Language of document : ECLI:EU:T:2015:512

Causa T‑422/10

(pubblicazione per estratto)

Trafilerie Meridionali SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Infrazione unica, complessa e continuata – Proporzionalità – Principio di individualità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Sindacato giurisdizionale – Portata – Decisione che lascia sussistere un dubbio nel giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di una responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione nonostante il suo ruolo limitato – Ammissibilità – Considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

3.      Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Onere della prova della partecipazione a riunioni incombente alla Commissione – Mancata prova della partecipazione di un’impresa alle riunioni svoltesi durante una determinata parte dell’intera durata di un’infrazione unica – Conseguenze

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Gravità della partecipazione di ciascuna impresa – Distinzione – Intesa articolata in più parti

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione unica – Onere della prova della partecipazione di un’impresa gravante sulla Commissione – Elementi di prova insufficienti

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Carattere indicativo delle circostanze che figurano negli orientamenti

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Personalizzazione della pena in varie fasi della determinazione dell’importo – Obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti – Sindacato giurisdizionale

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Infrazione commessa per negligenza – Elementi insufficienti a dimostrare la negligenza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Capacità contributiva – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti – Considerazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate

(Artt. 101 TFUE e 261 TFUE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Riduzione dell’importo di un’ammenda inflitta in violazione del principio di proporzionalità – Presa in considerazione del principio di personalità delle pene

(Artt. 101 TFUE e 261 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 88-90)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 91-96)

3.      Per provare adeguatamente la partecipazione di un’impresa a un’intesa anticoncorrenziale, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni in cui siano stati stipulati accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.

In proposito, la necessità di una dissociazione in caso di partecipazione ad una riunione presuppone, perché essa sia applicabile, che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione di detta impresa all’intesa.

Pertanto, nel caso di un’impresa che abbia partecipato a un’intesa per diversi anni, qualora non sia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che tale impresa ha partecipato, direttamente o indirettamente, alle riunioni nel corso di un periodo di circa nove mesi, di modo che gli altri membri dell’intesa non avevano idee precise circa il suo comportamento nel mercato durante tale periodo, la Commissione non può affermare che la suddetta impresa ha partecipato alle pratiche anticoncorrenziali nel suddetto periodo.

(v. punti 97, 295-297)

4.      In materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, dopo aver dimostrato l’esistenza di un’infrazione unica e dopo aver identificato i suoi partecipanti, la Commissione, al fine di infliggere ammende, è tenuta ad esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuno di essi a quest’infrazione. Ciò emerge in particolare dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, che prevedono sia un trattamento differenziato per quanto riguarda l’importo di partenza (importo di partenza specifico), sia la valutazione di circostanze aggravanti e attenuanti che consentano di modulare l’importo dell’ammenda, segnatamente in funzione del ruolo attivo o passivo delle imprese interessate nell’attuazione dell’infrazione.

In ogni caso, ad un’impresa non può mai infliggersi un’ammenda il cui importo sia calcolato in funzione della partecipazione a una collusione di cui essa non sia ritenuta responsabile. Allo stesso modo, un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti.

Le sanzioni devono essere quindi individualizzate, nel senso che devono essere stabilite in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche propri delle imprese interessate. Una simile individualizzazione della sanzione è ancor più necessaria quando si tratta di un’infrazione complessa costituita da un insieme di accordi e di pratiche concordate tra imprese i cui interessi commerciali sono conflittuali nell’arco di un periodo molto esteso, e allorché la partecipazione di una di tali imprese al cartello presenta numerose peculiarità rispetto a quelle dei principali attori partecipanti al cartello. A tale riguardo, un’impresa la cui responsabilità sia accertata rispetto a più componenti di un’intesa contribuisce all’efficacia e alla gravità di tale intesa più di un contravventore implicato unicamente in una sola componente della stessa intesa. Pertanto, la prima impresa commette un’infrazione più grave di quella commessa dalla seconda. Così, la partecipazione di un’impresa al solo aspetto interno di un’intesa è intrinsecamente meno grave rispetto a quella di un’impresa che abbia partecipato non solo all’aspetto interno, ma anche al suo aspetto esterno.

(v. punti 99-103, 148, 314)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 115, 132, 133, 135, 144, 175, 194)

6.      L’elenco delle circostanze attenuanti di cui al punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 non è tassativo, come risulta chiaramente dal fatto che tale elenco è introdotto dall’espressione «quali».

(v. punto 313)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 315-329)

8.      In materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, conformemente al punto 29, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può ridurre, a titolo delle circostanze attenuanti, l’importo di base dell’ammenda quando l’impresa interessata fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza.

A tale riguardo, la partecipazione di un’impresa non può essere il frutto di negligenza, ma è il risultato di un’azione deliberata da parte sua, qualora dalle indicazioni fornite dagli altri membri dell’intesa risulti che la suddetta impresa desiderava riunirsi ad essi. Nello stesso senso, la sua natura di piccola impresa familiare, che vende i propri prodotti unicamente sul mercato nazionale senza esportazioni, la scarsa rilevanza della sua quota di mercato, la mancanza di un dipartimento legale interno o la sua presunta ignoranza dei principi che regolano il diritto in materia di concorrenza, o ancora le particolarità della sua partecipazione all’intesa non costituiscono circostanze idonee a dimostrare che non è in modo intenzionale che essa ha aderito, poi ha lasciato, poi ha aderito di nuovo a un’intesa.

(v. punti 335-337)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 356-365, 373-376, 383, 392)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 366-371)

11.    In materia di diritto della concorrenza, la competenza estesa al merito conferita al giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice, al di là del semplice controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’importo dell’ammenda inflitta nel caso in cui la questione dell’importo della stessa sia sottoposta al suo esame.

A tale riguardo, la fissazione di un’ammenda da parte dei giudici dell’Unione non è, per sua natura, un esercizio aritmetico preciso. Peraltro, il giudice dell’Unione non è vincolato ai calcoli della Commissione né ai suoi orientamenti allorquando si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, bensì deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

Così, per determinare l’importo dell’ammenda volta a sanzionare la partecipazione a un’infrazione unica, occorre prendere in considerazione, come risulta dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, oltre alla gravità dell’infrazione, la sua durata, mentre, in base al principio di personalità delle pene, occorre rapportare la sanzione alla situazione di ciascun contravventore rispetto all’infrazione. Ciò vale in particolare allorché si tratta di un’infrazione complessa e di lunga durata, che si connota per l’eterogeneità dei partecipanti.

(v. punti 394, 398, 399)