Language of document : ECLI:EU:C:2024:325

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 16 aprile 2024 (1)

Causa C119/23

Virgilijus Valančius

contro

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija,

Saulius Lukas Kalėda

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedura nazionale di selezione di un candidato per la nomina a giudice del Tribunale dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 2, TUE – Articolo 254 TFUE – Obbligo per il candidato di offrire tutte le garanzie di indipendenza – Indipendenza dei giudici – Comitato di esperti indipendenti – Criteri di selezione – Graduatoria dei candidati»






I.      Introduzione

1.        La nomina dei giudici del Tribunale è disciplinata dall’articolo 19, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 254 TFUE. Dette disposizioni, relativamente brevi e formulate in termini simili, prevedono, tra l’altro, che i giudici siano «nominati di comune accordo (…) dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 255» e siano «scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali».

2.        I principi enunciati nelle disposizioni in esame sono applicabili alle procedure nazionali di selezione dei candidati che i governi degli Stati membri devono proporre per la carica di giudice del Tribunale? In caso affermativo, il requisito di indipendenza previsto dalle disposizioni di cui trattasi implica taluni obblighi specifici per gli Stati membri riguardo alle modalità con cui essi devono organizzare e svolgere siffatte procedure? Più specificamente, il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro, che ha costituito un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati e di redigere una graduatoria di coloro che soddisfano i requisiti di competenza professionale e di indipendenza, scelga, nell’ambito della graduatoria di cui trattasi, un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto?

3.        Tali sono, in sostanza, le questioni fondamentali che si pongono nell’ambito del presente procedimento.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione europea

4.        Ai sensi dell’articolo 1 della decisione n. 2010/124/EU del 25 febbraio 2010 relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) (in prosieguo: il «comitato ex articolo 255»), dette norme sono enunciate nell’allegato della medesima decisione. I punti da 6 a 8 delle stesse così recitano:

«6.      Deferimento al comitato e richiesta di informazioni supplementari

Quando il governo di uno Stato membro propone un candidato, tale proposta è trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.

Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di fornire al comitato stesso informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni.

7.      Audizione

Salvo il caso in cui si tratti di una proposta avente ad oggetto il rinnovo di un mandato di giudice o di avvocato generale, il comitato sente il candidato nell’ambito di un’audizione a porte chiuse.

8.      Motivazione e presentazione del parere

Il parere emesso dal comitato è motivato. La motivazione enuncia le ragioni principali sulle quali il comitato ha fondato il suo parere.

Il parere del comitato è trasmesso ai rappresentanti dei governi degli Stati membri. (…)».

B.      Diritto nazionale

5.        L’articolo 52, paragrafo 3, della Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (legge sul governo della Repubblica di Lituania) del 19 maggio 1994 (3) così dispone:

«Il governo designa candidati alla carica di giudice della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea [(in prosieguo: il «Tribunale»)] dopo aver ottenuto il consenso del Presidente della Repubblica di Lituania e previa consultazione del Parlamento lituano con le modalità previste dal Lietuvos Respublikos Seimo statutas (statuto del Parlamento della Repubblica di Lituania)».

6.        I punti da 2 a 4, 13, 15, 19, 21 e 22 del Pretendento į Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašas (descrizione della procedura di selezione dei candidati alla carica di giudice del [Tribunale]), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, adottata con decreto n. 1R-65 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania del 9 marzo 2021, dispongono quanto segue:

«2.      Il Gruppo di lavoro per la selezione [in prosieguo: il «Gruppo di lavoro] è costituito con decreto del Primo ministro della Repubblica di Lituania. Esso è composto da sette persone. Il Gruppo di lavoro include il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania (che presiede il Gruppo di lavoro) e un rappresentante del Parlamento della Repubblica di Lituania, un rappresentante del Presidente della Repubblica di Lituania, un rappresentante del Consiglio della magistratura, un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mykolas Romeris, un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Vilnius e un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Vytautas Magnus. Un funzionario del Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania è nominato segretario del Gruppo di lavoro.

3.      Il Gruppo di lavoro, tenendo conto dei sei criteri di selezione dei candidati alla carica di giudice del [Tribunale], quali previsti dai trattati sui quali è fondata l’Unione europea e specificati nella Sesta relazione di attività del [Comitato ex articolo 255] (…) informa il pubblico in merito all’apertura della procedura di selezione mediante annuncio pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia, invitando coloro che soddisfano i criteri di selezione specificati a presentare una domanda per partecipare alla procedura di selezione (…).

4.      Il Gruppo di lavoro fissa un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi affinché i candidati presentino presso il Ministero della Giustizia la loro domanda per l’ammissione alla procedura di selezione. (…)

(…)

13.      La procedura di selezione include una valutazione per stabilire se i candidati soddisfino i criteri enunciati al punto 3 della descrizione, sulla base della documentazione presentata dai candidati, e un colloquio finalizzato alla selezione. (…)

15.      In fase di selezione, i candidati vengono valutati sulla base dei sei criteri enunciati al punto 3 della descrizione: competenze giuridiche, esperienza professionale, idoneità ad assumere funzioni giurisdizionali, conoscenze linguistiche, capacità di lavorare come membro di un gruppo in un ambiente internazionale in cui sono rappresentate diverse tradizioni giuridiche, nonché garanzie di indipendenza, imparzialità, probità e integrità.

(…)

19.      Al termine della procedura di selezione, ogni membro del Gruppo di lavoro assegna al candidato un voto compreso tra 1 e 10. Il punteggio più basso è pari a 1 punto e il più alto è pari a 10 punti. I punteggi individuali assegnati dai membri del Gruppo di lavoro vengono sommati tra loro. La graduatoria redatta sulla base dei risultati ottenuti è riportata in un elenco. Quest’ultimo deve includere tutti i candidati che, secondo la valutazione del Gruppo di lavoro, soddisfano i criteri di selezione per la carica di giudice del [Tribunale], indipendentemente dal numero di punti ottenuti.

(…)

21.      Al termine della procedura di selezione, il presidente del Gruppo di lavoro presenta al governo lituano un progetto di atto normativo relativo alla nomina del candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato per la nomina a giudice del [Tribunale], accludendo, come allegato, il verbale della riunione del Gruppo di lavoro (la graduatoria redatta dal Gruppo di lavoro, con l’indicazione dei punteggi ottenuti dai candidati) e il curriculum vitae del candidato con il punteggio più elevato.

22.      Si tratta di una raccomandazione che indica il candidato con il punteggio più elevato per la carica di giudice del [Tribunale], raccomandazione rivolta al governo lituano che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della legge sul governo, propone un candidato per la nomina a giudice del [Tribunale]».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

A.      Procedura di selezione di cui trattasi

7.        Il sig. Virgilijus Valančius, ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: il «ricorrente») è stato nominato alla carica di giudice del Tribunale il 13 aprile 2016, dopo essere stato proposto come candidato da parte del governo lituano. Il mandato del ricorrente è scaduto il 31 agosto 2019, tuttavia dopo tale data lo stesso ha mantenuto la carica di giudice del Tribunale ai sensi dell’articolo 5 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») (4).

8.        Con decisione del 31 luglio 2019, il governo lituano ha chiesto al Presidente della Repubblica di Lituania e al Parlamento lituano di prestare il loro consenso alla candidatura del sig. Valančius per un altro mandato. Essendo fallita tale designazione per l’impossibilità di raggiungere un consenso tra le tre istituzioni nazionali coinvolte, nel marzo 2021 è stato pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della nomina di un candidato alla carica di giudice del Tribunale. Allo stesso tempo, con decreto del Primo ministro è stato costituito il Gruppo di lavoro e con decreto del Ministero della Giustizia è stato approvato il regolamento ai sensi del quale si doveva svolgere la procedura di selezione.

9.        Il 10 maggio 2021, il Gruppo di lavoro ha valutato i potenziali candidati, concordando una lista di otto persone riguardo alle quali si ritenevano soddisfatti i criteri per la selezione di un giudice, classificate in ordine decrescente sulla base del punteggio (in prosieguo: la «graduatoria di merito»). Il ricorrente è stato individuato, nell’ambito della graduatoria di merito, come il candidato più idoneo.

10.      L’11 maggio 2021, il Ministro della Giustizia ha proposto la candidatura del ricorrente al governo lituano.

11.      Il 6 aprile 2022, il governo lituano ha proposto al Presidente della Repubblica di Lituania e al Parlamento lituano di approvare la candidatura di un partecipante che si era classificato al secondo posto nella graduatoria di merito. Con decisione del 4 maggio 2022, il governo lituano, alla luce del consenso espresso dal Presidente della Repubblica di Lituania e dal Parlamento lituano, ha proposto detta persona come candidato alla carica di giudice del Tribunale (in prosieguo: la «prima decisione di nomina»).

12.      Il 5 luglio 2022, il Comitato ex articolo 255 ha presentato un parere sfavorevole nei confronti di tale candidato.

13.      Il 14 settembre 2022, il governo della Repubblica di Lituania ha chiesto al Presidente della Repubblica di Lituania e al Parlamento lituano di approvare la proposta di candidatura della persona che si era classificata al terzo posto nella graduatoria di merito per la carica di giudice del Tribunale, il sig. Saulius Lukas Kalėda. Una volta ricevuta l’approvazione delle due istituzioni, il governo lituano ha deciso di proporre quale candidato il partecipante in parola (in prosieguo: la «seconda decisione di nomina») (5).

14.      A seguito di un parere favorevole del Comitato ex articolo 255, il sig. Kalėda è stato nominato giudice del Tribunale da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati membri il 15 settembre 2023 e ha prestato giuramento nel corso della seduta del Tribunale tenutasi il 27 settembre 2023, momento in cui si è concluso il mandato del ricorrente quale giudice del Tribunale.

B.      Procedimento principale e procedimento dinanzi alla Corte

15.      Il 18 maggio 2022, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della prima decisione di nomina dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, Lituania), chiedendo, in particolare, che si imponga al governo lituano la riapertura della procedura di consultazione e proposta di un candidato alla carica di giudice del Tribunale in conformità delle procedure previste dalla legge, raccomandando, a fini di consultazione e proposta, il nome del candidato classificatosi al primo posto nella graduatoria redatta dal Gruppo di lavoro. In tale contesto, il ricorrente ha sostenuto che la procedura nazionale di selezione di un candidato alla carica di giudice del Tribunale (in prosieguo: la «procedura nazionale in questione»), per come si è svolta, era in contrasto con i principi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254 TFUE, secondo comma. Di conseguenza, il ricorrente ha esteso il suo ricorso al fine di ricomprendervi anche la seconda decisione di nomina (6).

16.      Il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius), nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione delle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)      Se l’articolo 254 del [TFUE], ai sensi del quale i componenti del [Tribunale] devono essere scelti tra le persone “che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali”, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, [TUE], esiga che un candidato alla nomina a giudice del [Tribunale] sia scelto in uno Stato membro dell’Unione europea esclusivamente in base alle capacità professionali.

2)      Se una prassi nazionale, come quella controversa nella fattispecie in esame – in forza della quale, al fine di garantire la trasparenza nella selezione di un determinato candidato, il governo di uno Stato membro, tenuto a proporre un candidato per la nomina alla carica di giudice del [Tribunale], costituisce un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati, il quale, a seguito di colloqui con gli stessi, redige una graduatoria dei candidati stessi in base a criteri di selezione chiari e a obiettivi prestabiliti e, conformemente alle condizioni precedentemente annunciate, propone al governo il candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato in base alle sue competenze e capacità professionali, mentre il governo propone per la nomina alla carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto in graduatoria – sia compatibile con il requisito, previsto dall’articolo 254 del [TFUE] in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del [TUE], secondo cui il giudice deve offrire tutte le garanzie di indipendenza e soddisfare le altre condizioni richieste per le cariche giurisdizionali, tenuto conto del fatto che un giudice nominato illecitamente potrebbe influire sulle decisioni [del Tribunale]».

17.      Con decisione del presidente della Corte di giustizia del 26 settembre 2023, una richiesta di informazioni è stata rivolta al giudice del rinvio, invitandolo a precisare se la nomina del sig. Kalėda a giudice del Tribunale, avvenuta con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 15 settembre 2023, avesse un’incidenza sull’oggetto della controversia principale e, ove così fosse, se il giudice di cui trattasi intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Con lettera del 10 ottobre 2023, tale giudice ha indicato che la nomina non aveva alcuna incidenza sull’oggetto della controversia principale e che intendeva mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

18.      Nella presente causa hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente, i governi di Repubblica ceca, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Svezia nonché la Commissione europea. Il ricorrente, il governo ceco, l’Irlanda, i governi lituano e polacco e la Commissione hanno altresì esposto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 16 gennaio 2024.

IV.    Analisi

19.      Con le due questioni pregiudiziali, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 2, TUE e l’articolo 254 TFUE ostino a una normativa nazionale o a una prassi in forza delle quali il governo di uno Stato membro che abbia costituito un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati da proporre per la carica di giudice del Tribunale e di redigere una graduatoria di candidati che soddisfino i requisiti di competenza professionale e di indipendenza previsti dai trattati dell’Unione, può selezionare, nell’ambito di tale graduatoria, un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto.

20.      Prima di valutare nel merito la questione di cui trattasi, esaminerò taluni aspetti procedurali di natura preliminare.

A.      Aspetti procedurali: competenza della Corte, ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e necessità di rispondere

21.      Alcuni dei governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni hanno addotto una serie di argomenti con cui viene contestata la competenza della Corte e/o la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e/o la necessità per la Corte di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. Nonostante tali parti abbiano, in una certa misura, accorpato i loro argomenti relativi ai tre rilievi in parola, li esaminerò tuttavia separatamente.

1.      Competenza

22.      Anzitutto, alcuni dei governi hanno ritenuto che la Corte non fosse competente a rispondere alle questioni pregiudiziali. A loro avviso, dal momento che la procedura con cui un governo propone un candidato è disciplinata unicamente dal diritto nazionale, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non sono applicabili nel procedimento principale. Alcuni governi sottolineano altresì il carattere complesso della procedura di nomina alla carica di giudice del Tribunale, la quale si conclude con l’adozione di una decisione, assunta di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, che non è soggetta al controllo di legittimità della Corte. Essi sostengono che, a fortiori, la Corte non può essere competente a pronunciarsi sulla legittimità della fase nazionale di tale complessa procedura.

23.      Al riguardo vorrei evidenziare, in via preliminare, che le questioni sollevate attengono alla portata dell’articolo 19, paragrafo 2, TUE e dell’articolo 254 TFUE, aspetto che impone l’interpretazione di dette disposizioni del diritto primario dell’Unione e, in quanto tale, rientra pienamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (7).

24.      Inoltre, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione. Così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale nell’ambito di simili procedure di nomina (8). Mi sembra che un siffatto principio debba, a fortiori, trovare applicazione nei confronti delle norme nazionali relative all’adozione di decisioni intese a far parte, come spiegherò in seguito, del processo di nomina dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea.

25.      Inoltre, non sono convinto che si possa stabilire un’analogia tra la presente causa e le cause nelle quali la Corte ha dichiarato che, in forza dell’articolo 263 TFUE, essa non è competente a controllare la validità degli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono non in qualità di membri del Consiglio, ma in qualità di rappresentanti del loro governo, e che esercitano così collettivamente le competenze degli Stati membri, come avviene nell’ambito della decisione di nominare membri della Corte di giustizia dell’Unione europea (9).

26.      Le decisioni impugnate non sono atti di natura intergovernativa, bensì atti adottati dalle autorità lituane sulla base del diritto nazionale. Gli atti in parola possono ben essere considerati, come sostengono alcuni governi, atti preliminari nel senso che essi sono volti a costituire una fase in una procedura complessa che sfocia, in ultima analisi, nell’adozione di una decisione di natura intergovernativa. Tuttavia, resta il fatto che, se le decisioni impugnate – che producono indubbiamente alcuni effetti giuridici – possono essere assoggettate al controllo giurisdizionale in forza del diritto nazionale, l’incompetenza della Corte per quanto riguarda un altro, diverso, atto (la decisione di nomina adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri) è manifestamente irrilevante relativamente alla determinazione del potere della Corte (o piuttosto, il suo obbligo) di rispondere alle questioni sollevate ai sensi dell’articolo 267 TFUE, purché esse riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione.

2.      Ricevibilità

27.      In secondo luogo, alcuni dei governi hanno asserito che le questioni sollevate sono irricevibili, in quanto una risposta alle stesse non è necessaria per risolvere la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. Le ragioni addotte a sostegno di tale posizione sono duplici: (i) il giudice del rinvio non è competente a emettere il provvedimento richiesto dal ricorrente (provvedimento inibitorio nei confronti del governo), poiché ciò implicherebbe l’esercizio delle prerogative del governo in materia di politica estera; e (ii) le questioni sono ipotetiche nella misura in cui la procedura nazionale di cui trattasi, anche ammesso che siano considerate applicabili le disposizioni del diritto dell’Unione in questione, ha, in ogni caso, avuto luogo conformemente a tali disposizioni.

28.      Occorre ricordare che, come emerge da costante giurisprudenza, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (10).

29.      Non ravviso alcun elemento in grado di confutare detta presunzione nella presente causa. Infatti, esiste una reale controversia, pendente dinanzi al giudice del rinvio, in cui il ricorrente ha invocato le disposizioni del diritto dell’Unione la cui interpretazione è oggetto delle questioni pregiudiziali (11). L’effettiva applicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione invocate nella controversia di cui trattasi e, in caso affermativo, l’osservanza delle stesse sono interrogativi che attengono al merito delle questioni sollevate e non possono quindi incidere sulla ricevibilità di queste ultime (12).

30.      Non mi convince neppure l’argomento fondato sull’asserita incompetenza del giudice del rinvio in relazione al controllo delle decisioni impugnate o alla concessione dello specifico provvedimento chiesto dal ricorrente. Secondo una consolidata giurisprudenza, si deve rispondere alle questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto da esso definito sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza (13). Non rientra nell’ambito della competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE verificare se una domanda pendente dinanzi al giudice del rinvio sia ricevibile o se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme pertinenti che disciplinano il procedimento nazionale (14).

31.      Allo stesso modo, non spetta, ancora una volta, alla Corte valutare se le autorità nazionali competenti abbiano applicato correttamente o meno i principi derivanti dalle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nell’ambito del procedimento nazionale in questione. Ai fini della presente causa, è sufficiente sottolineare che le parti del procedimento principale sono in disaccordo su detto aspetto e che il giudice del rinvio ha chiesto l’intervento della Corte affinché essa statuisse al riguardo. Ciò è sufficiente per dichiarare ricevibile il rinvio pregiudiziale. Nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è compito della Corte precisare la corretta interpretazione delle disposizioni dell’Unione in questione ed è compito del giudice del rinvio applicare tali disposizioni, in base a detta interpretazione, alle circostanze particolari del caso di specie (15), traendo da un’eventuale violazione delle medesime disposizioni tutte le conseguenze del caso (16).

3.      Necessità di rispondere

32.      In terzo luogo, alcuni dei governi sostengono che, poiché il sig. Kalėda ha nel frattempo assunto l’incarico, il procedimento principale è divenuto privo di oggetto, il che implica che non è necessario rispondere alle questioni sollevate. Essi ritengono che, anche se la procedura nazionale di cui trattasi avesse leso i diritti del ricorrente (quod non), i provvedimenti richiesti da quest’ultimo non potrebbero più essere concessi: la decisione del giudice del rinvio non inciderebbe sulla validità della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di nominare il sig. Kalėda alla carica di giudice del Tribunale.

33.      A tal riguardo, occorre ricordare che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (17).

34.      Nel caso di specie, sono d’accordo con detti governi riguardo al fatto che, anche se le decisioni impugnate dovessero essere annullate dal giudice del rinvio, ciò non inciderebbe direttamente sulla validità della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di nominare il sig. Kalėda alla carica di giudice del Tribunale. In tale contesto, vorrei osservare, per inciso, che il fatto che il sig. Kalėda soddisfi i requisiti enunciati nei trattati sembra essere pacificamente riconosciuto tra le parti. Analogamente, mi pare che la richiesta avanzata dal ricorrente al giudice del rinvio di riaprire la procedura di selezione di un candidato per la carica di giudice del Tribunale sia divenuta ad oggi priva di oggetto in quanto la posizione per il quale si è svolta la procedura non è più disponibile.

35.      In tale contesto, può essere utile aggiungere, a fini di completezza, che la verifica finale per stabilire se un determinato candidato soddisfi i requisiti di competenza e di indipendenza previsti dai trattati spetta ai rappresentanti dei governi degli Stati membri e che tale valutazione non può essere oggetto di controllo giurisdizionale da parte dei giudici dell’Unione o dei giudici nazionali. Una volta nominato, un membro della Corte di giustizia dell’Unione europea non può essere automaticamente privato delle sue funzioni a causa di un errore (asseritamente o effettivamente) commesso nel corso del processo di selezione a livello nazionale. Ciò sarebbe contrario al principio di inamovibilità dei giudici (18).

36.      Tuttavia, ciò non significa che non si possa porre rimedio agli errori commessi nel processo di nomina. L’articolo 6 dello Statuto dispone che «[i] giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. (…) Quando l’interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi. (…)» (19).

37.      Dalla disposizione in parola si evince che, nell’ipotesi in cui dopo la nomina di un giudice dovesse emergere un qualsivoglia elemento idoneo a far sorgere dubbi riguardo al fatto che la valutazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sia stata effettuata sulla base di informazioni complete, esatte e reali, la Corte potrebbe indagare su tale aspetto e, se del caso, decidere di avviare la procedura prevista all’articolo 6 dello Statuto. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un candidato abbia consapevolmente fornito informazioni fuorvianti e/o documenti falsificati alle autorità nazionali competenti o al comitato ex articolo 255 (20).

38.      È altresì importante osservare che la prerogativa della Corte di controllare, dopo la nomina, tali aspetti è definita attraverso un obbligo, e non mediante ampi poteri discrezionali. Come la Corte di giustizia ha costantemente dichiarato, anche nella causa Simpson (causa che riguardava un errore nel processo di nomina nei confronti di un giudice dell’allora Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea), dal diritto fondamentale a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, sancito dall’articolo 47 della Carta, deriva che «ogni organo giurisdizionale [ha] l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto tribunale quando, al riguardo, sorga un dubbio serio. Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio. In tal senso, un siffatto controllo costituisce una formalità sostanziale il cui rispetto rientra nell’ordine pubblico e dev’essere verificato d’ufficio» (21).

39.      Nonostante quanto precede, non mi sembra evidente che la controversia di cui trattasi sia divenuta priva di oggetto. Infatti, interrogato al riguardo dalla Corte, il giudice del rinvio ha dichiarato che il procedimento principale era ancora pendente e che riteneva che non occorresse ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in quanto rispondere a tali questioni era ancora necessario ai fini della risoluzione della controversia (22). Peraltro, all’udienza il ricorrente ha affermato, senza essere contraddetto dal governo lituano, che, una volta ripreso il procedimento dopo la sospensione dello stesso disposta dal giudice del rinvio in forza dell’articolo 267 TFUE, egli potrebbe modificare le sue conclusioni, ad esempio chiedendo una sentenza dichiarativa, idonea a dargli soddisfazione in quanto forma di riparazione, o il risarcimento dei danni patrimoniali.

40.      Pertanto, tenuto conto delle informazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dalle parti nel procedimento principale, ritengo che per il giudice del rinvio sia ancora necessaria una risposta alle questioni sollevate per essere in grado di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente.

B.      Nel merito

41.      La procedura e i requisiti per la nomina dei giudici del Tribunale sono disciplinati dall’articolo 19, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 254 TFUE. Dette disposizioni, redatte in termini simili, prevedono che i giudici del Tribunale debbano, in particolare, essere: (i) «scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali», e ii) «nominati di comune accordo (…) dai governi degli Stati membri», previa consultazione del comitato di cui all’articolo 255.

42.      Il primo tema cruciale per la presente causa è se il requisito, previsto da tali disposizioni, che i giudici del Tribunale siano scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza (in prosieguo: il «requisito di indipendenza») crei un qualsivoglia obbligo in capo agli Stati membri quanto alla procedura di selezione dei candidati da proporre per siffatte cariche.

43.      La maggior parte dei governi che hanno presentato osservazioni ha espresso una posizione negativa al riguardo. Essi sottolineano che l’articolo 19, paragrafo 2, TUE e l’articolo 254 TFUE riguardano la procedura con cui i candidati sono nominati giudici, vale a dire la procedura che si svolge dopo che uno Stato membro ha proposto un candidato. Per contro, dette disposizioni non contengono alcuna norma specifica sulle modalità con cui gli Stati membri devono selezionare i candidati. Di conseguenza, i governi in questione sostengono che la procedura di selezione dei candidati rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, i quali dispongono al riguardo di un potere discrezionale illimitato.

44.      Nelle pagine seguenti illustrerò le ragioni per le quali non condivido tale posizione. Tuttavia, prima di affrontare gli argomenti in parola, è opportuno formulare alcune osservazioni preliminari sulla nozione di «indipendenza dei giudici» e su ciò che essa implica in situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

1.      Una sola nozione di indipendenza dei giudici

45.      La Corte ha costantemente dichiarato che l’articolo 19 TUE concretizza il valore essenziale dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE (23), affidando l’onere di garantire il controllo giurisdizionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali nazionali (24). Il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice indipendente, ora sancito dall’articolo 47 della Carta, è stato invocato dalla Corte quale componente «intrinseca ad uno Stato di diritto» (25). La Corte ha altresì dichiarato che la garanzia di indipendenza – che presenta due aspetti: l’indipendenza in senso stretto e l’imparzialità (26) è intrinseca alla funzione giurisdizionale e, pertanto, si impone sia a livello dell’Unione (per i membri della Corte di giustizia dell’Unione europea) sia a livello degli Stati membri (per i membri degli organi giurisdizionali nazionali che possono pronunciarsi su questioni riguardanti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione) (27).

46.      Inoltre, la Corte ha precisato che la garanzia di indipendenza presuppone l’esistenza di regole che disciplinino l’amministrazione della giustizia, le quali consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di un organo giurisdizionale rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (28).

47.      Più specificamente, da una giurisprudenza costante risulta che devono esistere due corpi di norme. Un corpo di norme – che potrebbe essere considerato avente natura ex ante – mira a garantire che possano essere nominate alla carica di giudice solo persone che sono e appaiono indipendenti. Tra le norme in parola figurano le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina (29). Un altro corpo di norme – che potrebbe essere considerato avente natura ex post – mira a garantire che le persone nominate alla carica di giudice esercitino funzioni giurisdizionali in modo che non possa sorgere alcun dubbio oggettivamente giustificato riguardo alla loro indipendenza. Esse comprendono, tra l’altro, quelle che stabiliscono le cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei membri della magistratura (30) nonché altri aspetti dell’attività dei giudici (31).

48.      Dalla citata giurisprudenza risulta pertanto, expressis verbis, che secondo il diritto dell’Unione esiste una sola nozione di «indipendenza dei giudici» (32), che si applica allo stesso modo ai giudici dell’Unione e ai giudici nazionali. A tal fine, i rispettivi ordinamenti giuridici devono, in particolare, disporre di norme che disciplinino la nomina dei giudici, adottate dal potere legislativo (33) e formulate in modo sufficientemente chiaro, preciso e completo (34), tali da preservare l’indipendenza reale ed apparente dei giudici (35).

49.      Precisato quanto precede, il successivo tema che occorre esaminare è se e, in caso affermativo, come possano essere applicati i principi illustrati in precedenza in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

2.      Procedura di selezione dei candidati alla carica di giudice del Tribunale

50.      A questo punto, devo tornare alle obiezioni, menzionate al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, che sono state sollevate da alcuni governi in merito all’applicabilità dei principi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 254 TFUE alla procedura nazionale in questione.

51.      È vero che detta procedura e le decisioni che il governo lituano ha adottato al termine della stessa non riguardano, se prese isolatamente, la nomina di un giudice, poiché esse portano unicamente alla selezione di un candidato a tale carica. Ciononostante, detto elemento non ha, a mio avviso, alcun rilievo nel presente contesto. Invero, gli argomenti addotti da alcuni governi al riguardo mi colpiscono per il loro estremo formalismo.

52.      Le procedure nazionali di selezione dei candidati e le decisioni che concludono le procedure in parola costituiscono parte integrante del processo complessivo che conduce alla nomina dei giudici del Tribunale. Detto processo è composto da tre fasi distinte: una si svolge a livello nazionale (per la selezione del candidato), una a livello dell’Unione (dinanzi al comitato ex articolo 255 (36)) e una a livello intergovernativo (quando i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottano una decisione).

53.      Ciascuna delle tre fasi in esame rappresenta un passaggio necessario del processo. In particolare, i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono prendere una decisione in merito alla nomina di un membro della Corte di giustizia dell’Unione europea solo se una proposta formale in tal senso è stata presentata da un governo nazionale (e se la persona in questione ha sostenuto un colloquio dinanzi al comitato ex articolo 255).

54.      Non vi può essere alcun dubbio, a mio avviso, sul fatto che, dato il silenzio dei trattati in materia, gli Stati membri dispongano di un ampio margine di manovra per quanto riguarda le modalità con cui viene organizzata, strutturata ed espletata la procedura di selezione dei loro candidati. Essi possono porre in essere una procedura standard applicabile in tutti i casi di nomine simili o, al contrario, ricorrere di volta in volta ad una procedura ad hoc. Le procedure in parola possono essere relativamente semplici e lineari o consistere in diverse fasi procedurali, ad esempio coinvolgendo istituzioni e/o organismi diversi nel processo di selezione.

55.      In proposito mi appare ragionevole l’approccio seguito dal comitato ex articolo 255, il quale ha dichiarato che l’esistenza di «una procedura di selezione nazionale aperta, trasparente e rigorosa» è un elemento che è positivamente preso in considerazione nel valutare l’idoneità di un candidato, pur se l’assenza di una procedura del genere non può di per sé costituire una ragione per considerare non idoneo alle funzioni un candidato (37).

56.      A tal riguardo, può essere utile ricordare che, come la Corte ha costantemente affermato, nessuna disposizione del diritto dell’Unione (ivi compresi gli articoli 2 e 19 TUE) impone agli Stati membri un determinato modello costituzionale che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi (38). Inoltre, la Corte ha anche affermato che, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, il che implica che tali Stati dispongano di una certa discrezionalità per garantire l’attuazione dei principi dello Stato di diritto (39).

57.      Pertanto, per quanto riguarda la nomina dei giudici nazionali, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, il semplice fatto che una normativa nazionale prevedesse l’adozione delle decisioni in questione da parte del Presidente (40), del Primo ministro (41) o degli organi legislativi (42) dello Stato, o previa consultazione degli stessi, non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a generare dubbi circa l’indipendenza dei giudici rispetto a tali istituzioni. La Corte ha altresì dichiarato che l’intervento di organi consultivi, ad esempio composti da altri giudici, a condizione che detti organi siano a loro volta sufficientemente indipendenti, può contribuire a rendere più obiettivo tale processo, delimitando il margine di manovra di cui dispongono le altre istituzioni coinvolte nel processo. Tuttavia, l’intervento di siffatti organismi non può essere ritenuto necessario (43). Non è, di per sé, problematico neppure il fatto che l’istituzione che detiene il potere decisionale disponga di una certa discrezionalità nella selezione dei candidati da nominare (44).

58.      Premesso tutto ciò, la Corte ha costantemente precisato che l’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per strutturare la relazione tra i poteri statali, definire la propria architettura giurisdizionale e – da ultimo, ma non per importanza – disciplinare il processo di nomina dei giudici nazionali, non li esime dal rispetto del diritto dell’Unione. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva dagli articoli 2 e 19 TUE (45). Infatti, come indicato al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, da una giurisprudenza costante risulta che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di detta competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione.

59.      I principi in parola devono necessariamente trovare applicazione per quanto riguarda il processo di nomina dei giudici del Tribunale e ciascuna delle tre fasi che lo compongono. Mi sembra artificioso e irragionevole sostenere che la prima fase del processo di cui trattasi, nonostante il suo carattere essenziale e il ruolo determinante svolto dalla decisione che viene adottata al termine della stessa, dovrebbe essere considerata come un «settore esente dall’applicazione del diritto dell’Unione» (46). Invero, non è un caso che, nella sua giurisprudenza relativa all’indipendenza dei giudici, la Corte abbia spesso fatto riferimento al processo di nomina dei giudici (47), da me inteso come comprendente tutte le varie fasi procedurali che, in ultima analisi, portano alla nomina formale dei giudici.

60.      D’altro lato, tuttavia, mi è altrettanto chiaro che ciascuna fase non può essere presa in considerazione isolatamente: ciò che conta davvero è come il processo nel suo complesso, composto dalle varie fasi, possa essere oggettivamente percepito dal pubblico (48).

61.      In tale contesto, a mio avviso, non si può ritenere che uno Stato membro si conformi al diritto dell’Unione se la procedura nazionale per la selezione dei candidati alla carica di membro della Corte di giustizia dell’Unione europea, come concepita dal legislatore nazionale o semplicemente come applicata in pratica dalle autorità competenti (49), può minare l’integrità del processo complessivo di nomina e, di conseguenza, il risultato di quest’ultimo (50). Ciò si verifica se, nonostante l’esistenza di disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano, da un lato, le altre due fasi del processo di nomina (51) e, dall’altro, altri aspetti dell’attività giurisdizionale per garantire che essa sia esercitata senza influenze esterne (52), la procedura di selezione dei candidati è tale da generare dubbi giustificati in merito all’indipendenza della persona scelta.

62.      Per fornire alcuni esempi estremi: ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di un invito a presentare candidature che indichi l’appartenenza a un partito politico tra le condizioni che i candidati devono soddisfare, o in caso di decisione di scegliere un candidato che abbia apertamente dichiarato (alla stampa, dinanzi a un organismo pubblico o a un comitato, ecc.) che agirebbe nell’interesse del proprio Stato di origine o secondo le istruzioni dell’istituzione che lo ha selezionato.

63.      Pertanto, non posso neppure condividere l’argomento avanzato da alcuni governi secondo cui decidere se un determinato candidato soddisfi i requisiti stabiliti dai trattati è un compito che spetta unicamente al Comitato ex articolo 255.

64.      È fuor di dubbio che il comitato ex articolo 255 è inteso svolgere un ruolo cruciale a tal riguardo. Invero, la verifica dell’idoneità dei «candidati» ad adempiere le funzioni di giudice o avvocato generale della Corte di giustizia o del Tribunale costituisce la raison d’être stessa di tale comitato. È altresì evidente, a mio avviso, che la costituzione del comitato ex articolo 255 – le cui radici possono essere rintracciate nel «comitato consultivo» previsto nel cosiddetto Due Report del gennaio 2000 (53) e nella Relazione finale della circolo di discussione del marzo 2003 (54)– non era intesa per costituire un mero esercizio pro forma, ma per «innalzare l’asticella» per gli Stati membri (55).

65.      Ciò nonostante, rimane il fatto che il comitato ex articolo 255 è un comitato meramente consultivo che fornisce un parere non vincolante in materia. Il suo ruolo non può essere interpretato nel senso che esso è il solo e unico organo a cui è affidato il compito di verificare la competenza professionale e l’indipendenza dei candidati. Per le ragioni supra menzionate, spetta, a mio avviso, a tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo (autorità nazionali, comitato ex articolo 255 e rappresentanti dei governi degli Stati membri), ciascuno dei quali agisce nell’ambito delle proprie competenze e nella fase pertinente del processo, garantire il rispetto di tali requisiti.

66.      È dunque alla luce dei principi summenzionati che esaminerò ora le questioni sollevate dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius), come riformulate al paragrafo 19 delle presenti conclusioni.

3.      Procedura nazionale di cui trattasi

67.      Dalle considerazioni che precedono risulta che, per affrontare le problematiche che si pongono nella presente causa, la questione fondamentale è se la procedura nazionale di cui trattasi, come concepita e/o applicata dalle autorità lituane, sia tale da pregiudicare l’integrità del processo di nomina del giudice del Tribunale in questione.

68.      Tale valutazione spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio, alla luce di tutte le circostanze pertinenti. Tuttavia, per essere d’aiuto a detto giudice, osservo che non ravviso alcun elemento di diritto o di fatto, di natura sistemica o circostanziale (56), che, di per sé o esaminato congiuntamente ad altri (57), possa suscitare dubbi oggettivamente giustificati, nei singoli, in merito all’indipendenza del candidato proposto dal governo lituano per la carica di giudice del Tribunale.

69.      In primo luogo, risulta importante sottolineare, in via preliminare, che il Gruppo di lavoro aveva ritenuto che tutte le persone incluse nella graduatoria redatta dal medesimo organo soddisfacessero i requisiti di competenza e di indipendenza stabiliti dai trattati dell’Unione (58). Inoltre, come ho indicato in precedenza, ritengo che non sia sorto alcun dubbio, nel procedimento principale, sul fatto che il sig. Kalėda soddisfacesse effettivamente detti requisiti.

70.      In secondo luogo, mi risulta altresì che, nell’ambito del procedimento nazionale di cui trattasi, il governo lituano non abbia affatto violato il contesto normativo che si era dato esso stesso e che era tenuto a rispettare (59). In particolare, secondo il diritto nazionale applicabile, il Gruppo di lavoro sembra essere un organo consultivo e la sua raccomandazione relativa alla nomina del candidato con il punteggio più elevato non risulta vincolante per il governo.

71.      In terzo luogo, nessuna disposizione del diritto dell’Unione, ivi compresi l’articolo 19 TUE e l’articolo 254 TFUE, impone ai governi di proporre il candidato che, a loro avviso, è «nella posizione migliore» per l’incarico. Ai fini della nomina di un giudice del Tribunale, i trattati dell’Unione esigono unicamente che i candidati soddisfino i due requisiti di competenza e di indipendenza enunciati negli stessi. Nella misura in cui il governo in questione ritenga che più candidati soddisfino detti requisiti, esso dispone della discrezionalità per proporre quello che preferisce.

72.      Aggiungo al riguardo che, in sede di selezione dei candidati, ai governi non si impedisce certamente il ricorso a criteri di selezione supplementari, a condizione che tali criteri siano compatibili con quelli di competenza e di indipendenza previsti dai trattati. Ad esempio, non ritengo che si possano sollevare obiezioni riguardo al fatto che un governo possa voler tener conto anche di considerazioni di equilibrio in termini di genere o di ripartizione geografica (60). Allo stesso modo, ritengo che i criteri previsti dalla normativa lituana in materia (competenze giuridiche, esperienza professionale, idoneità ad assumere funzioni giurisdizionali, conoscenze linguistiche, capacità di lavorare come membro di un gruppo in un ambiente internazionale in cui sono rappresentate diverse tradizioni giuridiche, nonché garanzie di indipendenza, imparzialità, probità e integrità (61)) siano del tutto compatibili con quelli previsti nei trattati.

73.      Ciò premesso, ricorderò, da ultimo, ma non per importanza, che, secondo la giurisprudenza sia della Corte (62) sia della Corte europea dei diritti dell’uomo (63), non tutte le irregolarità che possano essere commesse nel corso del processo di nomina di un giudice suscitano necessariamente dubbi quanto all’indipendenza di quest’ultimo. Tutto dipende dalla natura dell’irregolarità e dalle circostanze in cui essa è si è verificata (64). Seri dubbi emergono, in particolare, quando detta irregolarità è di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri poteri dello Stato (in particolare quello esecutivo) – o, aggiungerei, qualsiasi altra persona fisica o giuridica di carattere pubblico o privato – possano esercitare un’influenza indebita su tale giudice. Per contro, le irregolarità di minor rilievo non sollevano di norma interrogativi circa l’indipendenza dei giudici di cui trattasi.

74.      Pertanto, mi sembra che nessun elemento tra quelli menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale o nelle osservazioni scritte e orali delle parti sia idoneo a mettere in discussione, negli amministrati, l’indipendenza del candidato selezionato dal governo lituano (65). In particolare, non ravviso nulla che potrebbe indurre un osservatore obiettivo a nutrire dubbi quanto al fatto che la persona di cui trattasi possa, ad esempio, ritenere di trovarsi in una situazione di subordinazione o di dipendenza (66) nei confronti di una qualche autorità nazionale o sia, in ogni caso, incline a cedere a una qualche influenza esterna (67), diretta o indiretta (68), quando esercita la sua funzione giurisdizionale presso il Tribunale.

75.      Di conseguenza, ritengo che la normativa o prassi nazionale di cui trattasi, come stabilita nelle leggi nazionali pertinenti (e, per quanto mi consta, come effettivamente applicata nella procedura nazionale in questione), sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 2, TUE e con l’articolo 254 TFUE.

V.      Conclusione

76.      In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, Lituania) nel senso che l’articolo 19, paragrafo 2, TUE e l’articolo 254 TFUE non ostano a una normativa nazionale o a una prassi in forza delle quali il governo di uno Stato membro, che abbia costituito un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati da proporre per la carica di giudice del Tribunale e di redigere una graduatoria di candidati che soddisfino i requisiti di competenza professionale e di indipendenza previsti dai trattati dell’Unione, può selezionare, nell’ambito di tale graduatoria, un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2010, L 50, pag. 18.


3      Žin. 1994, n. 43-772.


4      La disposizione in parola dispone che «[s]alvo i casi in cui si applica l’articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni».


5      Le due decisioni di nomina sono di seguito congiuntamente denominate le «decisioni impugnate».


6      Ciò è quanto ha affermato il ricorrente all’udienza nell’ambito della presente causa, senza essere contraddetto dal governo lituano.


7      V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.  (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 76 e giurisprudenza citata).


8      V., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 57 e giurisprudenza citata).


9      V., in particolare, ordinanza del 16 giugno 2021, Sharpston/Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri (C‑685/20 P, EU:C:2021:485, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata).


10      V., tra l’altro, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 97 e 98 e giurisprudenza citata).


11      In tale contesto, non è veramente necessario sottolineare che il requisito dell’indipendenza dei giudici, che discende, inter alia, dall’articolo 19 TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ha un effetto diretto, che implica che il ricorrente ha, in linea di principio, il diritto di avvalersene per contestare la legittimità delle decisioni impugnate. V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 78 e giurisprudenza citata).


12      V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 90 e giurisprudenza citata).


13      V., tra l’altro, sentenza del 14 settembre 2023, Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft (C‑27/22, EU:C:2023:663, punto 40 e giurisprudenza citata).


14      V., ad esempio, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 96 e 98).


15      V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 30 e giurisprudenza citata).


16      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafi 90 e 91 nonché giurisprudenza citata).


17      V., tra molte, sentenza del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli) (C‑208/21, EU:C:2023:64, punto 41 e giurisprudenza citata).


18      Per quanto riguarda l’importanza di tale principio e la portata delle eccezioni ammissibili, v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.  (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 112 e giurisprudenza citata), e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafi da 156 a 161).


19      V., altresì, articolo 6 del regolamento di procedura della Corte e articolo 7 del regolamento di procedura del Tribunale.


20      V., a tal riguardo, punti 6 e 7 delle norme di funzionamento del comitato ex articolo 255 (riprodotti al paragrafo 4 delle presenti conclusioni).


21      Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 57). V., altresì, più recentemente, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 276 e giurisprudenza citata).


22      V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.


23      V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 69 e giurisprudenza citata).


24      V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 32 e giurisprudenza citata).


25      Ibidem, punto 36 e giurisprudenza citata.


26      V., in particolare, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 121 e 122 nonché giurisprudenza citata).


27      V. sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 40 e 42 nonché giurisprudenza citata).


28      V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 61 e giurisprudenza citata).


29      V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 57 e giurisprudenza citata).


30      V., ad esempio, sentenza del 7 settembre 2023, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (C‑216/21, EU:C:2023:628, punto 63 e giurisprudenza citata).


31      V., con riferimenti alla giurisprudenza, le mie conclusioni nella causa Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (C‑216/21, EU:C:2023:116, paragrafo 45).


32      V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafo 35).


33      V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 129).


34      V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 136), e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 152 e 154).


35      Sull’importanza delle apparenze, v., inter alia, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti da 127 a 129).


36      Mi sembra del tutto evidente che il comitato ex articolo 255 è un «organo dell’Unione» ai sensi del diritto dell’Unione giacché, tra l’altro, la sua costituzione è prevista dall’articolo 255 TFUE, le sue norme di funzionamento sono stabilite in una decisione del Consiglio (v. supra; paragrafo 4 delle presenti conclusioni) e le spese sostenute per il suo funzionamento sono a carico del Consiglio (e, pertanto, del bilancio dell’Unione).


37      V. Seventh Activity Report, adottato il 25 febbraio 2022, pag. 11.


38      V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 229 e giurisprudenza citata).


39      V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 73).


40      V., tra l’altro, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 17 e giurisprudenza citata).


41      V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 70 a 72).


42      V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535, punti da 54 a 56).


43      V., ad esempio, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 149 e giurisprudenza citata).


44      V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 71).


45      V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 43 e giurisprudenza citata).


46      V., per analogia, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 126).


47      V., tra l’altro, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 66 e 73); del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 89 e 125), e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 141 e 205).


48      V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (C‑216/21, EU:C:2023:116, paragrafo 52).


49      V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 144).


50      V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 146).


51      Mi riferisco, ovviamente, all’articolo 19, paragrafo 2, TUE e agli articoli da 253 a 255 TFUE.


52      V., inter alia, articoli da 2 a 4 e 18 dello Statuto, articoli 4 e 5 del regolamento di procedura della Corte e articolo 16 del regolamento di procedura del Tribunale.


53      «Report by the Working Party on the future of the European Communities’ Court System», paragrafo 51.


54      Segretariato della convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, CONV 636/03, 25 March 2003, paragrafo 6.


55      V., a tal proposito, i diversi contributi inclusi in Bobek. M., Selecting Europe's Judges: A Critical Review of the Appointment Procedures to the European Courts, Oxford University Press, 2015.


56      V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 77).


57      V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 152), nonché conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafo 152).


58      V., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 64).


59      V., al riguardo, ibidem, punto 61.


60      V., per analogia, ibidem, punto 66.


61      I criteri in parola rispecchiano quelli pubblicamente enunciati dal Comitato ex articolo 255. V., ad esempio, Settima relazione di attività, adottata il 25 febbraio 2022, pagg. da 17 a 19. A mio parere detti criteri possono essere considerati come componenti dei requisiti di competenza professionale e indipendenza enunciati nei Trattati.


62      V., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 75), e del  6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 130).


63      V., in particolare, sentenze del 1º dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 243 a 252), e del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, §§ da 221 a 224).


64      Su tale aspetto, v., tra l’altro, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nelle cause Riesame Simpson/Consiglio e Riesame HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2019:977, paragrafi 85 e da 106 a 109).


65      V., analogamente, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 129).


66      V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 147 e giurisprudenza citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella medesima causa (EU:C:2021:289, paragrafo 84).


67      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2021:557, paragrafi 100, 115 e 129).


68      V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 94 e giurisprudenza citata).