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Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 - Sina Bank / Consiglio

(Causa T-67/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti B. Mettetal e C. Wucher-North)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 8 della tabella B dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 modificato come indicato nell'allegato al regolamento di esecuzione n. 1245/2011 del Consiglio2, per quanto riguarda la ricorrente;

annullare il punto 8 della tabella B dell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio modificato come indicato nell'allegato alla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, per quanto riguarda la ricorrente;

annullare l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 attuato dal regolamento n. 1245/2011, per quanto riguarda la ricorrente;

annullare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC modificato dalla decisione 2011/783/PESC, per quanto riguarda la ricorrente;

annullare la lettera - decisione del 5 dicembre 2011; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non è legata agli interessi della "Daftar" e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici "del regime" né al suo asserito programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui alla decisione 2010/413/PESC, modificata dalla decisione 2011/783/PESC, la quale mantiene altresì il nominativo della ricorrente in tali elenchi, non sono soddisfatti nei confronti di quest'ultima, sicché il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha nemmeno applicato correttamente il criterio rilevante.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente nell'elenco viola il principio fondamentale di parità di trattamento.

Terzo motivo, vertente sul fatto che nel mantenere il nominativo della ricorrente nell'elenco, il Consiglio ha violato gli obblighi procedurali di fornire un'adeguata motivazione di cui alla decisione 2010/413/PESC, modificata dalla decisione 2011/783/PESC ed attuata dal regolamento n. 1245/2011, in forza dei quali la ricorrente è mantenuta in tali elenchi, nonché di rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente viola i diritti di proprietà di quest'ultima ed il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11).

2 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71).