 2015

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: l’italiano.