Language of document : ECLI:EU:T:2014:349





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 giugno 2014 – Hemmati / Consiglio

(causa T‑68/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Divieto di ingresso o di transito – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione»

1.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità – Portata – Articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 – Esclusione [Art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, artt. 19, § 1, b), e 20, § 1, b)] (v. punti 31‑33)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamenti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e che prevedono misure restrittive nei confronti dell’Iran – Atti che non comportano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Insussistenza di incidenza diretta ed individuale – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 275 TFUE; regolamento del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2) (v. punti 34‑36)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3) (v. punti 50‑54, 59, 60, 64, 65)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui essa ha iscritto il nome del ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui esso ha iscritto il nome del ricorrente nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) e, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, nella parte in cui tali disposizioni riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne, nella parte diretta all’annullamento dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e in quanto irricevibile, nella parte diretta all’annullamento dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

2)

La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, nella parte in cui essa ha iscritto il nome del sig. Abdolnaser Hemmati nell’allegato II della decisione2010/413, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte in cui esso ha iscritto il nome del sig. Hemmati nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, sono annullati.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà quattro quinti delle proprie spese e di quelle del sig. Hemmati.

4)

Il sig. Hemmati sopporterà un quinto delle proprie spese e di quelle del Consiglio.