Language of document : ECLI:EU:T:2015:595

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

4 settembre 2015 (*)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e Feasr – Spese escluse dal finanziamento – Regime di pagamento unico – Controlli essenziali – Controlli secondari – Articoli 51, 53, 73 e 73 bis del regolamento (CE) n. 796/2004»

Nella causa T‑245/13,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da C. Murrell, M. Holt ed E. Jenkinson, successivamente da M. Holt, in qualità di agenti, assistiti da D. Wyatt, QC, e V. Wakefield, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e K. Skelly, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), nei limiti in cui tale decisione riguarda una voce, contenuta nel suo allegato 1, relativa a una correzione per estrapolazione del 5,19% applicata a spese effettuate in Irlanda del Nord (Regno Unito) nel corso dell’esercizio finanziario 2010, di importo pari a EUR 16 513 582,57,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Normativa dell’Unione che disciplina il finanziamento della politica agricola comune

 Regolamento (CE) n. 1290/2005

1        La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola comune è costituita, per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 2006 e per quanto riguarda quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

2        In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione europea, i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune e sostenuti in conformità al diritto dell’Unione.

3        L’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, rubricato «Verifica di conformità», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1.      La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento [dell’Unione] qualora constati che alcune spese, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme [dell’Unione], secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

2.      La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza, nonché del danno finanziario causato [all’Unione].

3.      Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento».

 Regolamento (CE) n. 885/2006

4        Le modalità della procedura di verifica della conformità sono stabilite all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90). A sua volta, l’articolo 16 del medesimo regolamento fissa le modalità della procedura di conciliazione.

 Regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e 73/2009

5        Nell’ambito della riforma della politica agricola comune, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1782/2003, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1). Detto regolamento ha istituito, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori dissociato dalla produzione. Tale regime, definito all’articolo 1, secondo trattino, del medesimo regolamento come il «regime unico di pagamento», riunisce un certo numero di pagamenti diretti versati agli agricoltori a titolo di diversi regimi di sostegno precedenti.

6        Il regime di pagamento unico forma oggetto del titolo III del regolamento n. 1782/2003, che raggruppa, in cinque capitoli, gli articoli da 33 a 71 quaterdecies di quest’ultimo.

7        Il titolo III, capitolo 2, del regolamento n. 1782/2003 stabilisce le norme relative alla fissazione dell’importo di riferimento. Tale importo è calcolato, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, di detto regolamento, come segue:

«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all’articolo 38».

8        Il periodo di riferimento è definito, all’articolo 38 del regolamento n. 1782/2003, come comprendente gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

9        Il titolo III, capitolo 3, del regolamento n. 1782/2003 tratta dei diritti all’aiuto. Al riguardo il suo articolo 43, rubricato «Fissazione dei diritti all’aiuto», dispone in particolare quanto segue:

«1.      (…) [O]gni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

(…)».

10      L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 definisce la nozione di «ettari ammissibili», nella sua versione iniziale, segnatamente come «qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».

11      Il titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento n. 1782/2003 consentiva agli Stati membri, in particolare, di optare per l’attuazione a livello regionale del regime di pagamento unico. A tal proposito il suo articolo 58 dispone quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004 al più tardi, di applicare il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

2.      Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.

3.      Lo Stato membro suddivide il massimale di cui all’articolo 41 tra le regioni, secondo criteri oggettivi».

12      L’articolo 59 del regolamento n. 1782/2003 fissa le norme relative alla regionalizzazione del regime di pagamento unico come segue:

«1.      In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l’importo totale del massimale regionale istituito dall’articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all’articolo 33.

2.      In caso di divisione dell’importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale istituito dall’articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

3.      In caso di divisione parziale dell’importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall’articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Nel caso in cui l’agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all’importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4.

Gli articoli 48 e 49 si applicano mutatis mutandis.

4.      Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4».

13      Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 (GU L 30, pag. 16), a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14      L’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, rubricato «Attivazione dei diritti all’aiuto per ettaro ammissibile», così dispone:

«Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato».

15      Ai sensi dell’articolo 36, primo comma, del regolamento n. 73/2009, rubricato «Modifica dei diritti all’aiuto»:

«Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all’aiuto per ettaro non sono modificabili».

 Regolamenti (CE) nn. 796/2004 e 1122/2009

16      Conformemente ai considerando 29 e 55 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18), è previsto quanto segue:

«(29) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. (…)

(55)      Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari [dell’Unione], è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione».

17      L’articolo 2, punto 22, del regolamento n. 796/2004 definisce la «superficie determinata» nei seguenti termini:

«(…) la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto».

18      L’articolo 50, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 796/2004, rubricato «Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate», come modificato, prevede quanto segue:

«1.      Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (…) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

2.      Nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore.

3.      Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (…) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (…) n. 1782/2003, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e IV bis del regolamento (…) n. 1782/2003 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La disposizione di cui al secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti».

19      L’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004 contiene norme relative alla base di calcolo applicabile alle superfici dichiarate per quanto riguarda superfici dichiarate ai fini del premio specifico alla qualità per il frumento duro in conformità dell’articolo 72 del regolamento n. 1782/2003 nonché del supplemento per il frumento duro e dell’aiuto specifico di cui all’articolo 105 dello stesso regolamento.

20      L’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009 (GU L 116, pag. 9), espone le «[r]iduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva» come segue:

«1.      Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente al titolo IV, capo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (…) n. 73/2009 e al titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (…) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50%, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento [n. 885/2006] della Commissione. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno dell’accertamento, il saldo restante viene annullato.

2 bis.          Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al paragrafo 1 non si applicano.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al paragrafo 1 è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.

(…)».

21      L’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 è stato ivi inserito dal regolamento (CE) n. 659/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006, recante modifica del regolamento n. 796/2004 (GU L 116, pag. 20). Il considerando 12 del regolamento n. 659/2006 enuncia quanto segue:

«Qualora l’agricoltore abbia dichiarato una superficie superiore ai diritti all’aiuto, l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 796/2004 prevede che la base di calcolo dell’aiuto sia il numero di ettari associati a diritti all’aiuto. Se la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, non occorre applicare le riduzioni o le esclusioni previste dagli articoli 51 o 53 di tale regolamento. Occorre pertanto chiarire in tal senso le disposizioni suddette».

22      L’articolo 53 del regolamento n. 796/2004 riguarda la dichiarazione eccessiva intenzionale. Esso prevede, al primo comma, che, qualora le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 50, paragrafi 3 e 5, del medesimo regolamento risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, di detto regolamento, nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi, non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 53, secondo comma, del regolamento n. 796/2004, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 50, paragrafi 3 e 5, di detto regolamento.

23      L’articolo 73 del regolamento n. 796/2004 stabilisce le norme applicabili al recupero di importi indebitamente erogati. Tale disposizione così prevede, ai paragrafi 1 e 4:

«1.      In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

(…)

4.      L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente medesima o di un’altra autorità e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore.

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento».

24      L’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004, rubricato «Recupero di diritti indebitamente concessi», come modificato, prevede in particolare quanto segue:

«1.      Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (…) n. 1782/2003.

(…)

I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.

2.      Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (…) n. 795/2004, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, tale valore deve essere rettificato di conseguenza (…) Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (…) n. 1782/2003.

I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.

2 bis.          Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore a norma del regolamento (…) n. 795/2004 è inesatto e se tale concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore. Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.

(…)

4.      Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità dell’articolo 73».

25      L’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 è stato inserito dal regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione, dell’11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento n. 796/2004 (GU L 42, pag. 3), il cui considerando 15 è così formulato:

«Occorre stabilire le disposizioni applicabili nel caso in cui si riscontri che un agricoltore ha ricevuto un numero indebito di diritti all’aiuto o che il valore di ciascun diritto all’aiuto è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato rispetto ai vari modelli previsti dal regime di pagamento unico. (…)».

26      L’articolo 73 [bis], paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 è stato inserito dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, recante modifica del regolamento n. 796/2004 (GU L 216, pag. 3), entrato in vigore il 21 agosto 2007 e applicabile alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2008, il cui considerando 19 recita:

«In alcuni casi, la concessione indebita di diritti non ha inciso sul valore totale ma solo sul numero di diritti dell’agricoltore. In questi casi, è opportuno che lo Stato membro corregga la concessione o eventualmente il tipo di diritti concessi, senza ridurne il valore. Tale disposizione deve applicarsi solo nei casi in cui l’agricoltore non poteva scoprire l’errore».

27      Il regolamento n. 796/2004 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

28      Ai sensi del considerando 78 del regolamento n. 1122/2009:

«Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare un calcolo fondato su diritti inesistenti, occorre prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispongono gli agricoltori».

29      L’articolo 57 del regolamento n. 1122/2009, rubricato «Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate», prevede, al paragrafo 2, quanto segue:

«In relazione alle domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico:

–        se vi è una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore;

–        se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone l’agricoltore, i diritti all’aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore».

30      L’articolo 58 del regolamento n. 1122/2009 stabilisce le «[r]iduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva». Esso corrisponde, in sostanza, alle disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004.

31      Conformemente al suo articolo 87, secondo comma, il regolamento n. 1122/2009 si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 Documento n. VI/5330/97

32      Gli orientamenti della Commissione per l’applicazione delle rettifiche finanziarie sono stati definiti nel documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG» (in prosieguo: il «documento n. VI/5330/97»).

33      L’allegato 2 del documento n. VI/5330/97, relativo alle conseguenze finanziarie delle insufficienze nei controlli eseguiti dagli Stati membri, nell’ambito della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», prevede, nella sua parte intitolata «Introduzione», quanto segue:

«Qualora la Commissione ritenga che un determinato pagamento riguardi una domanda palesemente non conforme alle norme comunitarie, le conseguenze finanziarie sono chiare: a meno che il pagamento irregolare sia già stato rilevato dai controllori nazionali e siano state adottate le opportune misure per il recupero e la rettifica (cfr. allegato 4), la Commissione deve rifiutare il finanziamento a carico del bilancio comunitario. Qualora si traggano conseguenze dalla verifica della spesa relativa a un numero elevato di pratiche, ogniqualvolta è possibile l’importo per il quale viene rifiutato il finanziamento è calcolato in base all’estrapolazione dei dati emersi dall’esame di un campione rappresentativo di pratiche. A tutti gli Stati membri deve essere applicato lo stesso metodo di estrapolazione, anche per quanto riguarda il livello di affidabilità e la soglia di significatività, la stratificazione della popolazione, le dimensioni del campione e la valutazione degli errori di campionamento rispetto alle conseguenze finanziarie complessive.

Qualora uno Stato membro non rispetti la normativa comunitaria relativa alla verifica dell’ammissibilità delle domande, la sua inadempienza fa sì che i pagamenti avvengano in violazione delle norme comunitarie applicabili alla misura in questione e dell’obbligo generale di individuare e di prevenire le irregolarità imposto agli Stati membri dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70. Non ne consegue necessariamente che tutte le domande evase [siano] irregolari, bensì che aumenti il rischio di imputazione al [FEAOG] di pagamenti irregolari. Mentre in alcuni casi flagranti è giustificata la decisione della Commissione di rifiutare il finanziamento del totale della spesa in questione qualora non siano stati effettuati i controlli previsti da un regolamento, in una serie di casi il rifiuto interesserebbe un importo probabilmente superiore al danno finanziario subito dalla Comunità. In sede di valutazione delle rettifiche finanziarie si deve quindi procedere alla stima del danno finanziario.

(...)».

34      L’allegato 2 del documento n. VI/5330/97, nella parte intitolata «Valutazione fondata su errori nell’ambito di singole pratiche», precisa quanto segue:

«Sulla base di procedure già fissate da linee guida interne, per i calcoli relativi alla rettifica finanziaria si fa ricorso a una delle tecniche seguenti:

a)      mancato rimborso per le domande individuali che non siano state sottoposte al controllo richiesto;

b)      mancato rimborso di una somma calcolata applicando per estrapolazione i risultati delle verifiche compiute su un campione rappresentativo di pratiche al totale delle pratiche da cui proviene il campione (che sarà limitato all’area amministrativa nella quale si può ragionevolmente presumere il ripetersi delle stesse insufficienze). Allo Stato membro è offerta la possibilità di fornire la prova che i risultati di tale estrapolazione non corrispondono a quelli ottenuti tramite delle verifiche sulla totalità delle pratiche da cui è stato preso il campione.

(...)».

35      L’allegato 2 del documento n. VI/5330/97 precisa, nella sua parte intitolata «Valutazione fondata sui rischi di danno finanziario: rettifiche forfettarie», quanto segue:

«Di fronte alla crescente diffusione della revisione dei sistemi i servizi della Commissione hanno fatto sempre più frequente ricorso alla valutazione dei rischi connessi all’insufficienza dei sistemi. Qualora non sia possibile determinare l’entità reale dei pagamenti irregolari, e quindi non si possa quantificare il danno finanziario a carico della Comunità, la Commissione applica, dalla liquidazione dei conti dell’esercizio 1990, rettifiche forfettarie dell’ordine del 2%, 5% o 10% della spesa dichiarata, in funzione dell’entità del rischio di danno. In casi eccezionali possono essere decise rettifiche maggiori, fino al 100%. Il diritto della Commissione di applicare rettifiche di questo tipo è stato confermato dalla Corte di giustizia quando si è pronunciata su ricorsi contro le decisioni annuali di liquidazione (ad esempio sentenza nella causa C­‑50/94).

(...)».

36      L’allegato 2 del documento n. VI/5330/97, nella parte intitolata «Linee guida per l’applicazione di rettifiche forfettarie», così stabilisce:

«Possono essere applicate rettifiche forfettarie quando gli elementi emersi dall’indagine non consentono al controllore di valutare il danno mediante estrapolazione dei danni finanziari accertati, mediante metodi statistici o rispetto ad altri dati verificabili, ma gli permettono tuttavia di concludere che lo Stato membro non ha verificato adeguatamente l’ammissibilità delle domande di pagamento.

(…) Il mancato perfezionamento dei controlli da parte dello Stato membro diventa carenza più grave qualora gli siano già stati notificati dalla Commissione gli adeguamenti da essa ritenuti indispensabili.

(…)

Qualora vengano applicati tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l’intensità imposti dalla normativa, si giustifica una rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il FEAOG.

(…)».

 Normativa dell’Unione concernente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione

37      Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), che predispone un contesto normativo comune a tutti i settori contemplati dalle politiche dell’Unione, prevede, al considerando 9, quanto segue:

«considerando che le misure e sanzioni [dell’Unione] adottate nel quadro della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune costituiscono parte integrante dei regimi di aiuto; che esse hanno una finalità propria la quale lascia impregiudicata, sul piano del diritto penale, la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri della condotta degli operatori economici interessati; che la loro efficacia deve essere garantita dall’applicazione immediata della norma [dell’Unione] nonché dalla piena applicazione di tutte le misure [dell’Unione], quando l’adozione di misure conservative non abbia consentito di conseguire tale obiettivo (…)».

38      L’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 dispone quanto segue:

«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione europea] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione].

2.      Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci da quest[a] gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione], ovvero una spesa indebita».

39      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95:

«Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto [dell’Unione] precedente all’irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa [dell’Unione] si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».

40      L’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 2988/95 prevede quanto segue:

«Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative:

(…)

c)      la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa [dell’Unione] anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte;

d)      l’esclusione o la revoca dell’attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell’irregolarità;

(…)».

 Fatti

41      Tra il 9 e il 13 novembre 2009, i servizi della Commissione hanno svolto un’indagine nel Regno Unito relativa alla corretta applicazione delle norme riguardanti il finanziamento delle spese sostenute, nell’ambito del regime di pagamento unico, in Irlanda del Nord (Regno Unito) nel 2010, per l’anno di dichiarazione 2009 (indagine AA/2009/24).

42      Con lettera dell’8 gennaio 2010 (in prosieguo: la «prima comunicazione dell’8 gennaio 2010»), inviata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, la Commissione ha informato le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del risultato di tale indagine. A tale lettera era accluso un allegato, intitolato «Osservazioni e richieste di informazioni», che conteneva le conclusioni dell’indagine.

43      Dalla prima comunicazione dell’8 gennaio 2010 emerge, segnatamente, che la Commissione ha ritenuto che le autorità del Regno Unito non avessero pienamente osservato gli obblighi previsti dalla normativa dell’Unione e che fossero necessarie misure correttive finalizzate a garantire, per il futuro, la conformità a tali obblighi. La Commissione ha chiesto di essere informata circa le misure correttive già adottate e quelle programmate, nonché sulla tempistica della loro attuazione. Peraltro, la Commissione ha osservato che essa avrebbe potuto escludere dal finanziamento dell’Unione una parte delle spese finanziate dal FEAGA (in prosieguo: il «Fondo») e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005. È stato inoltre precisato che le insufficienze rilevate sarebbero servite come base per il calcolo delle rettifiche finanziarie relative alle spese effettuate sino all’applicazione delle misure correttive adeguate.

44      Nelle osservazioni e nelle raccomandazioni che figurano in allegato alla prima comunicazione dell’8 gennaio 2010, la Commissione ha rilevato anzitutto lacune nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e del sistema d’informazione geografica (SIG) (in prosieguo, nel complesso: il «SIPA‑SIG»), in quanto le informazioni che vi erano contenute non erano sufficientemente precise da permettere un positivo completamento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco eseguiti allo scopo di verificare l’ammissibilità delle superfici dichiarate, poi, lacune nei controlli in loco e, per finire, lacune nell’applicazione delle sanzioni, nella rettifica retroattiva delle domande inammissibili al beneficio dell’aiuto, nel recupero dei pagamenti indebitamente erogati e nell’applicazione delle riduzioni per violazione intenzionale. Emerge, peraltro, da tale allegato che, sebbene osservi alcuni miglioramenti rispetto ad indagini precedenti (le indagini AA/2006/07 e AA/2008/18), la Commissione ritiene che le insufficienze rilevate nel corso di dette indagini perdurino.

45      Con lettera del 20 maggio 2010, le autorità del Regno Unito sono state invitate dalla Commissione a presentare osservazioni sui punti sollevati in vista di un incontro bilaterale fissato per il 1° luglio 2010.

46      L’incontro bilaterale tra i servizi della Commissione e le autorità del Regno Unito si è svolto a Bruxelles (Belgio) il 1° luglio 2010. Il verbale di tale incontro è stato inviato alle suddette autorità il 4 agosto 2010.

47      Dal verbale dell’incontro bilaterale del 1° luglio 2010 emerge che, a seguito di tale incontro, la Commissione ha mantenuto la sostanza delle conclusioni formulate nella prima comunicazione dell’8 gennaio 2010. Essa ha confermato che venissero constatate lacune relative, segnatamente, alle informazioni contenute nel SIPA‑SIG, ai controlli in loco, all’applicazione delle sanzioni, alla rettifica retroattiva delle domande inammissibili al beneficio dell’aiuto, al recupero dei pagamenti indebitamente erogati e all’applicazione delle riduzioni per violazione intenzionale. Essa ha, inoltre, rilevato che tali lacune inficiavano controlli essenziali e controlli secondari a titolo del documento n. VI/5330/97 e ha attirato l’attenzione delle autorità del Regno Unito sul fatto che esse avevano la possibilità di dimostrare che il rischio finanziario fosse meno significativo delle rettifiche forfettarie che potevano essere applicate conformemente a detto documento. Peraltro, la Commissione ha precisato che doveva essere presa in considerazione la persistenza delle insufficienze rilevate, facendo riferimento, al riguardo, al proprio documento di lavoro AGRI/60637/2006, intitolato «Comunicazione della Commissione sul trattamento da parte della Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG, dei casi di insufficienza persistente nei sistemi di controllo».

48      In seguito all’incontro bilaterale del 1° luglio 2010, le autorità del Regno Unito hanno avviato un’indagine di valutazione del rischio. Con lettera del 25 ottobre, le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di non essere in grado di concludere tale indagine entro la data prevista.

49      Con lettera del 29 marzo 2011, le autorità del Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione una relazione di valutazione del rischio per il regime di pagamento unico in Irlanda del Nord per l’anno di dichiarazione 2009 (in prosieguo: la «relazione di valutazione del rischio»), fondata su un campione di 394 domande presentate nel 2009. Dalla relazione di valutazione del rischio emerge, anzitutto, che, nel 2009, le superfici inammissibili attivate dai richiedenti corrispondevano al 2,72% dei diritti all’aiuto attivati. Inoltre, il rischio finanziario, inteso come differenza tra la somma versata e un pagamento sottoposto a revisione, comprendente, se del caso, le sanzioni applicabili, corrispondeva, nella media del campione, al 2,05% prima dell’applicazione delle sanzioni e al 5,19% dopo l’applicazione delle sanzioni. Infine, per quanto riguarda le sanzioni, dalla medesima relazione emerge che i pagamenti e le sanzioni sono stati calcolati in base alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 796/2004, come interpretate dalla Commissione. Nell’allegato 1 di tale relazione, al quale quest’ultima fa espressamente riferimento, le autorità del Regno Unito hanno tuttavia rilevato che, secondo la propria interpretazione delle medesime disposizioni, il rischio per il Fondo sarebbe dell’ordine dello 0,59% prima dell’applicazione delle sanzioni e dell’ordine dello 0,86% dopo l’applicazione delle sanzioni.

50      Con lettera del 3 febbraio 2012, la Commissione ha trasmesso alle autorità del Regno Unito una comunicazione formale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 885/2006, nella quale ha mantenuto la sua posizione riguardo alle suddette carenze che avrebbero inficiato le spese effettuate nel 2010 per l’anno di dichiarazione 2009. Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie, da un lato, la Commissione ha accettato la valutazione del rischio proposta dalle autorità del Regno Unito, ritenendo che l’entità del danno finanziario potesse essere ragionevolmente determinata in base alla suddetta valutazione. Di conseguenza, in base al documento n. VI/5330/97, la Commissione ha ritenuto applicabile, per i tre tipi di insufficienze rilevate riguardo alle spese effettuate in Irlanda del Nord a titolo del regime di pagamento unico per l’anno di dichiarazione 2009, una rettifica puntuale del 5,19%. D’altro lato, per quanto riguarda le spese relative allo sviluppo rurale, la Commissione, in assenza di una valutazione proposta dalle autorità del Regno Unito, ha applicato una rettifica forfettaria del 5% per le insufficienze relative a un controllo essenziale.

51      La Commissione ha quindi proposto di escludere dal finanziamento dell’Unione la somma di EUR 17 687 303,16 per le spese effettuate nel 2010, di cui EUR 16 513 582,57 a titolo di spese relative al regime di pagamento unico ed EUR 1 173 720,59 a titolo di spese relative allo sviluppo rurale.

52      Le autorità del Regno Unito non hanno presentato alcuna domanda di conciliazione all’organo di conciliazione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 885/2006.

53      Il 15 ottobre 2012, la Commissione ha trasmesso al Regno Unito una relazione di sintesi relativa ai risultati dell’indagine AA/2009/24.

54      In tali circostanze, il 26 febbraio 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/123/UE, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del [FEAOG], del [FEAGA] e del [FEASR] (GU L 67, pag. 20; in prosieguo: la «decisione impugnata»), tra cui quelle effettuate dal Regno Unito in Irlanda del Nord nel 2010 di cui trattasi nella presente causa.

 Procedimento e conclusioni delle parti

55      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2013, il Regno Unito ha proposto il ricorso in esame.

56      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2013, il Regno Unito ha chiesto che la presente causa fosse riunita alla causa T‑503/12, Regno Unito/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. La Commissione ha presentato osservazioni su tale richiesta con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2013.

57      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa in esame.

58      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha invitato la Commissione a rispondere per iscritto a un quesito. Quest’ultima vi ha risposto nel termine impartito.

59      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 3 dicembre 2014.

60      Il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte che riguarda una voce, contenuta nel suo allegato 1, relativa a una correzione per estrapolazione del 5,19% applicata a spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso dell’esercizio finanziario 2010 (di importo pari a EUR 16 513 582,57);

–        condannare la Commissione alle spese.

61      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il Regno Unito alle spese.

 In diritto

62      A sostegno del suo ricorso di annullamento il Regno Unito deduce due motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su errori di diritto e di fatto riguardo alla determinazione della portata delle perdite reali per il Fondo e, il secondo, su errori di diritto e di fatto nelle conclusioni della Commissione riguardo alle insufficienze dei controlli secondari e, in particolare, al metodo di calcolo dei pagamenti indebitamente erogati e delle sanzioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva.

63      Come emerge dalle memorie delle parti e dalle discussioni svolte in udienza, con i due motivi dedotti a sostegno del presente ricorso il Regno Unito contesta, in sostanza, da un lato, la base del calcolo, ossia la totalità delle spese, alla quale la Commissione ha applicato la rettifica finanziaria del 5,19% (primo motivo) e, dall’altro, in particolare, il metodo di calcolo dei pagamenti indebitamente erogati e delle sanzioni irrogabili, applicato ai fini della valutazione del rischio e oggetto delle constatazioni, da parte della Commissione, di insufficienze relative ai controlli secondari (secondo motivo).

 Considerazioni preliminari

64      In via preliminare, in primo luogo, occorre ricordare che il Fondo finanzia soltanto gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni del diritto dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2003, Grecia/Commissione, C‑157/00, Racc., EU:C:2003:5, punto 15 e giurisprudenza ivi citata; del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, C‑300/02, Racc., EU:C:2005:103, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 settembre 2009, Austria/Commissione, T‑368/05, EU:T:2009:305, punto 70).

65      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, l’onere di provare la sussistenza di una violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli spetta alla Commissione. Di conseguenza, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l’inadeguatezza dei controlli attuati dallo Stato membro interessato. Tuttavia, la Commissione è obbligata non già a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che nutra a proposito di tali controlli o di tali dati. Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può infirmare le constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo. Questo temperamento dell’onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del Fondo, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati, nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (v., in tal senso, sentenze Grecia/Commissione, cit. supra al punto 64, EU:C:2005:103, punti da 33 a 36 e giurisprudenza ivi citata; del 6 marzo 2001, Paesi Bassi/Commissione, C‑278/98, Racc., EU:C:2001:124, punti da 39 a 41 e giurisprudenza ivi citata, e Austria/Commissione, cit. supra al punto 64, EU:T:2009:305, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

66      Infine, secondo la giurisprudenza, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare la sussistenza di una violazione delle norme dell’Unione, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione sia incorsa in errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P, Racc., EU:C:2008:247, punto 135, e Austria/Commissione, cit. supra al punto 64, EU:T:2009:305, punto 181).

67      Infatti, la gestione del finanziamento del Fondo compete principalmente alle amministrazioni nazionali incaricate di vigilare sul rigoroso rispetto delle norme dell’Unione ed è fondata sulla fiducia tra le autorità nazionali e le autorità dell’Unione. Solo lo Stato membro è in grado di conoscere e di determinare con precisione i dati necessari per l’elaborazione dei conti del Fondo, mentre la Commissione non è abbastanza vicina agli operatori economici per ottenerne le informazioni di cui ha bisogno (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione, C‑153/01, Racc., EU:C:2004:589, punto 133 e giurisprudenza ivi citata, e Austria/Commissione, cit. supra al punto 64, EU:T:2009:305, punto 182 e giurisprudenza ivi citata).

68      In secondo luogo, tenuto conto degli argomenti dibattuti dalle parti nell’ambito dei due motivi dedotti dal Regno Unito, occorre precisare le modalità di assegnazione dei diritti all’aiuto applicate, nel 2005, dal Regno Unito ai fini dell’attuazione del regime di pagamento unico istituito dal regolamento n. 1782/2003.

69      Al riguardo, dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che il Regno Unito ha optato per un’attuazione a livello regionale del regime di pagamento unico, conformemente alle disposizioni del titolo III, capitolo 5, del regolamento n. 1782/2003.

70      I diritti all’aiuto sono stati stabiliti, in Irlanda del Nord, sulla base del modello cosiddetto «ibrido statico». In tale modello, ogni diritto all’aiuto è composto da un elemento «storico» (in prosieguo: l’«elemento storico») e da un elemento «forfettario» legato alla superficie (in prosieguo: l’«elemento forfettario»), e la somma del valore di tali elementi corrisponde al valore unitario del diritto all’aiuto. Da un lato, allo scopo di stabilire il valore dell’elemento storico, un importo di riferimento, calcolato sulla base dei pagamenti versati agli agricoltori durante il periodo di riferimento (dal 2000 al 2002), è suddiviso per il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori: tale numero costituisce, quindi, il numero dei diritti all’aiuto concessi. Ne consegue che, mentre la somma degli elementi storici costituisce un importo fisso stabilito sulla base dei pagamenti versati durante il periodo di riferimento, il valore unitario di ogni elemento storico di tali diritti all’aiuto dipende dal numero dei diritti concessi nel 2005 e, pertanto, dal numero di ettari ammissibili dichiarati in tale anno. D’altro lato, l’elemento forfettario è un valore invariabile, nella fattispecie di EUR 78,33.

71      È alla luce di tali rilievi e precisazioni che si deve esaminare, a titolo principale, la fondatezza del presente ricorso iniziando dall’esame del secondo motivo dedotto dal Regno Unito.

 Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto riguardo alle insufficienze dei controlli secondari e, in particolare, al metodo di calcolo dei pagamenti indebitamente erogati e delle sanzioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva

72      Con il secondo motivo di annullamento, vertente su errori di diritto e di fatto nella constatazione di lacune nei controlli secondari, il Regno Unito rimette in discussione, in particolare, il metodo di calcolo dei pagamenti indebitamente erogati e delle sanzioni irrogabili in caso di dichiarazione eccessiva di superficie, metodo seguito dalla Commissione e applicato nella relazione di valutazione del rischio. Tale motivo è suddiviso in cinque censure, attinenti, la prima, alla rivalutazione retrospettiva del valore dei diritti all’aiuto, la seconda, alla considerazione, nell’effettuare il nuovo calcolo dei diritti all’aiuto, delle differenze di superficie che incidono sui premi «animali», la terza, al recupero di importi indebitamente erogati, la quarta, alle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva di superficie e, la quinta, alla dichiarazione eccessiva intenzionale.

73      Dato che, a differenza della seconda e della quinta censura, la prima, la terza e la quarta attengono specificamente al metodo di calcolo di quanto ricevuto in eccesso e delle sanzioni, in base al quale è stato stimato, nella fattispecie, nella relazione di valutazione del rischio, il rischio finanziario per il Fondo, occorre esaminare anzitutto queste tre censure prima di passare alla seconda e alla quinta.

 Sulla prima, sulla terza e sulla quarta censura, relative al metodo di valutazione del rischio finanziario per il Fondo

74      Con la prima, la terza e la quarta censura dedotte a sostegno del presente motivo, il Regno Unito contesta, al contempo, alcune lacune constatate dalla Commissione riguardo ai controlli secondari nonché il metodo di calcolo, raccomandato da quest’ultima e praticato nella relazione di valutazione del rischio, dei pagamenti indebitamente erogati da recuperare e delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva.

75      Queste tre censure riguardano l’interpretazione di varie disposizioni del regolamento n. 796/2004 in una situazione in cui sono stati eseguiti pagamenti in base a diritti all’aiuto indebitamente assegnati, associati a ettari inammissibili. Più in particolare, la situazione di cui trattasi nell’ambito di tali censure attiene alla circostanza che, al momento dell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto ai fini del regime di pagamento unico, sono stati commessi errori riguardo alla superficie ammissibile. In effetti, a taluni agricoltori è stato assegnato un numero eccessivo di diritti all’aiuto. Tenuto conto del metodo di assegnazione dei diritti all’aiuto scelto dal Regno Unito (v. punto 70 supra), da un lato, tale assegnazione indebita ha comportato la sottostima del valore unitario di ciascun diritto all’aiuto degli agricoltori interessati e, più precisamente, del loro elemento storico. D’altro lato, essa ha comportato una sovrastima del valore totale della somma di tali diritti all’aiuto in ragione dell’elemento forfettario. Gli errori relativi alle superfici ammissibili sono stati ripetuti negli anni successivi sino alla loro scoperta, avvenuta al momento dei controlli, cosicché sono stati concessi pagamenti in base a ettari inammissibili.

76      In tali circostanze il Regno Unito asserisce, in sostanza, che, in siffatta situazione, il valore unitario dei diritti all’aiuto, in concomitanza con la riduzione del loro numero, deve essere rivalutato retrospettivamente al rialzo in forza dell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 (prima censura) prima dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 73 del medesimo regolamento, relativo al recupero di importi indebitamente erogati (terza censura), e dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 51 di detto regolamento, relativo alle riduzioni e alle esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva (quarta censura).

–       Sulla prima censura, relativa alla rivalutazione retrospettiva del valore dei diritti all’aiuto

77      Il Regno Unito sostiene che, contrariamente a quanto ha considerato la Commissione nel corso del procedimento di verifica, l’articolo 73 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 796/2004 impone l’adeguamento del valore dei diritti all’aiuto in caso di assegnazione iniziale di un numero eccessivo di diritti, a prescindere dalla conoscenza che ne avesse l’agricoltore. La conoscenza da parte dell’agricoltore inciderebbe soltanto nel contesto del paragrafo 2 bis di tale disposizione, il quale sarebbe, tuttavia, inapplicabile nella fattispecie. Inoltre, nel rilevare che la Commissione procede essa stessa, sistematicamente, ad adeguamenti, sul fondamento dell’articolo 73 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 796/2004, del valore dei diritti all’aiuto per il futuro, il Regno Unito osserva che l’articolo 73 bis di detto regolamento non opera alcuna distinzione tra la rivalutazione retrospettiva e la rivalutazione prospettica e che un nuovo calcolo prospettico sistematico è perfino contrario a tali disposizioni. In risposta agli argomenti della Commissione, il Regno Unito afferma che il rinvio, da parte dell’articolo 73 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004, all’articolo 73 del medesimo regolamento non rimette in discussione la sua interpretazione di detto articolo 73 bis.

78      La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

79      Nell’ambito della presente censura le parti discutono, in sostanza, se, in caso di assegnazione di un numero eccessivo di diritti all’aiuto, a causa di errori riguardo alla superficie ammissibile commessi nel 2005 e reiterati successivamente, che abbia comportato la sottostima del loro valore unitario e una sovrastima del loro valore totale, l’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 imponga, prima dell’applicazione delle disposizioni relative al recupero degli importi indebitamente erogati e alle sanzioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva di cui trattasi nella terza e nella quarta censura del presente motivo, di procedere alla rivalutazione retrospettiva del valore unitario dei diritti all’aiuto.

80      A tal proposito occorre ricordare che l’articolo 36 del regolamento n. 73/2009 dispone che i diritti all’aiuto per ettaro non possono essere modificati, salvo se altrimenti previsto da tale regolamento (sentenza del 5 giugno 2014, Vonk Noordegraaf, C‑105/13, Racc., EU:C:2014:1126, punto 37).

81      Infatti, poiché, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, ogni diritto all’aiuto attivo dà diritto al pagamento dell’importo in esso indicato, una modifica di tale importo comporterebbe una diminuzione, o un aumento, dell’importo dell’aiuto versato all’agricoltore interessato. Orbene, come emerge dal considerando 29 del regolamento n. 1782/2003, uno degli obiettivi del regime di pagamento unico è di consentire a ogni agricoltore di continuare a beneficiare di un livello di aiuto equivalente agli importi che gli sono stati assegnati nel corso del periodo di riferimento (sentenza Vonk Noordegraaf, cit. supra al punto 80, EU:C:2014:1126, punto 38).

82      Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento n. 73/2009 prevede espressamente la possibilità di modificare i diritti all’aiuto di un agricoltore che abbia ricevuto un numero eccessivo di diritti all’aiuto in fase di assegnazione iniziale (v., in tal senso, sentenza Vonk Noordegraaf, cit. supra al punto 80, EU:C:2014:1126, punto 40).

83      Per contro, l’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 prevede norme relative al recupero dei diritti indebitamente assegnati dalle quali emerge che, nelle circostanze dalle stesse contemplate, i diritti all’aiuto possono essere oggetto di un nuovo calcolo. Tale disposizione deriva, come risulta dal considerando 15 del regolamento n. 239/2005, tramite il quale essa è stata inserita nel regolamento n. 796/2004, dalla volontà di stabilire regole per il caso che un agricoltore abbia ricevuto un numero indebito di diritti all’aiuto o il valore di ciascun diritto all’aiuto sia stato fissato a un livello errato.

84      Dato che il Regno Unito fonda sull’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, letto, se del caso, in combinato disposto con il paragrafo 2 della medesima disposizione, l’affermazione secondo la quale, in caso di assegnazione indebita di diritti all’aiuto, si deve procedere alla loro riduzione e rivalutazione retrospettiva, è necessaria un’interpretazione di detto articolo 73 bis.

85      A tale scopo occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Racc., EU:C:1983:335, punto 12).

86      In primo luogo, occorre richiamare le disposizioni pertinenti dell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004. Anzitutto, l’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 prevede, al paragrafo 1, che, qualora determinati diritti siano stati assegnati indebitamente, l’agricoltore li ceda alla riserva nazionale e tali diritti siano considerati non assegnati fin dall’inizio. Dall’articolo 73 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 emerge inoltre che, qualora il valore dei diritti assegnati sia stato fissato ad un livello eccessivo, tale valore deve essere rettificato di conseguenza, restando inteso che i diritti si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica. Infine, ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, inserito dal regolamento n. 972/2007, qualora, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, si riscontri che ad un agricoltore sono stati indebitamente assegnati diritti all’aiuto, ma tale assegnazione non incida sul valore totale dei diritti che gli sono stati concessi, questi ultimi devono essere oggetto di un nuovo calcolo, sempre che gli errori non abbiano potuto essere ragionevolmente scoperti dall’agricoltore (v., in tal senso, sentenza Vonk Noordegraaf, cit. supra al punto 80, EU:C:2014:1126, punto 41). Peraltro, conformemente all’articolo 73 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004, gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità dell’articolo 73 del medesimo regolamento, relativo al recupero di importi indebitamente erogati.

87      In secondo luogo, occorre rilevare che, nella fattispecie, le parti concordano sull’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, poiché l’assegnazione indebita, mentre ha comportato la sottostima del valore unitario dei diritti all’aiuto, ha inciso pure, a causa dell’elemento forfettario, sul valore totale dei diritti all’aiuto.

88      In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, occorre rilevare che il testo di tale disposizione né prevede né esclude espressamente una rivalutazione retrospettiva del valore unitario dei diritti all’aiuto dopo il recupero dei diritti indebitamente assegnati.

89      Le parti osservano, nondimeno, che la precisazione, contenuta nell’articolo 73 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 796/2004, secondo la quale i diritti indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio potrebbe essere intesa nel senso che, quando un’assegnazione indebita di diritti all’aiuto ha inciso sul valore unitario dei diritti assegnati, si deve procedere alla rivalutazione del valore unitario dei diritti sussistenti.

90      Tuttavia, tale interpretazione dell’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 non resiste a un’analisi contestuale di tale disposizione.

91      Infatti, occorre rilevare che siffatta interpretazione dell’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 priverebbe, almeno in parte, di significato l’inserimento, operato dal regolamento n. 972/2007, del paragrafo 2 bis di tale disposizione. Nell’ambito dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, di detto regolamento, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, la rivalutazione del valore unitario dei diritti all’aiuto, in caso di assegnazione indebita, è limitata all’ipotesi, diversa, come convengono le parti, da quella di cui trattasi nella causa in esame, in cui detta assegnazione indebita non abbia inciso in alcun modo sul valore totale dei diritti all’aiuto, sempre che l’agricoltore non potesse aver ragionevolmente individuato gli errori commessi. Orbene, se l’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 dovesse essere interpretato nel senso che esso comporta di per sé l’obbligo di procedere alla rivalutazione retrospettiva del valore unitario dei diritti all’aiuto – senza tener conto dell’incidenza di siffatta rivalutazione sul valore totale dei diritti all’aiuto, e ciò, eventualmente, quand’anche l’agricoltore potesse aver ragionevolmente individuato gli errori commessi –, la precisazione contenuta nell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 sarebbe priva di qualsiasi effetto utile e del tutto irrilevante.

92      Tale interpretazione è peraltro confermata alla luce dei motivi che hanno giustificato l’inserimento, da parte del regolamento n. 972/2007, del paragrafo 2 bis nell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004. Infatti, come emerge dal considerando 19 del regolamento n. 972/2007, solo nel caso in cui la concessione indebita di diritti non abbia inciso sul valore totale, bensì unicamente sul numero di diritti dell’agricoltore, è opportuno che lo Stato membro corregga, quando l’agricoltore non poteva individuare ragionevolmente gli errori, la concessione o eventualmente il tipo di diritti concessi, senza ridurne il valore, conformemente a quest’ultima disposizione.

93      In tali circostanze, occorre considerare che la precisazione contenuta nell’articolo 73 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 796/2004, secondo la quale «[i] diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio», non può essere interpretata nel senso che essa impone di procedere alla rivalutazione retrospettiva del valore unitario dei diritti all’aiuto. Per contro, occorre leggere tale precisazione in combinato con l’articolo 73 bis, paragrafo 4, di detto regolamento, secondo il quale «[g]li importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità dell’articolo 73 [del medesimo regolamento]». Ne consegue che la precisazione summenzionata, contenuta nell’articolo 73 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 796/2004, deve essere interpretata nel senso che essa ha come unico scopo di puntualizzare che gli aiuti eventualmente concessi in base a diritti indebitamente assegnati sono essi stessi indebiti, cosicché devono essere restituiti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 73 del regolamento n. 796/2004.

94      Del resto, occorre considerare che tale interpretazione non è contraria agli obiettivi del regime di pagamento unico. Come è stato ricordato al precedente punto 81, dal considerando 29 del regolamento n. 1782/2003 risulta, secondo la giurisprudenza, che uno degli obiettivi del regime di pagamento unico è di consentire a ogni agricoltore di continuare a beneficiare di un livello di aiuto equivalente agli importi che gli sono stati assegnati nel corso del periodo di riferimento (sentenza Vonk Noordegraaf, cit. supra al punto 80, EU:C:2014:1126, punto 38). Come s’inferisce dall’uso dell’aggettivo «equivalente», tale regime non garantisce una rigorosa identità del livello dell’aiuto.

95      In quarto luogo, quanto agli argomenti del Regno Unito relativi all’articolo 73 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, occorre rilevare che tale disposizione prevede la rivalutazione dei diritti all’aiuto solo al ribasso. Per contro, dalla sua formulazione letterale non emerge affatto che tale disposizione consenta la rivalutazione al rialzo quando, a causa dell’assegnazione iniziale di un numero eccessivo di diritti all’aiuto, il valore di questi ultimi sia stato fissato a un livello eccessivamente basso.

96      Inoltre, occorre considerare che, contrariamente a quanto osservato in udienza dal Regno Unito, l’articolo 73 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 non può essere interpretato nel senso di imporre la rivalutazione retrospettiva al rialzo del valore unitario dei diritti all’aiuto quando, in caso di assegnazione indebita di diritti all’aiuto e di sottostima del valore unitario dei diritti assegnati, il valore totale dei diritti assegnati a un agricoltore sia stato sovrastimato. Infatti, a prescindere dalla circostanza che, letto nel contesto dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, l’uso, al paragrafo 2 della medesima disposizione, del termine «valore» deve essere inteso, in mancanza di precisazioni nel senso che si tratti del valore totale, come valore unitario dei singoli diritti all’aiuto, l’interpretazione suggerita dal Regno Unito deve essere in ogni caso respinta per motivi analoghi a quelli esposti ai precedenti punti 91 e 92.

97      Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni del Regno Unito, il combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 non consente di ritenere che, in caso di assegnazione iniziale di un numero eccessivo di diritti all’aiuto che abbia comportato la sottostima del valore unitario dei diritti all’aiuto incidendo, al contempo, sul valore totale di detti diritti, si debba procedere, individuato l’errore, alla rivalutazione retrospettiva del valore unitario dei diritti all’aiuto previa riduzione del loro numero.

98      Peraltro, nei limiti in cui il Regno Unito osserva, nella replica, che la Commissione avrebbe riconosciuto l’erroneità della sua analisi, in quanto avrebbe ammesso che l’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, il quale fa esclusivamente riferimento alla conoscenza da parte dell’agricoltore, non era applicabile, è sufficiente osservare che non emerge affatto dai documenti contenuti nel fascicolo che la Commissione ha inteso fondare il rilievo attinente alla rivalutazione sistematica dei diritti all’aiuto sull’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.

99      Pertanto, e senza necessità di esaminare gli argomenti della Commissione vertenti sull’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 e relativi al recupero dei pagamenti indebitamente erogati, questione rientrante nella terza censura del presente motivo, occorre concludere che la presente censura deve essere respinta.

–       Sulla terza censura, relativa al recupero degli importi indebitamente erogati

100    Il Regno Unito contesta le considerazioni formulate dalla Commissione riguardo al recupero di importi indebitamente erogati ai sensi dell’articolo 73 del regolamento n. 796/2004. Esso ritiene, in sostanza, che, in caso di assegnazione iniziale di un numero eccessivo di diritti all’aiuto, occorra ricalcolare i diritti all’aiuto, conformemente all’articolo 73 bis del medesimo regolamento, prima di stabilire gli importi indebitamente percepiti che devono essere recuperati. Ne conseguirebbe che, in tal caso, gli importi relativi all’elemento storico dell’aiuto non dovrebbero essere restituiti. L’approccio della Commissione, che stabilirebbe gli importi da recuperare in base al valore iniziale dei diritti all’aiuto inesistenti, sarebbe incompatibile con gli articoli 73 e 73 bis del regolamento n. 796/2004, in quanto la Commissione, da un lato, non procederebbe alla rettifica retroattiva del valore dei diritti e, dall’altro, obbligherebbe gli agricoltori a rimborsare importi superiori al danno reale per il Fondo e ai pagamenti indebitamente erogati. Per questo, l’approccio della Commissione si risolverebbe in una sanzione per gli agricoltori.

101    La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

102    In primo luogo, occorre ricordare il tenore dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009:

«Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato».

103    In secondo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3 di tale disposizione.

104    In forza dell’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 796/2004, l’obbligo di restituzione di cui all’articolo 73, paragrafo 1, di detto regolamento non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente medesima o di un’altra autorità e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore. Dal canto suo, l’articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 796/2004 precisa che, tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma di tale disposizione si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

105    In terzo luogo, risulta dalla giurisprudenza che, quando il legislatore dell’Unione fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione derivante dall’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, bensì la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (sentenze del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille‑Prins, C‑45/05, Racc., EU:C:2007:296, punto 47, e del 24 maggio 2012, Hehenberger, C‑188/11, Racc., EU:C:2012:312, punto 37).

106    Nella fattispecie, occorre rilevare che gli argomenti del Regno Unito si basano sulla premessa che, in caso di assegnazione indebita di diritti all’aiuto che abbia inciso, al contempo, sul valore unitario e sul valore totale dei diritti, si debba procedere, conformemente all’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004, alla rivalutazione retrospettiva del valore dei diritti all’aiuto, previa riduzione del loro numero, ancor prima di applicare le disposizioni dell’articolo 73 del medesimo regolamento relative al recupero degli importi indebitamente erogati.

107    Orbene, tale premessa non può essere accolta.

108    Infatti, tenuto conto delle considerazioni esposte al precedente punto 97, siffatta rivalutazione non può fondarsi, contrariamente a quanto argomenta il Regno Unito, sulle disposizioni dell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 qualora, in caso di errori relativi alla superficie ammissibile risalenti all’anno di assegnazione dei diritti all’aiuto, tali errori abbiano inciso sul valore totale di questi ultimi.

109    Ne consegue che gli argomenti del Regno Unito relativi all’opportunità di procedere alla rivalutazione retrospettiva dei diritti all’aiuto prima dell’applicazione dell’articolo 73 del regolamento n. 796/2004 non possono essere accolti.

110    Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti del Regno Unito, relativi alla circostanza che l’applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 senza che sia operata una rivalutazione preliminare dei diritti all’aiuto comporterebbe il recupero di importi superiori al rischio reale per il Fondo e costituirebbe, pertanto, una sanzione per l’agricoltore.

111    Al riguardo, da un lato, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, l’aiuto è concesso per i diritti all’aiuto attivati, ossia per i diritti all’aiuto associati a un numero corrispondente di ettari ammissibili. Pertanto, un errore riguardo alla superficie ammissibile incide in ogni caso, come osserva correttamente la Commissione, sull’importo dell’aiuto versato nella sua integralità.

112    D’altro lato, dalle considerazioni esposte al precedente punto 93 emerge che un aiuto concesso in base a diritti all’aiuto indebitamente assegnati costituisce, tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 73 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 796/2004 e dell’articolo 73 bis, paragrafo 4, del medesimo regolamento, un aiuto indebito da recuperare conformemente all’articolo 73 di detto regolamento.

113    Orbene, anzitutto, l’approccio del Regno Unito consistente nel procedere, prima dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 73 del regolamento n. 796/2004, alla rivalutazione retrospettiva del valore unitario di ciascun diritto all’aiuto e a un nuovo calcolo, in base a un numero corretto di diritti all’aiuto così rivalutati, dell’importo totale dell’aiuto che avrebbe dovuto essere versato all’agricoltore in mancanza dell’errore commesso nel 2005 impedisce, come osserva correttamente la Commissione in risposta sia alla prima che alla terza censura del presente motivo, il recupero corretto ed effettivo degli aiuti indebiti.

114    Infatti, anziché considerare interamente indebito l’aiuto concesso in base a un diritto all’aiuto indebitamente assegnato e associato a una superficie inammissibile, l’approccio del Regno Unito comporta la riduzione della parte indebita alla differenza tra il pagamento concesso e un pagamento rivisto in base a diritti all’aiuto rivalutati al rialzo e al numero di ettari determinati ammissibili, corrispondente all’importo dell’elemento forfettario del diritto all’aiuto indebitamente assegnato.

115    Ebbene, occorre considerare che, in mancanza di disposizioni le quali, in caso di assegnazione indebita di diritti all’aiuto che abbia inciso sul valore totale dei diritti all’aiuto, prevedano la rivalutazione retrospettiva del loro valore unitario al rialzo, siffatta interpretazione è incompatibile con l’obbligo di un’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’assunzione delle spese che la Corte ha elaborato nell’ambito del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), sostituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), il quale, a sua volta, è stato sostituito dal regolamento n. 1290/2005 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2014, Paesi Bassi/Commissione, C‑610/13 P, EU:C:2014:2349, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

116    Inoltre, dato che, nella replica, il Regno Unito osserva che quantificare i pagamenti in eccesso in base ai diritti all’aiuto inizialmente assegnati osterebbe al recupero corretto degli importi indebitamente erogati, giacché, a seconda dei casi, un tale approccio comporterebbe che quanto ricevuto in eccesso o non sia mai recuperato o dia luogo a recuperi eccessivi, si deve rilevare, da un lato, per quanto riguarda i recuperi eccessivi, che tale argomento, tenuto conto delle considerazioni esposte ai precedenti punti 113 e 114, non può che essere respinto.

117    D’altro lato, per quanto riguarda l’argomento relativo alla circostanza che detto approccio, quale adottato dalla Commissione, potrebbe avere come effetto di impedire il recupero di quanto ricevuto in eccesso a causa di un calcolo dell’aiuto basato su diritti all’aiuto inesistenti, occorre rilevare che tale argomento, dedotto nell’atto introduttivo del ricorso unicamente nell’ambito della quarta censura ed esposto alla luce delle disposizioni dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, è fatto valere nel contesto della determinazione di quanto ricevuto in eccesso per la prima volta nella replica e non viene affatto provato in tale memoria se non mediante rinvio alle spiegazioni contenute nell’atto introduttivo del ricorso a titolo della quarta censura. In ogni caso, occorre rilevare che, come esposto al precedente punto 93, un aiuto concesso in base a un diritto all’aiuto indebitamente assegnato è esso stesso indebito. Sebbene il Regno Unito affermi che l’approccio della Commissione avrebbe come effetto, in talune circostanze, di non considerare indebito siffatto pagamento, in quanto essa calcolerebbe quanto ricevuto in eccesso in base ai diritti all’aiuto quali sono stati dichiarati, occorre tuttavia osservare che, nelle sue memorie, la Commissione indica espressamente, in risposta al primo motivo dedotto dal Regno Unito, che un agricoltore non può ottenere un aiuto in base a un diritto all’aiuto indebitamente assegnato. Inoltre, dagli elementi contenuti nel fascicolo non risulta che, nella relazione di valutazione del rischio, il Regno Unito sia stato indotto a escludere dal calcolo di quanto ricevuto in eccesso importi concessi in base a diritti all’aiuto indebitamente assegnati.

118    Infine, si deve precisare che, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 105, il recupero non costituisce, contrariamente a quanto affermato dal Regno Unito, una sanzione, bensì la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità.

119    Peraltro, è importante aggiungere che, in ogni caso, l’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 796/2004 dispone che l’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 di tale articolo non si applichi qualora il pagamento sia stato effettuato a seguito di errore dell’autorità competente medesima o di un’altra autorità e l’errore non fosse normalmente rilevabile dall’agricoltore. Di conseguenza, l’agricoltore in buona fede è tutelato contro il recupero dell’aiuto indebito quando l’errore che ha inciso sulla superficie ammissibile, se non addirittura sulla concessione dei diritti all’aiuto, è imputabile alle autorità e non era da lui normalmente rilevabile.

120    Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

–       Sulla quarta censura, relativa alle riduzioni e alle esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva di superficie

121    Il Regno Unito contesta la considerazione secondo la quale esso avrebbe erroneamente applicato le disposizioni dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004. In primo luogo, il Regno Unito ritiene che, quando siano stati commessi errori nell’assegnazione iniziale dei diritti, le sanzioni previste da detto articolo possano essere applicate solo dopo che sia stato ricalcolato il valore dei diritti all’aiuto conformemente all’articolo 73 bis del medesimo regolamento. In secondo luogo, pur ammettendo che si devono poter infliggere sanzioni per tutto l’anno di dichiarazione quando l’agricoltore dichiara una superficie non ammissibile per attivare un diritto all’aiuto di cui ha l’effettiva disponibilità, il Regno Unito osserva, tuttavia, che la Commissione ritiene a torto che, in caso di errori commessi nell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto e ripetuti negli anni di dichiarazione successivi, si debbano applicare sanzioni non solo per il 2005, ma anche per gli anni successivi, sebbene l’agricoltore dichiari un numero sufficiente di ettari ammissibili per attivare i diritti all’aiuto di cui disponga effettivamente. Le disposizioni dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004 opererebbero, in realtà, una distinzione tra dichiarazioni eccessive di superficie che danno luogo all’attivazione di diritti all’aiuto di cui l’agricoltore ha la disponibilità effettiva e dichiarazioni eccessive che determinano un errore nell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto. Risulterebbe sia dall’impianto sistematico dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2 bis, del regolamento n. 796/2004, confermato dall’articolo 57, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1122/2009, sia, in subordine, dal principio di applicazione retroattiva della sanzione meno rigorosa – nella fattispecie, l’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo regolamento – che non deve essere applicata alcuna sanzione per gli anni successivi.

122    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dal Regno Unito.

123    In una prima fase, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dal Regno Unito a sostegno della presente censura si fondano sulla premessa secondo la quale, prima dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni conformemente all’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, si deve applicare l’articolo 73 bis del medesimo regolamento, come interpretato dal Regno Unito.

124    Al riguardo è sufficiente ricordare che, come si evince dai precedenti punti 97 e 108, tale premessa è errata.

125    Infatti, è già stato rilevato, ai precedenti punti 97 e 108, che l’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 non può essere interpretato nel senso che esso prevedrebbe, in circostanze come quelle della causa in esame, una rivalutazione retroattiva del valore dei diritti all’aiuto.

126    Ne consegue altresì che, poiché l’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 non consente, in circostanze come quelle della causa in esame, il nuovo calcolo retrospettivo dei diritti all’aiuto, il Regno Unito non può contestare alla Commissione di trattare in modo diverso la superficie dichiarata e i diritti all’aiuto dichiarati, in quanto rettifica la prima senza, tuttavia, rettificare i secondi.

127    In una seconda fase, da un lato, il Regno Unito considera che, per quanto riguarda l’anno di dichiarazione 2005, occorre, in conformità all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, applicare una sanzione per dichiarazione eccessiva, con la precisazione che tale sanzione deve essere calcolata in base ai diritti all’aiuto come rettificati retrospettivamente. D’altro lato, per quanto riguarda gli anni di dichiarazione successivi durante i quali è stato ripetuto lo stesso errore, il Regno Unito ritiene che il combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 bis dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004 abbia come effetto di escludere qualsiasi sanzione per tali anni. Tale considerazione si fonda sull’economia di dette disposizioni nel senso che, secondo il Regno Unito, quando l’agricoltore dichiara una superficie ammissibile sufficiente per attivare i diritti all’aiuto di cui dispone effettivamente (ovvero, eventualmente, dopo la riduzione del loro numero e la rivalutazione del loro valore), non occorre, conformemente all’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, infliggergli sanzioni.

128    Al fine di esaminare la fondatezza di tali argomenti, si deve verificare, da un lato, se l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 imponga, nonostante la formulazione letterale dell’articolo 73 bis del medesimo regolamento, di procedere alla rivalutazione retrospettiva del valore dei diritti all’aiuto e, dall’altro, se dall’articolo 51, paragrafo 2 bis, di detto regolamento emerga che, come afferma il Regno Unito, non deve essere applicata alcuna sanzione se l’agricoltore dichiara una superficie sufficiente per attivare il numero di diritti all’aiuto di cui disponga effettivamente.

129    In via preliminare, anzitutto, occorre rilevare che gli obiettivi del regolamento n. 796/2004 e, in particolare, del suo articolo 51 sono, in conformità ai considerando 29 e 55 del medesimo regolamento, rispettivamente, di garantire un controllo efficace dell’osservanza delle disposizioni relative ai regimi di aiuti gestiti nell’ambito del sistema integrato e, al fine di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione, di adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi (v., per analogia, sentenza del 28 novembre 2002, Agrargenossenschaft Pretzsch, C‑417/00, Racc., EU:C:2002:715, punto 33).

130    Inoltre, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, nel caso in cui la superficie dichiarata nella domanda di aiuto superi quella determinata all’esito di un controllo, prevede sanzioni proporzionali alla gravità dell’irregolarità commessa (v., per analogia, sentenza Agrargenossenschaft Pretzsch, cit. supra al punto 129, EU:C:2002:715, punto 35). In primo luogo, quando la differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata in conformità all’articolo 50, paragrafi 3 e 5, del medesimo regolamento sia superiore al 3% o a due ettari ma non superiore al 20% della superficie determinata, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte la differenza constatata. In secondo luogo, se detta differenza è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto. In terzo luogo, se tale differenza è superiore al 50%, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 50, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 796/2004.

131    Per contro, l’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 prevede, al primo comma, che tali riduzioni ed esclusioni non si applichino se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità. D’altro lato, conformemente al secondo comma di tale disposizione, se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.

132    Infine, occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza, se l’autorità competente rileva che il richiedente l’aiuto ha presentato una dichiarazione erronea, non dolosa, la quale ha dato luogo a una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento dell’aiuto, e che il medesimo errore è stato commesso negli anni precedenti quello durante il quale tale errore è stato scoperto, dando luogo in ciascuno di tali anni ad una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento, detta autorità è tenuta, fatto salvo il rispetto dei termini di prescrizione previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, a ridurre la superficie effettivamente determinata ai fini del calcolo dell’aiuto relativo all’insieme degli anni considerati (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2002, Strawson e Gagg & Sons, C‑304/00, Racc., EU:C:2002:695, punto 64, nonché del 25 luglio 2006, Belgio/Commissione, T‑221/04, EU:T:2006:223, punto 88).

133    È alla luce di tali considerazioni che vanno ora esaminate le due questioni sollevate al precedente punto 128.

134    In primo luogo, per quanto riguarda la questione se le riduzioni e le esclusioni previste all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 debbano essere determinate in base a un valore unitario dei diritti all’aiuto ricalcolato, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni del Regno Unito, non risulta né dalla formulazione letterale di tale articolo, che sarebbe, secondo tale Stato membro, «espressa (…) in termini di diritti», né dalla sua interpretazione alla luce della definizione, all’articolo 2, punto 22, di tale regolamento, della nozione di «superficie determinata» che la sanzione prevista dal suddetto articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 debba essere determinata in base a diritti all’aiuto ricalcolati retrospettivamente.

135    Dal dettato dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 emerge, infatti, che le riduzioni e le esclusioni previste in tale disposizione si applicano qualora la superficie dichiarata dall’agricoltore sia superiore alla superficie determinata in conformità all’articolo 50, paragrafo 3, del medesimo regolamento e la differenza tra le due superfici sia superiore ai margini indicati da tale disposizione.

136    Così, se è vero che da tale disposizione si ricava che una dichiarazione eccessiva viene sanzionata con la riduzione, alle condizioni in essa previste, della superficie determinata in base alla quale è calcolato l’importo dell’aiuto, è giocoforza constatare, tuttavia, che, tenuto conto della formulazione stessa di tale disposizione, la sua applicazione non è affatto subordinata a una rivalutazione preliminare del valore unitario dei diritti all’aiuto in caso di assegnazione indebita di tali diritti.

137    Per il resto, nei limiti in cui il Regno Unito si riferisce all’articolo 2, punto 22, del regolamento n. 796/2004, occorre osservare che, ai sensi di quest’ultima disposizione, una superficie è determinata solo a condizione che soddisfi tutti i presupposti applicabili alla concessione di un aiuto, con la precisazione che, per quanto riguarda il regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può essere considerata determinata solo se è associata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto.

138    Orbene, anche supponendo, come sostiene il Regno Unito, che detto articolo 2, punto 22, del regolamento n. 796/2004 definisca in tal modo la superficie determinata con riferimento alla superficie associata a un numero di diritti all’aiuto di cui l’agricoltore abbia la disponibilità effettiva e che tale definizione sia pertinente nel contesto dell’articolo 51 di detto regolamento, tale definizione non comporta di per sé che la sanzione applicabile in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 venga fissata in base a un valore ricalcolato dei diritti all’aiuto. Infatti, l’articolo 2, punto 22, di detto regolamento non contiene alcuna indicazione riguardo al valore dei diritti all’aiuto di cui si dovrebbe eventualmente tener conto.

139    Tale lettura dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 si impone tanto più alla luce delle disposizioni dell’articolo 50 del medesimo regolamento e, in particolare, del suo paragrafo 2. Dall’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, che definisce la base di calcolo dell’aiuto, si apprende, infatti, che, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo dell’aiuto è basato sul valore inferiore. In altri termini, da tale disposizione emerge che il calcolo dell’aiuto viene effettuato, in assenza di indicazioni contrarie, in base ai diritti all’aiuto dichiarati dall’agricoltore, senza che si debba tener conto di un’eventuale rivalutazione al rialzo del loro valore unitario.

140    D’altro lato, tale interpretazione delle disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 è coerente con quella, effettuata nell’ambito della prima censura dedotta a sostegno del presente motivo, dell’articolo 73 bis del medesimo regolamento, nel senso che, come è stato ricordato al precedente punto 125, quest’ultimo non prevede, in circostanze come quelle della causa in esame, alcuna rivalutazione retroattiva del valore dei diritti all’aiuto.

141    Pertanto, gli argomenti del Regno Unito relativi all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, interpretato alla luce dell’articolo 2, punto 22, di detto regolamento, non sono atti a dimostrare che le riduzioni e le esclusioni debbano essere determinate in base a diritti all’aiuto rivalutati retrospettivamente.

142    In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se, in caso di reiterazione di un errore riguardo alla superficie ammissibile, come quello inizialmente commesso nel 2005, l’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 escluda l’applicazione di una riduzione o di un’esclusione in forza del paragrafo 1 di tale disposizione purché l’agricoltore dichiari una superficie sufficiente per attivare il numero di diritti all’aiuto di cui disponga effettivamente, occorre ricordare che da detto articolo 51, paragrafo 2 bis, risulta che, se l’agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al paragrafo 1 di tale disposizione non si applicano; per contro, se, in un tal caso, la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 51 è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.

143    Anzitutto, dal combinato disposto dei due commi dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 emerge che, oltre al fatto che tale disposizione non prevede testualmente alcuna riserva riguardo all’ipotesi della reiterazione di una dichiarazione eccessiva che abbia determinato inizialmente l’assegnazione di un numero eccessivo di diritti all’aiuto e non stabilisce alcuna distinzione tra una dichiarazione eccessiva effettuata al momento dell’assegnazione iniziale dei diritti, e ripetuta successivamente, e una dichiarazione eccessiva effettuata dopo la suddetta assegnazione, tale disposizione si applica, come osserva peraltro la Commissione, quando la superficie dichiarata dall’agricoltore supera il numero di diritti all’aiuto dichiarati, indipendentemente dal numero di diritti di cui egli disponga effettivamente. Infatti, sebbene, certamente, il primo comma di tale disposizione non definisca i diritti all’aiuto di cui tratta come i diritti dichiarati, tale qualificazione compare tuttavia espressamente nel secondo comma della medesima disposizione.

144    Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 2 bis, primo comma, del regolamento n. 796/2004, le riduzioni e le esclusioni istituite dal paragrafo 1 di tale disposizione non si applicano solo se la superficie dichiarata è superiore al numero di diritti all’aiuto dichiarati e soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità.

145    Per contro, diversamente da quanto argomenta il Regno Unito, il raffronto tra la superficie dichiarata e i diritti all’aiuto dichiarati viene effettuato, nell’ambito dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, senza tener conto del numero di diritti all’aiuto di cui l’agricoltore disponga effettivamente, eventualmente previo recupero dei diritti indebitamente assegnati sul fondamento dell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004.

146    Inoltre, occorre aggiungere che tale interpretazione letterale dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 è, altresì, confermata da un’interpretazione contestuale e teleologica di tale disposizione.

147    Al riguardo, da un lato, occorre ricordare che l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 enuncia che, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo dell’aiuto a titolo del regime di pagamento unico è basato sul valore inferiore. Tale disposizione definisce, quindi, la base di calcolo dell’importo dell’aiuto.

148    Dall’altro lato, come è già stato rilevato al precedente punto 129, l’articolo 51 del regolamento n. 796/2004 si inserisce, in sostanza, nell’obiettivo di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione attraverso la lotta alle irregolarità e alle frodi. A tal fine, quando la superficie dichiarata eccede la superficie determinata, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 prevede sanzioni proporzionali (v. punto 130 supra).

149    Per contro, siffatte sanzioni, come emerge dal considerando 12 del regolamento n. 659/2006, con il quale è stato inserito il paragrafo 2 bis nell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, sono considerate prive di utilità nel caso in cui l’agricoltore dichiari una superficie superiore ai diritti all’aiuto, ma la superficie dichiarata soddisfi tutte le altre condizioni di ammissibilità. Infatti, in tal caso, come chiarisce il medesimo considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 prevede che la base di calcolo dell’aiuto sia il numero di ettari associati ai diritti all’aiuto.

150    Pertanto, da un lato, il collegamento operato, al considerando 12 del regolamento n. 659/2006, tra l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, disposizione espressamente fondata sul confronto tra la superficie dichiarata e i diritti all’aiuto dichiarati, e l’articolo 51, paragrafo 2 bis, di quest’ultimo regolamento conferma la conclusione secondo la quale il raffronto prescritto da quest’ultima disposizione è quello tra, da una parte, la superficie dichiarata e, dall’altra, i diritti all’aiuto dichiarati e non già i diritti all’aiuto effettivamente detenuti dall’agricoltore, eventualmente previo recupero dei diritti indebitamente assegnati in base all’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004.

151    Dall’altro lato, tenuto conto dell’impianto sistematico generale dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, che si inserisce nella lotta alle irregolarità e alle frodi, l’introduzione in tale disposizione del paragrafo 2 bis si fonda sulla considerazione secondo la quale, in caso di differenza tra la superficie dichiarata e i diritti all’aiuto dichiarati, non sussiste, in via di principio, alcun rischio di irregolarità o di frode, purché la superficie dichiarata soddisfi tutte le altre condizioni di ammissibilità. Infatti, qualora sussista una differenza di tal genere tra la superficie dichiarata e il numero di diritti dichiarati, l’importo dell’aiuto è, in ogni caso, determinato, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, sul valore inferiore, cosicché è comunque escluso che un aiuto sia versato in base a una superficie non determinata. Ne consegue che, in via di principio, non sussiste, in tale fattispecie, alcun rischio di pagamento indebito concesso in base a una superficie non determinata.

152    Infine, occorre rilevare che è vero che, come osserva il Regno Unito, tale interpretazione dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, e in particolare del suo paragrafo 2 bis, non esclude che, eccezionalmente, una sanzione sia calcolata in base a diritti all’aiuto inesistenti quando l’agricoltore dichiari un numero di diritti superiore al numero di diritti all’aiuto di cui disponga effettivamente.

153    Tuttavia, senza necessità di stabilire se, come sostiene il Regno Unito, il riferimento alla superficie determinata, contenuto nell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, debba essere inteso come riferimento alla superficie ammissibile associata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto dichiarati o di diritti all’aiuto dichiarati di cui l’agricoltore disponga effettivamente, occorre considerare che la circostanza rilevata al precedente punto 152 non può, contrariamente a quanto asserisce il Regno Unito in udienza, viziare di illegittimità la decisione impugnata.

154    Infatti, a prescindere che il Regno Unito non ha avanzato dubbi sulla legittimità dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, si deve considerare che la situazione paventata, per quanto censurabile, non è sufficiente per infirmare l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 testé formulata, che si impone alla luce di un’analisi letterale, contestuale e teleologica di queste ultime.

155    Al riguardo occorre, peraltro, aggiungere che il regolamento n. 1122/2009, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 796/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2010, prevede d’ora innanzi espressamente, all’articolo 57, paragrafo 2, secondo trattino, rubricato «Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate», che, «se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone l’agricoltore, i diritti all’aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore».

156    Tale nuova disposizione è fondata, come emerge dal considerando 78 del regolamento n. 1122/2009, sulla considerazione seguente:

«Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare un calcolo fondato su diritti inesistenti, occorre prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispongono gli agricoltori».

157    Orbene, contrariamente agli argomenti del Regno Unito nel senso che la sua interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 sarebbe confermata dall’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009, occorre rilevare che l’adozione di quest’ultimo regolamento e le modifiche che esso comporta non possono alterare l’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 quale è stata esposta nei punti precedenti e giustificarne un’interpretazione che sia in contrasto non soltanto con la sua formulazione letterale, ma anche con le motivazioni che hanno ispirato il suo inserimento nel suddetto regolamento (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 settembre 2013, Paesi Bassi/Commissione, T‑343/11, EU:T:2013:468, punto 91).

158    Infatti, a prescindere dalla circostanza che, alla luce della sua rubrica, l’oggetto dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009 è diverso da quello dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, il quale riguarda le riduzioni e le esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive, occorre rilevare, senza necessità di interpretare l’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009, che quest’ultimo regolamento non era ancora in vigore al momento dei controlli nel corso dei quali sono stati scoperti gli errori dovuti alle dichiarazioni eccessive, trovando invece applicazione, conformemente al proprio articolo 87, secondo comma, solo alle domande presentate per le campagne di commercializzazione o per i periodi di erogazione dei premi che iniziavano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

159    In terzo luogo, dato che il Regno Unito intende suffragare le proprie affermazioni relative all’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 51 del regolamento n. 796/2004 mediante esempi di calcolo di sanzioni in forza di dette disposizioni, occorre aggiungere che siffatti esempi, formulati a titolo puramente illustrativo, non sono atti a dimostrare che la Commissione abbia contestato a torto al Regno Unito di aver erroneamente calcolato le sanzioni ai sensi di dette disposizioni e che il metodo di calcolo applicato, per quanto riguarda le sanzioni irrogabili in caso di dichiarazione eccessiva, nella valutazione del rischio finanziario per il Fondo sia errato.

160    In una terza e ultima fase, il Regno Unito evoca, in subordine, il principio di applicazione retroattiva della sanzione più lieve. Al riguardo esso ritiene, in sostanza, che l’articolo 57, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1122/2009 costituisca una nuova norma relativa all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni, la quale, essendo meno severa di quella derivante dall’articolo 51 del regolamento n. 796/2004 come interpretata dalla Commissione, andrebbe applicata retroattivamente. Tale nuova norma avrebbe come effetto di evitare le riduzioni e le esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva qualora l’agricoltore dichiarasse una superficie ammissibile almeno pari al numero di diritti all’aiuto dichiarati, numero che non può essere superiore a quello dei diritti all’aiuto di cui disponga.

161    Al riguardo, come è già stato rilevato al precedente punto 158, occorre ricordare che, in forza del suo articolo 87, secondo comma, il regolamento n. 1122/2009 si applicava solo a partire dalle domande presentate per le campagne di commercializzazione o per i periodi di erogazione dei premi che iniziavano a decorrere dal 1° gennaio 2010, cosicché alle domande di aiuto presentate per il 2009 era applicabile, in via di principio, il regolamento n. 796/2004. Tuttavia, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, in caso di modifica successiva delle disposizioni riguardanti sanzioni amministrative contenute in una normativa dell’Unione, le disposizioni meno severe si applicano retroattivamente.

162    Secondo la giurisprudenza, le riduzioni e le esclusioni degli aiuti, come quelle previste all’articolo 51 del regolamento n. 796/2004, costituiscono una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, National Farmers’ Union e a., C‑354/95, Racc., EU:C:1997:379, punti 40 e 41; Strawson e Gagg & Sons, cit. supra al punto 132, EU:C:2002:695, punto 46, nonché del 4 maggio 2006, Haug, C‑286/05, Racc., EU:C:2006:296, punto 21).

163    Per contro, sempre secondo la giurisprudenza, le disposizioni relative alla definizione di una base di calcolo non costituiscono una sanzione amministrativa (v., in tal senso, sentenza Haug, cit. supra al punto 162, EU:C:2006:296, punto 24).

164    Orbene, ciò è quanto avviene precisamente nel caso dell’articolo 57, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1122/2009, evocato dal Regno Unito.

165    Infatti, l’articolo 57, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1122/2009, secondo il quale, «se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone l’agricoltore, i diritti all’aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore», si inserisce, come si evince dalla sua rubrica e come ha osservato la Commissione in udienza, nella definizione della base di calcolo applicabile alle superfici dichiarate.

166    Per di più, l’articolo 57, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1122/2009 non modifica affatto le norme relative alle riduzioni e alle esclusioni quali esposte all’articolo 58 del regolamento n. 1122/2009. Quest’ultimo articolo riprende, peraltro, le norme contenute nell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, tralasciando invece le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, le quali costituivano un’eccezione alle riduzioni e alle esclusioni di cui a detto articolo 51, paragrafo 1.

167    Ne consegue che gli argomenti del Regno Unito relativi all’applicazione retroattiva di una sanzione più lieve non possono essere accolti.

168    Pertanto, la quarta censura deve essere integralmente respinta.

 Sulla seconda censura, relativa alla considerazione, nell’effettuare il nuovo calcolo dei diritti all’aiuto, delle differenze di superficie che incidono sui premi «animali»

169    Il Regno Unito adduce, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente considerato che sull’elemento storico potessero incidere errori commessi nella determinazione delle superfici rilevanti per i premi «animali». Infatti, dalla decisione 2010/399/UE della Commissione, del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 184, pag. 6), risulterebbe che, per quanto riguarda l’anno di dichiarazione 2004, la Commissione ha applicato una rettifica forfettaria solo del 2% alle spese effettuate nell’ambito del regime del premio per l’estensivizzazione. Si incorrerebbe, ebbene, nello stesso rischio, estremamente basso, considerata la forte analogia dei regimi e delle condizioni associate, durante il periodo di riferimento.

170    La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

171    Nella fattispecie, dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che, nel corso del procedimento di verifica, la Commissione ha ritenuto che il nuovo calcolo dei diritti all’aiuto, come effettuato dal Regno Unito, tenesse conto soltanto dell’elemento forfettario, mentre non era stato svolto alcun controllo per stabilire se le differenze di superficie incidessero anche sui premi «animali» versati durante il periodo di riferimento, compreso tra il 2000 e il 2002, e, pertanto, sull’elemento storico dei diritti all’aiuto.

172    Orbene, anche supponendo, come afferma il Regno Unito, che il rischio dovuto all’omessa verifica dell’incidenza di errori nella determinazione delle superfici rilevanti per i premi «animali» sia stato particolarmente basso, è giocoforza constatare, tuttavia, che il Regno Unito non contesta affatto di non aver proceduto a siffatta verifica. Il Regno Unito non nega che le differenze di superficie possano aver inciso sui premi «animali». Inoltre, tale Stato membro ha confermato in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, di non aver proceduto a verifiche circa l’eventuale incidenza di tali differenze sull’elemento storico dei diritti all’aiuto, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

173    Ne consegue che, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 65, secondo la quale, sebbene competa alla Commissione corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che nutra a proposito dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o dei dati da queste trasmessi, spetta allo Stato membro interessato dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, il Regno Unito non è riuscito a inficiare tali constatazioni della Commissione, come sintetizzate, in sostanza, al precedente punto 171.

174    Peraltro, nei limiti in cui il Regno Unito afferma che il rischio assunto omettendo le verifiche riguardo ai premi «animali» sarebbe estremamente basso, occorre rilevare che l’aliquota di rettifica finanziaria applicata nella fattispecie è stata giustificata da un insieme di insufficienze rilevate dalla Commissione nei controlli essenziali e in quelli secondari e risulta da una valutazione del rischio effettuata dallo stesso Regno Unito. Orbene, a parte il fatto che quest’ultimo ha omesso di spiegare come la considerazione dell’assenza di dette verifiche abbia eventualmente inciso sull’aliquota del 5,19%, è sufficiente osservare che, quand’anche tale assenza abbia comportato un rischio trascurabile per il Fondo, l’applicazione, nella fattispecie, dell’aliquota di rettifica puntuale del 5,19% non ne sarebbe rimessa in discussione.

175    Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

 Sulla quinta censura, relativa alla dichiarazione eccessiva intenzionale

176    Il Regno Unito contesta la constatazione di insufficienze che vizierebbero i controlli secondari riguardo alla dichiarazione eccessiva intenzionale di cui all’articolo 53 del regolamento n. 796/2004. Esso fa valere, in sostanza, che la dichiarazione eccessiva intenzionale costituisce una frode che può essere oggetto di sanzioni penali e, nel diritto dell’Irlanda del Nord, un illecito penale. Pertanto, se è vero che l’articolo 53 del regolamento n. 796/2004 istituisce una sanzione di natura amministrativa e non penale, resterebbe pur sempre il fatto che il Dipartimento dell’agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Irlanda del Nord (Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development, DARD) può concludere che un agricoltore ha presentato una domanda fraudolenta solo quando ciò sia stato dimostrato attraverso un procedimento penale ordinario. Parimenti, la Commissione non potrebbe contestare al Regno Unito il fatto che il DARD non abbia rinviato al suo Servizio investigativo centrale (Central Investigation Service, CIS) casi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere rinviati, tanto più che non sussisterebbe alcun obbligo di rinvio di tal genere quando, in ogni caso, gli elementi di prova sono insufficienti. Il Regno Unito aggiunge, peraltro, che le domande fraudolente sono estremamente rare, cosicché la percentuale di spese esposte a rischi a causa della dichiarazione eccessiva intenzionale in Irlanda del Nord sarebbe, con ogni probabilità, estremamente bassa.

177    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dal Regno Unito.

178    In primo luogo, occorre rilevare che, in udienza, il Regno Unito, in risposta a un quesito del Tribunale, ha rinunciato, in seguito alla sentenza del 27 febbraio 2013, Polonia/Commissione (T‑241/10, EU:T:2013:96), ai propri argomenti nel senso che, in sostanza, la Commissione gli avrebbe contestato erroneamente di aver subordinato la sanzione della dichiarazione eccessiva intenzionale di cui all’articolo 53 del regolamento n. 796/2004 al previo svolgimento di un procedimento penale, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

179    In secondo luogo, dato che il Regno Unito non ha espressamente rinunciato ai propri argomenti nel senso che la Commissione non potrebbe contestargli la circostanza che il DARD non abbia rinviato determinati casi al CIS, occorre rilevare, senza necessità di interrogarsi sull’operatività o meno di tali argomenti, che il solo fatto, incontestato, come emerge dal precedente punto 178, che il Regno Unito abbia subordinato l’applicazione delle sanzioni amministrative al previo svolgimento di un procedimento penale è sufficiente per concludere che sussistevano lacune nel sistema di applicazione, nel Regno Unito, delle sanzioni amministrative istituite dall’articolo 53 del regolamento n. 796/2004. Pertanto, non è necessario esaminare se su tale sistema incidessero ulteriori insufficienze in quanto taluni casi di dichiarazione eccessiva che, secondo la Commissione, avrebbero dovuto essere trasmessi al CIS non gli sono stati, tuttavia, trasmessi.

180    In ogni caso, va osservato che il Regno Unito non ha dimostrato l’erroneità della conclusione della Commissione attinente alla mancata trasmissione di casi al CIS. Infatti, il Regno Unito si è limitato ad affermazioni generali secondo le quali il rinvio all’autorità responsabile della fase istruttoria non è obbligatorio quando è evidente che gli elementi probatori non sono sufficienti per consentire di concludere che sussiste una violazione intenzionale. Orbene, simili affermazioni, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 65, sono insufficienti per inficiare i dubbi seri e ragionevoli della Commissione.

181    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del Regno Unito nel senso che il rischio finanziario per il Fondo causato dalla dichiarazione eccessiva intenzionale in Irlanda del Nord sarebbe, in ogni caso, «con ogni probabilità, estremamente basso», va osservato, senza alcuna necessità di verificare se tale argomento sia conferente, benché, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Regno Unito in udienza, la sua valutazione del rischio non tenga conto delle dichiarazioni eccessive intenzionali, che siffatto argomento è insufficiente per rimettere in discussione la constatazione, da parte della Commissione, di una carenza nell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 53 del regolamento n. 796/2004.

182    Inoltre, anche supponendo che il Regno Unito intenda contestare, con tale argomento, l’aliquota di rettifica finanziaria applicata dalla Commissione, occorre rilevare che, come è già stato affermato al precedente punto 174, tale aliquota è stata giustificata da un insieme di insufficienze rilevate dalla Commissione nei controlli essenziali e in quelli secondari e risulta da una valutazione del rischio effettuata dallo stesso Regno Unito. Ne consegue che, quand’anche le carenze che incidono sul procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all’articolo 53 del regolamento n. 79672004 abbiano comportato un rischio trascurabile per il Fondo, l’applicazione, nella fattispecie, dell’aliquota di rettifica puntuale del 5,19% non ne sarebbe rimessa in discussione.

183    In ogni caso, si deve rilevare che, contrariamente alla giurisprudenza citata al precedente punto 66, secondo la quale spetta allo Stato membro dimostrare che la Commissione sia incorsa in errore circa le conseguenze finanziarie da trarre da un’irregolarità dalla stessa constatata, il Regno Unito si è limitato a formulare affermazioni ipotetiche e vaghe, le quali, sebbene siano fondate sulla relazione annuale della Commissione del 2009, riguardante la tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta alle frodi, non sono tuttavia suffragate da elementi circostanziati che consentano di dimostrare che, nella fattispecie, l’aliquota di rettifica applicata dalla Commissione fosse errata.

184    Tutto ciò considerato, occorre respingere la quinta censura del secondo motivo.

185    Ne consegue che il secondo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto nella determinazione della portata delle perdite reali per il Fondo

186    Nell’ambito del primo motivo di annullamento, il Regno Unito contesta alla Commissione di essere incorsa, applicando la rettifica forfettaria del 5,19% a tutte le spese effettuate, per l’anno di dichiarazione 2009, in Irlanda del Nord, in errori di diritto e di fatto riguardo all’entità del rischio di perdite per il Fondo. La Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che, da un lato, circa l’80% degli errori commessi per l’anno di dichiarazione 2009 riguardo alle superfici ammissibili all’aiuto risultava da dichiarazioni eccessive di tali superfici rese nel 2005, al momento dell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto, e che, dall’altro, il valore unitario dei diritti all’aiuto, stabilito nel 2005 in base al modello ibrido statico, è composto da un elemento storico, risultante dalla divisione dell’importo di riferimento per il numero totale di diritti all’aiuto, e da un elemento forfettario, corrispondente a EUR 78,33 per diritto all’aiuto. Orbene, per quanto riguarda l’80% delle spese, il Fondo sarebbe esposto a un rischio soltanto per le spese relative all’elemento forfettario, corrispondenti a circa il 22% della totalità delle spese effettuate. Ne conseguirebbe che, applicando un’aliquota puntuale del 5,19% alla quota delle spese esposta al rischio, la rettifica finanziaria non avrebbe potuto essere superiore all’1,95%.

187    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dal Regno Unito.

188    In via preliminare, occorre rilevare che, per quanto riguarda le rettifiche finanziarie, il documento n. VI/5330/97 prevede, nel suo allegato 2, che si applichino rettifiche finanziarie qualora la Commissione accerti che la spesa non è stata effettuata conformemente alla normativa dell’Unione. Tale documento dispone poi che, salvo se il pagamento irregolare sia già stato individuato dai controllori nazionali e siano state adottate le opportune misure per il recupero e la correzione, la Commissione rifiuti il finanziamento a carico del bilancio dell’Unione. Nel caso in cui sia possibile determinare le spese irregolari, e quindi l’importo del danno finanziario a carico dell’Unione, nel documento n. VI/5330/97 è previsto che si proceda, in particolare, al rigetto di una somma calcolata per estrapolazione dei risultati delle verifiche compiute su un campione rappresentativo di pratiche rispetto al totale delle pratiche da cui il campione proviene, ma limitatamente al settore amministrativo in cui è ragionevole presumere il ripetersi della medesima carenza (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2013, Portogallo/Commissione, T‑2/11, Racc., EU:T:2013:307, punto 120). Per contro, qualora non sia possibile determinare l’entità reale dei pagamenti irregolari, sono applicate rettifiche finanziarie forfettarie (sentenze del 18 settembre 2003, Regno Unito/Commissione, C‑346/00, Racc., EU:C:2003:474, punto 53, e del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P, Racc., EU:C:2008:247, punto 136; v. anche sentenza Portogallo/Commissione, cit., EU:T:2013:307, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

189    Al riguardo occorre aggiungere che, sebbene sia stato adottato dalla Commissione nel contesto del FEAOG e contenga, come indica il suo titolo, le linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione «Garanzia» del FEAOG, nulla vieta alla Commissione di applicare il documento n. VI/5330/97 anche nell’esercizio delle competenze che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 le attribuisce ai fini della liquidazione dei conti del Fondo (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, Bulgaria/Commissione, T‑335/11, EU:T:2013:262, punto 86), circostanza, peraltro, non contestata dal Regno Unito.

190    È alla luce di tali considerazioni che va esaminata, in via principale, la fondatezza del presente motivo.

191    Nella fattispecie, dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che la Commissione ha applicato una rettifica puntuale del 5,19% all’insieme delle spese effettuate, a titolo del regime di pagamento unico per l’anno di dichiarazione 2009, in Irlanda del Nord. L’aliquota della rettifica così applicata deriva da una valutazione del rischio effettuata dalle autorità del Regno Unito e approvata dalla Commissione in quanto avrebbe consentito di stabilire, ragionevolmente, l’ammontare delle perdite finanziarie subite dall’Unione. Ai fini di tale valutazione effettuata dalle autorità del Regno Unito, il rischio finanziario è stato definito come corrispondente alla differenza tra la somma versata e un pagamento sottoposto a revisione, comprendente, se del caso, le sanzioni applicabili, con la precisazione che i pagamenti indebiti e le sanzioni applicabili sono stati determinati, da parte del Regno Unito, secondo il metodo raccomandato dalla Commissione. La valutazione del rischio è stata fondata su un’estrapolazione a partire da un campione di 394 domande presentate nel 2009 a titolo del regime di pagamento unico.

192    Dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge, quindi, che la valutazione del rischio finanziario effettuata dalle autorità del Regno Unito è consistita nel determinare, in base a un campione e per estrapolazione, le perdite finanziarie realmente subite dall’Unione. Tali perdite finanziarie e, pertanto, il rischio finanziario corrispondono, come emerge sia dalla relazione di valutazione del rischio sia dalle memorie del Regno Unito, alla somma dei pagamenti indebiti e delle sanzioni, determinati in base al metodo raccomandato dalla Commissione. Il rischio finanziario così valutato è stato espresso, nella relazione di valutazione del rischio, come percentuale della totalità dei pagamenti in questione. Deriva, infatti, inequivocabilmente dalla relazione di valutazione del rischio che il rischio finanziario corrisponde al 5,19% della totalità delle spese effettuate in Irlanda del Nord a titolo del regime di pagamento unico per l’anno di dichiarazione 2009, circostanza peraltro confermata in udienza dal Regno Unito in risposta a un quesito del Tribunale.

193    Ne consegue che la Commissione, poiché ha potuto determinare, in base alla valutazione del rischio proposta dalle autorità del Regno Unito e da essa approvata, le spese irregolari e quindi l’ammontare delle perdite finanziarie subite dall’Unione, ha correttamente concluso per l’esclusione della somma corrispondente all’ammontare delle perdite, conformemente agli orientamenti esposti nel documento n. VI/5330/97, come richiamati, in particolare, al precedente punto 188.

194    Ne consegue altresì che, poiché l’ammontare delle perdite così valutate, come rilevato al precedente punto 192, è stato espresso come percentuale della totalità delle spese effettuate a titolo del regime di pagamento unico in Irlanda del Nord per l’anno di dichiarazione 2009, la Commissione ha correttamente applicato la rettifica puntuale del 5,19% alla totalità delle spese summenzionate.

195    Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dal Regno Unito nell’ambito del presente motivo e vertenti, in sostanza, sul fatto che si dovrebbe applicare la rettifica puntuale del 5,19% unicamente alla quota delle spese effettuate, in Irlanda del Nord, per l’anno di dichiarazione 2009, sulla quale inciderebbero, secondo tale Stato membro, le irregolarità, cosicché il rischio finanziario reale sarebbe dell’1,95%. Il Regno Unito afferma, al riguardo, che l’80% degli errori commessi nel 2009 derivavano da errori commessi al momento dell’assegnazione e del calcolo iniziali dei diritti all’aiuto in relazione alle superfici ammissibili. Pertanto, in sostanza, riguardo all’80% delle spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso del periodo in questione, si dovrebbe tener conto, dato il metodo di calcolo di tali diritti all’aiuto, composti da un elemento storico e da un elemento forfettario (v. punto 70 supra), del fatto che il rischio per il Fondo riguardava solo quest’ultimo elemento e non l’intero aiuto. Orbene, l’elemento forfettario rappresenta soltanto il 22% circa di tutti i pagamenti effettuati in Irlanda del Nord.

196    Al riguardo occorre ricordare che, nella fattispecie, la rettifica finanziaria è stata determinata in base a una valutazione del rischio presentata, nel corso del procedimento di verifica, dallo stesso Regno Unito.

197    Anzitutto, va osservato che, ai fini di tale valutazione del rischio, il Regno Unito ha definito il rischio finanziario come corrispondente alla differenza tra la somma versata e un pagamento sottoposto a revisione, comprendente, se del caso, le sanzioni applicabili, con la precisazione che i pagamenti indebiti e le sanzioni applicabili sono stati determinati, dal Regno Unito, secondo il metodo raccomandato dalla Commissione.

198    Orbene, nella fattispecie, a prescindere che gli argomenti dedotti dal Regno Unito, nell’ambito del secondo motivo, per contestare tale metodo di calcolo sono già stati respinti, occorre constatare che tale Stato membro non contesta affatto la circostanza che il rischio finanziario per il Fondo sia costituito dalla somma dei pagamenti indebiti e delle sanzioni.

199    Inoltre, è lo stesso Regno Unito, ai fini della valutazione del rischio finanziario proposta alla Commissione, ad aver utilizzato come base di calcolo la totalità delle spese effettuate in Irlanda del Nord per l’anno di dichiarazione 2009 e ad averne dato conferma in udienza (v. punto 192 supra). Del resto, dai documenti contenuti nel fascicolo non risulta che, quando ha presentato, nel corso del procedimento di verifica, la propria valutazione del rischio, il Regno Unito abbia espresso la benché minima riserva riguardo a tale base di calcolo.

200    Sostenendo, nel presente giudizio, che la rettifica finanziaria del 5,19%, determinata nella relazione di valutazione del rischio rispetto alla totalità delle predette spese, deve essere applicata solo alla quota, più limitata, degli aiuti sulla quale, ad avviso del Regno Unito, il rischio avrebbe una reale incidenza, tale Stato membro rimette incidentalmente in discussione, in realtà, la base della sua stessa valutazione del rischio finanziario.

201    Infine, gli argomenti del Regno Unito finiscono col rimettere in discussione i calcoli che, nella relazione di valutazione del rischio, hanno dato come risultato l’aliquota del 5,19%. Infatti, riflettendo la parte della totalità delle spese corrispondente alla somma dei pagamenti indebiti e delle sanzioni applicabili (e quindi al rischio finanziario quantificato), tale aliquota rimane priva di significato qualora sia applicata a un’altra base di calcolo. Sostituire, ai fini della determinazione del rischio finanziario, una base di calcolo ridotta (la quota dei pagamenti sulla quale, secondo il Regno Unito, il rischio inciderebbe realmente) alla base di calcolo che è stata considerata inizialmente (la totalità dei pagamenti) e che ha dato senso all’aliquota di rettifica finanziaria applicata spezza il nesso tra la base di calcolo iniziale e l’aliquota determinata.

202    Ne consegue che, adducendo che la rettifica finanziaria del 5,19%, determinata in base alla totalità delle spese effettuate nel 2010 in Irlanda del Nord, deve essere applicata soltanto a una parte di dette spese, il Regno Unito rimette fondamentalmente in discussione la base della valutazione effettuata nel corso del procedimento di verifica. Inoltre, volendo applicare una rettifica finanziaria corrispondente al rischio reale per il Fondo ed espressa come percentuale della totalità di dette spese soltanto a una parte di tali spese, è l’esattezza stessa dell’analisi del rischio e dell’aliquota del 5,19% ad essere messa in discussione dal Regno Unito, sebbene tale Stato membro abbia esso stesso effettuato tale analisi e determinato detta aliquota in base a una definizione del rischio che non contesta.

203    Peraltro, dato che, in risposta a un quesito formulato in udienza dal Tribunale, il Regno Unito osserva che l’aliquota dell’1,95% proposta nell’ambito del presente motivo trovava giustificazione nel metodo di calcolo dei pagamenti indebiti e delle sanzioni discusso nel secondo motivo, è sufficiente ricordare che gli argomenti presentati da tale Stato membro riguardo a detto metodo sono già stati respinti nell’ambito dell’analisi del secondo motivo.

204    Pertanto, tali argomenti del Regno Unito, al quale spettava dimostrare, conformemente agli obblighi richiamati al precedente punto 66, che la Commissione fosse incorsa in errore circa le conseguenze finanziarie da trarre dalla violazione delle norme dell’Unione relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli, non consentono di dimostrare che la Commissione sia incorsa in errore riguardo alle conseguenze finanziarie che devono essere tratte dalle irregolarità dalla stessa constatate.

205    Si deve, quindi, concludere che la Commissione non è incorsa in errore nell’applicare la rettifica puntuale del 5,19% alla totalità delle spese effettuate, a titolo del regime di pagamento unico, in Irlanda del Nord per l’anno di dichiarazione 2009.

206    Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

207    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

208    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno Unito, essendo rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 settembre 2015.

Firme

Indice


Contesto normativo

Normativa dell’Unione che disciplina il finanziamento della politica agricola comune

Regolamento (CE) n. 1290/2005

Regolamento (CE) n. 885/2006

Regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e 73/2009

Regolamenti (CE) nn. 796/2004 e 1122/2009

Documento n. VI/5330/97

Normativa dell’Unione concernente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Considerazioni preliminari

Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto riguardo alle insufficienze dei controlli secondari e, in particolare, al metodo di calcolo dei pagamenti indebitamente erogati e delle sanzioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva

Sulla prima, sulla terza e sulla quarta censura, relative al metodo di valutazione del rischio finanziario per il Fondo

– Sulla prima censura, relativa alla rivalutazione retrospettiva del valore dei diritti all’aiuto

– Sulla terza censura, relativa al recupero degli importi indebitamente erogati

– Sulla quarta censura, relativa alle riduzioni e alle esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva di superficie

Sulla seconda censura, relativa alla considerazione, nell’effettuare il nuovo calcolo dei diritti all’aiuto, delle differenze di superficie che incidono sui premi «animali»

Sulla quinta censura, relativa alla dichiarazione eccessiva intenzionale

Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto nella determinazione della portata delle perdite reali per il Fondo

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.