Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 - Sedghi e Azizi / Consiglio
(Causa T-66/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ali Sedghi (Teheran, Iran) e Ahmad Azizi (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia e S. Ashley, Solicitor, D. Wyatt, QC (Queen's Counsel), e M. Lester, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti; con sentenza immediatamente esecutiva, senza sospensione;
dichiarare l'inapplicabilità degli articoli 19, paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, nei confronti del secondo ricorrente;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
Nell'ambito del primo motivo, i ricorrenti sostengono quanto segue:
nessuno dei criteri giuridici per la loro iscrizione è soddisfatto e non sussiste alcun valido fondamento giuridico o fattuale per la medesima; il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere giustificata la loro iscrizione.
Nell'ambito del secondo motivo, i ricorrenti sostengono quanto segue:
la decisione ed il regolamento impugnati impongono restrizioni ingiustificate e sproporzionate ai loro diritti fondamentali.
Il secondo ricorrente deduce due motivi ulteriori, sostenendo quanto segue:
la decisione ed il regolamento impugnati costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata ai suoi diritti in materia di libera circolazione nell'Unione europea; e
il Consiglio non era competente ad includerlo nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, in quanto si tratta di situazione puramente interna all'Unione europea.
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