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Ricorso proposto il 2 maggio 2013 - Regno Unito / Commissione

(Causa T-245/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister, e C. Murrell, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/123/UE, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri, nella parte in cui riguarda una voce dell'allegato relativo alla correzione per estrapolazione del 5,19% delle spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso dell'esercizio finanziario 2010, che ammontano a EUR 16 513 582,57 (v. GU L 67, pag. 31); e

condannare la Commissione alle spese del Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto e non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all'entità delle eventuali perdite per il Fondo dell'Unione europea nell'anno di dichiarazione 2009 risultanti da errori commessi nel 2005 in sede di fissazione del numero di ettari che danno diritto al beneficio del sussidio, che avrebbero inciso sull'attribuzione iniziale dei diritti, e (di conseguenza) non avrebbe tenuto conto del fatto che nella maggior parte dei casi di importi versati in eccesso agli agricoltori il rischio per tale fondo era limitato a circa il 22% delle spese, vale a dire la quota della spesa comprensiva dell'"elemento superficie".

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto, in quanto è a torto giunta alla conclusione che il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (in prosieguo: il "DARD") non aveva applicato correttamente, ovvero non aveva applicato affatto, le disposizioni relative ai recuperi di importi versati in eccesso, alle sanzioni e all'inadempienza intenzionale e che la Commissione avrebbe, quindi, sovrastimato e/o non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all'entità delle eventuali perdite per il Fondo dell'Unione europea. In particolare, la Commissione avrebbe:

addebitato a torto un nuovo calcolo asseritamente "sistematico" dei diritti a pagamento da parte del DARD;

affermato a torto che gli errori commessi nel 2005 potevano avere effetti sostanziali sull'elemento storico del valore dei diritti;

adottato un metodo erroneo di calcolo degli importi versati in eccesso;

adottato un approccio erroneo per quanto riguarda le sanzioni, in particolare:

adottando un metodo di calcolo erroneo delle sanzioni; e

affermando a torto che una sanzione dovesse essere inflitta per ogni anno nei casi in cui una sanzione fosse applicabile nel 2005 ma non per gli esercizi successivi, nella fattispecie nel 2009, per il quale gli importi versati in eccesso derivavano dallo stesso errore già sanzionato nel 2005;

adottato un approccio erroneo all'inadempienza intenzionale.

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