Language of document :

Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 - Meskarian / Consiglio

(Causa T-71/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohammed Reza Meskarian (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, D. Wyatt, QC (Queen's Counsel) e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 13 della tabella A dell'allegato alla decisione 2011/783/PESC del Consiglio2 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio4, nella parte in cui si riferiscono al ricorrente;

dichiarare che gli articoli 19, paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono applicabili al ricorrente;

dichiarare che l'annullamento degli atti impugnati ha effetto immediato, indipendentemente dall'articolo 60, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Consiglio dell'Unione europea non era competente ad adottare una misura di congelamento dei capitali ed un divieto di viaggio nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) in una situazione interna all'Unione europea.

Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri di designazione previsti nella decisione 2010/413/PESC del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono soddisfatti nel caso di specie.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti è manifestamente contraria ai suoi diritti umani fondamentali ed al principio di proporzionalità.

Con il suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che le misure restrittive adottate nei suoi confronti violano gli obblighi procedurali che incombono al convenuto nonché i diritti della difesa del ricorrente.

Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale deve annullare la sua designazione, nel caso in cui accolga l'uno o l'altro dei ricorsi proposti dalla Persia International Bank o dalla Bank Mellat diretti all'annullamento della loro rispettiva designazione.

____________

1 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11).

3 - Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

4 - Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).